CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3841/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRAP 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110057583140000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130033583745000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140037210324000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048302691000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150025678408000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160006026473000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023306479000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006644405000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180006903871000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190006584119000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6175/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259001202030000 del 24.01.2025, notificata l'08.06.2025, relativa a complessivi euro 105.645,41, deducendo plurimi vizi riferiti alle cartelle esattoriali indicate nell'allegato prospetto.
La ricorrente lamenta:
• omessa o invalida notifica di numerose cartelle;
• decadenza dalla riscossione ex art. 25 DPR 602/1973;
• prescrizione dei crediti, per mancata notifica o per assenza di atti interruttivi validi;
• inesistenza giuridica di atti successivi privi della prova di perfezionamento della notifica.
Si costituisce l'Agente della Riscossione contestando integralmente il ricorso, deducendo la regolarità delle notifiche e la tempestività degli atti interruttivi, nonché l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sulla dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta adeguatamente provata la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata, effettuata in parte a mani proprie della contribuente e in parte a mezzo servizio postale, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza o secondo le modalità previste dalla normativa vigente ratione temporis.
Le doglianze della ricorrente si risolvono in mere contestazioni difensive non idonee a superare la prova documentale offerta dalla resistente, la quale ha prodotto avvisi di ricevimento, attestazioni di deposito e certificazioni idonee a dimostrare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ne consegue che la contribuente è venuta ritualmente a conoscenza degli atti presupposti.
In merito all'inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti va rilevato che le cartelle di pagamento non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini di legge.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento che segue cartelle divenute definitive per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo, con la conseguenza che essa è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per vizi afferenti agli atti presupposti ormai definitivi.
Pertanto, le censure relative alla validità, decadenza o prescrizione delle cartelle risultano inammissibili.
Così anche riguardo alla dedotta prescrizione dei crediti la censura è infondata.
I crediti in contestazione, afferenti tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e dagli atti risulta che nel tempo sono stati notificati plurimi atti interruttivi (preavvisi di fermo, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria), idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Ne consegue che nessun credito risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO CONFERMANDO L' ATTO IMPUGNATO. CONDANNA PARTE
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN FAVORE DI ADER IN EURO 5.000,00
OLTRE IVA CPA E ALTRI ONERI COME PER LEGGE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3841/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259001202030000 IRAP 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110057583140000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130033583745000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140037210324000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140048302691000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150025678408000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160006026473000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160023306479000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170006644405000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180006903871000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190006584119000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6175/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259001202030000 del 24.01.2025, notificata l'08.06.2025, relativa a complessivi euro 105.645,41, deducendo plurimi vizi riferiti alle cartelle esattoriali indicate nell'allegato prospetto.
La ricorrente lamenta:
• omessa o invalida notifica di numerose cartelle;
• decadenza dalla riscossione ex art. 25 DPR 602/1973;
• prescrizione dei crediti, per mancata notifica o per assenza di atti interruttivi validi;
• inesistenza giuridica di atti successivi privi della prova di perfezionamento della notifica.
Si costituisce l'Agente della Riscossione contestando integralmente il ricorso, deducendo la regolarità delle notifiche e la tempestività degli atti interruttivi, nonché l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sulla dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento il Collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta adeguatamente provata la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata, effettuata in parte a mani proprie della contribuente e in parte a mezzo servizio postale, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza o secondo le modalità previste dalla normativa vigente ratione temporis.
Le doglianze della ricorrente si risolvono in mere contestazioni difensive non idonee a superare la prova documentale offerta dalla resistente, la quale ha prodotto avvisi di ricevimento, attestazioni di deposito e certificazioni idonee a dimostrare il corretto perfezionamento del procedimento notificatorio.
Ne consegue che la contribuente è venuta ritualmente a conoscenza degli atti presupposti.
In merito all'inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti va rilevato che le cartelle di pagamento non risultano essere state tempestivamente impugnate nei termini di legge.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento che segue cartelle divenute definitive per mancata impugnazione non integra un nuovo atto impositivo, con la conseguenza che essa è impugnabile esclusivamente per vizi propri e non per vizi afferenti agli atti presupposti ormai definitivi.
Pertanto, le censure relative alla validità, decadenza o prescrizione delle cartelle risultano inammissibili.
Così anche riguardo alla dedotta prescrizione dei crediti la censura è infondata.
I crediti in contestazione, afferenti tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP), sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. e dagli atti risulta che nel tempo sono stati notificati plurimi atti interruttivi (preavvisi di fermo, avvisi di intimazione, comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria), idonei a interrompere il decorso della prescrizione.
Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Ne consegue che nessun credito risulta prescritto alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO CONFERMANDO L' ATTO IMPUGNATO. CONDANNA PARTE
RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN FAVORE DI ADER IN EURO 5.000,00
OLTRE IVA CPA E ALTRI ONERI COME PER LEGGE.