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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3073 di registro generale dell'anno 2022; promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRI Parte_1 C.F._1
SALVATORE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA BAGNI, 08 C.F._2
82030 SAN SALVATORE TELESINO, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PONTI ANDREA (C.F. , domiciliata in C.F._3
VIA O. PALME N. 38 06083 BASTIA UMBRA, in virtù di procura in atti convenuto
e con la chiamata in causa di
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CAMPISI Controparte_2 P.IVA_2
PAOLO (c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA REGNOLI, 10 C.F._4
FORLÌ, con procura in atti;
terzo chiamato
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«1) Revocare le ordinanze rese in corso di causa, ammettere le richieste istruttorie già formulate in atti e proseguire il giudizio;
1 2)accertare e dichiarare che il Sig. ha subito dei danni a causa della fornitura di mangime difforme Parte_1 da quello pattuito ed inquinato da urea, quantificando gli stessi danni, sin da ora, in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata anche a mezzo CTU o equitativamente;
3) conseguentemente condannare a risarcire di tutti i danni subiti;
con vittoria di spese, CP_1 Parte_1 competenze professionali, rimborso forfetario, Iva e Cpa e con clausola di anticipazione in favore del sottoscritto
Avvocato».
Conclusioni per : Controparte_1
«piaccia all'On. Tribunale di Forlì disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
1) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) C.F.
- P.IVA e contestualmente spostare la data della prima udienza del P.IVA_2 P.IVA_3
31/05/2023 per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis CPC;
2) nel merito ed in via principale rigettare tutte le richieste dell'attore perché infondate in fatto e diritto con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
3) in via subordinata, ed in ogni caso di condanna di , dichiarare in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto
(TV) C.F. - P.IVA tenuta a manlevare a garantire e/o tenere indenne e/o P.IVA_2 P.IVA_3 fornire manleva di qualsiasi danno, condanna, anche parziale, e, comunque, di qualsiasi conseguenza pregiudizievole che si verificasse a carico della per effetto della domanda attrice con ogni conseguente CP_1 provvedimento e condanna.
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.».
Conclusioni per : Controparte_2
«“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia dell'attore e la prescrizione dell'azione promossa dal ex art. 1495 c.c. Pt_1
Voglia, in ogni caso, respingere le domande dallo stesso avanzate nei confronti di , siccome infondate in CP_1 fatto ed in diritto. Controparte_ Voglia dichiarare che è tenuta a garantire e manlevare la società assicurata nell'ambito e secondo i limiti del contratto assicurativo intercorrente tra le parti.
Spese di causa rifuse, ex art. 91 c.p.c., compresi gli accessori di legge”.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. ha agito in giudizio nei confronti della convenuta Parte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in misura pari ad € Controparte_1
50.000,00, per la fornitura di mangime inquinato da urea e difforme da quanto pattuito.
1.1. A sostegno della domanda, la difesa attorea ha esposto che, negli anni 2009-2015, la controparte convenuta vendeva alla propria assistita mangime di alta qualità per l'alimentazione dei bovini da latte (all.ti 1-2, fascicolo attore).
Tuttavia, nel corso del rapporto, era rilevata la presenza del composto chimico urea, tossico per gli animali, i quali in parte si ammalavano e producevano latte di qualità inferiore rispetto a quanto previsto, in altra parte morivano o venivano macellati, cagionando una sostituzione della mandria pari al 50% in più rispetto all'ordinario turnover fisiologico del 10% (all.ti 3-6, 8-10, fascicolo attore).
Il rapporto si interrompeva nel mese di marzo 2015, atteso che continuava a negare CP_1 una propria responsabilità.
1.2. L'opponente ha, pertanto, concluso per il risarcimento del danno comprensivo sia di una diminuzione dei ricavi che di un mancato guadagno, a cagione: i) della riduzione della quantità e qualità della produzione del latte (all. 8, fascicolo attore); ii) della morte e macellazione di capi ammalati (all. 12, fascicolo attore); iii) del deprezzamento della mandria (all. 13, fascicolo attore); iv) dei costi di reintegrazione dei capi della mandria;
v) dei costi per consulenze veterinarie e terapie (all.ti 9-10, fascicolo attore).
1.3. Si è costituita in giudizio formulando domanda di Controparte_1 manleva nei confronti di in virtù del contratto n. 380329526 Controparte_3
(già ) stipulato tra le parti (all. 9, fascicolo convenuto). P.IVA_4
1.4. Preliminarmente, ha eccepito la decadenza per non avere segnalato i vizi tempestivamente.
Nel merito, ha evidenziato che le deduzioni attoree sarebbero contraddittorie ed infondate, perché: i) la quantità e qualità della produzione del latte dipendono per la maggior parte da altri fattori, quali le condizioni ambientali in cui gli animali vivono e dalla globalità del mangime dato loro;
ii) la qualità del mangime fornito non è definibile una volta versato nel silos del destinatario, poiché potrebbe essere viziato dalla presenza di muffe o altro mangime;
iii) non sono stati prodotti certificati veterinari o dell'Istituto Zooprofilattico attestanti lo stato di salute degli animali, e i certificati attinenti l'analisi dei mangimi non sono attendibili, poiché non certificati
3 dall'Ente nazionale di accreditamento (all. 5, fascicolo convenuto); iv) i verbali di constatazione di morte fanno riferimento ad animali che avevano esaurito la “vita utile” all'interno della stalla e nel registro di stalla il numero di capi deceduti rientra nella norma;
v) non è stata dimostrata la perdita di qualità del latte.
1.5. Con ordinanza emessa in data 1.06.2023, veniva autorizzata la chiamata in causa a manleva della che si costituiva in giudizio Parte_2 condividendo le argomentazioni svolte in comparsa dalla convenuta, rimarcando comunque la non operatività della polizza.
1.6. All'esito della prima udienza di comparizione, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini: “Le parti in causa rinunciano vicendevolmente agli atti del giudizio, accettandone l'esito dell'estinzione del giudizio e della cancellazione della causa dal ruolo, a spese compensate in tutti rapporti processuali”.
Nonostante l'adesione della convenuta e della terza chiamata, la causa proseguiva a fronte della mancata adesione dell'attore.
Successivamente, con ordinanza del 16.07.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Come già statuito nell'ordinanza del 23.11.2023, la vicenda era stata già portata al vaglio dell'adito Tribunale, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierno attore avverso l'ingiunzione emessa, in favore della stessa parte convenuta, recante l'importo di €
50.000,00.
2.1. Con sentenza n. 3/19 del 3.01.2019 (R.G. n. 4324/15), il Tribunale di Forlì dichiarava cessata la materia del contendere avendo riscontrato l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la fornitura degli stessi mangimi per cui oggi è causa, mentre l'opponente (ora attore) aveva rinunciato alla riconvenzionale (identica domanda formulata in via principale in questa sede) preferendo costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell'allora legale rappresentante di
CP_1
2.2. Senonché, il processo penale si estingueva per morte del reo, e oggi l'opponente introduce nuovamente quella domanda di risarcimento danni, a cui replicano la convenuta e la terza
4 chiamata invocando la pronuncia incidentale del giudice forlivese, all'epoca resa in termini di soccombenza virtuale: “Si rileva che fondatamente l'opposta ha eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione. In data 26/8/2014 parte opponente dichiarava di non vantare: “alcun diritto e/o azione e/o ragione in relazione alle pregresse vendite di mangime esonerando da qualsivoglia responsabilità” (All. 3). CP_1
Inoltre, i documenti prodotti dall'opponente in relazione alla presenza di urea risalgono al 18/6/2014,
17/1/2015 e 19/2/2015, mentre la denuncia dei vizi è stata inoltrata in data 9/3/2015” (pag. 4 e 5, sent. cit.).
L'intervenuta decadenza veniva ravvisata nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur nell'ambito di una valutazione solo incidentale che il Giudice aveva espresso in termini di soccombenza virtuale.
3. Ebbene, all'esito di una rinnovata disamina degli atti e dei documenti prodotti in questa sede, il convincimento già espresso nell'ordinanza del 23.11.2023 e posto a fondamento della formulazione della proposta conciliativa giudiziale va condiviso.
3.1. Il rapporto va sussunto nell'ambito degli artt. 1559 e seguenti c.c., atteso che il fabbisogno del somministrato (odierno attore) si connota della periodicità e della continuità e che la quantità di prodotto non è predeterminata, bensì diventa determinabile nel corso dell'esecuzione, come evincibile sia dalla natura del prodotto che dalla sua finalità (mangime a servizio di una mandria), nonché dalla scrittura datata 26.08.2014, con la quale il cliente si impegnava “ad acquistare dalla tutti i mangimi necessari a tutto il fabbisogno della mandria e che provveda con CP_1 regolarità al pagamento del debito scaduto secondo le modalità di cui all'art. 3” (doc. 4 in fasc. convenuto).
3.2. L'art. 1495 c.c. in materia di disciplina dei vizi trova applicazione al rapporto di somministrazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1570 c.c. (v. Cass., n. 14330/00 e Cass., n.
15016/04), con la conseguenza che vale il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta del vizio (salvo il caso in cui il venditore lo abbia riconosciuto o occultato) e il termine prescrizionale di un anno per proporre l'azione.
3.3. Ciò premesso, l'attore deduce di aver ricevuto da mangime non conforme, sin CP_1 dall'anno 2009.
In realtà, la convenuta richiama e documenta l'esistenza di una scrittura del 26.08.2014, con la quale riconosceva a uno sconto sulla merce in cambio della rinuncia di CP_1 Parte_1
5 quest'ultimo “ad ogni diritto e/o azione o ragione in relazione alle pregresse vendite di mangime, esonerando da qualsivoglia responsabilità” (art. 6, doc. 4). CP_1
Tale rinuncia travolge qualunque pretesa ripetitoria e/o risarcitoria sulle consegne antecedenti il
26.08.2014 e l'impegno negoziale ivi contenuto vale come acquiescenza espressa.
3.4. Successivamente alla transazione, la prima contestazione per vizi documentata risale al
09.03.2015, inviata dal legale di (doc. 5 attore). Pt_1
La difesa dell'attore menziona contestazioni antecedenti all'invio della missiva (“il contestò Pt_1 ripetutamente alla tali problemi che, tuttavia, negò l'evidenza; pertanto, a marzo 2015, dovette interrompere CP_1 il rapporto di fornitura con , pag. 2 atto di citazione) che però non sono in alcun modo CP_1 documentate, né potevano essere oggetto di prova orale, sia per la genericità dei capitoli formulati
(in dettaglio, cfr. capitoli 13, 18 memoria n. 2 attore) che per l'intervenuta acquiescenza.
3.5. Ai fini della decadenza, il dies a quo si rinviene nel giorno della scoperta dei vizi, che la giurisprudenza costante, sulla scorta di un'interpretazione estensiva, rinviene “dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”. (Cass. Civ.,
Sez. 2, sentenza n. 11046 del 27.05.2016).
3.6. L'attore produce una serie di certificati del laboratorio di analisi Faslab, che tuttavia non offrono alcuna specifica indicazione in merito alla data di consegna del lotto analizzato (è unicamente presente in pochi casi la dicitura a mano “consegna del”, di cui comunque non sono certe né la data né la provenienza).
In carenza di un'indicazione certa, solo i referti emessi il 17.01.2015 e il 19.02.2015 possono essere ricondotti alle consegne asseritamente viziate, a fronte di una denuncia del 09.03.2015.
Dunque, in carenza della prova di idonei atti interruttivi, l'eccezione di decadenza è fondata.
Le restanti eccezioni e/o domande risultano assorbite e superate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore sia nell'ambito del rapporto principale che in quello trasversale di garanzia, stante il rigetto della domanda principale che ha provocato e giustificato la chiamata in causa (cfr. Cass., ordinanza n. 6144/24).
6 5. Inoltre, occorre dare conto che, con ordinanza del 23.11.2023, il Giudice formulava la proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c.
5.1. La parte rifiutava la proposta ex art. 185-bis, c.p.c., senza esporre Parte_1 valide ragioni, ma soltanto evidenziando che: «Il Sig. non ha inteso aderire alla proposta Pt_1 giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. ritenendo di avere buone ragioni per entrare nel merito della questione» (pag. 2 comparsa conclusionale 06.05.2025).
5.2. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che ha rifiutato la proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c., ribadendo le medesime posizioni già contenute negli atti di causa, senza valutare adeguatamente non solo la valutazione incidentale resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche la statuizione resa ai fini della formulazione della proposta conciliativa.
5.3. È bene ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l'art. 77, co. 1, lett. a), l'art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del
Giudice, disponendone l'immediata entrata in vigore.
L'articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve ad una più nobile funzione, quella cioè di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo.
D'altro canto, la soluzione contenziosa della causa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).
5.4. Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.
Nel contesto attuale, le soluzioni negoziali e di mediazione si rendono necessarie ed inevitabili, tenuto conto che la soluzione transattiva s'inserisce nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.
5.5. In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali,
7 bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze “pilota”, oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).
5.6. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., quanto la mancata accettazione senza validi motivi contrari, configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co.
Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo o immotivato si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.
5.7. Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
5.8. Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di rispondere o di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale ex art. 185- bis, c.p.c., versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
8 5.9. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
5.10. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
5.11. Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di Pt_1
al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 da
[...] versare in favore della controparte convenuta ed € 1.000,00 per la terza chiamata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 3073 dell'anno 2022, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede: accoglie l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e dalla terza chiamata e, per l'effetto, rigetta la domanda principale. condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1
e di , le spese di lite che quantifica
[...] Controparte_2
9 complessivamente in € 10.000,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma terzo, dell'importo di Parte_1
€ 1.000,00, in favore di , e di € 1.000,00 in favore Controparte_1 di . Controparte_2
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
10
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 3073 di registro generale dell'anno 2022; promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FERRI Parte_1 C.F._1
SALVATORE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA BAGNI, 08 C.F._2
82030 SAN SALVATORE TELESINO, giusta procura in atti;
attore nei confronti di
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. PONTI ANDREA (C.F. , domiciliata in C.F._3
VIA O. PALME N. 38 06083 BASTIA UMBRA, in virtù di procura in atti convenuto
e con la chiamata in causa di
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. CAMPISI Controparte_2 P.IVA_2
PAOLO (c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA REGNOLI, 10 C.F._4
FORLÌ, con procura in atti;
terzo chiamato
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«1) Revocare le ordinanze rese in corso di causa, ammettere le richieste istruttorie già formulate in atti e proseguire il giudizio;
1 2)accertare e dichiarare che il Sig. ha subito dei danni a causa della fornitura di mangime difforme Parte_1 da quello pattuito ed inquinato da urea, quantificando gli stessi danni, sin da ora, in euro 50.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata anche a mezzo CTU o equitativamente;
3) conseguentemente condannare a risarcire di tutti i danni subiti;
con vittoria di spese, CP_1 Parte_1 competenze professionali, rimborso forfetario, Iva e Cpa e con clausola di anticipazione in favore del sottoscritto
Avvocato».
Conclusioni per : Controparte_1
«piaccia all'On. Tribunale di Forlì disattesa ogni contraria eccezione e difesa:
1) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) C.F.
- P.IVA e contestualmente spostare la data della prima udienza del P.IVA_2 P.IVA_3
31/05/2023 per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163bis CPC;
2) nel merito ed in via principale rigettare tutte le richieste dell'attore perché infondate in fatto e diritto con vittoria di spese, funzioni ed onorari;
3) in via subordinata, ed in ogni caso di condanna di , dichiarare in persona CP_1 Controparte_2 del legale rappresentante in carica pro tempore, con sede legale in via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto
(TV) C.F. - P.IVA tenuta a manlevare a garantire e/o tenere indenne e/o P.IVA_2 P.IVA_3 fornire manleva di qualsiasi danno, condanna, anche parziale, e, comunque, di qualsiasi conseguenza pregiudizievole che si verificasse a carico della per effetto della domanda attrice con ogni conseguente CP_1 provvedimento e condanna.
4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.».
Conclusioni per : Controparte_2
«“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia dell'attore e la prescrizione dell'azione promossa dal ex art. 1495 c.c. Pt_1
Voglia, in ogni caso, respingere le domande dallo stesso avanzate nei confronti di , siccome infondate in CP_1 fatto ed in diritto. Controparte_ Voglia dichiarare che è tenuta a garantire e manlevare la società assicurata nell'ambito e secondo i limiti del contratto assicurativo intercorrente tra le parti.
Spese di causa rifuse, ex art. 91 c.p.c., compresi gli accessori di legge”.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. ha agito in giudizio nei confronti della convenuta Parte_1 [...] chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in misura pari ad € Controparte_1
50.000,00, per la fornitura di mangime inquinato da urea e difforme da quanto pattuito.
1.1. A sostegno della domanda, la difesa attorea ha esposto che, negli anni 2009-2015, la controparte convenuta vendeva alla propria assistita mangime di alta qualità per l'alimentazione dei bovini da latte (all.ti 1-2, fascicolo attore).
Tuttavia, nel corso del rapporto, era rilevata la presenza del composto chimico urea, tossico per gli animali, i quali in parte si ammalavano e producevano latte di qualità inferiore rispetto a quanto previsto, in altra parte morivano o venivano macellati, cagionando una sostituzione della mandria pari al 50% in più rispetto all'ordinario turnover fisiologico del 10% (all.ti 3-6, 8-10, fascicolo attore).
Il rapporto si interrompeva nel mese di marzo 2015, atteso che continuava a negare CP_1 una propria responsabilità.
1.2. L'opponente ha, pertanto, concluso per il risarcimento del danno comprensivo sia di una diminuzione dei ricavi che di un mancato guadagno, a cagione: i) della riduzione della quantità e qualità della produzione del latte (all. 8, fascicolo attore); ii) della morte e macellazione di capi ammalati (all. 12, fascicolo attore); iii) del deprezzamento della mandria (all. 13, fascicolo attore); iv) dei costi di reintegrazione dei capi della mandria;
v) dei costi per consulenze veterinarie e terapie (all.ti 9-10, fascicolo attore).
1.3. Si è costituita in giudizio formulando domanda di Controparte_1 manleva nei confronti di in virtù del contratto n. 380329526 Controparte_3
(già ) stipulato tra le parti (all. 9, fascicolo convenuto). P.IVA_4
1.4. Preliminarmente, ha eccepito la decadenza per non avere segnalato i vizi tempestivamente.
Nel merito, ha evidenziato che le deduzioni attoree sarebbero contraddittorie ed infondate, perché: i) la quantità e qualità della produzione del latte dipendono per la maggior parte da altri fattori, quali le condizioni ambientali in cui gli animali vivono e dalla globalità del mangime dato loro;
ii) la qualità del mangime fornito non è definibile una volta versato nel silos del destinatario, poiché potrebbe essere viziato dalla presenza di muffe o altro mangime;
iii) non sono stati prodotti certificati veterinari o dell'Istituto Zooprofilattico attestanti lo stato di salute degli animali, e i certificati attinenti l'analisi dei mangimi non sono attendibili, poiché non certificati
3 dall'Ente nazionale di accreditamento (all. 5, fascicolo convenuto); iv) i verbali di constatazione di morte fanno riferimento ad animali che avevano esaurito la “vita utile” all'interno della stalla e nel registro di stalla il numero di capi deceduti rientra nella norma;
v) non è stata dimostrata la perdita di qualità del latte.
1.5. Con ordinanza emessa in data 1.06.2023, veniva autorizzata la chiamata in causa a manleva della che si costituiva in giudizio Parte_2 condividendo le argomentazioni svolte in comparsa dalla convenuta, rimarcando comunque la non operatività della polizza.
1.6. All'esito della prima udienza di comparizione, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. nei seguenti termini: “Le parti in causa rinunciano vicendevolmente agli atti del giudizio, accettandone l'esito dell'estinzione del giudizio e della cancellazione della causa dal ruolo, a spese compensate in tutti rapporti processuali”.
Nonostante l'adesione della convenuta e della terza chiamata, la causa proseguiva a fronte della mancata adesione dell'attore.
Successivamente, con ordinanza del 16.07.2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Come già statuito nell'ordinanza del 23.11.2023, la vicenda era stata già portata al vaglio dell'adito Tribunale, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'odierno attore avverso l'ingiunzione emessa, in favore della stessa parte convenuta, recante l'importo di €
50.000,00.
2.1. Con sentenza n. 3/19 del 3.01.2019 (R.G. n. 4324/15), il Tribunale di Forlì dichiarava cessata la materia del contendere avendo riscontrato l'avvenuto pagamento del corrispettivo per la fornitura degli stessi mangimi per cui oggi è causa, mentre l'opponente (ora attore) aveva rinunciato alla riconvenzionale (identica domanda formulata in via principale in questa sede) preferendo costituirsi parte civile nel processo penale a carico dell'allora legale rappresentante di
CP_1
2.2. Senonché, il processo penale si estingueva per morte del reo, e oggi l'opponente introduce nuovamente quella domanda di risarcimento danni, a cui replicano la convenuta e la terza
4 chiamata invocando la pronuncia incidentale del giudice forlivese, all'epoca resa in termini di soccombenza virtuale: “Si rileva che fondatamente l'opposta ha eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione. In data 26/8/2014 parte opponente dichiarava di non vantare: “alcun diritto e/o azione e/o ragione in relazione alle pregresse vendite di mangime esonerando da qualsivoglia responsabilità” (All. 3). CP_1
Inoltre, i documenti prodotti dall'opponente in relazione alla presenza di urea risalgono al 18/6/2014,
17/1/2015 e 19/2/2015, mentre la denuncia dei vizi è stata inoltrata in data 9/3/2015” (pag. 4 e 5, sent. cit.).
L'intervenuta decadenza veniva ravvisata nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur nell'ambito di una valutazione solo incidentale che il Giudice aveva espresso in termini di soccombenza virtuale.
3. Ebbene, all'esito di una rinnovata disamina degli atti e dei documenti prodotti in questa sede, il convincimento già espresso nell'ordinanza del 23.11.2023 e posto a fondamento della formulazione della proposta conciliativa giudiziale va condiviso.
3.1. Il rapporto va sussunto nell'ambito degli artt. 1559 e seguenti c.c., atteso che il fabbisogno del somministrato (odierno attore) si connota della periodicità e della continuità e che la quantità di prodotto non è predeterminata, bensì diventa determinabile nel corso dell'esecuzione, come evincibile sia dalla natura del prodotto che dalla sua finalità (mangime a servizio di una mandria), nonché dalla scrittura datata 26.08.2014, con la quale il cliente si impegnava “ad acquistare dalla tutti i mangimi necessari a tutto il fabbisogno della mandria e che provveda con CP_1 regolarità al pagamento del debito scaduto secondo le modalità di cui all'art. 3” (doc. 4 in fasc. convenuto).
3.2. L'art. 1495 c.c. in materia di disciplina dei vizi trova applicazione al rapporto di somministrazione, in virtù del rinvio di cui all'art. 1570 c.c. (v. Cass., n. 14330/00 e Cass., n.
15016/04), con la conseguenza che vale il termine decadenziale di otto giorni dalla scoperta del vizio (salvo il caso in cui il venditore lo abbia riconosciuto o occultato) e il termine prescrizionale di un anno per proporre l'azione.
3.3. Ciò premesso, l'attore deduce di aver ricevuto da mangime non conforme, sin CP_1 dall'anno 2009.
In realtà, la convenuta richiama e documenta l'esistenza di una scrittura del 26.08.2014, con la quale riconosceva a uno sconto sulla merce in cambio della rinuncia di CP_1 Parte_1
5 quest'ultimo “ad ogni diritto e/o azione o ragione in relazione alle pregresse vendite di mangime, esonerando da qualsivoglia responsabilità” (art. 6, doc. 4). CP_1
Tale rinuncia travolge qualunque pretesa ripetitoria e/o risarcitoria sulle consegne antecedenti il
26.08.2014 e l'impegno negoziale ivi contenuto vale come acquiescenza espressa.
3.4. Successivamente alla transazione, la prima contestazione per vizi documentata risale al
09.03.2015, inviata dal legale di (doc. 5 attore). Pt_1
La difesa dell'attore menziona contestazioni antecedenti all'invio della missiva (“il contestò Pt_1 ripetutamente alla tali problemi che, tuttavia, negò l'evidenza; pertanto, a marzo 2015, dovette interrompere CP_1 il rapporto di fornitura con , pag. 2 atto di citazione) che però non sono in alcun modo CP_1 documentate, né potevano essere oggetto di prova orale, sia per la genericità dei capitoli formulati
(in dettaglio, cfr. capitoli 13, 18 memoria n. 2 attore) che per l'intervenuta acquiescenza.
3.5. Ai fini della decadenza, il dies a quo si rinviene nel giorno della scoperta dei vizi, che la giurisprudenza costante, sulla scorta di un'interpretazione estensiva, rinviene “dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”. (Cass. Civ.,
Sez. 2, sentenza n. 11046 del 27.05.2016).
3.6. L'attore produce una serie di certificati del laboratorio di analisi Faslab, che tuttavia non offrono alcuna specifica indicazione in merito alla data di consegna del lotto analizzato (è unicamente presente in pochi casi la dicitura a mano “consegna del”, di cui comunque non sono certe né la data né la provenienza).
In carenza di un'indicazione certa, solo i referti emessi il 17.01.2015 e il 19.02.2015 possono essere ricondotti alle consegne asseritamente viziate, a fronte di una denuncia del 09.03.2015.
Dunque, in carenza della prova di idonei atti interruttivi, l'eccezione di decadenza è fondata.
Le restanti eccezioni e/o domande risultano assorbite e superate.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore sia nell'ambito del rapporto principale che in quello trasversale di garanzia, stante il rigetto della domanda principale che ha provocato e giustificato la chiamata in causa (cfr. Cass., ordinanza n. 6144/24).
6 5. Inoltre, occorre dare conto che, con ordinanza del 23.11.2023, il Giudice formulava la proposta conciliativa giudiziale ex art. 185-bis c.p.c.
5.1. La parte rifiutava la proposta ex art. 185-bis, c.p.c., senza esporre Parte_1 valide ragioni, ma soltanto evidenziando che: «Il Sig. non ha inteso aderire alla proposta Pt_1 giudiziale ex art. 185-bis c.p.c. ritenendo di avere buone ragioni per entrare nel merito della questione» (pag. 2 comparsa conclusionale 06.05.2025).
5.2. A questo punto, occorre esaminare il contegno della parte che ha rifiutato la proposta giudiziale formulata ex art. 185-bis, c.p.c., ribadendo le medesime posizioni già contenute negli atti di causa, senza valutare adeguatamente non solo la valutazione incidentale resa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche la statuizione resa ai fini della formulazione della proposta conciliativa.
5.3. È bene ricordare che il d.l. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 98/13, ha introdotto con l'art. 77, co. 1, lett. a), l'art. 185-bis che disciplina la proposta di conciliazione del
Giudice, disponendone l'immediata entrata in vigore.
L'articolo in commento non ha soltanto un evidente scopo deflattivo, ma soprattutto assolve ad una più nobile funzione, quella cioè di ricomporre la relazione sociale tra i soggetti, risanarne le lacerazioni, stemperare la tensione insita nel processo.
D'altro canto, la soluzione contenziosa della causa svilisce la consensualità e le molteplici potenzialità della soluzione transattiva, ove il Giudice può tenere conto anche delle questioni di lite effettivamente in essere, non oggetto dello specifico processo pendente, ma pur sempre connesse agli effettivi interessi in gioco (v. Trib. Milano, 14.11.2013).
5.4. Inoltre, la soluzione contenziosa non ridimensiona la litigiosità, bensì la lascia sul tappeto e la rende suscettibile di essere alimentata ancora, in altri gradi e fasi del giudizio.
Nel contesto attuale, le soluzioni negoziali e di mediazione si rendono necessarie ed inevitabili, tenuto conto che la soluzione transattiva s'inserisce nel quadro costituzionale dell'interesse alla ragionevole durata dei processi, atteso che la mole del contenzioso attualmente pendente, sia per numero sia per complessità, è ingestibile secondo le formule pregresse e solitamente adoperate, e tanto al fine di concentrare le risorse della giurisdizione.
5.5. In tale prospettiva, ciascuno deve adoperarsi per raggiungere il medesimo obiettivo appena richiamato, sicché non possono essere tollerati atteggiamenti defatigatori e strumentali,
7 bensì vanno avviati e favoriti comportamenti che responsabilizzino le parti ed i loro difensori, che agevolino la fuoriuscita dal processo nelle controversie caratterizzate da questioni seriali, sulle quali ci si è già pronunciati con sentenze “pilota”, oppure quando sia sufficiente chiaro e prevedibile sin dall'inizio l'esito applicativo (v. Trib. Fermo, 21.11.2013; Trib. Roma, 23.09.2013).
5.6. Tutto ciò premesso, è agevole concludere nel senso che tanto l'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c., quanto la mancata accettazione senza validi motivi contrari, configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co.
Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo o immotivato si pone in contrasto con le superiori esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.
5.7. Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
5.8. Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di rispondere o di esplicitare le serie e concrete ragioni contrarie all'accettazione della proposta giudiziale ex art. 185- bis, c.p.c., versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
8 5.9. Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
5.10. Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del 15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
5.11. Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di Pt_1
al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma pari ad € 1.000,00 da
[...] versare in favore della controparte convenuta ed € 1.000,00 per la terza chiamata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 3073 dell'anno 2022, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede: accoglie l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta e dalla terza chiamata e, per l'effetto, rigetta la domanda principale. condanna a corrispondere, in favore di Parte_1 Controparte_1
e di , le spese di lite che quantifica
[...] Controparte_2
9 complessivamente in € 10.000,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge;
condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma terzo, dell'importo di Parte_1
€ 1.000,00, in favore di , e di € 1.000,00 in favore Controparte_1 di . Controparte_2
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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