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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/07/2024, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO Annunziata
-I Sezione Civile-
Collegio “A” riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4817/2023 DE ruolo generale degli affari civili contenziosi DEl'anno
2023, riservata in decisione con ordinanza in data 7.3.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], di cittadinanza Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Ponza n. 6, presso lo studio DEl'Avv. Vincenzo Salmieri, (C.F.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio separato C.F._2
allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: ; Email_1
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
16.04.1987, di cittadinanza ucraina, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla Via Settetermini, 3 presso lo studio DEl'Avv. Tiziana Castellano (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura alle liti su foglio separato allegata al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_2
Ricorrenti
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di TO Annunziata Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate in data 20.12.2023 in sostituzione DEl'udienza cartolare DE
3.1.2024, i difensori DEle parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il P.M. in data 18.03.2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento DE ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 18.10.2023, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano che fosse pronunciato lo scioglimento DE matrimonio da loro contratto con rito civile in
TO DE GR (Na) il 28.9.2019 (atto n. 92 parte I, ufficio 1 dei registri di matrimonio DEl'anno
2019) e da cui non erano nati figli, alle condizioni da essi concordate.
A sostegno DEla domanda deducevano che il Tribunale di TO Annunziata, con decreto n. 946/2022 DE 31.5.2022, aveva omologato la loro separazione personale consensuale alle condizioni indicate all'udienza presidenziale DE 13.4.2022 e che da tale data non si erano più riconciliati.
1.2- Rilevata con decreto in data 7.11.2023 di fissazione DEla udienza cartolare DE 20.12.2024 la mancanza, in ricorso, di tutte le indicazioni richieste dall'art. 473-bis.51 secondo comma c.p.c. e DEla relativa documentazione parimenti richiesta da detta norma;
differita l'udienza al 3.1.2024, depositate dalle parti note di trattazione scritta contenenti le integrazioni richieste dal Tribunale, il Giudice relatore, con ordinanza in data 7.3.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, riservava la causa in decisione al collegio, previa acquisizione DE parere DE P.M., non reso nel termine allo scopo assegnato, parere pervenuto in data 18.3.2024.
2.- La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 DEla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente DE Tribunale di TO Annunziata all'udienza DE 13.4.2022 nel procedimento di separazione consensuale poi omologata dal medesimo Tribunale con decreto n.
946/2022 DE 31.5.2022 e da quella data essendosi protratto ininterrotto lo stato di separazione (come deve presumersi in mancanza di eccezione).
Del resto, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge. 3.- Per quanto concerne le statuizioni accessorie, in assenza di figli e di richieste a contenuto economico, ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi, che in concreto prevedono esclusivamente la permanenza nella casa coniugale DEla , poiché non contrari a norme CP_1 imperative, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento DEla presente decisione, nei termini indicati in dispositivo.
4.- Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto in cui le stesse restano a carico DEle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di divorzio proposta da Pt_1
e con ricorso depositato il 18.10.2023, così provvede:
[...] Controparte_1
1.-Pronuncia lo scioglimento DE matrimonio contratto con rito civile, il 28.9.2019 in TO DE GR
(NA) da nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
il 16.4.1987 (atto n. 92 parte I, ufficio 1, Registro degli atti di matrimonio DE comune di TO DE
GR DEl'anno 2019);
2.- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile DE predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3.- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti per regolare il loro divorzio di seguito trascritti:
-la casa coniugale, sita in TO DE GR alla Via S. Maria la Bruna n.10, resta assegnata alla SI.ra
, che la abiterà con il figlio nato dalle prime nozze;
CP_1
-nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile poiché e hanno Parte_1 Controparte_1
provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente;
4.- nulla per spese.
Così deciso in TO Annunziata, nella camera di consiglio DE 25.3.2024.
Il Presidente estensore
Marianna Lopiano