Ordinanza collegiale 16 aprile 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 22 novembre 2021
Decreto decisorio 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 16/04/2021, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00097/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, proposto da
Argos Vip Private Handling s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano e Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;
contro
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno e Patrizia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale del Castro Pretorio, n. 118, presso la Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso della sede legale dell’E.N.A.C;
nei confronti
Save s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Lucia De Salvia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, via Berchet,4;
per ottenere
- l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio - inadempimento di ENAC sulla
richiesta di vigilanza ex art. 4 e 10 del D.lgs. n. 18 del 1999, presentata dalla ricorrente in data 21 luglio 2021 e successive integrazioni e, per l’effetto, l’ordine all’Amministrazione di provvedere sulla detta istanza entro il termine massimo di trenta giorni, o nel minor tempo ritenuto di giustizia;
- l’ordine all’Amministrazione intimata di provvedere ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
- la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., affinché provveda sull’istanza di Argos.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Save S.p.A. e di Ente Nazionale per L'Aviazione Civile;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che Argos Vip Private Handling s.r.l. s svolge attività di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra per l’aviazione generale in diversi scali nazionali;
- che la medesima è certificata anche per lo scalo di Venezia, sin dal 2010, ma può svolgervi solo i servizi non soggetti a limitazione;
- che lo scalo di Venezia è stato limitato con provvedimento ENAC prot. n. 0045528/ENAC/ESA del 14 maggio 2010, per la durata di 7 anni e, allo scadere di tale periodo, con il provvedimento ENAC-DG-19/10/2017-0106058-P, emesso dal Direttore Generale di ENAC, è stato stabilito un nuovo periodo di limitazione di 7 anni;
- che in passato la ricorrente ha impugnato il provvedimento di limitazione ed il relativo ricorso è stato respinto con sentenza di questa Sezione 16 settembre 2019, n. 968, per la quale attualmente pende il giudizio di appello;
- che in data 21 luglio 2021 la ricorrente ha inviato un’istanza ad ENAC con la quale, ritenendo siano venute meno le condizioni che hanno giustificato la limitazione, ha chiesto che venga svolta una nuova verifica;
- che a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione con il ricorso in epigrafe la ricorrente agisce ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione e l’ordine rivolto alla medesima di provvedere con un atto espresso;
- che si sono costituite in giudizio ENAC e SAVE s.p.a. (d’ora in poi SAVE), eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione nel merito;
- che nel corso del giudizio le controparti hanno depositato la nota ENAC del 16 novembre 2020, rivolta alle Società di gestione di diversi scali nazionali, nella quale si afferma che deve essere confermata la permanenza delle condizioni che avevano determinato l’adozione dei provvedimenti di limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra negli scali aeroportuali;
- che la ricorrente deduce che tale atto costituisce un diniego espresso della propria istanza e ritiene di doverlo impugnare con motivi aggiunti;
- che l’art 117, comma 5, cod. proc. amm. dispone che “ se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito ”;
- che pertanto è necessario disporre che la trattazione della causa avvenga con il rito ordinario, previa conversione del rito;
- che al contempo, in accoglimento dell’istanza formulata dalla parte ricorrente nella memoria di replica depositata in giudizio il 2 aprile 2021, il Collegio dispone l’acquisizione in via istruttoria della seguente documentazione:
a) la lettera di ENAC del 17 agosto 2020;
b) la risposta di SAVE, con le motivazioni per il mantenimento della limitazione, nonostante le mutate condizioni dello scalo, con eventuale documentazione giustificativa allegata;
c) i dati prodotti nel corso dell’istruttoria e le eventuali richieste di chiarimenti formulate da ENAC;
d) gli eventuali verbali ispettivi di ENAC, precedenti o successivi la risposta di SAVE, che verificano la fondatezza delle motivazioni addotte dal gestore;
- che tale documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) dispone che la trattazione della causa avvenga con il rito ordinario, previa conversione del rito, ed ordina ad ENAC e a SAVE di depositare in giudizio la documentazione di cui in premessa entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 aprile 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO