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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12718 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 22566/2025 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Andrea Aletta e Rachele Dabraio, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via del Velodromo, n. 56
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 20.6.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 23.6.2025) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“ - RITENERE e DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L.508/88 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19/02/2024 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'improponibilità/inammissibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione, conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinvia per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. le contestazioni alla relazione del c.t.u. (in data 23.5.2025), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
4. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott.ssa , ha concluso la sua Persona_1 relazione come segue:
“A decorrere dall'agosto 2025 il Sig. versa nelle condizioni previste Parte_1 dall'art. 1 della legge n. 18/1980, con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.”. La dott.ssa formula tali conclusioni all'esito di una indagine correttamente Persona_1 espletata ed immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale) coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge). Pertanto, tenuto conto del giudizio espresso dal predetto c.t.u., va dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.8.2025.
5. Le spese di lite seguono vanno interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza (trattandosi di riconoscimento con decorrenza successiva alla domanda amministrativa); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza dichiara che presenta la condizione di Parte_1 invalidità di cui all'art. 1, l. n. 18/1980, a decorrere dal 1.8.2025; compensa interamente le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 10.12.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 22566/2025 R.A.C.C.
TRA
, con gli avv.ti Andrea Aletta e Rachele Dabraio, presso il cui studio Parte_1 domicilia in Roma, via del Velodromo, n. 56
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 20.6.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 23.6.2025) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“ - RITENERE e DICHIARARE la sussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L.508/88 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 19/02/2024 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'improponibilità/inammissibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione, conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinvia per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente ex art. 445 bis Parte_1
c.p.c. le contestazioni alla relazione del c.t.u. (in data 23.5.2025), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito della predetta contestazione).
4. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott.ssa , ha concluso la sua Persona_1 relazione come segue:
“A decorrere dall'agosto 2025 il Sig. versa nelle condizioni previste Parte_1 dall'art. 1 della legge n. 18/1980, con diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.”. La dott.ssa formula tali conclusioni all'esito di una indagine correttamente Persona_1 espletata ed immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale) coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge). Pertanto, tenuto conto del giudizio espresso dal predetto c.t.u., va dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.8.2025.
5. Le spese di lite seguono vanno interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza (trattandosi di riconoscimento con decorrenza successiva alla domanda amministrativa); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza dichiara che presenta la condizione di Parte_1 invalidità di cui all'art. 1, l. n. 18/1980, a decorrere dal 1.8.2025; compensa interamente le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 10.12.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia