Decreto cautelare 10 ottobre 2023
Decreto cautelare 10 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2023
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/02/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01889/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Miriam Armando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Istituto Scolastico Liceo Scientifico e Linguistico-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento di scrutinio finale comunicato in data 29 giugno 2023 con cui la ricorrente non è stata ammessa all’esame finale di maturità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e udito l’avv. dello Stato Carino per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, l’istante, frequentante l’ultimo anno dell’Istituto Scolastico Liceo Scientifico e Linguistico-OMISSIS-, ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento comunicato in data 29 giugno 2023 con cui non è stata ammessa all’esame di Stato valido per l’a.s. 2022/23, ciò in ragione della presenza di insufficienze in tre materie, storia (voto 5), matematica (voto 5) e scienze naturali (voto 4) e dell’attribuzione del voto di 7 in condotta.
Avverso tale esito, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- palese erroneità del giudizio di non ammissione e illogicità manifesta del provvedimento di non ammissione.
L’Istituto scolastico resistente ha sempre ritenuto la ricorrente una “ribelle” ma ciò nonostante non è mai stata destinataria di provvedimenti disciplinari, tanto che non è giustificabile il voto di 7 in condotta; anche le assenze registrate durante l’anno sono state causate dalla necessità di svolgere visite mediche in ragione della patologia sofferta (HCV cronica e una grave scoliosi). Inoltre, la ricorrente ha subito discriminazioni in ragione della sua etnia nonché disparità di trattamento rispetto agli altri compagni;
- violazione delle disposizioni relative ai criteri di valutazione del comportamento.
In sede di scrutinio finale, in corrispondenza del voto 7 in condotta, vengono descritte condotte mai commesse dalla ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 966/2023, è stata respinta la domanda di sospensiva.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Come anticipato in fase cautelare, parte ricorrente nulla di concreto deduce con riferimento alle valutazioni espresse dal Consiglio di classe che hanno portato al giudizio di non ammissione all’esame di stato.
Ed invero, a fronte delle insufficienze riportate in tre materie, e cioè in storia (voto 5), in matematica (voto 5) ed in scienze naturali (voto 4), le motivazioni sottese al giudizio negativo sono rimaste sostanzialmente non contestate, limitandosi parte ricorrente a contestare l’attribuzione del voto in condotta (pari a 7) che ritiene non giustificato.
Ora, con riferimento a tale aspetto, nel verbale dello scrutinio finale, il voto (7) in comportamento è motivato avuto riguardo ai “18 ritardi”, alla “scarsa partecipazione” e alle “assenze strategiche”, e tale motivazione non risulta contestata con specifiche censure, né tantomeno si comprende quali criteri di valutazione predeterminati dall’Istituto scolastico sarebbero stati violati nel caso specifico.
Peraltro, non risulta smentito che l’Istituto scolastico non abbia mai ricevuto alcun certificato medico comprovante la malattia di HCV cronica e la scoliosi né che l’alunna si sia mai lamentata con i docenti per tali patologie.
Altresì infondate sono poi le censure di disparità di trattamento, alla luce della giurisprudenza anche della Sezione formatasi in materia (cfr. TAR Lombardia, sez. V, 24 luglio 2023 n. 1955), tenuto conto che le stesse sono prospettabili solo in presenza di situazioni identiche (circostanza, quest'ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuno studente).
3. In conclusione, il ricorso va respinto mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte del Ministero resistente in vista dell’udienza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.