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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1953/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
GHIANI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. MONICA ORVI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 19.02.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti vigenti, la prosecuzione con impegno e regolarità dei percorsi avviati, l'impegno ad offrire a il sostegno psicologico già disposto, il monitoraggio dei SS, l'apertura di un Pt_2
procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al GT e la compensazione delle spese di lite tra le parti”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 09.10.2007 in Castelbuono (PA) e dalla loro unione sono nati tre figli: (in data 17.08.2008) e i gemelli e Pt_2 Per_1
(in data 25.10.2013). Per_2
I coniugi hanno stabilito la loro residenza familiare (e anagrafica) in Canegrate, Via F.lli
Bandiera n. 96, nell'immobile di cui i coniugi sono comproprietari in comunione pro quota indivisa al 50% ciascuno1.
***
In data 03.10.2022 è stata pubblicata, da questo Tribunale, la sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento condiviso della prole collocata prevalentemente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la percezione dell'intero Assegno Unico da parte della madre e il versamento da parte del padre dell'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***
Con ricorso depositato in data 21.04.2023, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto la pronuncia divorzile alle condizioni della separazione.
Costituendosi in giudizio in data 08.07.2023 il resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha chiesto, tra l'altro, il monitoraggio dei servizi sociali, dicendosi preoccupato dalla nuova relazione sentimentale instaurata dalla moglie con il Sig. e la CP_2
riduzione del contributo posto a suo carico all'importo mensile di € 450,00, oltre all'equa ripartizione dell'Assegno Unico. In subordine ha chiesto mantenere il contributo nella misura mensile di € 600,00.
***
All'udienza celebrata in data 04.10.2023 il Giudice istruttore ha ascoltato la figlia minorenne delle parti, la quale, tra l'altro, ha dichiarato che l'attuale compagno Pt_2
della madre, , dal luglio 2023 si è trasferito a vivere con loro. La minore ha CP_2 riportato un'ottima relazione con il padre che ha definito come la sua “forza” in questi anni.
All'udienza celebrata in data 19.03.2024, vista la relazione dei S.S. depositata in data
31.01.2024 favorevole all'implementazione della frequentazione padre/figli, il giudice relatore ha ridotto il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole all'importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, a partire dal mese di agosto
2023, ha invitato il resistente a recarsi al SERD territorialmente competente per verificare l'eventuale dipendenza dal gioco d'azzardo denunciata dalla moglie e ha disposto che “i
S.S. offrano, senza ritardo, alla figlia minorenne delle parti un percorso di sostegno psicologico con il coinvolgimento della madre per favorirne e supportarne la relazione e alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità (con incontri individuali e congiunti), monitorino le condizioni di benessere psicofisico, intellettuale e morale dei tre figli minori delle parti e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il
31.05.2024”.
All'udienza celebrata in data 13.06.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere fatto richiesta di pagamento diretto al terzo (datore di lavoro del resistente) che ha iniziato a versarle il contributo dovuto “dal mese corrente, di avere ricevuto anche la mensilità di maggio e di avere un credito di € 1.000,00 per arretrati”. Le parti hanno dichiarato di essersi già organizzati per le vacanze estive con i minori. Il resistente ha dichiarato di avere fatto due incontri presso il SERD, di avere concluso il percorso il giorno 11 giugno, che i referenti si sono impegnati a rilasciare relazione ai SS, di non avere relazioni in corso, di appoggiarsi a un'amica di famiglia che è la madrina di che lo sostiene a titolo gratuito per Pt_2
amicizia, che il compagno di è un suo collega di lavoro e di essere disponibile a Per_3
impegnarsi nel percorso di sostegno alla genitorialità proposto.
In data 25.10.2024 i SS hanno riferito quanto segue: “In merito ai percorsi precedentemente suggeriti sia rispetto il sostegno psicologico a favore della figlia minore che il percorso di sostegno Pt_2
alla genitorialità a supporto di entrambi i genitori, signor e signora il Servizio riferisce a CP_1 Pt_1
Codesta Autorità Giudiziaria di essere ancora in attesa di avvio di entrambi i percorsi. Questo in riferimento alla lista d'attesa che caratterizza la presa in carico presso i Servizi che collaborano con lo scrivente Servizio. In riferimento al percorso di sostegno alla genitorialità tuttavia si riferisce come, in data
31 ottobre p.v. è previsto un momento di rete con il pedagogista referente per la presentazione della
Pag. 3 di 8 situazione; seguirà quindi l'avvio di tale intervento… Permane infatti la posizione della signora che Pt_1
l'amica continui a mantenere un atteggiamento intromissivo nella gestione dei figli, sostituendosi Per_3
talvolta alla figura materna e di incentivare il rapporto conflittuale tra la madre e la figlia D'altra Pt_2
parte, il signor ha più volte accusato anche il compagno della signora di intromettersi CP_1 Pt_1 CP_2
nella gestione dei figli e di tenere un atteggiamento conflittuale in modo particolare con raccontando Pt_2
che l'uomo avrebbe bloccato il numero di telefono della ragazza dopo le liti avute con la madre. In merito, il signor riferisce di aver contattato il signor e, dopo un momento di confronto, si sarebbero CP_1 CP_2
chiariti. Solamente se accompagnati riescono a riconoscere come i motivi, che portano loro ad oggi a discutere, siano intrinsechi in un rapporto conflittuale derivante dal periodo antecedente alla separazione, al quale non vi sarebbe stata alcuna rielaborazione in merito. Entrambi riferiscono il desiderio di avere un buon rapporto e di poter dialogare per il bene dei figli, affermando la loro intenzione di trovare in autonomia un modo che possa consentire loro di avere ed ottenere una comunicazione fluida ed efficace. Si è condiviso con la coppia come questo sia un obiettivo da raggiungere ma che, ad avviso delle scriventi, non sia possibile da perseguitare in autonomia, essendosi oramai automatizzata una dinamica conflittuale nella coppia genitoriale”.
Alla predetta relazione i SS hanno allegato quella a firma dei referenti del SERD di
AG (datata 20.06.2024) che, tra l'altro, hanno riferito quanto segue: “Il test del
Canadian Problem Gambling Index somministrato ha dato un punteggio di 1 (punteggio che non denota problematicità rispetto al gioco d'azzardo). Nel corso del secondo colloquio, a cui il sig. si è detto CP_1
disponibile, sono stati effettuati altri 2 test: BIS-11 per la valutazione dell'impulsività (Punteggio raggiunto 54 –il soggetto non denota alcun tratto di impulsività);TAS-20 per la valutazione dell'alessitimia (punteggio ottenuto 36 – il soggetto non è alessitimico). Dai test somministrati non si riscontrano, ad oggi, elementi che orientino verso una diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo secondo i criteri del DSM5. Inoltre, dall'osservazione clinica e dal test del primo colloquio (CPGI) non si riscontrano elementi patologici. Alla luce di quanto descritto non si ravvisa la necessità di una presa in carico presso il nostro servizio”.
In data 14.02.2025 i SS hanno riferito quanto segue: “il percorso di supporto alla genitorialità a favore della signora e del signor ha da poco preso avvio. A seguito di un primo momento di Pt_1 CP_1
presentazione del Pedagogista interno all'équipe del Servizio scrivente, dott. questi ha Persona_4
potuto svolgere un colloquio congiunto con entrambi i genitori ed un paio di incontri individuali. In occasione
Pag. 4 di 8 del colloquio congiunto si è reso difficoltoso un dialogo fluido e funzionale tra i due che hanno faticano nell'ascolto reciproco, accusandosi l'uno l'altro di mancanze genitoriali, modalità caratteristica della coppia genitoriale e anche precedentemente relazionata. Nei colloqui individuali si è potuto invece riflettere e portare alla luce con entrambi i genitori alcuni temi che potrebbero essere oggetto di lavoro durante tale percorso.
In questi primi incontri conoscitivi e di raccolta di informazioni, sono emersi gli aspetti di conflittualità tra il signor e la signora circa la modalità educativa dei due ed in modo particolare la presenza CP_1 Pt_1
ed il ruolo della signora nei confronti dei figli e e nell'ambito Per_3 Pt_2 Per_1 Per_2
familiare in generale. Rispetto a questo aspetto, come anche precedentemente relazionato, la signora Pt_1
riporta come a suo avviso la signora tenga un atteggiamento invadente nella gestione dei figli Per_3
talvolta sostituendosi alla figura paterna ma anche materna … anche confrontandosi con il Pedagogista si
è valutato di poter avviare dapprima il percorso di sostegno alla genitorialità così da non sovraccaricare il nucleo familiare di due interventi che potrebbero anche sovrapporsi negli obiettivi, ma con modalità di intervento differenti e di utilizzare il primo periodo di conoscenza e raccolta di informazioni per effettuare una valutazione rispetto l'idoneità o meno del percorso di sostegno genitoriale. In merito, infine, al percorso di sostegno psicologico a favore della figlia il Servizio scrivente non ha ricevuto ancora alcun Pt_2
riscontro da parte del Servizio al quale aveva indirizzato la richiesta di presa in carico. Nel merito, stante
l'importanza di poter garantire alla minore uno spazio personale di ascolto e confronto, si suggerisce la possibilità di avviare l'intervento mediante “Voucher Adolescenti”, percorso offerto con il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile”. Hanno concluso con il ritenere “necessario accompagnare la coppia genitoriale a trovare un dialogo equilibrato che possa permettere loro una comunicazione fluida e la condivisione di uno stile educativo paritetico nei confronti dei figli. Questo per favorire un miglioramento delle dinamiche e delle relazioni sia tra la signora ed il signor ma anche di ciascun genitore Pt_1 CP_1
nei confronti dei figli. Nel merito, come sopra riportato, si sta valutando se il percorso di sostegno alla genitorialità possa essere l'intervento adeguato ed utile alle caratteristiche della coppia genitoriale oppure se si rende necessario avviare parallelamente anche un percorso di mediazione familiare oppure, infine, se avviare soltanto quest'ultimo intervento. Ciò in riferimento alla modalità comunicativa emersa durante i colloqui di cui si è relazionato anche in precedenza. Per ciò che concerne infine invece il percorso di supporto psicologico per si valuterà con i genitori di poter avviare la procedura di richiesta con il Servizio Pt_2
di Neuropsichiatria Infantile territoriale richiedendo l'attivazione del Voucher Adolescenti”.
***
Pag. 5 di 8 All'udienza celebrata in data 19.02.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essere stata assunta a tempo determinato da due mesi e di percepire € 600,00 mensili. Il resistente ha dichiarato di vedere i figli sereni e che nei giorni di sua spettanza dorme in una Pt_2
brandina con la di lui compagna, , mentre i gemelli dormono nel lettone con il Per_3
padre. Il Giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa per la regolamentazione dei loro rapporti innanzi integralmente richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le domande da ultimo congiuntamente formulate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla loro comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione iscritto al n. R. G. 3049/2021;
• la separazione delle parti è stata pronunciata con la sentenza n. 1364/2022 pubblicata da questo Tribunale in data 03.10.2022;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non hanno ripreso la convivenza e non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire ai minori il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti il giorno 09.10.2007 in Castelbuono (PA), alle condizioni concordate e di seguito riportate:
2) CONFERMA l'affido condiviso dei tre figli minorenni a entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente presso la madre;
3) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, con quanto l'arreda, alla ricorrente che l'abiterà con la prole;
Pag. 6 di 8 4) CONFERMA l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario dei figli, l'importo mensile di € 150,00 per figlio, rivalutato come per legge, dal mese di agosto 2023, con ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del padre, e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano;
5) CONFERMA il diritto della ricorrente di percepire l'intero importo dell'Assegno
Unico spettante per i tre figli e l'impegno del padre a collaborare in ogni adempimento burocratico si rendesse necessario per il relativo conseguimento;
6) CONFERMA l'attuale calendario di visita padre/figli minori: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 21:00; a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (fatti salvi i migliori accordi siglati con l'eventuale ausilio dei SS);
7) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei tre figli minorenni delle parti, (in data 17.08.2008) e i gemelli e (in data Pt_2 Per_1 Per_2
25.10.2013), dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025);
8) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Canegrate e di AG garantiscano la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità avviato dalle parti, li supportino, monitorino il benessere dei figli minorenni (anche confrontandosi periodicamente con gli insegnanti e il medico pediatra), garantiscano l'avvio del percorso di supporto psicologico necessario ad e riferiscano come sopra al GT del procedimento di vigilanza;
Pt_2
9) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, a partecipare con impegno e costanza ai percorsi avviati e a quelli suggeriti dai SS, a garantire ai minori i percorsi prescritti e quelli ulteriori segnalati
Pag. 7 di 8 dai SS, ad astenersi dall'esprimere giudizi negativi l'una dell'altra e a mantenere un contegno di reciproco rispetto alla presenza dei minori;
10) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
11) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369, ai SS dei Comuni di Canegrate e di AG al GT per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 20.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per l'acquisto della quale, nel 2019, hanno acceso un mutuo presso la Banca di Asti per complessivi € 147.000,00 da restituire in 300 rate mensili (ciascuna di importo pari a € 659,47)
Pag. 2 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1953/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ALESSANDRA Parte_1 C.F._1
GHIANI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. MONICA ORVI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data 19.02.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di seguito riportata per esteso:
“conferma dei provvedimenti vigenti, la prosecuzione con impegno e regolarità dei percorsi avviati, l'impegno ad offrire a il sostegno psicologico già disposto, il monitoraggio dei SS, l'apertura di un Pt_2
procedimento di vigilanza a favore dei minori dinanzi al GT e la compensazione delle spese di lite tra le parti”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 09.10.2007 in Castelbuono (PA) e dalla loro unione sono nati tre figli: (in data 17.08.2008) e i gemelli e Pt_2 Per_1
(in data 25.10.2013). Per_2
I coniugi hanno stabilito la loro residenza familiare (e anagrafica) in Canegrate, Via F.lli
Bandiera n. 96, nell'immobile di cui i coniugi sono comproprietari in comunione pro quota indivisa al 50% ciascuno1.
***
In data 03.10.2022 è stata pubblicata, da questo Tribunale, la sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni congiuntamente precisate che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento condiviso della prole collocata prevalentemente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, la percezione dell'intero Assegno Unico da parte della madre e il versamento da parte del padre dell'importo mensile di € 200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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Con ricorso depositato in data 21.04.2023, per quello che qui rileva, la ricorrente ha chiesto la pronuncia divorzile alle condizioni della separazione.
Costituendosi in giudizio in data 08.07.2023 il resistente ha aderito alla domanda sullo status ma ha chiesto, tra l'altro, il monitoraggio dei servizi sociali, dicendosi preoccupato dalla nuova relazione sentimentale instaurata dalla moglie con il Sig. e la CP_2
riduzione del contributo posto a suo carico all'importo mensile di € 450,00, oltre all'equa ripartizione dell'Assegno Unico. In subordine ha chiesto mantenere il contributo nella misura mensile di € 600,00.
***
All'udienza celebrata in data 04.10.2023 il Giudice istruttore ha ascoltato la figlia minorenne delle parti, la quale, tra l'altro, ha dichiarato che l'attuale compagno Pt_2
della madre, , dal luglio 2023 si è trasferito a vivere con loro. La minore ha CP_2 riportato un'ottima relazione con il padre che ha definito come la sua “forza” in questi anni.
All'udienza celebrata in data 19.03.2024, vista la relazione dei S.S. depositata in data
31.01.2024 favorevole all'implementazione della frequentazione padre/figli, il giudice relatore ha ridotto il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole all'importo mensile di € 450,00, rivalutato come per legge, a partire dal mese di agosto
2023, ha invitato il resistente a recarsi al SERD territorialmente competente per verificare l'eventuale dipendenza dal gioco d'azzardo denunciata dalla moglie e ha disposto che “i
S.S. offrano, senza ritardo, alla figlia minorenne delle parti un percorso di sostegno psicologico con il coinvolgimento della madre per favorirne e supportarne la relazione e alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità (con incontri individuali e congiunti), monitorino le condizioni di benessere psicofisico, intellettuale e morale dei tre figli minori delle parti e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il
31.05.2024”.
All'udienza celebrata in data 13.06.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di avere fatto richiesta di pagamento diretto al terzo (datore di lavoro del resistente) che ha iniziato a versarle il contributo dovuto “dal mese corrente, di avere ricevuto anche la mensilità di maggio e di avere un credito di € 1.000,00 per arretrati”. Le parti hanno dichiarato di essersi già organizzati per le vacanze estive con i minori. Il resistente ha dichiarato di avere fatto due incontri presso il SERD, di avere concluso il percorso il giorno 11 giugno, che i referenti si sono impegnati a rilasciare relazione ai SS, di non avere relazioni in corso, di appoggiarsi a un'amica di famiglia che è la madrina di che lo sostiene a titolo gratuito per Pt_2
amicizia, che il compagno di è un suo collega di lavoro e di essere disponibile a Per_3
impegnarsi nel percorso di sostegno alla genitorialità proposto.
In data 25.10.2024 i SS hanno riferito quanto segue: “In merito ai percorsi precedentemente suggeriti sia rispetto il sostegno psicologico a favore della figlia minore che il percorso di sostegno Pt_2
alla genitorialità a supporto di entrambi i genitori, signor e signora il Servizio riferisce a CP_1 Pt_1
Codesta Autorità Giudiziaria di essere ancora in attesa di avvio di entrambi i percorsi. Questo in riferimento alla lista d'attesa che caratterizza la presa in carico presso i Servizi che collaborano con lo scrivente Servizio. In riferimento al percorso di sostegno alla genitorialità tuttavia si riferisce come, in data
31 ottobre p.v. è previsto un momento di rete con il pedagogista referente per la presentazione della
Pag. 3 di 8 situazione; seguirà quindi l'avvio di tale intervento… Permane infatti la posizione della signora che Pt_1
l'amica continui a mantenere un atteggiamento intromissivo nella gestione dei figli, sostituendosi Per_3
talvolta alla figura materna e di incentivare il rapporto conflittuale tra la madre e la figlia D'altra Pt_2
parte, il signor ha più volte accusato anche il compagno della signora di intromettersi CP_1 Pt_1 CP_2
nella gestione dei figli e di tenere un atteggiamento conflittuale in modo particolare con raccontando Pt_2
che l'uomo avrebbe bloccato il numero di telefono della ragazza dopo le liti avute con la madre. In merito, il signor riferisce di aver contattato il signor e, dopo un momento di confronto, si sarebbero CP_1 CP_2
chiariti. Solamente se accompagnati riescono a riconoscere come i motivi, che portano loro ad oggi a discutere, siano intrinsechi in un rapporto conflittuale derivante dal periodo antecedente alla separazione, al quale non vi sarebbe stata alcuna rielaborazione in merito. Entrambi riferiscono il desiderio di avere un buon rapporto e di poter dialogare per il bene dei figli, affermando la loro intenzione di trovare in autonomia un modo che possa consentire loro di avere ed ottenere una comunicazione fluida ed efficace. Si è condiviso con la coppia come questo sia un obiettivo da raggiungere ma che, ad avviso delle scriventi, non sia possibile da perseguitare in autonomia, essendosi oramai automatizzata una dinamica conflittuale nella coppia genitoriale”.
Alla predetta relazione i SS hanno allegato quella a firma dei referenti del SERD di
AG (datata 20.06.2024) che, tra l'altro, hanno riferito quanto segue: “Il test del
Canadian Problem Gambling Index somministrato ha dato un punteggio di 1 (punteggio che non denota problematicità rispetto al gioco d'azzardo). Nel corso del secondo colloquio, a cui il sig. si è detto CP_1
disponibile, sono stati effettuati altri 2 test: BIS-11 per la valutazione dell'impulsività (Punteggio raggiunto 54 –il soggetto non denota alcun tratto di impulsività);TAS-20 per la valutazione dell'alessitimia (punteggio ottenuto 36 – il soggetto non è alessitimico). Dai test somministrati non si riscontrano, ad oggi, elementi che orientino verso una diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo secondo i criteri del DSM5. Inoltre, dall'osservazione clinica e dal test del primo colloquio (CPGI) non si riscontrano elementi patologici. Alla luce di quanto descritto non si ravvisa la necessità di una presa in carico presso il nostro servizio”.
In data 14.02.2025 i SS hanno riferito quanto segue: “il percorso di supporto alla genitorialità a favore della signora e del signor ha da poco preso avvio. A seguito di un primo momento di Pt_1 CP_1
presentazione del Pedagogista interno all'équipe del Servizio scrivente, dott. questi ha Persona_4
potuto svolgere un colloquio congiunto con entrambi i genitori ed un paio di incontri individuali. In occasione
Pag. 4 di 8 del colloquio congiunto si è reso difficoltoso un dialogo fluido e funzionale tra i due che hanno faticano nell'ascolto reciproco, accusandosi l'uno l'altro di mancanze genitoriali, modalità caratteristica della coppia genitoriale e anche precedentemente relazionata. Nei colloqui individuali si è potuto invece riflettere e portare alla luce con entrambi i genitori alcuni temi che potrebbero essere oggetto di lavoro durante tale percorso.
In questi primi incontri conoscitivi e di raccolta di informazioni, sono emersi gli aspetti di conflittualità tra il signor e la signora circa la modalità educativa dei due ed in modo particolare la presenza CP_1 Pt_1
ed il ruolo della signora nei confronti dei figli e e nell'ambito Per_3 Pt_2 Per_1 Per_2
familiare in generale. Rispetto a questo aspetto, come anche precedentemente relazionato, la signora Pt_1
riporta come a suo avviso la signora tenga un atteggiamento invadente nella gestione dei figli Per_3
talvolta sostituendosi alla figura paterna ma anche materna … anche confrontandosi con il Pedagogista si
è valutato di poter avviare dapprima il percorso di sostegno alla genitorialità così da non sovraccaricare il nucleo familiare di due interventi che potrebbero anche sovrapporsi negli obiettivi, ma con modalità di intervento differenti e di utilizzare il primo periodo di conoscenza e raccolta di informazioni per effettuare una valutazione rispetto l'idoneità o meno del percorso di sostegno genitoriale. In merito, infine, al percorso di sostegno psicologico a favore della figlia il Servizio scrivente non ha ricevuto ancora alcun Pt_2
riscontro da parte del Servizio al quale aveva indirizzato la richiesta di presa in carico. Nel merito, stante
l'importanza di poter garantire alla minore uno spazio personale di ascolto e confronto, si suggerisce la possibilità di avviare l'intervento mediante “Voucher Adolescenti”, percorso offerto con il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile”. Hanno concluso con il ritenere “necessario accompagnare la coppia genitoriale a trovare un dialogo equilibrato che possa permettere loro una comunicazione fluida e la condivisione di uno stile educativo paritetico nei confronti dei figli. Questo per favorire un miglioramento delle dinamiche e delle relazioni sia tra la signora ed il signor ma anche di ciascun genitore Pt_1 CP_1
nei confronti dei figli. Nel merito, come sopra riportato, si sta valutando se il percorso di sostegno alla genitorialità possa essere l'intervento adeguato ed utile alle caratteristiche della coppia genitoriale oppure se si rende necessario avviare parallelamente anche un percorso di mediazione familiare oppure, infine, se avviare soltanto quest'ultimo intervento. Ciò in riferimento alla modalità comunicativa emersa durante i colloqui di cui si è relazionato anche in precedenza. Per ciò che concerne infine invece il percorso di supporto psicologico per si valuterà con i genitori di poter avviare la procedura di richiesta con il Servizio Pt_2
di Neuropsichiatria Infantile territoriale richiedendo l'attivazione del Voucher Adolescenti”.
***
Pag. 5 di 8 All'udienza celebrata in data 19.02.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato di essere stata assunta a tempo determinato da due mesi e di percepire € 600,00 mensili. Il resistente ha dichiarato di vedere i figli sereni e che nei giorni di sua spettanza dorme in una Pt_2
brandina con la di lui compagna, , mentre i gemelli dormono nel lettone con il Per_3
padre. Il Giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa per la regolamentazione dei loro rapporti innanzi integralmente richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le domande da ultimo congiuntamente formulate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla loro comparizione dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione iscritto al n. R. G. 3049/2021;
• la separazione delle parti è stata pronunciata con la sentenza n. 1364/2022 pubblicata da questo Tribunale in data 03.10.2022;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non hanno ripreso la convivenza e non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appaiono idonee, ove puntualmente rispettate, a garantire ai minori il diritto a una crescita sana ed equilibrata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti il giorno 09.10.2007 in Castelbuono (PA), alle condizioni concordate e di seguito riportate:
2) CONFERMA l'affido condiviso dei tre figli minorenni a entrambi i genitori e il loro collocamento prevalente presso la madre;
3) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, con quanto l'arreda, alla ricorrente che l'abiterà con la prole;
Pag. 6 di 8 4) CONFERMA l'obbligo del resistente di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario dei figli, l'importo mensile di € 150,00 per figlio, rivalutato come per legge, dal mese di agosto 2023, con ordine di versamento diretto da parte del datore di lavoro del padre, e di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano;
5) CONFERMA il diritto della ricorrente di percepire l'intero importo dell'Assegno
Unico spettante per i tre figli e l'impegno del padre a collaborare in ogni adempimento burocratico si rendesse necessario per il relativo conseguimento;
6) CONFERMA l'attuale calendario di visita padre/figli minori: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 21:00; a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (fatti salvi i migliori accordi siglati con l'eventuale ausilio dei SS);
7) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei tre figli minorenni delle parti, (in data 17.08.2008) e i gemelli e (in data Pt_2 Per_1 Per_2
25.10.2013), dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.09.2025);
8) DISPONE CHE i SS dei Comuni di Canegrate e di AG garantiscano la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità avviato dalle parti, li supportino, monitorino il benessere dei figli minorenni (anche confrontandosi periodicamente con gli insegnanti e il medico pediatra), garantiscano l'avvio del percorso di supporto psicologico necessario ad e riferiscano come sopra al GT del procedimento di vigilanza;
Pt_2
9) INVITA le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS, a partecipare con impegno e costanza ai percorsi avviati e a quelli suggeriti dai SS, a garantire ai minori i percorsi prescritti e quelli ulteriori segnalati
Pag. 7 di 8 dai SS, ad astenersi dall'esprimere giudizi negativi l'una dell'altra e a mantenere un contegno di reciproco rispetto alla presenza dei minori;
10) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
11) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369, ai SS dei Comuni di Canegrate e di AG al GT per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 20.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per l'acquisto della quale, nel 2019, hanno acceso un mutuo presso la Banca di Asti per complessivi € 147.000,00 da restituire in 300 rate mensili (ciascuna di importo pari a € 659,47)
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