Ordinanza presidenziale 13 maggio 2020
Decreto decisorio 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 19/04/2021, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00210/2021 REG.PROV.PRES.
N. 02322/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2009, proposto da
Condominio Miramare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti
A.R.T.I. S.p.A., LU LL, TH OL non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 203440 del 12 maggio 2009 emesso dal Comune di Venezia; del provvedimento 373218 del 9 settembre 2009, con il quale è stato ordinato la messa a norma dell’impianto di climatizzazione;
del provvedimento 381550 del 16 settembre 2009, di proroga termini;
della nota della ditta Arti spa prot. 113/T del 7.3.2008;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con ordinanza presidenziale 477/2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito di una memoria che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 19.4.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO