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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20290 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Franco Verde del Foro di Napoli Nord (C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio del medesimo, sito in Aversa (CE) alla Via Alfonso D'Aragona n. 20; opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla Controparte_1 C.F._3 comparsa di costituzione, dall'Avv. Ettore Freda, (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Mergellina n. 220; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 17.09.2020 Parte_1 con il quale gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro 6.637,56, oltre Controparte_1 spese e competenze successive, atteso il parziale versamento, a far data dal maggio 2020 al settembre 2020, dell'assegno di mantenimento posto a carico dello stesso dalla sentenza di separazione n. 2868/2016 del
30.12.2016 del Tribunale di Avellino, nella misura di euro 2.000,00 mensili di cui euro 1.250,00 in favore della figlia ed euro 750,00 per il mantenimento dell'opposta da rivalutare annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
provvedimento giudiziale confermato dalla sentenza n. 4158/2018 del 17.09.2018, con la quale la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall'odierno opponente. (cfr. all. nn. 2 e 3 dell'atto di citazione dell'opponente).
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la debenza delle somme precettate essendo stato il credito richiesto ampiamente anticipato, avendo contribuito in maniera diretta al mantenimento della figlia con la somma totale di euro 6.299,00 a fronte della minor somma dovuta di euro Per_1
6.250,00 (pari ad euro 1250,00 per cinque mesi: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020).
Evidenziava, infatti, l'intimato di aver corrisposto in favore della stessa la somma di euro 600,00 per un Parte in Roma in attesa di trovare una sistemazione adeguata e sostenuto spese ulteriori di euro 500,00 (cfr. all. nn. 8 e 9 dell'atto di citazione dell'opponente). Precisava, altresì, di avere provveduto, sempre nell'interesse esclusivo della figlia, alla stipula di un contratto di locazione nella capitale, alla Via dei Duchi di Castro n. 1/3, dal canone mensile di euro 680,00, oltre oneri condominiali, per una spesa complessiva di euro 720,00 mensili, a cui andavano aggiunti euro 1.360,00 per la caparra, nonché euro 829,60 per l'intermediazione immobiliare e per le spese di registrazione del contratto. (cfr. all. nn. 6 e 7 dell'atto di citazione dell'opponente); nonché di aver pagato sia la rata dell'assicurazione RCA che la manutenzione dell'autovettura Lancia Y tg EV049TP, per un totale di 2.070,00 che, sebbene di proprietà dell'opponente, veniva utilizzata esclusivamente dalla figlia;
ancora euro 220,00 per visita ginecologica. Eccepiva, pertanto, la compensazione delle somme precettate con i predetti importi derivanti dall'avere provveduto, nel corso della separazione, al pagamento diretto delle spese universitarie, al vitto e alloggio della figlia studentessa fuori sede, nonché per visite mediche. Deducendo, infine, l'intervenuto pensionamento con la conseguente contrazione delle proprie entrate economiche e un peggioramento del proprio stato di salute, che avrebbero comportato la propria incapacità a corrispondere quanto statuito nella sentenza n. 2868/2016, quale titolo esecutivo sulla scorta del quale era stato azionato il precetto opposto, concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni. Parte opposta, da un lato, Controparte_1 lamentava l'inoperatività della compensazione assumendo che detto istituto fosse inammissibile in ordine ai crediti di natura alimentare, dall'altro, negando l'esistenza di qualsivoglia accordo sostitutivo in ordine alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento contestava, in relazione al quantum, l'efficacia estintiva dei pagamenti effettuati dall'opponente sul conto corrente della figlia (c.c. che Banca n.
100571634224), senza beneficio alcuno per la creditrice legittimata. Ad avviso di parte convenuta, il debitore fondava l'intero atto su motivazioni che assurgevano a mere giustificazioni dei plurimi inadempimenti in cui questo era incorso rispetto all'obbligazione alimentare dedotta, ma non costituivano motivi tali da minare l'an della esecuzione intimata. Ribadendo, pertanto, la propria persistente titolarità del diritto all'assegno di mantenimento chiedeva confermarsi la validità del precetto, vinte le spese di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento fuori udienza del
22.06.2021; concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.; con provvedimento fuori udienza del
16.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, fissando la decorrenza del primo termine dal
15.01.2025.
In via preliminare giova evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica la censura sollevata nel libello introduttivo integra, senza dubbio alcuno, motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co., c.p.c. poiché volta a porre in discussione il diritto della creditrice a procedere in executivis.
Così correttamente qualificata la domanda, venendo al merito della controversia si osserva che i rapporti di credito-debito, come quelli in contestazione, sono governati in punto di riparto dell'onere della prova dalla regola espressa dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, a mente della quale il creditore ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e allegare l'altrui inadempimento. Sulla base, infatti, del principio di prossimità della prova, questi non viene onerato di dimostrare l'inadempimento del debitore, bastando semplicemente una sua allegazione. Spetterà, poi, al debitore fornire la prova di aver adempiuto la prestazione oggetto dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'opposta ha richiamato, a sostegno della propria CP_1 pretesa, la sentenza n. 2868/2016 del 30.12.2016 emessa dal Tribunale di Avellino, confermata dalla sentenza n. 4158/2018 del 17.09.2018 della Corte di Appello di Napoli, fonte del credito qui azionato (cfr. all. nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta), deducendo, poi, che lo sia rimasto Parte_1 parzialmente inadempiente al proprio obbligo di mantenimento per complessivi euro 6.637,56, avendo quest'ultimo corrisposto solamente euro 4.000,00 da maggio 2020 a settembre 2020 (euro 800,00 mensili x
5= 4.000,00), a fronte di euro 10.000 (euro 2.000,00 mensili statuiti in sentenza x 5= 10.000), oltre rivalutazione ex lege. Ha così esaurito il carico probatorio di cui in tale fase risulta onerata.
Di converso, il debitore esecutato ha portato, a sostegno del proprio adempimento, copia di una serie pagamenti effettuati mediante bonifici bancari (cfr. all. nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'atto di citazione dello
. Pertanto, ha dedotto l'inesistenza del debito, assumendo di aver pagato interamente gli assegni di Parte_1 mantenimento in argomento. Al riguardo, si rileva che non solo l'opposta avrebbe potuto confidare che i predetti pagamenti potessero essere il frutto di uno spirito di liberalità dell'opponente, ma anche laddove fosse positivamente dimostrato un accordo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, afferendo a spese imputabili ad un arco temporale posteriore alla sentenza che ha definito la separazione dei coniugi, detta circostanza non è ugualmente idonea a determinate l'estinzione del credito del quale si chiede soddisfazione coattiva, atteso che costituisce principio di diritto consolidato, al quale questo giudice ritiene di aderire, che la compensazione in materia di assegno di mantenimento sia inammissibile ( cfr. da ultimo Cass. civ. sent. n.
11689/2018).
Sul punto, l'art. 1246 n. 3 c.c. prevede che “la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: … 3) di credito dichiarato impignorabile”. Il divieto de quo si applica sia alla compensazione legale sia alla compensazione giudiziale (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 573/1951) e la pignorabilità del credito va equiparata ad un vero e proprio requisito della compensazione, da aggiungere a quelli previsti dall'art. 1243 comma 1 c.c. Al riguardo viene, pertanto, in rilievo l'art. 545 comma 1 c.p.c. il quale, disciplinando i crediti impignorabili, prevede che “non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”. Sebbene la disposizione in commento faccia testuale riferimento ai
“crediti alimentari”, estendendo la portata del disposto normativo in esame, si è sostenuto da parte della più avvertita dottrina che il regime di impignorabilità di cui al comma 1 dell'art. 545 c.p.c. si riferisca non solo ai crediti alimentari in senso stretto ex artt. 433 ss. c.c., ma a tutti quelli aventi natura intrinsecamente alimentare quali sono gli assegni di mantenimento disposti dal giudice a carico di un coniuge in sede di separazione o di divorzio ed a favore dei figli o dell'altro coniuge.
In passato in giurisprudenza si è palesato un indirizzo secondo il quale gli assegni in esame (tanto quelli a favore dei figli, quanto quelli a favore dell'altro coniuge) potessero essere pignorati ed opposti in compensazione ad altri crediti poiché non aventi natura alimentare, né assimilabili agli assegni alimentari, avendo presupposti e contenuti differenti in quanto, mentre il diritto alla prestazione alimentare presuppone lo stato di bisogno ed è limitato al necessario per la vita dell'alimentando, invece, il diritto al mantenimento ha un contenuto più ampio, mirando a soddisfare tutte le esigenze del soggetto che vanta tale diritto (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6519/1996). Un diverso orientamento più recente, condiviso da questo Tribunale, ritiene, invece, in linea con la citata dottrina che gli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione o divorzio a favore dei figli hanno natura sostanzialmente alimentare e, come tali, sono irripetibili, impignorabili e non compensabili (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.
28987/2008; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15098/2005; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 23569/2016). Infatti, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti,
è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, sent. n. 13609, Cass., 24/10/2017, sent. n. 25166) e presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile.
A ben vedere, se si consentisse la compensazione dell'assegno di mantenimento se ne snaturerebbe la sua funzione alimentare: proprio in virtù della sua natura alimentare (in senso lato), deve essere esclusa la compensazione del credito relativo all'assegno di mantenimento con altri crediti. Si può infatti applicare in via analogica la normativa sugli alimenti anche all'ipotesi dell'assegno di mantenimento per la moglie ed i figli in caso di separazione o divorzio. Benché detto assegno non abbia una valenza alimentare in senso stretto, posta la distinzione tra diritto al mantenimento e diritto agli alimenti, tuttavia, è innegabile che esso conservi comunque una valenza anche alimentare, avuta riguardo alla considerazione in sé non banale che il diritto al mantenimento presuppone come base minima il diritto agli alimenti;
finalità e funzione rendono assimilabili obblighi alimentari e di mantenimento, entrambi posti a tutela dei doveri di solidarietà nascenti dai rapporti di coniugio e di filiazione. Conclusivamente ed in sintesi, se il marito è creditore della moglie e nello stesso tempo suo debitore per l'assegno di mantenimento non può sospendere il pagamento dell'assegno mensile fino a quando non ha recuperato le somme a lui dovute.
Alla stregua di quanto affermato, quanto all'estinzione per compensazione del credito come precettato, in conseguenza dell'asserito integrale pagamento da parte di esso opponente delle spese sostenute per il mantenimento della figlia (universitarie, vitto e alloggio e mediche), detta censura si rivela Per_1 palesemente infondata.
Allo stesso modo, bisogna liberare il campo da tutte le questioni sollevate dall'opponente, miranti alla non debenza dell'assegno di mantenimento, quali il pensionamento che ha comportato, ad avviso dello Parte_1 una contrazione delle proprie entrate economiche, e i sopraggiunti motivi di salute. Si tratta, infatti, di circostanze che non possono essere dedotte con il giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nel giudizio camerale di revisione delle condizioni dello scioglimento del matrimonio, davanti al Tribunale che le ha stabilite, perché, in caso contrario, si consentirebbe al giudice dell'esecuzione di esercitare un inammissibile sindacato sul merito del provvedimento giudiziale azionato come titolo esecutivo.
A questo proposito il giudicante ritiene dover dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre
1970, n. 878, art. 9 (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. Ord. n. 20303 del 25.09.2014; Cass. n. 13872 del
09.11.2001; sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio”. (Cass. 10/11/2015, n. 23471; Cass. 16/06/2011, n. 13184; Cass.
01/04/1994, n. 3225)”. Dunque, l'ex coniuge, tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento, non può, in assenza di revisione delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio, dedurre la sopravvenienza di fatti nuovi nel giudizio di opposizione a precetto. L'unica via per ottenere la decurtazione del predetto assegno è quella dell'impugnazione della sentenza o di richiesta della modifica, attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni.
Ciò in quanto il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (Cass. Ord. n. 16173 del
30.07.2015), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n.
898, art. 9 per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario).
Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche, conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente, ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile, perchè legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato, nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.
Al riguardo, il giudice specializzato e non anche, quindi, quello dell'esecuzione o dell'opposizione a questa e meno che mai il debitore in via unilaterale, è l'unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, direttamente, coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori, indispensabile di norma, pure a prescindere dalla collocazione del minore presso l'uno o l'altro dei genitori.
Dunque, in caso di divorzio o dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente, che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane e gli obblighi, cui esso dà luogo, persistono. Nella specie, è pacifico che l'odierno opponente abbia proposto ricorso al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la il 04.09.2006; che il Presidente del Tribunale di Avellino, a modifica di quanto previsto dalla CP_1 sentenza n. 2868/16, confermata poi dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4158/2018, abbia disposto, con ordinanza sensi dell'art. 708, co. III, c.p.c., la riduzione dell'importo dell'assegno in favore della figlia nella misura di euro 750,00 e confermato quello in favore dell'ex coniuge, come è Per_1 pacifico che la Corte di Appello di Napoli, in sede di reclamo proposto dallo in parziale riforma Parte_1 della predetta ordinanza, abbia così provveduto: “a) dichiara non dovuto dal reclamante alcun contributo al mantenimento della figlia;
b) rigetta nel resto il gravame;
c) riserva alla decisione finale la regolazione delle Persona_2 spese del presente procedimento incidentale”. (cfr. all n. 3 della comparsa conclusionale depositata dall'opponente in data 17.03.2025: decreto n. 1644/2023 del 05.07.2023, R.G. 754/2023).
Orbene, facendo buon governo del principio espresso dal Supremo Collegio con l'Ordinanza n.
14705/2022 secondo cui “poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 10/05/2022, n. 14705), non ci si può esimere dal valutare i seguenti fatti sopravvenuti alla notifica del precetto e all'instaurazione del presente giudizio: come la modifica delle condizioni di separazione in forza del provvedimento reso in sede di reclamo ex art. 708, co. IV, c.p.c. nel procedimento recante RG 754/2023, ai fini della corretta quantificazione del dovuto.
Invero, solo la delibazione sulla legittimità formale del precetto va condotta con riferimento al momento dell'intimazione dello stesso, mentre l'indagine sull'attuale esistenza e sull'esatto ammontare del credito esecutivamente azionato va effettuata considerando il momento della decisione (sul tema cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12.10.2021, n. 27688).
Nei fatti di causa, l'intimazione di pagamento è stata determinata sulla base dell'obbligo, statuito dal titolo esecutivo, di contribuire al mantenimento della figlia e della odierna opposta mediante assegno, Per_1 rispettivamente, di euro 1.250,00 ed euro 750,00 ed il credito precettato afferisce alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.637,56.
Con il decreto del 05.07.2023 (n. cronol 1644/2023, RG 754/2023), l'assegno di mantenimento in favore della figlia divorzile è stato revocato, mentre quello in favore della opposta è stato confermato. Per_1
Dunque, il credito vantato dalla prima deve ritenersi estinto a far data dal 31.03.2023 (data del deposito del ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Avellino in data 20.03.2023), persistente quello della (cfr. all n. 3 della comparsa conclusionale depositata dall'opponente in data CP_1
17.03.2025).
Sul punto è opportuno, infatti, richiamare i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in tema di revisione delle statuizioni assunte con la sentenza di divorzio.
In primo luogo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ., sent. n.
16173/15). Inoltre, la variazione e/o la revoca dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposta all'esito di un procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9 L. n. 898/1970 decorre dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ., sent. n.
22108/2018; Cass. civ., sent. n. 19057/06).
Il principio, espresso con riferimento all'assegno divorzile che nella sua originaria quantificazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato ancor più valorizzato per l'ipotesi in cui si discorra, tanto in sede di separazione quanto in sede di divorzio, della richiesta di un contributo al mantenimento della prole. La stessa se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. civ., sent. n. 21087/2004; Cass. civ., sent. n.
10119/2006).
Alla stregua dei principi testè indicati, ne discende l'indubbia legittimità del precetto de quo e da qui l'infondatezza degli assunti attorei, in quanto, in mancanza di attivazione della specifica procedura di revisione, la legittimamente azionava il precetto opposto nel settembre 2020, sulla base del primo CP_1 provvedimento (sent. n 2868/2016) in virtù della persistente forza esecutiva dello stesso, non essendo stato ancora espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione ad opera del solo giudice competente sulla revisione della debenza o degli accordi stabiliti.
Si perviene alle medesime conclusioni anche diversamente opinando.
Al riguardo, ad abundantiam, si rileva che, solo in sede di comparsa conclusionale, lo depositava la Parte_1 relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott.ssa , relativa al procedimento di modifica delle Per_3 condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. (RG 628/2021) (cfr. all. n. 1 della comparsa conclusionale depositata in data 17.03.2025 dall'opponente). Dunque, attesa la tardività del deposito, detta documentazione risulta inammissibile e anche laddove fosse stata presa in considerazione da questo
Tribunale, le censure di parte opponente non sarebbero state ugualmente condivisibili.
Invero, seppure riconducessimo i versamenti effettuati dall'intimato direttamente sul conto corrente della figlia (c.c. Chebanca n. 100571634224) a delle spese straordinarie, sostenute tra l'altro Per_1 presumibilmente anche dalla madre, non si può riconoscere ai predetti esborsi natura liberatoria. (cfr. all. n.
1 della comparsa conclusionale depositata dallo in data 17.03.2025). Parte_1
Tale circostanza, infatti, non influisce sul soggetto legittimato a ricevere il mantenimento. La possibilità per il padre di versare, direttamente, l'assegno al figlio maggiorenne (e non al genitore come indicato e previsto invece dal titolo giudiziale) non è intesa come facoltà dell'obbligato, né è rimessa ad un semplice accordo anche tacito tra le parti: è, invece, necessariamente richiesto un provvedimento giurisdizionale di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione o divorzio, con il quale il Giudice disponga il versamento diretto al figlio maggiorenne, solo su istanza del figlio stesso e senza che il coniuge obbligato possa richiederlo. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13.04.2021, n. 9700 o Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
11.11.2013, n. 25300).
Come noto, ai sensi dell'art. 1188 c.c. l'estinzione di un'obbligazione di somma di denaro consegue al pagamento in favore del creditore, di un suo rappresentante o dell'adiectus solutionis causa. Una delle eccezioni a tale principio è contemplata dal II co. del succitato articolo, il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento corrisposto a soggetto non legittimato qualora il debitore provi che il creditore lo abbia ratificato o ne abbia approfittato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13.01.2012, n. 390 o Cass. civ.,
Sez. lavoro, 05.06.2007, n. 13113).
Orbene, il titolo azionato individua la quale creditrice del contributo al mantenimento per la figlia CP_1 nella misura di 1.250,00 mensili, oltre rivalutazione. Dallo stesso emerge, dunque, che la legittimazione attiva alla riscossione al mantenimento spetti alla madre, odierna opposta, la quale nei propri scritti difensivi ha sempre contestato l'efficacia liberatoria dei predetti pagamenti, negato di averne profittato, non avendo mai avuto disponibilità delle somme per la univoca intestazione del conto corrente in capo alla figlia e, in ogni caso, ha negato di avere tacitamente riconosciuto, prima della notifica del precetto, l'esatto adempimento per le mensilità oggetto dei pagamenti contestati. Ha, altresì, contestato l'avversaria prospettazione e sostenuto la carente legittimazione dell'obbligato ad invocare una modifica soggettiva del titolo.
Per determinare la ratifica dei pagamenti effettuati alla figlia, ancorché non legittimata, lo avrebbe, Parte_1 infatti, dovuto allegare le concrete modalità di tale ratifica oppure dell'approfittamento da parte della
Tuttavia, parte opponente non ha assolto detto onere né in un senso né nell'altro, essendo la CP_1 difesa del debitore è estremamente generica.
Non da ultimo, si rileva che l'eventuale riconoscimento dell'efficacia liberatoria dei pagamenti riconosciuti nel precetto, eseguiti sempre sul conto corrente della figlia, modalità di esecuzione contestata dalla difesa della creditrice, non sarebbe comunque idonea a provare alcuna identica volontà rispetto ai versamenti documentati dal debitore, in mancanza della dimostrazione di uno specifico accordo tra gli ex-coniugi, il quale peraltro, in quanto assunto al di fuori delle sedi rituali, risulterebbe incoercibile perché relativo a diritti indisponibili.
Pertanto, i predetti versamenti non risultano idonei a liberare parte opponente dalla sua obbligazione nei confronti della ceditrice.
L'opposizione così come proposta non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in Parte_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto notificato il 17.09.2020 da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lire che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, IVA e CPA, come per leggi se dovuti.
Napoli, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20290 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Franco Verde del Foro di Napoli Nord (C.F. ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo studio del medesimo, sito in Aversa (CE) alla Via Alfonso D'Aragona n. 20; opponente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla Controparte_1 C.F._3 comparsa di costituzione, dall'Avv. Ettore Freda, (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Mergellina n. 220; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto del 17.09.2020 Parte_1 con il quale gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro 6.637,56, oltre Controparte_1 spese e competenze successive, atteso il parziale versamento, a far data dal maggio 2020 al settembre 2020, dell'assegno di mantenimento posto a carico dello stesso dalla sentenza di separazione n. 2868/2016 del
30.12.2016 del Tribunale di Avellino, nella misura di euro 2.000,00 mensili di cui euro 1.250,00 in favore della figlia ed euro 750,00 per il mantenimento dell'opposta da rivalutare annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
provvedimento giudiziale confermato dalla sentenza n. 4158/2018 del 17.09.2018, con la quale la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto dall'odierno opponente. (cfr. all. nn. 2 e 3 dell'atto di citazione dell'opponente).
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la debenza delle somme precettate essendo stato il credito richiesto ampiamente anticipato, avendo contribuito in maniera diretta al mantenimento della figlia con la somma totale di euro 6.299,00 a fronte della minor somma dovuta di euro Per_1
6.250,00 (pari ad euro 1250,00 per cinque mesi: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020).
Evidenziava, infatti, l'intimato di aver corrisposto in favore della stessa la somma di euro 600,00 per un Parte in Roma in attesa di trovare una sistemazione adeguata e sostenuto spese ulteriori di euro 500,00 (cfr. all. nn. 8 e 9 dell'atto di citazione dell'opponente). Precisava, altresì, di avere provveduto, sempre nell'interesse esclusivo della figlia, alla stipula di un contratto di locazione nella capitale, alla Via dei Duchi di Castro n. 1/3, dal canone mensile di euro 680,00, oltre oneri condominiali, per una spesa complessiva di euro 720,00 mensili, a cui andavano aggiunti euro 1.360,00 per la caparra, nonché euro 829,60 per l'intermediazione immobiliare e per le spese di registrazione del contratto. (cfr. all. nn. 6 e 7 dell'atto di citazione dell'opponente); nonché di aver pagato sia la rata dell'assicurazione RCA che la manutenzione dell'autovettura Lancia Y tg EV049TP, per un totale di 2.070,00 che, sebbene di proprietà dell'opponente, veniva utilizzata esclusivamente dalla figlia;
ancora euro 220,00 per visita ginecologica. Eccepiva, pertanto, la compensazione delle somme precettate con i predetti importi derivanti dall'avere provveduto, nel corso della separazione, al pagamento diretto delle spese universitarie, al vitto e alloggio della figlia studentessa fuori sede, nonché per visite mediche. Deducendo, infine, l'intervenuto pensionamento con la conseguente contrazione delle proprie entrate economiche e un peggioramento del proprio stato di salute, che avrebbero comportato la propria incapacità a corrispondere quanto statuito nella sentenza n. 2868/2016, quale titolo esecutivo sulla scorta del quale era stato azionato il precetto opposto, concludeva per l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva eccependo l'infondatezza delle avverse deduzioni. Parte opposta, da un lato, Controparte_1 lamentava l'inoperatività della compensazione assumendo che detto istituto fosse inammissibile in ordine ai crediti di natura alimentare, dall'altro, negando l'esistenza di qualsivoglia accordo sostitutivo in ordine alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento contestava, in relazione al quantum, l'efficacia estintiva dei pagamenti effettuati dall'opponente sul conto corrente della figlia (c.c. che Banca n.
100571634224), senza beneficio alcuno per la creditrice legittimata. Ad avviso di parte convenuta, il debitore fondava l'intero atto su motivazioni che assurgevano a mere giustificazioni dei plurimi inadempimenti in cui questo era incorso rispetto all'obbligazione alimentare dedotta, ma non costituivano motivi tali da minare l'an della esecuzione intimata. Ribadendo, pertanto, la propria persistente titolarità del diritto all'assegno di mantenimento chiedeva confermarsi la validità del precetto, vinte le spese di lite.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con provvedimento fuori udienza del
22.06.2021; concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c.; con provvedimento fuori udienza del
16.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, fissando la decorrenza del primo termine dal
15.01.2025.
In via preliminare giova evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica la censura sollevata nel libello introduttivo integra, senza dubbio alcuno, motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, I co., c.p.c. poiché volta a porre in discussione il diritto della creditrice a procedere in executivis.
Così correttamente qualificata la domanda, venendo al merito della controversia si osserva che i rapporti di credito-debito, come quelli in contestazione, sono governati in punto di riparto dell'onere della prova dalla regola espressa dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, a mente della quale il creditore ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e allegare l'altrui inadempimento. Sulla base, infatti, del principio di prossimità della prova, questi non viene onerato di dimostrare l'inadempimento del debitore, bastando semplicemente una sua allegazione. Spetterà, poi, al debitore fornire la prova di aver adempiuto la prestazione oggetto dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'opposta ha richiamato, a sostegno della propria CP_1 pretesa, la sentenza n. 2868/2016 del 30.12.2016 emessa dal Tribunale di Avellino, confermata dalla sentenza n. 4158/2018 del 17.09.2018 della Corte di Appello di Napoli, fonte del credito qui azionato (cfr. all. nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta), deducendo, poi, che lo sia rimasto Parte_1 parzialmente inadempiente al proprio obbligo di mantenimento per complessivi euro 6.637,56, avendo quest'ultimo corrisposto solamente euro 4.000,00 da maggio 2020 a settembre 2020 (euro 800,00 mensili x
5= 4.000,00), a fronte di euro 10.000 (euro 2.000,00 mensili statuiti in sentenza x 5= 10.000), oltre rivalutazione ex lege. Ha così esaurito il carico probatorio di cui in tale fase risulta onerata.
Di converso, il debitore esecutato ha portato, a sostegno del proprio adempimento, copia di una serie pagamenti effettuati mediante bonifici bancari (cfr. all. nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'atto di citazione dello
. Pertanto, ha dedotto l'inesistenza del debito, assumendo di aver pagato interamente gli assegni di Parte_1 mantenimento in argomento. Al riguardo, si rileva che non solo l'opposta avrebbe potuto confidare che i predetti pagamenti potessero essere il frutto di uno spirito di liberalità dell'opponente, ma anche laddove fosse positivamente dimostrato un accordo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, afferendo a spese imputabili ad un arco temporale posteriore alla sentenza che ha definito la separazione dei coniugi, detta circostanza non è ugualmente idonea a determinate l'estinzione del credito del quale si chiede soddisfazione coattiva, atteso che costituisce principio di diritto consolidato, al quale questo giudice ritiene di aderire, che la compensazione in materia di assegno di mantenimento sia inammissibile ( cfr. da ultimo Cass. civ. sent. n.
11689/2018).
Sul punto, l'art. 1246 n. 3 c.c. prevede che “la compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi: … 3) di credito dichiarato impignorabile”. Il divieto de quo si applica sia alla compensazione legale sia alla compensazione giudiziale (cfr. al riguardo Cass. sent. n. 573/1951) e la pignorabilità del credito va equiparata ad un vero e proprio requisito della compensazione, da aggiungere a quelli previsti dall'art. 1243 comma 1 c.c. Al riguardo viene, pertanto, in rilievo l'art. 545 comma 1 c.p.c. il quale, disciplinando i crediti impignorabili, prevede che “non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto”. Sebbene la disposizione in commento faccia testuale riferimento ai
“crediti alimentari”, estendendo la portata del disposto normativo in esame, si è sostenuto da parte della più avvertita dottrina che il regime di impignorabilità di cui al comma 1 dell'art. 545 c.p.c. si riferisca non solo ai crediti alimentari in senso stretto ex artt. 433 ss. c.c., ma a tutti quelli aventi natura intrinsecamente alimentare quali sono gli assegni di mantenimento disposti dal giudice a carico di un coniuge in sede di separazione o di divorzio ed a favore dei figli o dell'altro coniuge.
In passato in giurisprudenza si è palesato un indirizzo secondo il quale gli assegni in esame (tanto quelli a favore dei figli, quanto quelli a favore dell'altro coniuge) potessero essere pignorati ed opposti in compensazione ad altri crediti poiché non aventi natura alimentare, né assimilabili agli assegni alimentari, avendo presupposti e contenuti differenti in quanto, mentre il diritto alla prestazione alimentare presuppone lo stato di bisogno ed è limitato al necessario per la vita dell'alimentando, invece, il diritto al mantenimento ha un contenuto più ampio, mirando a soddisfare tutte le esigenze del soggetto che vanta tale diritto (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6519/1996). Un diverso orientamento più recente, condiviso da questo Tribunale, ritiene, invece, in linea con la citata dottrina che gli assegni di mantenimento disposti in sede di separazione o divorzio a favore dei figli hanno natura sostanzialmente alimentare e, come tali, sono irripetibili, impignorabili e non compensabili (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n.
28987/2008; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15098/2005; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 23569/2016). Infatti, il credito relativo al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti,
è propriamente alimentare (cfr. Cass., 04/07/2016, sent. n. 13609, Cass., 24/10/2017, sent. n. 25166) e presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perchè riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento (art. 147 c.c.) con riguardo alla complessiva formazione della persona;
la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile.
A ben vedere, se si consentisse la compensazione dell'assegno di mantenimento se ne snaturerebbe la sua funzione alimentare: proprio in virtù della sua natura alimentare (in senso lato), deve essere esclusa la compensazione del credito relativo all'assegno di mantenimento con altri crediti. Si può infatti applicare in via analogica la normativa sugli alimenti anche all'ipotesi dell'assegno di mantenimento per la moglie ed i figli in caso di separazione o divorzio. Benché detto assegno non abbia una valenza alimentare in senso stretto, posta la distinzione tra diritto al mantenimento e diritto agli alimenti, tuttavia, è innegabile che esso conservi comunque una valenza anche alimentare, avuta riguardo alla considerazione in sé non banale che il diritto al mantenimento presuppone come base minima il diritto agli alimenti;
finalità e funzione rendono assimilabili obblighi alimentari e di mantenimento, entrambi posti a tutela dei doveri di solidarietà nascenti dai rapporti di coniugio e di filiazione. Conclusivamente ed in sintesi, se il marito è creditore della moglie e nello stesso tempo suo debitore per l'assegno di mantenimento non può sospendere il pagamento dell'assegno mensile fino a quando non ha recuperato le somme a lui dovute.
Alla stregua di quanto affermato, quanto all'estinzione per compensazione del credito come precettato, in conseguenza dell'asserito integrale pagamento da parte di esso opponente delle spese sostenute per il mantenimento della figlia (universitarie, vitto e alloggio e mediche), detta censura si rivela Per_1 palesemente infondata.
Allo stesso modo, bisogna liberare il campo da tutte le questioni sollevate dall'opponente, miranti alla non debenza dell'assegno di mantenimento, quali il pensionamento che ha comportato, ad avviso dello Parte_1 una contrazione delle proprie entrate economiche, e i sopraggiunti motivi di salute. Si tratta, infatti, di circostanze che non possono essere dedotte con il giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nel giudizio camerale di revisione delle condizioni dello scioglimento del matrimonio, davanti al Tribunale che le ha stabilite, perché, in caso contrario, si consentirebbe al giudice dell'esecuzione di esercitare un inammissibile sindacato sul merito del provvedimento giudiziale azionato come titolo esecutivo.
A questo proposito il giudicante ritiene dover dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre
1970, n. 878, art. 9 (in tema di assegno in sede di separazione: Cass. Ord. n. 20303 del 25.09.2014; Cass. n. 13872 del
09.11.2001; sull'intangibilità, in sede di esecuzione, dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli pronunciato nel provvedimento di divorzio”. (Cass. 10/11/2015, n. 23471; Cass. 16/06/2011, n. 13184; Cass.
01/04/1994, n. 3225)”. Dunque, l'ex coniuge, tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento, non può, in assenza di revisione delle disposizioni concernenti la misura dell'assegno di divorzio, dedurre la sopravvenienza di fatti nuovi nel giudizio di opposizione a precetto. L'unica via per ottenere la decurtazione del predetto assegno è quella dell'impugnazione della sentenza o di richiesta della modifica, attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni.
Ciò in quanto il titolo esecutivo in materia di famiglia è sì assistito da definitività equiparabile al giudicato, ma si tratta di un giudicato del tutto peculiare, altrimenti detto rebus sic stantibus (Cass. Ord. n. 16173 del
30.07.2015), riguardo al quale i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello della L. 1 dicembre 1970, n.
898, art. 9 per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario).
Ed è proprio questa peculiarità del giudicato in materia di statuizioni economiche, conseguenti a pronunce di separazione o divorzio, vale a dire la sua stretta interrelazione con una determinata situazione preesistente, ma suscettibile naturaliter di un'evoluzione imponderabile, perchè legata alle vicende personali dei coniugi od ex coniugi, a fondare l'insopprimibile esigenza di un previo formale intervento sul titolo preesistente, devoluto al giudice specializzato, come pure ad escludere la rilevanza diretta od immediata in sede di opposizione ad esecuzione di quei fatti, riservati alla cognizione di quel giudice specializzato, nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta.
Al riguardo, il giudice specializzato e non anche, quindi, quello dell'esecuzione o dell'opposizione a questa e meno che mai il debitore in via unilaterale, è l'unico attrezzato alla necessaria complessiva ed approfondita valutazione, comparativa tra le situazioni rilevanti di entrambi i coniugi, direttamente, coinvolte nelle cause della crisi del vincolo matrimoniale, comunque riferita a molteplici fattori, indispensabile di norma, pure a prescindere dalla collocazione del minore presso l'uno o l'altro dei genitori.
Dunque, in caso di divorzio o dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, finché non intervenga un formale provvedimento di revisione anche del precedente, che abbia determinato l'entità dell'assegno o contributo di mantenimento, la forza esecutiva di quest'ultimo permane e gli obblighi, cui esso dà luogo, persistono. Nella specie, è pacifico che l'odierno opponente abbia proposto ricorso al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la il 04.09.2006; che il Presidente del Tribunale di Avellino, a modifica di quanto previsto dalla CP_1 sentenza n. 2868/16, confermata poi dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4158/2018, abbia disposto, con ordinanza sensi dell'art. 708, co. III, c.p.c., la riduzione dell'importo dell'assegno in favore della figlia nella misura di euro 750,00 e confermato quello in favore dell'ex coniuge, come è Per_1 pacifico che la Corte di Appello di Napoli, in sede di reclamo proposto dallo in parziale riforma Parte_1 della predetta ordinanza, abbia così provveduto: “a) dichiara non dovuto dal reclamante alcun contributo al mantenimento della figlia;
b) rigetta nel resto il gravame;
c) riserva alla decisione finale la regolazione delle Persona_2 spese del presente procedimento incidentale”. (cfr. all n. 3 della comparsa conclusionale depositata dall'opponente in data 17.03.2025: decreto n. 1644/2023 del 05.07.2023, R.G. 754/2023).
Orbene, facendo buon governo del principio espresso dal Supremo Collegio con l'Ordinanza n.
14705/2022 secondo cui “poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 10/05/2022, n. 14705), non ci si può esimere dal valutare i seguenti fatti sopravvenuti alla notifica del precetto e all'instaurazione del presente giudizio: come la modifica delle condizioni di separazione in forza del provvedimento reso in sede di reclamo ex art. 708, co. IV, c.p.c. nel procedimento recante RG 754/2023, ai fini della corretta quantificazione del dovuto.
Invero, solo la delibazione sulla legittimità formale del precetto va condotta con riferimento al momento dell'intimazione dello stesso, mentre l'indagine sull'attuale esistenza e sull'esatto ammontare del credito esecutivamente azionato va effettuata considerando il momento della decisione (sul tema cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12.10.2021, n. 27688).
Nei fatti di causa, l'intimazione di pagamento è stata determinata sulla base dell'obbligo, statuito dal titolo esecutivo, di contribuire al mantenimento della figlia e della odierna opposta mediante assegno, Per_1 rispettivamente, di euro 1.250,00 ed euro 750,00 ed il credito precettato afferisce alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, per un importo complessivo pari ad euro 6.637,56.
Con il decreto del 05.07.2023 (n. cronol 1644/2023, RG 754/2023), l'assegno di mantenimento in favore della figlia divorzile è stato revocato, mentre quello in favore della opposta è stato confermato. Per_1
Dunque, il credito vantato dalla prima deve ritenersi estinto a far data dal 31.03.2023 (data del deposito del ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Avellino in data 20.03.2023), persistente quello della (cfr. all n. 3 della comparsa conclusionale depositata dall'opponente in data CP_1
17.03.2025).
Sul punto è opportuno, infatti, richiamare i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in tema di revisione delle statuizioni assunte con la sentenza di divorzio.
In primo luogo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. civ., sent. n.
16173/15). Inoltre, la variazione e/o la revoca dell'ammontare dell'assegno di mantenimento disposta all'esito di un procedimento di revisione ai sensi dell'art. 9 L. n. 898/1970 decorre dalla data della domanda di revisione, non da quella della decisione su di essa, in applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ., sent. n.
22108/2018; Cass. civ., sent. n. 19057/06).
Il principio, espresso con riferimento all'assegno divorzile che nella sua originaria quantificazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato ancor più valorizzato per l'ipotesi in cui si discorra, tanto in sede di separazione quanto in sede di divorzio, della richiesta di un contributo al mantenimento della prole. La stessa se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento dei figli (Cass. civ., sent. n. 21087/2004; Cass. civ., sent. n.
10119/2006).
Alla stregua dei principi testè indicati, ne discende l'indubbia legittimità del precetto de quo e da qui l'infondatezza degli assunti attorei, in quanto, in mancanza di attivazione della specifica procedura di revisione, la legittimamente azionava il precetto opposto nel settembre 2020, sulla base del primo CP_1 provvedimento (sent. n 2868/2016) in virtù della persistente forza esecutiva dello stesso, non essendo stato ancora espressamente modificato o revocato all'esito dell'esplicita valutazione ad opera del solo giudice competente sulla revisione della debenza o degli accordi stabiliti.
Si perviene alle medesime conclusioni anche diversamente opinando.
Al riguardo, ad abundantiam, si rileva che, solo in sede di comparsa conclusionale, lo depositava la Parte_1 relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott.ssa , relativa al procedimento di modifica delle Per_3 condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. (RG 628/2021) (cfr. all. n. 1 della comparsa conclusionale depositata in data 17.03.2025 dall'opponente). Dunque, attesa la tardività del deposito, detta documentazione risulta inammissibile e anche laddove fosse stata presa in considerazione da questo
Tribunale, le censure di parte opponente non sarebbero state ugualmente condivisibili.
Invero, seppure riconducessimo i versamenti effettuati dall'intimato direttamente sul conto corrente della figlia (c.c. Chebanca n. 100571634224) a delle spese straordinarie, sostenute tra l'altro Per_1 presumibilmente anche dalla madre, non si può riconoscere ai predetti esborsi natura liberatoria. (cfr. all. n.
1 della comparsa conclusionale depositata dallo in data 17.03.2025). Parte_1
Tale circostanza, infatti, non influisce sul soggetto legittimato a ricevere il mantenimento. La possibilità per il padre di versare, direttamente, l'assegno al figlio maggiorenne (e non al genitore come indicato e previsto invece dal titolo giudiziale) non è intesa come facoltà dell'obbligato, né è rimessa ad un semplice accordo anche tacito tra le parti: è, invece, necessariamente richiesto un provvedimento giurisdizionale di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione o divorzio, con il quale il Giudice disponga il versamento diretto al figlio maggiorenne, solo su istanza del figlio stesso e senza che il coniuge obbligato possa richiederlo. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13.04.2021, n. 9700 o Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
11.11.2013, n. 25300).
Come noto, ai sensi dell'art. 1188 c.c. l'estinzione di un'obbligazione di somma di denaro consegue al pagamento in favore del creditore, di un suo rappresentante o dell'adiectus solutionis causa. Una delle eccezioni a tale principio è contemplata dal II co. del succitato articolo, il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento corrisposto a soggetto non legittimato qualora il debitore provi che il creditore lo abbia ratificato o ne abbia approfittato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13.01.2012, n. 390 o Cass. civ.,
Sez. lavoro, 05.06.2007, n. 13113).
Orbene, il titolo azionato individua la quale creditrice del contributo al mantenimento per la figlia CP_1 nella misura di 1.250,00 mensili, oltre rivalutazione. Dallo stesso emerge, dunque, che la legittimazione attiva alla riscossione al mantenimento spetti alla madre, odierna opposta, la quale nei propri scritti difensivi ha sempre contestato l'efficacia liberatoria dei predetti pagamenti, negato di averne profittato, non avendo mai avuto disponibilità delle somme per la univoca intestazione del conto corrente in capo alla figlia e, in ogni caso, ha negato di avere tacitamente riconosciuto, prima della notifica del precetto, l'esatto adempimento per le mensilità oggetto dei pagamenti contestati. Ha, altresì, contestato l'avversaria prospettazione e sostenuto la carente legittimazione dell'obbligato ad invocare una modifica soggettiva del titolo.
Per determinare la ratifica dei pagamenti effettuati alla figlia, ancorché non legittimata, lo avrebbe, Parte_1 infatti, dovuto allegare le concrete modalità di tale ratifica oppure dell'approfittamento da parte della
Tuttavia, parte opponente non ha assolto detto onere né in un senso né nell'altro, essendo la CP_1 difesa del debitore è estremamente generica.
Non da ultimo, si rileva che l'eventuale riconoscimento dell'efficacia liberatoria dei pagamenti riconosciuti nel precetto, eseguiti sempre sul conto corrente della figlia, modalità di esecuzione contestata dalla difesa della creditrice, non sarebbe comunque idonea a provare alcuna identica volontà rispetto ai versamenti documentati dal debitore, in mancanza della dimostrazione di uno specifico accordo tra gli ex-coniugi, il quale peraltro, in quanto assunto al di fuori delle sedi rituali, risulterebbe incoercibile perché relativo a diritti indisponibili.
Pertanto, i predetti versamenti non risultano idonei a liberare parte opponente dalla sua obbligazione nei confronti della ceditrice.
L'opposizione così come proposta non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in Parte_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1 precetto notificato il 17.09.2020 da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lire che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, IVA e CPA, come per leggi se dovuti.
Napoli, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale