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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5787/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Paolillo
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Lotti e A. Sovieni
Controparte_2
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. B. Gargani
in punto a: fideiussione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 9/9/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
- in via preliminare, previa convocazione delle parti in udienza ad hoc che si chiede sin da ora di fissare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
-Nel merito, previa declaratoria di nullità/vessatorietà della fideiussione per la quale è causa e di accertata decadenza ex art. 1957 c.c. della pretesa creditrice, dichiarare che l'opponente nulla deve a
già e a suoi eventuali aventi causa, e, per Controparte_1 Controparte_3 CP_4 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso in danno di , con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione delle spese a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario. Con riserva di agire per la ripetizione delle somme pagate alla o chi per essa. CP_1 In via istruttoria: l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e Controparte_1 del legale rappresentante di e di e di prova testimoniale indicando come testimone il CP_5 CP_2 sig. sulle seguenti circostanze volte a provare l'essenzialità delle clausole n. 6, Testimone_1 2 ed 8 contenute nel contratto di fideiussione per il quale è causa:
1) Vero che OP VE SR e la ora non avrebbero concluso il contratto CP_3 CP_1 di affidamento de quo e la suddetta banca avrebbe erogato credito a UP VE se la fideiussione omnibus che si rammostra al testimone rilasciata a da non avesse CP_3 Parte_1 contenuto le clausole 2, 6 e 8 riguardanti le clausole di sopravvivenza, di deroga l'art. 1957, e di sopravvenienza contenute nella fideiussione de qua;
2) Vero che il contratto di fideiussione omnibus per il quale è causa e che si rammostra al testimone non è stato oggetto di negoziazione specifica ed in particolare non sono state oggetto di negoziazione specifica le clausole n. 2, 6 ed 8 tra e il funzionario della presso la Parte_1 CP_3 filiale dove era appoggiato il conto corrente ebbe a proporre il testo della fideiussione omnibus in questione consegnando al garante il modulo seriale di fideiussione omnibus, poi sottoscritto da
e prodotto in giudizio come doc. n. I allegato alla presente memoria che si esibisce, Parte_1 utilizzato per tutte le operazioni di finanziamento;
3) Vero che la fideiussione omnibus del 25/03/2010 e tutte quelle sottoscritte dai clienti della CP_3 sia antecedentemente a tale data a partire da ottobre 1990 (mese ed anno di entrata in vigore
[...] della legge 287/1990) fino alla data odierna hanno sempre riportato ed incluso nel loro testo le tre clausole n. 2, 6 ed 8 ovvero altre con numeri diversi, contenenti le medesime tre clausole di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957, e di sopravvenienza;
4) Vero che non ha mai a partire da ottobre 1990 e negli anni seguenti accettato CP_3 fideiussioni senza le tre clausole n. 2, 6 e 8 ovvero altre eguali con numeri diversi, contenenti le medesime tre clausole di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957, e di sopravvenienza nel testo contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e nel modello di fideiussione ABI del luglio 2003;
5) Vero che non ha mai erogato crediti a clienti, ove garantiti da fideiussioni personali CP_3 prive delle clausole 2, 6 e 8 ovvero di altre con numeri diversi contenenti le clausole di sopravvivenza, di deroga l'art. 1957, e di sopravvenienza ovvero nel testo contenuto nella comunicazione del 8.7.2005 prot. 003335 trasmessa da ABI alla Banca d'Italia.
6) Vero che non ha mai a partire a partire dall'1/1/1990 negli anni seguenti accettato CP_3 fideiussioni senza le tre clausole n. 2, 6 e 8 ovvero altre eguali con numeri diversi, contenenti le medesime tre clausole di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957, e di sopravvenienza nel testo contenuto nella comunicazione dell'8.7.2005 prot. 003335 trasmessa da ABI alla Banca d'Italia. Richiesta ordine di esibizione Senza inversione degli oneri probatori ed ai fini della prova dell'essenzialità – per la banca – delle tre clausole identiche nel testo a quelle oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, della loro standardizzazione ed uniforme applicazione da parte di in conformità ai testi delle CP_3 fideiussioni omnibus prima prescritti dall'ABI e poi consigliati dalla stessa secondo i modelli prodotti come documenti prodotti da 1 a 5 si chiede che il Giudice ordini l'esibizione alla Controparte_1 incorporante di tutti i contratti di fideiussione omnibus rilasciate a garanzia di Controparte_3 tutti i crediti oggetto della pretesa azionata in giudizio a partire dall'ottobre 1990 fino alla data dell'esibizione”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti, In via principale:
2 Respingere nei confronti di le domande tutte formulate dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
con atto di citazione in opposizione tardiva 21/11/2024 per carenza di legittimazione passiva
[...] di medesima. Controparte_1 2 In via subordinata di merito: Respingere nei confronti di le domande tutte Controparte_1 formulate dalla Sig.ra con atto di citazione in opposizione tardiva 21/11/2024 in Parte_1 quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, così come integrato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022”;
per parte convenuta Controparte_6
“Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: In via preliminare:
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo 2362/2011 del Tribunale di Modena, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte. Con il favore delle spese”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. L'opposizione tardiva (ai sensi dell'art. 650 C.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato dal giudice del monitorio in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto ivi azionato, è un procedimento di opposizione a oggetto limitato, giacché riguarda esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole secondo il
Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) (cfr.: Trib. Modena -Pagliani- 12/2/2024).
Il presupposto di operatività della speciale opposizione così delineatasi nel diritto vivente, è la qualifica di consumatore, giacché l'opposizione che viene in tal modo svolta si fonda essenzialmente su di un unico motivo, ossia la qualifica di consumatore dell'opponente, da cui deriva l'allegata nullità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore del creditore.
3 4. Al riguardo parte convenuta ha eccepito che < Controparte_2 visura ER che era stata allegata sub doc. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo e che si produce in questa sede (pag. 14 del doc. 07) risulta che la sig.ra Parte_1 fosse socia all'80% della società UP VE S.r.l. come da estratto del suddetto documento che si riproduce di seguito per comodità di consultazione.
In tale contesto, appare evidente che la controparte non possa invocare l'applicazione
– in suo favore – delle norme del Codice del Consumo, perché non vi è dubbio che la sig.ra abbia rilasciato la fideiussione perseguendo uno scopo di natura Pt_1 commerciale ed imprenditoriale volto a far sì che la società di cui era socia beneficiasse dei finanziamenti rilasciati dalla Banca>>.
Su tale aspetto parte attrice non ha replicato nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c..
5. L'eccezione è fondata. Come correttamente ricordato da parte convenuta, secondo l'ordinanza della CGUE del 19/11/2015 -a base dell'orientamento interpretativo della
Corte di cassazione in tema di fideiussioni- spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sulla disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della direttiva, ed inoltre che, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Ipotesi, quest'ultima, che nel caso in esame come già rilevato va esclusa, essendo palese che la persona fisica ed aveva un diretto collegamento di natura funzionale con la suddetta società, e non ha agito per scopi che esulavano dalla sua attività professionale, essendo la garanzia servita alla ditta di cui era quasi per intero titolare per ottenere una linea di credito.
4 In proposito la giurisprudenza riempie di contenuti in parte variabili la nozione di partecipazione non trascurabile, che tuttavia è ravvisabile talora -in ragione della natura e struttura societarie- anche in percentuali inferiori alla metà;
l'esclusione della qualifica di consumatore viene affermata, infatti, in ipotesi di fideiussore socio al 99% (Cass. VI, 26/03/2019, n. 8419), ma anche di fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale (Cass. III, 13/12/2018, n. 32225, indicata da parte convenuta), come pure di fideiussore “amministratore e principale azionista”
(Cass. VI, 23/09/2013, n. 21763), “socio e amministratore unico” (Trib, Modena -
Pagliani- 25/10/2024, n. 1572), fino all'ipotesi di “socio (oltre che dipendente)”
(Trib. Lucca, 18/02/2017, n. 406, in: Redazione Giuffrè 2017).
In ogni caso, comunque, viene costantemente ribadito che la nozione assume un carattere oggettivo, sicché la quota di partecipazione va valutata per ciò che obiettivamente esprime;
con la conseguenza che il risultato, nel caso di specie, è dirimente.
Infatti, la quota di partecipazione dell'80% esprime una condizione -con la detenzione dei quattro quinti del patrimonio- di assoluto controllo della società, e in tale contesto appare evidente che il garante non può invocare l'applicazione delle norme del Codice del Consumo.
6. Una volta esclusa la assenza, in capo a parte attrice, della titolarità di una condizione soggettiva idonea a fondare la sua legittimazione all'opposizione tardiva,
l'opposizione è inammissibile.
In rito, infatti, non vi sono dubbi sulla tardività dell'opposizione, proprio per le modalità e le stesse ragioni fondanti dell'atto di citazione in opposizione nel caso di specie, che dichiaratamente si basa sulla asserita proponibilità “ex se” dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 C.p.c., <
l'abusività delle clausole del rapporto contrattuale, sotteso al D.I.>>.
Pertanto, è pacifico che la notifica dell'opposizione è tardiva per decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 C.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa e definitiva efficacia del decreto ingiuntivo.
5 7. L'inammissibilità dell'opposizione e la rapida definizione del giudizio nel caso di specie esimono dall'esame delle altre questioni prospettate dalle parti, come -in rito-
l'estromissione di una convenuta e -in merito- la legittimazione attiva e titolarità del credito e le questioni di nullità contrattuale.
Ne deriva la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali che -per valore dichiarato e bassa complessità, esclusa la fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2362 del 7/9/2011 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto dichiarandolo per quanto occorrer possa definitivamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere alle altre parti. le spese Parte_1 processuali che liquida come segue: nei confronti di nella misura di complessivi € 4.849,55, di cui € Controparte_1 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella misura di complessivi € Controparte_2 4.849,55, di cui € 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 29/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5787/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Paolillo
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Lotti e A. Sovieni
Controparte_2
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. B. Gargani
in punto a: fideiussione, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 9/9/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:
- in via preliminare, previa convocazione delle parti in udienza ad hoc che si chiede sin da ora di fissare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
-Nel merito, previa declaratoria di nullità/vessatorietà della fideiussione per la quale è causa e di accertata decadenza ex art. 1957 c.c. della pretesa creditrice, dichiarare che l'opponente nulla deve a
già e a suoi eventuali aventi causa, e, per Controparte_1 Controparte_3 CP_4 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso in danno di , con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione delle spese a favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario. Con riserva di agire per la ripetizione delle somme pagate alla o chi per essa. CP_1 In via istruttoria: l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e Controparte_1 del legale rappresentante di e di e di prova testimoniale indicando come testimone il CP_5 CP_2 sig. sulle seguenti circostanze volte a provare l'essenzialità delle clausole n. 6, Testimone_1 2 ed 8 contenute nel contratto di fideiussione per il quale è causa:
1) Vero che OP VE SR e la ora non avrebbero concluso il contratto CP_3 CP_1 di affidamento de quo e la suddetta banca avrebbe erogato credito a UP VE se la fideiussione omnibus che si rammostra al testimone rilasciata a da non avesse CP_3 Parte_1 contenuto le clausole 2, 6 e 8 riguardanti le clausole di sopravvivenza, di deroga l'art. 1957, e di sopravvenienza contenute nella fideiussione de qua;
2) Vero che il contratto di fideiussione omnibus per il quale è causa e che si rammostra al testimone non è stato oggetto di negoziazione specifica ed in particolare non sono state oggetto di negoziazione specifica le clausole n. 2, 6 ed 8 tra e il funzionario della presso la Parte_1 CP_3 filiale dove era appoggiato il conto corrente ebbe a proporre il testo della fideiussione omnibus in questione consegnando al garante il modulo seriale di fideiussione omnibus, poi sottoscritto da
e prodotto in giudizio come doc. n. I allegato alla presente memoria che si esibisce, Parte_1 utilizzato per tutte le operazioni di finanziamento;
3) Vero che la fideiussione omnibus del 25/03/2010 e tutte quelle sottoscritte dai clienti della CP_3 sia antecedentemente a tale data a partire da ottobre 1990 (mese ed anno di entrata in vigore
[...] della legge 287/1990) fino alla data odierna hanno sempre riportato ed incluso nel loro testo le tre clausole n. 2, 6 ed 8 ovvero altre con numeri diversi, contenenti le medesime tre clausole di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957, e di sopravvenienza;
4) Vero che non ha mai a partire da ottobre 1990 e negli anni seguenti accettato CP_3 fideiussioni senza le tre clausole n. 2, 6 e 8 ovvero altre eguali con numeri diversi, contenenti le medesime tre clausole di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957, e di sopravvenienza nel testo contenuto nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia e nel modello di fideiussione ABI del luglio 2003;
5) Vero che non ha mai erogato crediti a clienti, ove garantiti da fideiussioni personali CP_3 prive delle clausole 2, 6 e 8 ovvero di altre con numeri diversi contenenti le clausole di sopravvivenza, di deroga l'art. 1957, e di sopravvenienza ovvero nel testo contenuto nella comunicazione del 8.7.2005 prot. 003335 trasmessa da ABI alla Banca d'Italia.
6) Vero che non ha mai a partire a partire dall'1/1/1990 negli anni seguenti accettato CP_3 fideiussioni senza le tre clausole n. 2, 6 e 8 ovvero altre eguali con numeri diversi, contenenti le medesime tre clausole di sopravvivenza, di deroga all'art. 1957, e di sopravvenienza nel testo contenuto nella comunicazione dell'8.7.2005 prot. 003335 trasmessa da ABI alla Banca d'Italia. Richiesta ordine di esibizione Senza inversione degli oneri probatori ed ai fini della prova dell'essenzialità – per la banca – delle tre clausole identiche nel testo a quelle oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, della loro standardizzazione ed uniforme applicazione da parte di in conformità ai testi delle CP_3 fideiussioni omnibus prima prescritti dall'ABI e poi consigliati dalla stessa secondo i modelli prodotti come documenti prodotti da 1 a 5 si chiede che il Giudice ordini l'esibizione alla Controparte_1 incorporante di tutti i contratti di fideiussione omnibus rilasciate a garanzia di Controparte_3 tutti i crediti oggetto della pretesa azionata in giudizio a partire dall'ottobre 1990 fino alla data dell'esibizione”;
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Modena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti, In via principale:
2 Respingere nei confronti di le domande tutte formulate dalla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
con atto di citazione in opposizione tardiva 21/11/2024 per carenza di legittimazione passiva
[...] di medesima. Controparte_1 2 In via subordinata di merito: Respingere nei confronti di le domande tutte Controparte_1 formulate dalla Sig.ra con atto di citazione in opposizione tardiva 21/11/2024 in Parte_1 quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, così come integrato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022”;
per parte convenuta Controparte_6
“Salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia: In via preliminare:
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo 2362/2011 del Tribunale di Modena, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via principale:
- dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte. Con il favore delle spese”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. L'opposizione tardiva (ai sensi dell'art. 650 C.p.c.) al decreto ingiuntivo non motivato dal giudice del monitorio in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto ivi azionato, è un procedimento di opposizione a oggetto limitato, giacché riguarda esclusivamente il profilo di abusività di dette clausole secondo il
Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) (cfr.: Trib. Modena -Pagliani- 12/2/2024).
Il presupposto di operatività della speciale opposizione così delineatasi nel diritto vivente, è la qualifica di consumatore, giacché l'opposizione che viene in tal modo svolta si fonda essenzialmente su di un unico motivo, ossia la qualifica di consumatore dell'opponente, da cui deriva l'allegata nullità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore del creditore.
3 4. Al riguardo parte convenuta ha eccepito che < Controparte_2 visura ER che era stata allegata sub doc. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo e che si produce in questa sede (pag. 14 del doc. 07) risulta che la sig.ra Parte_1 fosse socia all'80% della società UP VE S.r.l. come da estratto del suddetto documento che si riproduce di seguito per comodità di consultazione.
In tale contesto, appare evidente che la controparte non possa invocare l'applicazione
– in suo favore – delle norme del Codice del Consumo, perché non vi è dubbio che la sig.ra abbia rilasciato la fideiussione perseguendo uno scopo di natura Pt_1 commerciale ed imprenditoriale volto a far sì che la società di cui era socia beneficiasse dei finanziamenti rilasciati dalla Banca>>.
Su tale aspetto parte attrice non ha replicato nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c..
5. L'eccezione è fondata. Come correttamente ricordato da parte convenuta, secondo l'ordinanza della CGUE del 19/11/2015 -a base dell'orientamento interpretativo della
Corte di cassazione in tema di fideiussioni- spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sulla disciplina delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della direttiva, ed inoltre che, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Ipotesi, quest'ultima, che nel caso in esame come già rilevato va esclusa, essendo palese che la persona fisica ed aveva un diretto collegamento di natura funzionale con la suddetta società, e non ha agito per scopi che esulavano dalla sua attività professionale, essendo la garanzia servita alla ditta di cui era quasi per intero titolare per ottenere una linea di credito.
4 In proposito la giurisprudenza riempie di contenuti in parte variabili la nozione di partecipazione non trascurabile, che tuttavia è ravvisabile talora -in ragione della natura e struttura societarie- anche in percentuali inferiori alla metà;
l'esclusione della qualifica di consumatore viene affermata, infatti, in ipotesi di fideiussore socio al 99% (Cass. VI, 26/03/2019, n. 8419), ma anche di fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale (Cass. III, 13/12/2018, n. 32225, indicata da parte convenuta), come pure di fideiussore “amministratore e principale azionista”
(Cass. VI, 23/09/2013, n. 21763), “socio e amministratore unico” (Trib, Modena -
Pagliani- 25/10/2024, n. 1572), fino all'ipotesi di “socio (oltre che dipendente)”
(Trib. Lucca, 18/02/2017, n. 406, in: Redazione Giuffrè 2017).
In ogni caso, comunque, viene costantemente ribadito che la nozione assume un carattere oggettivo, sicché la quota di partecipazione va valutata per ciò che obiettivamente esprime;
con la conseguenza che il risultato, nel caso di specie, è dirimente.
Infatti, la quota di partecipazione dell'80% esprime una condizione -con la detenzione dei quattro quinti del patrimonio- di assoluto controllo della società, e in tale contesto appare evidente che il garante non può invocare l'applicazione delle norme del Codice del Consumo.
6. Una volta esclusa la assenza, in capo a parte attrice, della titolarità di una condizione soggettiva idonea a fondare la sua legittimazione all'opposizione tardiva,
l'opposizione è inammissibile.
In rito, infatti, non vi sono dubbi sulla tardività dell'opposizione, proprio per le modalità e le stesse ragioni fondanti dell'atto di citazione in opposizione nel caso di specie, che dichiaratamente si basa sulla asserita proponibilità “ex se” dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 C.p.c., <
l'abusività delle clausole del rapporto contrattuale, sotteso al D.I.>>.
Pertanto, è pacifico che la notifica dell'opposizione è tardiva per decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 C.p.c., con conseguente inammissibilità della stessa e definitiva efficacia del decreto ingiuntivo.
5 7. L'inammissibilità dell'opposizione e la rapida definizione del giudizio nel caso di specie esimono dall'esame delle altre questioni prospettate dalle parti, come -in rito-
l'estromissione di una convenuta e -in merito- la legittimazione attiva e titolarità del credito e le questioni di nullità contrattuale.
Ne deriva la conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali che -per valore dichiarato e bassa complessità, esclusa la fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2362 del 7/9/2011 del Tribunale di Modena;
conferma il predetto decreto dichiarandolo per quanto occorrer possa definitivamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna a rifondere alle altre parti. le spese Parte_1 processuali che liquida come segue: nei confronti di nella misura di complessivi € 4.849,55, di cui € Controparte_1 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
nei confronti di nella misura di complessivi € Controparte_2 4.849,55, di cui € 632,55 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 29/9/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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