Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
23/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
CO RI Presidente Natale Longo Consigliere Donatella Scandurra Consigliere ST TR Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 61639 del registro di segreteria, proposto da OMISSIS (c.f. omissis) nato a [...] il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avv.
AO IU (c.f. [...], pec:
paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dell’avv. Susanna CH (c.f. [...], posta elettronica certificata:
susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. AO IU, in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante n. 16, come da procura in calce all’atto di appello;
contro MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione generale previdenza militare e leva, I Ufficio – Contenzioso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario amministrativo Dott.ssa Marina Propersi, Capo Servizio Coordinamento Tecnico della 4^ Divisione del I Reparto e domiciliato in Roma, viale dell’Esercito n. 186, pec: previmil@postacert.difesa.it avverso
la sentenza n. 45/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata in data 14 giugno 2023, non notificata;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. ST TR, l’avv. Massimo Silvestri, in sostituzione degli avvocati AO IU e Susanna CH, per Omissis e la dott. ssa Marina Propersi per il Ministero della Difesa, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 5 luglio 2024, Omissis ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva rigettato il ricorso in riassunzione in seguito alla sentenza di questa Sezione n. 560/2022 che, ravvisando un’ipotesi di apparente motivazione, disponeva il rinvio al Giudice di primo grado.
La parte appellante, dopo aver ricostruito l’iter processuale della vicenda, si duole, con il primo motivo di gravame, per motivazione assente o comunque apparente, mancanza dei presupposti logici della decisione, difetto di giurisdizione e motivazione, difetto di istruttoria, violazione del codice di giustizia contabile in punto di governo delle prove e violazione del diritto di difesa.
Secondo la parte appellante, il giudizio pensionistico è strutturato quale giudizio di impugnazione di un atto provvedimentale dell’amministrazione e prevede l’impugnazione solo per vizi di legittimità posto che, per la fase di merito, occorrerebbe tener conto del provvedimento formale assunto dal Ministero.
Tuttavia, lamenta l’appellante, che, nella vicenda in esame, sarebbe assente il “primo grado di merito” avendo la sentenza impugnata escluso la necessità di rimettere gli atti all’amministrazione per l’espletamento dell’istruttoria, considerato che la sentenza di questa Sezione n. 560/2022 avrebbe annullato la nota ministeriale di inammissibilità della domanda pensionistica, con la conseguenza che nessun rapporto pensionistico si sarebbe instaurato.
Inoltre, il Giudice territoriale erroneamente non avrebbe acquisito il parere tecnico e medico legale in materia, né documenti sanitari e militari dell’epoca, né avrebbe esaminato la cartella clinica dell’Ospedale militare di Udine.
La decisione non sarebbe, quindi, ad avviso dell’appellante, adeguatamente motivata, avendo il Giudice deciso su materia riservata all’Autorità statale.
Con il secondo motivo di impugnazione, la parte appellante si duole per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, mancata esposizione del ragionamento seguito e violazione degli articoli 97 e 166 c.g.c., per non aver il Giudice di primo grado adeguatamente valutato la pleurite secca risultante dal certificato dell’Ospedale militare di Perugia del 27 giugno 1956 che deponeva per una forma tubercolare e per non aver tenuto conto dell’ulteriore ricovero, in data 29 luglio 1957, presso l’Ospedale militare di Padova per “mialgia intercostale”.
Lamenta, inoltre, l’appellante che il Giudice territoriale non avrebbe chiarito le ragioni del mancato svolgimento di un’apposita fase istruttoria.
Con il terzo motivo di doglianza, la parte appellante si duole per violazione della normativa in tema di spese legali a carico del soccombente, per mancanza di motivazione e violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e 31 c.g.c.
Secondo l’appellante, il primo Giudice “delegato da quello d’Appello”
avrebbe dovuto liquidare a suo favore le spese dell’appello e, in ogni caso, il Ministero risultava costituito tramite propri funzionari dovendosi così escludere esborsi per onorari esterni.
In conclusione, l’appellante chiede, in via principale, previa istruttoria, l’accoglimento della domanda e, per l’effetto, l’annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e la rimessione degli atti al Giudice di prime cure.
In via istruttoria, l’appellante chiede l’acquisizione del fascicolo amministrativo e di quello d’ufficio di primo grado.
Con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, si è costituito il Ministero della Difesa, sostenendo l’incensurabilità della decisione appellata ed eccependo, in tema di mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, che rientrerebbe nella sfera della discrezionalità del Giudice, la nomina di un consulente ad eventuale supporto ed ausilio di natura tecnica.
Ad avviso del Dicastero, il Giudice territoriale avrebbe correttamente rigettato la domanda fondando il proprio convincimento sulla base della documentazione medico-legale versata in atti ed in assenza di concludenti elementi probatori forniti da parte attrice soffermandosi sul fatto che la patologia polmonare destra, insorta in costanza di servizio e di natura non specifica, risultava guarita, senza alcun esito, dopo tre settimane di terapia farmacologica e che la diagnosi di tubercolosi prevede la denuncia della malattia infettiva, l’isolamento e la cura in un reparto specialistico, nonché l’adozione dei presidi preventivi per l’identificazione della malattia nei contatti, misure preventive mai prescritte, né in sede di ricovero, né successivamente.
Con riferimento, infine, alla censura, riguardante la condanna di parte appellante al pagamento delle spese, il Dicastero ritiene sia stata data piena applicazione al principio della soccombenza.
In conclusione, il Ministero della Difesa, parte appellata, chiede che il gravame sia dichiarato inammissibile in quanto proposto a censura di questioni di fatto e, in ogni caso, ne chiede il rigetto perché privo di giuridico fondamento.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti presenti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Preliminarmente, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”.
Alla luce della predetta normativa, l’atto di gravame si appalesa inammissibile costituendo la dipendenza da infermità una questione di fatto non proponibile in sede di impugnazione.
Al riguardo, osserva il Collegio che le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che: la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto va condotta lungo le seguenti direttrici: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative alla dipendenza, classifica o all’aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, per cui possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).
Ad avviso della Sezione, nella fattispecie in esame, non appaiono ravvisabili le ipotesi indicate dalle su richiamate lett. b) e lett. c) in tema di nullità della sentenza o di vizio di difetto di motivazione su una questione di fatto, da far valere in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Priva di pregio appare, al riguardo, la doglianza afferente alla circostanza che il Giudice territoriale non abbia ritenuto di acquisire il parere tecnico e medico-legale di un collegio consultivo, dovendo, al riguardo, il Collegio rammentare che la possibilità di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del Giudice, il cui mancato avvalimento è insindacabile, nei limiti in cui sia congruamente giustificato (I App.,
sent. n. 160/2025 e n. 212/2024) non potendo, tuttavia, tale mezzo supplire ad eventuali carenze probatorie della parte ricorrente.
La consulenza tecnica d’ufficio non è, infatti, un mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice stabilire se la stessa sia necessaria od opportuna, avendo il perito il compito di aiutare il Giudice a valutare le prove fornite dalle parti venendo nominato quando per tale valutazione siano necessarie specifiche competenze tecniche che il Giudice non possiede, fermo restando l’onere probatorio delle parti di cui all’art. 2697 c.c. (Sez. III App., sent. n. 80/2024, Sez. II App.,
sent. n. 574/2012).
Osserva, infatti, il Collegio che il Giudice di prime cure ha provveduto ad un’attenta ed analitica ricostruzione della situazione sanitaria dell’appellante anche alla luce delle considerazioni espresse dal consulente di parte e rilevando, in particolare, che l’Ospedale militare di Perugia non aveva riscontrato alcuna infermità; che, alla visita di controllo del 9 luglio 1957, successiva al ricovero presso l’Ospedale militare di Udine, veniva giudicato idoneo e che, dalla cartella clinica del ricovero a Udine, non emergeva alcuna diagnosi di tubercolosi.
Il Giudice territoriale ha, inoltre, ad avviso del Collegio, con ragionamento logico immune da vizi, adeguatamente distinto la pleurite sinistra, accertata in termini di reliquati di pregressa affezione, risalente ad epoca anteriore alla prestazione del servizio militare, dalla patologia broncopolmonare a destra, generata da un processo infettivo risolto senza alcun esito invalidante dopo tre settimane di cura.
Infondato appare, inoltre, al Collegio il motivo di impugnazione incentrato sull’avvenuta condanna alle spese che, come correttamente chiarito dal Giudice di primo grado, consegue alla soccombenza in giudizio, avendo, in ogni caso, il Giudice territoriale dichiarato espressamente di aver tenuto conto anche del giudizio di appello che aveva disposto la rimessione.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l’inammissibilità dell’atto di gravame.
Le spese possono essere compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., trattandosi di pronuncia in rito.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. 61639 del ruolo generale, dichiara l’inammissibilità dell’atto di appello promosso da Omissis.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to ST TR F.to CO RI Depositata in Segreteria il 06/02/2026 IL DIRIGENTE F.to Massimo Biagi