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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/09/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10232/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa alla via Riverso n. 202, presso lo studio dell'avv. Paola Miriam
Maiolica e Leonardo Maiolica, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito notificatole.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere a fronte dell'avvenuta ricostituzione in via amministrativa.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha confermato le allegazioni dell' . CP_2
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha confermato che l' ha provveduto all'annullamento dell'indebito. CP_2
Sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, quindi, deve ritenersi che la materia del contendere sia cessata. La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale, alla luce del fatto che l' ha provveduto alla restituzione delle prestazioni solo in data successiva rispetto CP_2 alla proposizione del presente giudizio, le stesse vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10232/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa alla via Riverso n. 202, presso lo studio dell'avv. Paola Miriam
Maiolica e Leonardo Maiolica, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito notificatole.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere a fronte dell'avvenuta ricostituzione in via amministrativa.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha confermato le allegazioni dell' . CP_2
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha confermato che l' ha provveduto all'annullamento dell'indebito. CP_2
Sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, quindi, deve ritenersi che la materia del contendere sia cessata. La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale, alla luce del fatto che l' ha provveduto alla restituzione delle prestazioni solo in data successiva rispetto CP_2 alla proposizione del presente giudizio, le stesse vengono poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 22.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo