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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20769/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nella causa iscritta al n. 20769/2021 Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi assegnata in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Giugliano (NA) 80014, alla Via Cavour 4, presso lo studio dell'Avv. Pietro Di Girolamo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E
P. IVA ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona del l.r.p.t., con sede legale in
Mogliano Veneto (Tv), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cioppa, con studio in Milano, alla Via E. Besana n. 9 e in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 – isola 1 – Centro Direzionale, giusta procura in atti;
- APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3067/2021 - lesione personale. Conclusioni: Come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, conveniva in Parte_1 giudizio la n.q. FGVS, per la riforma della sentenza Controparte_1
n. 3067/2021, resa dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona del GOP D'Antuono, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 05.02.2021. All'uopo precisava che con atto con atto di citazione notificato in data 13.01.2016, conveniva al giudizio del Giudice di Pace di Napoli, esponendo che: Controparte_2
“ in data 28/05/2015, verso le ore 20.30 circa, in Napoli, procedeva alla guida di una bicicletta, percorreva in Napoli la via Amerigo Vespucci, accostato a destra, allorquando nei pressi dell'Agenzia delle Entrate, un veicolo proveniente da tergo, aveva un eccessivo accostamento a destra, urtando la bicicletta alla parte laterale sinistra, sospingendola al suolo, unitamente al suo conducente. Deduceva che dopo l'accaduto il conducente dell'autoveicolo investitore non si fermava, non prestava soccorso, dileguandosi e non fu possibile rilevare la targa e identificare il suo conducente, né dall'istante, né dalle persone presenti sul luogo. Esponeva altresì che nell'accaduto aveva subito lesioni fisiche e, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva il risarcimento a - F.G.V.d.S. nonchè alla Controparte_1
Consap spa, che non formulavano offerte. Concludeva, pertanto, chiedendo di: - dichiarare la domanda proponibile;
- dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'evento; - condannare
[...]
in persona del l.r.p.t., al risarcimento Controparte_2 dei danni alla persona nella misura provata, oltre rivalutazione, interessi, vittoria di spese e competenze di lite”. Si costituiva impugnando la domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto. Raccolta la prova testimoniale, ammessa ed espletata CTU medico legale, all'udienza del 21.09.2020 la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 3067/2021 il Giudice di
- 2 - Pace di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese processuali. Di tale sentenza l'appellante chiedeva la riforma per essere la stessa affetta da “errore - equivoco in violazione dell'art. 116 c.p.c. per la non corretta valutazione degli atti processuali acquisiti” e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.mo Tribunale, accertati e riconosciuti i fatti esposti, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - accogliere l'appello, riformando la sentenza del Giudice di Pace, come richiesto nel presente atto;
- disporre, ove ritenuto, la rinnovazione della Ctu, ai fini della verifica del nesso di causalità fra l'evento e la lesione timpatica subita dall'appellante in considerazione dei rilievi critici ed osservazioni svolte sia in primo grado che con il presente atto di appello;
- dichiarare la proponibilità della domanda;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'evento; - condannare Controparte_2 in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni a
[...] persona subiti dalla parte appellante nella misura di €. 3.847,00 o, in alternativa nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare parte appellata alle spese ed al compenso legale del I e II grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario”. Si costituiva la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello;
nel merito insisteva per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza appellata. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. In via preliminare, l'appello è ammissibile perché risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, si da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
- 3 - formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502). Nel merito, risulta depositato nel fascicolo di primo grado, un esposto indirizzato alla Comando Carabinieri di Napoli in cui parte appellante dichiarava che “in data 28 maggio 2015 in Napoli, via Vespucci, altezza edificio Agenzia delle Entrate, verso le ore 20:00-20:30 circa, mentre ero alla guida della mia bicicletta con mio cugino e un altro amico, ero Controparte_3 Persona_1 investito da una auto scura in corsa diretta verso San Giovanni. L'auto non si fermava a soccorrermi e nessuno di noi ha preso la targa. Nell'accaduto mi ferivo ed il giorno dopo sono stato all'ospedale. Vi allego il referto”. Inoltre, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla
- 4 - vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014). Nella fattispecie il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea perché non sufficientemente provata statuendo che “Il contenuto delle premesse introduttive dell'atto di citazione è del tutto difforme da quanto è emerso dalla prova testimoniale. Innanzitutto in citazione non viene riportato il senso di marcia percorso dall'attore, che solo in fase di istruttoria emerge. La
- 5 - presenza di altri ciclisti, ancorché testi, emerge solo dalla prova testimoniale, in uno all'accesso in ospedale avvenuto non nella immediatezza del fatto. E, difatti, nell'atto di citazione al capo c) si legge “ riportava lesioni fisiche personali e per l'acutizzarsi delle stesse veniva accompagnato presso il P.S. dell'Ospedale… “ La dinamica dell'incidente in citazione è del tutto vaga, tant'è che non sono neppure descritte le lesioni che l'attore avrebbe riportato e per come viene descritta dal teste alquanto Per_1 inverosimile se non inspiegabile. Il teste dichiara “…il Per_1 mio amico era alla guida della bicicletta ed era davanti, Pt_1 dietro di lui vi ero io alla guida della mia bicicletta e dietro vi era un cugino di Ricordo che improvvisamente sono stato Pt_1 affiancato da un'auto di colore scuro di grossa cilindrata che mi ha quasi sfiorato, proveniente da dietro di noi e dopo avermi sorpassato urtava di striscio la bicicletta condotta da
[...]
. L'altro teste si è limitato solo a Pt_1 Controparte_3 riferire che al momento dell'incidente il traffico era scorrevole. Nulla ha aggiunto o descritto come si ha modo di leggere alla pagina 12 e 13 del verbale della udienza del 17/11/2017. Della attendibilità di detti testi è dato dubitare. Deve infatti evidenziarsi che il Giudice del merito deve accertare la modalità dell'accadimento tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro e deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisone e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Orbene, reputa il Tribunale di dover affermare il principio già espresso dalla Corte di legittimità in particolare, Cass. 18896/2015, Cass. S.U. 789/1963, secondo il quale "il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di
- 6 - sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere la testimonianza inattendibile perché troppo generica”. Nel caso di specie, reputa il Tribunale, che le dichiarazioni rese dai testi e portano ad una valutazione Persona_1 Controparte_3 di attendibilità degli stessi e, in ogni caso, a ritenere che l'investimento fu causato dalla condotta imprudente del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, come di seguito verrà precisato, atteso che, dopo il sinistro, lo stesso si allontanava senza prestare soccorso. Infatti, il teste ha così dichiarato: “Ho assistito Persona_1 all'accaduto per cui è causa avvenuto nel mese di Maggio, verso la fine del mese, dell'anno 2015, verso le ore 20.00 - 20.30 in Napoli, alla via Amerigo Vespucci, all'altezza dell'ex collocamento (ora Agenzia delle entrate di Napoli- vespucci); Preciso che eravamo su tre diverse biciclette e procedevamo uno dietro l'altro e procedevamo uno dietro l'altro in detta via accostati a destra in direzione “San Giovanni a Teduccio – Autostrade”. “Preciso che il mio amico era alla guida della sua bicicletta ed era Pt_1 davanti, dietro di lui vi ero io alla guida della mia bicicletta e dietro vi era un cugino di Ricordo che improvvisamente Pt_1 sono stato affiancato da un'auto di colore scuro di grossa cilindrata che mi ha quasi sfiorato e, dopo averci sorpassato, urtava di striscio la bicicletta condotta da Parte_1
Preciso che l'urto avvenne tra la fiancata destra dell'auto di grossa cilindrata, di cui non ricordo il modello e la fiancata sinistra della bicicletta”. “Preciso che la bicicletta cadeva sulla fiancata destra, il conducente sotto e la bicicletta sopra, e l'auto investitrice si allontanava senza fermarsi in direzione Autostrade – S. Giovanni. Preciso che né io né altre persone presenti all'accaduto siamo riusciti a rilevare la targa del veicolo investitore e neppure ad identificare il suo conducente. Non sono
- 7 - intervenute autorità e neppure ambulanze.”. “Ricordo che nell'accaduto si feriva alla regione dell'occhio destro Pt_1 ovvero il contorno dell'occhio aveva un livido e gli faceva male l'orecchio sinistro mettendosi la mano vicino all'orecchio sinistro”. “preciso che non è voluto andare all'ospedale nonostante l'invito nostro e di altre persone fermatosi dopo l'accaduto. “Siamo successivamente andati a casa. Sono a conoscenza che il giorno dopo è stato trasportato Pt_1 all'ospedale per l'acutizzarsi delle lesioni subite. Preciso che Via Vespucci è una strada a doppiosenso separata da uno spartitraffico centrale e che vi è marciapiede sul lato destro. L'accaduto è successo nei pressi dell'ex collocamento ora agenzia delle entrate di Napoli. Preciso che il traffico era scorrevole”. Ulteriormente, il secondo teste escusso, Sig. , ha Controparte_3 dichiarato: “ho assistito all'accaduto avvenuto verso la fine del mese di Maggio dell'anno 2015 verso le ore 20.30 circa in Napoli, nella strada di cui non ricordo bene il nome, ma all'altezza dell'ex collocamento ora agenzia delle Entrate di Napoli. Preciso che noi eravamo su delle biciclette e procedevamo uno dietro l'altro percorrendo detta strada in direzione S. Giovanni - Autostrade;
preciso che mio cugino era davanti alla fila, il Parte_1 suo meccanico di cui non ricordo il nome era al centro ed io ero l'ultimo della fila;
ricordo che procedevamo accostati a destra e che sulla nostra destra vi era il marciapiede;
ADR: Ho visto che improvvisamente a distanza ravvicinata da me, un auto di grossa cilindrata di colore scuro, mi affiancava sorpassandomi, per poi sorpassare sfiorando il meccanico, alla guida della sua bicicletta ed infine, nel sorpassare lo urtava di striscio Parte_1 alla fiancata sinistra della bicicletta, preciso che l'urto avvenne fra la fiancata anteriore destra dell'auto di grossa cilindrata contro la fiancata sinistra della bicicletta condotta da Pt_1 il quale rovinava a terra verso la sua destra e, ricordo che la bicicletta rovinava sopra il suo corpo colpendolo al viso;
Preciso che l'auto che urtava la bicicletta di non si fermava per il Pt_1 soccorso, dileguandosi in direzione “San Giovanni a Teduccio - Autostrade”, preciso che, né io né altre persone presenti sul luogo dell'accaduto siamo riusciti a rilevare la targa e neppure ad identificare il suo conducente;
ADR: non sono intervenute autorità
- 8 - e neppure ambulanze;
ricordo che aveva un Parte_1 livido all'occhio destro e ricordo che aveva dolore all'orecchio sx e non è voluto andare all'ospedale; con le bici, nonostante fosse dolorante siamo rientrati a casa;
ADR: sono a conoscenza che è andato all'ospedale qualche giorno dopo;
preciso che sul luogo non vi sono piste ciclabili;
preciso che la strada è separata da uno spartitraffico centrale ed è larga, anche per ogni senso di marcia;
ADR: Non ho reso testimonianze innanzi a questo ufficio giudiziario;
Preciso che al momento il traffico era scorrevole”. Tali dichiarazioni risultano corroborate dal fatto che è stato presentato un esposto contro ignoti e che, come si legge nel verbale di pronto soccorso del 29.5.2015, l'appellante dichiarava di avere dolore post traumatico all'orecchio sinistro e riferiva di essere stato investito da un'auto, mentre era alla guida di una bicicletta. Quanto alla dicitura “nb da me identificato con CI n.
, riportata sul verbale stesso, essa si riferisce Numero_1 all'identificazione avvenuta ad opera del medico del p.s. del paziente, Sig. come si evince dall'allegato Parte_1 documento di identità dello stesso che presenta il medesimo numero.
Alla luce di tutto quanto esposto, reputa il Tribunale che la responsabilità della verificazione del sinistro vada attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, con la parte laterale destra tamponava il lato sinistro della bicicletta condotta dal Pt_1
Conseguentemente, è necessario riformare la sentenza del Giudice di Pace e affermare l'esclusiva responsabilità del conducente della autovettura rimasta ignota nella verificazione del sinistro de quo.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella
- 9 - dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019 , in motivazione;
negli stessi termini Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato "dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca "pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano
- 10 - anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. Tanto premesso, nella caso di specie, il Consulente tecnico nominato nel presente giudizio di appello, avendo il Tribunale ritenuto di dover dare nuovamente incarico ad altro professionista giusta ordinanza del 27.06.2023, ha accertato che pur essendo stato, l'appellante, trattato adeguatamente con terapia medica antidolorifica e antinfiammatoria “allo stato attuale sono residuati postumi invalidanti permanenti di natura funzionale, consistenti in esiti di cicatrizzazione da perforazione della membrana timpanica e lieve deficit uditivo a sinistra, (Vedi esame audiometrico e vestibolare richiesto effettuato in dato 06.12.2023 presso l'ambulatorio di otorinolaringoiaria di Barra Controparte_4
). E' residuata altresì una sintomatologia soggettiva caratterizzata da episodi di cefalea e vertigini e acufeni, certificata dalle visite neurochirurgiche effettuate nelle date 09.06.2015, 13.07.2015 e 25.08.2015 e una tendenza ad episodi di otiti e infezioni verosimilmente in rapporto causale con la perforazione della membrana timpanica di sinistra. Da quanto riferito dal periziando, dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato posso asserire che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e trauma subito, così come riportato. Tali lesioni non influiscono sull'attività lavorativa propria del periziando (peraltro, priva allo stato attuale di connotazione specifica). Le spese mediche documentate di Euro 63,00 risultano attinenti e congrue I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori controlli clinici – strumentali”. Il CTU ha, pertanto, concluso che: “Trattasi di esiti di pregresso trauma cranio-facciale non commotivo e perforazione traumatica della membrana timpanica dell' orecchio sinistro. Sulla scorta
- 11 - della documentazione medica esibita e dall'esame clinico da me effettuato, e dalla sintomatologia soggettiva riferita dal periziando
, otalgia ed ipoacusia sinistra, vertigini ed acufeni ( certificata dalle visite neurochirurgiche), prendendo come riferimento le più comuni tabelle di valutazione del danno biologico vigenti (D.M. 03.07. 2003 di cui alla G.U. n. 211 del settembre 2003 + art. n. 138 del DLgs del 07.09.2005 n. 209), nonché , le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della editore, posso concludere Controparte_5 che potrà attribuirsi un danno biologico valutabile nella misura del 1 % ( uno). Per quanto riguarda la temporanea si conferma quanto stabilito nella precedente CTU. Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 75% è di giorni 7(sette). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 50% è di giorni 10 (dieci). Il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile a 25% è di giorni 15 (quindici)”. Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Ne consegue che, tenuto conto dell'età della appellante all'epoca dei fatti (22 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 890,46 per danno biologico permanente 1%; euro 290,01 per ITP al 75%; euro 276,20 per ITP al 50%; euro 207,15 per ITP al 25%; il tutto per complessivi euro 1663,82 all'attualità oltre € 63,00 per spese mediche documentate Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale . Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni
- 12 - meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. nella fattispecie in esame essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
- 13 - Va infine qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento la dicitura "oltre interessi e rivalutazione come per legge ", contenuta nelle conclusioni a pagina 2 della citazione. Reputa infatti il tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e dunque al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio. Orbene si ritiene che la non rilevante entità degli importi, liquidati in valori monetari attuali, autorizza la presunzione di una integrale destinazione al consumo e pertanto nulla è dovuto a tale titolo. Spettano invece gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Le spese di patrocinio del giudizio di primo grado vanno liquidate ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta in complessivi euro 1205,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Le spese di patrocinio del presente giudizio vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del valore del decisum in euro 2552,00. Le spese delle disposte CTU in primo grado e in grado di appello, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica,in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
- 14 - 2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1726,87 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 153,00 per spese ed euro 1205,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 174,00 per spese ed euro 2552,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Pietro Di Girolamo dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Così deciso in Napoli, il 13.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
- 15 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI IX SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nella causa iscritta al n. 20769/2021 Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi assegnata in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ) elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliato in Giugliano (NA) 80014, alla Via Cavour 4, presso lo studio dell'Avv. Pietro Di Girolamo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- APPELLANTE
E
P. IVA ) nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Campania, in persona del l.r.p.t., con sede legale in
Mogliano Veneto (Tv), alla Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Cioppa, con studio in Milano, alla Via E. Besana n. 9 e in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 – isola 1 – Centro Direzionale, giusta procura in atti;
- APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 3067/2021 - lesione personale. Conclusioni: Come in atti riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, conveniva in Parte_1 giudizio la n.q. FGVS, per la riforma della sentenza Controparte_1
n. 3067/2021, resa dal Giudice di Pace di Napoli, nella persona del GOP D'Antuono, depositata in cancelleria e resa pubblica in data 05.02.2021. All'uopo precisava che con atto con atto di citazione notificato in data 13.01.2016, conveniva al giudizio del Giudice di Pace di Napoli, esponendo che: Controparte_2
“ in data 28/05/2015, verso le ore 20.30 circa, in Napoli, procedeva alla guida di una bicicletta, percorreva in Napoli la via Amerigo Vespucci, accostato a destra, allorquando nei pressi dell'Agenzia delle Entrate, un veicolo proveniente da tergo, aveva un eccessivo accostamento a destra, urtando la bicicletta alla parte laterale sinistra, sospingendola al suolo, unitamente al suo conducente. Deduceva che dopo l'accaduto il conducente dell'autoveicolo investitore non si fermava, non prestava soccorso, dileguandosi e non fu possibile rilevare la targa e identificare il suo conducente, né dall'istante, né dalle persone presenti sul luogo. Esponeva altresì che nell'accaduto aveva subito lesioni fisiche e, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva il risarcimento a - F.G.V.d.S. nonchè alla Controparte_1
Consap spa, che non formulavano offerte. Concludeva, pertanto, chiedendo di: - dichiarare la domanda proponibile;
- dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'evento; - condannare
[...]
in persona del l.r.p.t., al risarcimento Controparte_2 dei danni alla persona nella misura provata, oltre rivalutazione, interessi, vittoria di spese e competenze di lite”. Si costituiva impugnando la domanda e chiedendone il Controparte_1 rigetto. Raccolta la prova testimoniale, ammessa ed espletata CTU medico legale, all'udienza del 21.09.2020 la causa veniva assegnata in decisione. Con sentenza n. 3067/2021 il Giudice di
- 2 - Pace di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese processuali. Di tale sentenza l'appellante chiedeva la riforma per essere la stessa affetta da “errore - equivoco in violazione dell'art. 116 c.p.c. per la non corretta valutazione degli atti processuali acquisiti” e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.mo Tribunale, accertati e riconosciuti i fatti esposti, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - accogliere l'appello, riformando la sentenza del Giudice di Pace, come richiesto nel presente atto;
- disporre, ove ritenuto, la rinnovazione della Ctu, ai fini della verifica del nesso di causalità fra l'evento e la lesione timpatica subita dall'appellante in considerazione dei rilievi critici ed osservazioni svolte sia in primo grado che con il presente atto di appello;
- dichiarare la proponibilità della domanda;
- dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella produzione dell'evento; - condannare Controparte_2 in persona del l.r.p.t. al risarcimento dei danni a
[...] persona subiti dalla parte appellante nella misura di €. 3.847,00 o, in alternativa nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare parte appellata alle spese ed al compenso legale del I e II grado del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario”. Si costituiva la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello;
nel merito insisteva per il rigetto dello stesso e per la conferma della sentenza appellata. L'appello è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. In via preliminare, l'appello è ammissibile perché risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, si da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e
- 3 - formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502). Nel merito, risulta depositato nel fascicolo di primo grado, un esposto indirizzato alla Comando Carabinieri di Napoli in cui parte appellante dichiarava che “in data 28 maggio 2015 in Napoli, via Vespucci, altezza edificio Agenzia delle Entrate, verso le ore 20:00-20:30 circa, mentre ero alla guida della mia bicicletta con mio cugino e un altro amico, ero Controparte_3 Persona_1 investito da una auto scura in corsa diretta verso San Giovanni. L'auto non si fermava a soccorrermi e nessuno di noi ha preso la targa. Nell'accaduto mi ferivo ed il giorno dopo sono stato all'ospedale. Vi allego il referto”. Inoltre, giova evidenziare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. Da ciò deriva il principio secondo cui, in materia di risarcimento danni subiti in conseguenza della circolazione di veicoli non identificati, spetta alla vittima fornire adeguata dimostrazione non solo dell'evento lesivo, ma altresì dell'imputabilità dello stesso alla condotta colposa o dolosa del conducente rimasto sconosciuto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 18/09/2015, n. 18308; Cass. 10 giugno 2005, n. 12304). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova che il danneggiato è tenuto a fornire in ordine all'effettiva causazione del danno da parte di un veicolo non identificato, può essere data dal danneggiato anche in base a mere "tracce ambientali" o "dichiarazioni orali", soggette al prudente apprezzamento del giudice e valutabili attraverso opportuni riscontri che ne garantiscano l'attendibilità, non essendo alla
- 4 - vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 18 giugno 2012, n. 9939 e Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Inoltre, ha precisato che, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (cfr. Cass. 18 novembre 2005, n. 24449). Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. Pertanto, se da un lato l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada;
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Infatti, entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro" (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014). Nella fattispecie il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea perché non sufficientemente provata statuendo che “Il contenuto delle premesse introduttive dell'atto di citazione è del tutto difforme da quanto è emerso dalla prova testimoniale. Innanzitutto in citazione non viene riportato il senso di marcia percorso dall'attore, che solo in fase di istruttoria emerge. La
- 5 - presenza di altri ciclisti, ancorché testi, emerge solo dalla prova testimoniale, in uno all'accesso in ospedale avvenuto non nella immediatezza del fatto. E, difatti, nell'atto di citazione al capo c) si legge “ riportava lesioni fisiche personali e per l'acutizzarsi delle stesse veniva accompagnato presso il P.S. dell'Ospedale… “ La dinamica dell'incidente in citazione è del tutto vaga, tant'è che non sono neppure descritte le lesioni che l'attore avrebbe riportato e per come viene descritta dal teste alquanto Per_1 inverosimile se non inspiegabile. Il teste dichiara “…il Per_1 mio amico era alla guida della bicicletta ed era davanti, Pt_1 dietro di lui vi ero io alla guida della mia bicicletta e dietro vi era un cugino di Ricordo che improvvisamente sono stato Pt_1 affiancato da un'auto di colore scuro di grossa cilindrata che mi ha quasi sfiorato, proveniente da dietro di noi e dopo avermi sorpassato urtava di striscio la bicicletta condotta da
[...]
. L'altro teste si è limitato solo a Pt_1 Controparte_3 riferire che al momento dell'incidente il traffico era scorrevole. Nulla ha aggiunto o descritto come si ha modo di leggere alla pagina 12 e 13 del verbale della udienza del 17/11/2017. Della attendibilità di detti testi è dato dubitare. Deve infatti evidenziarsi che il Giudice del merito deve accertare la modalità dell'accadimento tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro e deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisone e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Orbene, reputa il Tribunale di dover affermare il principio già espresso dalla Corte di legittimità in particolare, Cass. 18896/2015, Cass. S.U. 789/1963, secondo il quale "il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di
- 6 - sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non può fare, senza contraddirsi, è da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo;
e dall'altro ritenere la testimonianza inattendibile perché troppo generica”. Nel caso di specie, reputa il Tribunale, che le dichiarazioni rese dai testi e portano ad una valutazione Persona_1 Controparte_3 di attendibilità degli stessi e, in ogni caso, a ritenere che l'investimento fu causato dalla condotta imprudente del conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta, come di seguito verrà precisato, atteso che, dopo il sinistro, lo stesso si allontanava senza prestare soccorso. Infatti, il teste ha così dichiarato: “Ho assistito Persona_1 all'accaduto per cui è causa avvenuto nel mese di Maggio, verso la fine del mese, dell'anno 2015, verso le ore 20.00 - 20.30 in Napoli, alla via Amerigo Vespucci, all'altezza dell'ex collocamento (ora Agenzia delle entrate di Napoli- vespucci); Preciso che eravamo su tre diverse biciclette e procedevamo uno dietro l'altro e procedevamo uno dietro l'altro in detta via accostati a destra in direzione “San Giovanni a Teduccio – Autostrade”. “Preciso che il mio amico era alla guida della sua bicicletta ed era Pt_1 davanti, dietro di lui vi ero io alla guida della mia bicicletta e dietro vi era un cugino di Ricordo che improvvisamente Pt_1 sono stato affiancato da un'auto di colore scuro di grossa cilindrata che mi ha quasi sfiorato e, dopo averci sorpassato, urtava di striscio la bicicletta condotta da Parte_1
Preciso che l'urto avvenne tra la fiancata destra dell'auto di grossa cilindrata, di cui non ricordo il modello e la fiancata sinistra della bicicletta”. “Preciso che la bicicletta cadeva sulla fiancata destra, il conducente sotto e la bicicletta sopra, e l'auto investitrice si allontanava senza fermarsi in direzione Autostrade – S. Giovanni. Preciso che né io né altre persone presenti all'accaduto siamo riusciti a rilevare la targa del veicolo investitore e neppure ad identificare il suo conducente. Non sono
- 7 - intervenute autorità e neppure ambulanze.”. “Ricordo che nell'accaduto si feriva alla regione dell'occhio destro Pt_1 ovvero il contorno dell'occhio aveva un livido e gli faceva male l'orecchio sinistro mettendosi la mano vicino all'orecchio sinistro”. “preciso che non è voluto andare all'ospedale nonostante l'invito nostro e di altre persone fermatosi dopo l'accaduto. “Siamo successivamente andati a casa. Sono a conoscenza che il giorno dopo è stato trasportato Pt_1 all'ospedale per l'acutizzarsi delle lesioni subite. Preciso che Via Vespucci è una strada a doppiosenso separata da uno spartitraffico centrale e che vi è marciapiede sul lato destro. L'accaduto è successo nei pressi dell'ex collocamento ora agenzia delle entrate di Napoli. Preciso che il traffico era scorrevole”. Ulteriormente, il secondo teste escusso, Sig. , ha Controparte_3 dichiarato: “ho assistito all'accaduto avvenuto verso la fine del mese di Maggio dell'anno 2015 verso le ore 20.30 circa in Napoli, nella strada di cui non ricordo bene il nome, ma all'altezza dell'ex collocamento ora agenzia delle Entrate di Napoli. Preciso che noi eravamo su delle biciclette e procedevamo uno dietro l'altro percorrendo detta strada in direzione S. Giovanni - Autostrade;
preciso che mio cugino era davanti alla fila, il Parte_1 suo meccanico di cui non ricordo il nome era al centro ed io ero l'ultimo della fila;
ricordo che procedevamo accostati a destra e che sulla nostra destra vi era il marciapiede;
ADR: Ho visto che improvvisamente a distanza ravvicinata da me, un auto di grossa cilindrata di colore scuro, mi affiancava sorpassandomi, per poi sorpassare sfiorando il meccanico, alla guida della sua bicicletta ed infine, nel sorpassare lo urtava di striscio Parte_1 alla fiancata sinistra della bicicletta, preciso che l'urto avvenne fra la fiancata anteriore destra dell'auto di grossa cilindrata contro la fiancata sinistra della bicicletta condotta da Pt_1 il quale rovinava a terra verso la sua destra e, ricordo che la bicicletta rovinava sopra il suo corpo colpendolo al viso;
Preciso che l'auto che urtava la bicicletta di non si fermava per il Pt_1 soccorso, dileguandosi in direzione “San Giovanni a Teduccio - Autostrade”, preciso che, né io né altre persone presenti sul luogo dell'accaduto siamo riusciti a rilevare la targa e neppure ad identificare il suo conducente;
ADR: non sono intervenute autorità
- 8 - e neppure ambulanze;
ricordo che aveva un Parte_1 livido all'occhio destro e ricordo che aveva dolore all'orecchio sx e non è voluto andare all'ospedale; con le bici, nonostante fosse dolorante siamo rientrati a casa;
ADR: sono a conoscenza che è andato all'ospedale qualche giorno dopo;
preciso che sul luogo non vi sono piste ciclabili;
preciso che la strada è separata da uno spartitraffico centrale ed è larga, anche per ogni senso di marcia;
ADR: Non ho reso testimonianze innanzi a questo ufficio giudiziario;
Preciso che al momento il traffico era scorrevole”. Tali dichiarazioni risultano corroborate dal fatto che è stato presentato un esposto contro ignoti e che, come si legge nel verbale di pronto soccorso del 29.5.2015, l'appellante dichiarava di avere dolore post traumatico all'orecchio sinistro e riferiva di essere stato investito da un'auto, mentre era alla guida di una bicicletta. Quanto alla dicitura “nb da me identificato con CI n.
, riportata sul verbale stesso, essa si riferisce Numero_1 all'identificazione avvenuta ad opera del medico del p.s. del paziente, Sig. come si evince dall'allegato Parte_1 documento di identità dello stesso che presenta il medesimo numero.
Alla luce di tutto quanto esposto, reputa il Tribunale che la responsabilità della verificazione del sinistro vada attribuita esclusivamente alla condotta colposa del conducente dell'auto che, nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione, con la parte laterale destra tamponava il lato sinistro della bicicletta condotta dal Pt_1
Conseguentemente, è necessario riformare la sentenza del Giudice di Pace e affermare l'esclusiva responsabilità del conducente della autovettura rimasta ignota nella verificazione del sinistro de quo.
Passando alla valutazione del quantum debeatur, con riguardo al danno alla persona riportato in conseguenza dell'evento, va premesso che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno alla persona da lesione della salute, "non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella
- 9 - dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" (così Cass. 2788/2019 , in motivazione;
negli stessi termini Cass. 901/2018 la cui massima recita: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno - danno morale - quanto il suo impatto modificativo in pejus con la vita di relazione - il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale...."). Tale valutazione dovrà in ogni caso condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. 901/2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. 2788/2019) come, ad esempio, nel caso di congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", "atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale)
..."(così la massima di Cass. 7513/2018 in cui si legge altresì che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi rappresentati dalla sofferenza interiore, quali il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione;
sul fatto che il danno biologico sia rappresentato "dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato" e costituisca "pregiudizio ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute"; si vedano
- 10 - anche la massima di Cass. 27482/2018 e Cass. 7126/2021). Ne consegue che, se il danno c.d. morale è ontologicamente distinto dal danno biologico (o dinamico-relazionale), non ne è comunque consentita una separata liquidazione, dovendo sempre pervenirsi, pur nella considerazione (e valorizzazione) della componente di sofferenza interiore del pregiudizio alla persona, ad una liquidazione unitaria di tale danno. Tanto premesso, nella caso di specie, il Consulente tecnico nominato nel presente giudizio di appello, avendo il Tribunale ritenuto di dover dare nuovamente incarico ad altro professionista giusta ordinanza del 27.06.2023, ha accertato che pur essendo stato, l'appellante, trattato adeguatamente con terapia medica antidolorifica e antinfiammatoria “allo stato attuale sono residuati postumi invalidanti permanenti di natura funzionale, consistenti in esiti di cicatrizzazione da perforazione della membrana timpanica e lieve deficit uditivo a sinistra, (Vedi esame audiometrico e vestibolare richiesto effettuato in dato 06.12.2023 presso l'ambulatorio di otorinolaringoiaria di Barra Controparte_4
). E' residuata altresì una sintomatologia soggettiva caratterizzata da episodi di cefalea e vertigini e acufeni, certificata dalle visite neurochirurgiche effettuate nelle date 09.06.2015, 13.07.2015 e 25.08.2015 e una tendenza ad episodi di otiti e infezioni verosimilmente in rapporto causale con la perforazione della membrana timpanica di sinistra. Da quanto riferito dal periziando, dai referti medici acquisiti e dall'esame obiettivo da me effettuato posso asserire che vi è nesso di causalità tra la dinamica dell'incidente e trauma subito, così come riportato. Tali lesioni non influiscono sull'attività lavorativa propria del periziando (peraltro, priva allo stato attuale di connotazione specifica). Le spese mediche documentate di Euro 63,00 risultano attinenti e congrue I postumi permanenti derivanti dall'evento dannoso sono ormai da considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento mediante ulteriori trattamenti medici, non essendovi necessità di sottoporsi, in futuro, ad ulteriori controlli clinici – strumentali”. Il CTU ha, pertanto, concluso che: “Trattasi di esiti di pregresso trauma cranio-facciale non commotivo e perforazione traumatica della membrana timpanica dell' orecchio sinistro. Sulla scorta
- 11 - della documentazione medica esibita e dall'esame clinico da me effettuato, e dalla sintomatologia soggettiva riferita dal periziando
, otalgia ed ipoacusia sinistra, vertigini ed acufeni ( certificata dalle visite neurochirurgiche), prendendo come riferimento le più comuni tabelle di valutazione del danno biologico vigenti (D.M. 03.07. 2003 di cui alla G.U. n. 211 del settembre 2003 + art. n. 138 del DLgs del 07.09.2005 n. 209), nonché , le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” della editore, posso concludere Controparte_5 che potrà attribuirsi un danno biologico valutabile nella misura del 1 % ( uno). Per quanto riguarda la temporanea si conferma quanto stabilito nella precedente CTU. Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 75% è di giorni 7(sette). Il periodo di invalidità temporanea parziale ( ITP ) valutabile al 50% è di giorni 10 (dieci). Il periodo di invalidità temporanea parziale (ITP) valutabile a 25% è di giorni 15 (quindici)”. Tale valutazione, approfondita e correttamente motivata dall'ausiliare tecnico, va condivisa e posta a base della liquidazione. Ne consegue che, tenuto conto dell'età della appellante all'epoca dei fatti (22 anni), il danno non patrimoniale va quantificato tenuto conto degli importi di cui al DM 16/7/2024 in euro 890,46 per danno biologico permanente 1%; euro 290,01 per ITP al 75%; euro 276,20 per ITP al 50%; euro 207,15 per ITP al 25%; il tutto per complessivi euro 1663,82 all'attualità oltre € 63,00 per spese mediche documentate Quanto al danno morale va precisato che la definizione che del danno biologico fanno gli artt. 138 e 139 C.d.A. ("lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ...") è evidentemente più ristretta rispetto al danno non patrimoniale . Infatti, nell'ambito di quest'ultima nozione di danno rientra la sofferenza fisica e morale;
mentre è innegabile che l'accertamento medico legale dell'entità della lesione psico-fisica (cioè del danno biologico tradizionalmente inteso) viene effettuato con considerazione solo marginale della sofferenza fisica e del tutto prescindendo dalla sofferenza psichica. La Suprema Corte (Cass. n.17209/2015) ha stabilito che “il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni
- 12 - meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento”. Infatti diversamente opinando si arriverebbe a una illegittima discriminazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa estranea al sinistro stradale liquidati con il sistema tabellare equitativo e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che “in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Infatti alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sul punto il danno da sofferenza deve essere allegato e consiste “nella compiuta descrizione delle sofferenze di cui si pretende la riparazione”. Quale fatto costitutivo della domanda di risarcimento del danno (non diversamente dalle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno dinamico-relazionale) le allegazioni sulla sofferenza devono essere introdotte nel processo con gli atti introduttivi o, al più tardi, con la memoria ex art.183 I comma c.p.c. perché integrano una emendatio del petitum richiesto oltre i valori monetari riferiti solo al danno biologico nella componente dinamico-relazionale. L'onere della relativa prova della componente della sofferenza interiore deve essere assolto anche in difetto di specifica contestazione. La Cassazione (Cass. civ., ord. n. 87/2019), quanto all'onere di contestazione, “ha sottolineato come tale onere, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. civ., n. 14652/2016, Cass. civ., n. 3576/2013)”. nella fattispecie in esame essendosi il danneggiato limitato a domandare il ristoro del danno morale/ esistenziale in aggiunta al pregiudizio biologico, senza allegare e argomentare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, tale voce di danno non può essergli riconosciuta.
- 13 - Va infine qualificata come domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento la dicitura "oltre interessi e rivalutazione come per legge ", contenuta nelle conclusioni a pagina 2 della citazione. Reputa infatti il tribunale che il riferimento agli interessi, trattandosi di un credito risarcitorio e dunque di un'obbligazione di valore, debba intendersi rivolto ai cosiddetti interessi compensativi, che non sono frutti civili di un capitale e dunque al danno da lucro cessante derivante dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente di una somma di denaro per investirla e ricavarne un profitto;
si tratta, quindi, di una componente dell'unico credito risarcitorio. Orbene si ritiene che la non rilevante entità degli importi, liquidati in valori monetari attuali, autorizza la presunzione di una integrale destinazione al consumo e pertanto nulla è dovuto a tale titolo. Spettano invece gli interessi legali sulla somma di cui sopra dalla presente sentenza al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Le spese di patrocinio del giudizio di primo grado vanno liquidate ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate, dell'attività processuale effettivamente svolta in complessivi euro 1205,00 oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. Le spese di patrocinio del presente giudizio vanno liquidate ai sensi del DM 147/2022 tenuto conto del valore del decisum in euro 2552,00. Le spese delle disposte CTU in primo grado e in grado di appello, in coerenza con quanto stabilito per le spese processuali, sono poste in via definitiva (provvedendo ovviamente nei soli rapporti tra le parti) a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica,in grado di appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1. dichiara il conducente dell'autovettura rimasta ignota unico responsabile del sinistro de quo;
- 14 - 2. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1726,87 oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo;
3. condanna la nella qualità, al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il giudizio di primo grado in euro 153,00 per spese ed euro 1205,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e per il giudizio di secondo grado in euro 174,00 per spese ed euro 2552,00 per compenso oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, il tutto con attribuzione all'Avv. Pietro Di Girolamo dichiaratosi anticipatario;
4. Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
Così deciso in Napoli, il 13.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Romano Cesareo
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