Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00868/2026REG.PROV.COLL.
N. 08677/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8677 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale della Guardia di FI, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II ter , n. -OMISSIS-resa inter partes , concernente la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di FI per l’anno 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere NN SA e uditi per le parti l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia per l’avvocato Pierpaolo De Vizio e l’avvocato dello Stato Emma Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 9173 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento del provvedimento recante la mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di FI per l’anno 2014.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:
i) “ Violazione degli articoli 12, 19, 21 e 27 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69 e delle norme e principi espressi del D.M 2 novembre 1993, n. 571, nonché violazione dei criteri particolari di valutazione identificati nella seduta della stessa Commissione Superiore esaminatrice antecedentemente all’inizio delle operazioni di valutazione. Eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Illegittimità e/o eccesso di potere dello scrutinio e della graduatoria per violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto di motivazione ”;
ii) con i motivi aggiunti, articolati dopo aver preso visione della documentazione caratteristica dei controinteressati: “ Illegittimità per violazione degli articoli 12, 19, 21 e 27 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69 e delle norme e principi espressi del DM 2 novembre 1993 n. 571, nonché violazione dei criteri particolari di valutazione identificati nella seduta della stessa Commissione Superiore esaminatrice antecedentemente all’inizio delle operazioni di valutazione. Eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Illegittimità per violazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del D.M. 266/07 della circolare 218.000 del 14/06/1996 avente per oggetto ‘Direttive in materia di redazione della documentazione caratteristica e rdm 3460994 del 01/06/1994. Illegittimità e/o eccesso di potere dello scrutinio e della graduatoria per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990: difetto di motivazione. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dei ‘Criteri per le Operazioni valutazione dei colonnelli del Ruolo Normale per l’anno 2013’ stilati dal Comando Generale della Guardia di FI — Commissione Superiore di Avanzamento. Eccesso di potere, in senso assoluto ed in senso relativo, palese illogicità, incongruità, contraddittorietà, inadeguatezza ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione del principio dell’omogeneità valutativa, disparità di trattamento, Ingiustizia manifesta Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione. Difetto d’istruttoria ”.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale, individuata la normativa di riferimento (d.lgs. 69/2001) ed evidenziato che il ricorrente ha “ conseguito il punteggio di 28,04/30, a seguito del quale si è collocato nella 50° posizione, a fronte di 9 posti disponibili ”, ha evidenziato la mancata prova di resistenza e reputato “ inammissibili per difetto di interesse, come correttamente eccepito, le censure dedotte nei confronti dei controinteressati parigrado non promossi ”. Ha quindi rilevato che “ la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli ” soprattutto quando, come nel caso di specie “ si tratti di promozioni ai gradi massimi della carriera militare ”. Ha quindi sottolineato che “ il ricorrente non ha documentato di possedere quelle doti eccelse che consentano al Collegio di ritenere integrati i presupposti per la sussistenza del vizio ” di eccesso di potere in senso assoluto alla luce delle risultanze della documentazione caratteristica. Evidenzia poi che << l’importanza degli incarichi – che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.m. n. 266/2007, “ non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto ” – costituisce l’espressione di un’indagine di merito riservata alla Commissione di avanzamento e, come tale, di norma preclusa al giudice di legittimità >>. Ha quindi rimarcato le voci valutative che connotano il curriculum del controinteressato, concludendo nel senso che “ non è stata raggiunta la prova in ordine alla macroscopica disomogeneità di metro valutativo rispetto al giudizio espresso nei confronti del controinteressato, che costituisce, come sopra esposto, l’unico profilo in relazione al quale è sindacabile il gravato giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 17 ottobre 2023 e depositato il 3 novembre 2023, lamentando, attraverso n. 2 motivi di gravame (pagine 12-33), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale non avendo preso in considerazione la “ progressione ottimale di carriera e, più precisamente, di valutazioni ricevute ” dall’appellante. Si articolano poi talune considerazioni in ordine alla notazione di apprezzamento e alla notazione di lode. Si sottolineano altresì le incongruenze nel giudizio di avanzamento relativo al -OMISSIS- tanto che il punteggio attribuitogli sarebbe “ del tutto inadeguato, illogico e ictu oculi ingiusto ”. Evidenzia anche il maggior numero di ricompense morali ricevute rispetto al gen. -OMISSIS- e la loro diversa collocazione temporale. Il T.a.r. avrebbe poi erroneamente ritenuto che questi ha conseguito tre lauree invece che due e non avrebbe valutato congruamente il Corso Superiore di Polizia Tributaria (oggi corso Superiore di Polizia economico-finanziaria) frequentato dall’appellante;
II) ci si riporta, col secondo motivo, alle articolazioni difensive rese in sede di ricorso per motivi aggiunti riproponendone il tratto testuale.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti e quindi l’annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado.
7. In data 9 novembre 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Comando generale della Guardia di FI si sono costituiti in giudizio.
8. In data 4 dicembre 2025 parte appellata ha depositato memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha sottolineato i “ limiti estremamente ristretti ” entro i quali deve esplicarsi il sindacato del giudice amministrativo in casi siffatti, connotati dalla più ampia discrezionalità dell’Amministrazione militare; ha soggiunto che controparte ha subìto in carriera un elevato numero di flessioni di giudizio (per un totale complessivo di 45) per le “ voci interne ” delle “ schede valutative ”. Sottolinea che l’appellante << non è mai stato valutato, in tutto l’arco della sua carriera, con aggettivazioni apicali per le voci interne “ capacità di sintesi ” e “ capacità di ideazione ” del comparto “ qualità culturali ed intellettuali ” di cui alla lettera c) dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. n.69/2001 >> e richiama un recente precedente di questo Consiglio di Stato.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 20 gennaio 2026, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello, alla luce delle ragioni di seguito illustrate, risulta infondato.
11. I due motivi di gravame, per il loro tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente dovendosi previamente evidenziare che non emergono le esigenze istruttorie prospettate da parte appellante in calce al ricorso in appello e pertanto la causa può essere senz’altro esaminata nel merito.
12. Venendo al vaglio di quanto dedotto occorre evidenziare che parte appellante lamenta, in primis , l’erroneità della sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha valorizzato le “ controversie concernenti la medesima procedura e proposte dai parigrado dell’odierno appellante ”.
Parte appellante evidentemente si riferisce al capo n. 6 della pronuncia impugnata laddove presenta il seguente passaggio lessicale: “ anche tenendo conto che il Tribunale ha già esaminato, e respinto, con le sentenze n. 5256/2016, confermata in appello, e n. 1615/2022, i ricorsi proposti avverso la medesima procedura da suoi parigrado, collocati peraltro in posizione poziore ”. Da tale tenore lessicale si evince con nitidezza che trattasi di un profilo argomentativo meramente accessorio la cui eventuale espunzione non avrebbe alcuna ricaduta sull’esito del presente giudizio. L’apprezzamento da parte del T.a.r. circa la ritualità dell’iniziativa precipuamente si fonda, infatti, sulla posizione in graduatoria raggiunta dall’appellante (50° posto) rispetto a quella del controinteressato (8° posto), fermo restando che ogni apprezzamento al riguardo non ha avuto alcuna ricaduta pratica sull’esito del giudizio fondandosi questo sull’apprezzamento nel merito delle deduzioni sollevate, tanto da essere emessa una sentenza di rigetto. Quanto dedotto sul punto non sottende, quindi, il necessario profilo d’interesse risultando così preliminarmente inammissibile.
13. Venendo quindi alla disamina delle ulteriori censure formulate, occorre rilevare che queste si riferiscono sia al profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto che relativo.
Per il primo vale richiamare il preciso orientamento di questa Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 2557 del 15 marzo 2024), pronuncia evocata dalla stessa parte appellata in sede di memoria, secondo cui “ nella controversia avente ad oggetto il mancato avanzamento dell’ufficiale al grado superiore, il giudice amministrativo non può (…) sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione, in quanto la verifica della coerenza del metro valutativo utilizzato non può tradursi in una indagine comparativa, ma solo in un esame circa la sussistenza di una macroscopica svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 1506) ” .
Altresì con la sentenza del 13 marzo 2024, n. 2483 questa stessa Sezione ha affermato che “ In base alle norme sull’avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di FI (art. 21 del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69) la promozione degli stessi non deriva da una comparazione tra i candidati, ma consegue a una procedura di valutazione articolata in due fasi, la prima diretta ad accertare l’idoneità o meno all’adempimento delle funzioni del grado superiore, la seconda diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta, sulla base dei quali è compilata una graduatoria dando precedenza, a parità di punti, al più anziano in ruolo ”.
Va poi valorizzata la posizione in graduatoria conseguita dall’appellante rispetto all’enucleazione delle deduzioni sollevate nei riguardi di quattro soli colleghi, dovendosi ribadire quanto osservato con tale pronuncia nel senso che “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo affermato come sia « inammissibile il “confronto a coppie” in considerazione del carattere assoluto e non relativo del giudizio sotteso all’avanzamento a scelta, connotato da una valutazione unitaria, sintetica e globale di ogni aspirante, basata sul raffronto con una figura astratta ed archetipica di ufficiale meritevole » (Cons. Stato, sez. II, 29 marzo 2023, n. 3227; sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 226), tanto più quando, come nel caso di specie, il confronto a coppie è effettuato tra scrutinandi « unilateralmente prescelti dal ricorrente nell’ambito di una ben più ampia platea di promossi » (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2020, n. 393)”.
Rispetto alle deduzioni di parte appellante, intese a lamentare innanzitutto il vizio di eccesso di potere assoluto, va quindi ribadito quanto a tal riguardo evidenziato con la richiamata pronuncia n. 2483/2024 (v. anche Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 319), nel senso che questo “ presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (ad esempio, tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici), ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento. Sintomi di tale vizio possono cogliersi solo quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale, da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio, a lui attribuito dalla Commissione di avanzamento nella scheda valutativa (cfr. Cons. Stato sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6625; id., 6 ottobre 2020, n. 5918; sez. I, 24 maggio 2021, n. 960; id., 9 maggio 2021, n. 655; sez. IV, sentenza 12 giugno 2014, n. 3015) ”.
E’ peraltro da condividere quanto a tal riguardo osservato da parte appellata circa il fatto che trattasi di “ promozioni ai gradi massimi della carriera militare ” di guisa che particolarmente elevato è il coefficiente di discrezionalità che compete all’Amministrazione.
Va quindi ribadito quanto evidenziato dal giudice di prime cure laddove riporta i diversi giudizi non apicali conseguiti dall’appellante ed in particolare per avere:
“ottenuto la qualifica non apicale di « nella media » dall’8 luglio al 23 settembre 1988 ”;
“ottenuto la qualifica non apicale di « Superiore alla media » (o giudizi equipollenti), dal 6 ottobre 1988 al 31 luglio 1991, sia nell’incarico di Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Ponte Chiasso che in qualità di Comandante di Plotone Allievi Sottufficiali presso la Scuola AA.SS. di Ostia” ;
“ottenuto la qualifica di « Eccellente » dal 26 agosto 1991 (a distanza di più di 3 anni dall’immissione in servizio)” ;
“ricevuto notazioni di «apprezzamento», abbinate alla massima qualifica finale, dal 15 ottobre 1994 al 25 ottobre 1998 e, con continuità, dal 3 agosto 1999 (vale a dire dopo 11 anni dalla immissione in servizio; e non le abbia viste confermate nella scheda valutativa redatta per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 31 luglio 1999)” ;
“ottenuto notazioni di « lode » dal [1°] novembre 2005, nel grado di Colonnello, ovvero dopo più di 17 anni dall’immissione in servizio”.
Va poi preso atto di quanto evidenziato da parte appellata in memoria e non contraddetto dall’odierno appellante, segnalando che:
- il -OMISSIS- << ha subìto in carriera un elevato numero di flessioni di giudizio (per un totale complessivo di 45) per le “voci interne” delle “schede valutative” , in relazione a tre delle quattro categorie previste dall’art.21, comma 4, del d.lgs. n.69/2001 ( “Qualità morali e di carattere” , “Qualità culturali ed intellettuali” e “Qualità professionali” );
- non è mai stato valutato, in tutto l’arco della sua carriera, con aggettivazioni apicali per le voci interne “capacità di sintesi” e “ capacità di ideazione” del comparto “qualità culturali ed intellettuali” di cui alla lettera c) dell’art.21, comma 4, del d.lgs. n.69/2001. >>.
Così pure non può essere destituita di rilievo la qualifica finale “nella media” conseguita dal -OMISSIS- per il periodo dall’8 luglio 1988 al 23 settembre 1988 in relazione all’ “ incarico di comando ” presso la Compagnia di Ponte Chiasso, Reparto di sua prima assegnazione, in quanto riferita ad un’attività di servizio suscettibile di valutazione da parte degli organi competenti.
Parimenti per quanto riguarda la qualifica non apicale di “ Superiore alla media ” nel periodo di circa due anni in cui ha rivestito l’incarico di Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Ponte Chiasso appunto trattandosi di una qualifica non apicale. Ne deriva che non emergono i presupposti per configurare l’eccesso di potere in senso assoluto a prescindere da quanto dedotto (pag. 14 dell’appello) riguardo al giudizio “ nella media ” (circa la rilevanza ostativa dei giudizi “nella media” e “superiore alla media”: Cons. Stato, sez. IV, sentenza n.2868 del 28 giugno 2016, § 23.3).
Da tanto deriva l’infondatezza di quanto dedotto a proposito dell’eccesso di potere in senso assoluto.
14. Per quanto poi concerne la fattispecie dell’eccesso di potere in senso relativo, va innanzitutto ribadito in questa sede di giudizio quanto osservato con la richiamata pronuncia di questo Consiglio n. 2483/2024, ove si osserva che “ lo stesso non è ravvisabile attraverso l’analisi delle aggettivazioni utilizzate e messe a confronto per ciascun singolo candidato, né dai singoli elementi considerati e punteggi attribuiti (nel caso di specie per giunta complessivi), ma è rinvenibile soltanto ove ridetto confronto tra giudizi espressi sui singoli candidati riveli, con riferimento ai requisiti da ciascuno di essi posseduti, in modo evidente ed immediatamente percepibile, una difformità dei criteri di valutazione, che, in presenza di situazioni analoghe, se non identiche, ha portato all’attribuzione di punteggi differenti, ovvero a valutazioni meno favorevoli pur in presenza di risultati di carriera migliori (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2017, n. 2054). Ciò tuttavia sulla base non già di un’operazione aritmetica condotta sui titoli di ciascun candidato e poi oggetto di comparazione, ma, appunto, di un’evidenza di disparità di giudizio, ovvero di contraddittorietà nell’uso del canone valutativo. Nel caso in esame non emergono affatto tali manifesti sintomi di incoerenza o di abnormità negli esiti delle valutazioni o di palese inadeguatezza del punteggio attribuito, considerato peraltro che i due soggetti controinteressati avevano caratteristiche curriculari di ottimo livello e, è da presumere, lo stesso è a dirsi degli altri undici anteposti all’appellato in graduatoria ... Sfuggendo al sindacato giurisdizionale di legittimità la concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, devono emergere palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltano per la loro macroscopica evidenza, di modo che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza (ex ceteris, Cons. Stato, sez. II, 6 ottobre 2021, n. 6672; id., 4 ottobre 2021, n. 6625, 18 gennaio 2021, n. 554, 6 ottobre 2020, n. 5918). Analisi dettagliata che, al contrario, è esattamente quanto richiesto dal ricorrente in primo grado, estrapolando taluni fattori e sottacendone altri, sì da pretendere una sostanziale sovrapposizione della valutazione del giudice, a quella –discrezionale e pertanto anche soggettiva – dei componenti la Commissione ”.
Si registra, quindi, un preciso ed ormai consolidato orientamento pretorio che denota i limiti entro i quali è suscettibile di esplicarsi il sindacato giurisprudenziale in materia di giudizi di avanzamento.
I profili della vicenda di causa che parte appellante ha evidenziato non sono pertanto tali da compromettere l’impugnata sentenza, risultando meritevole di condivisione quanto opinato dal T.a.r. nel senso che “ non ravvisa il denunciato vizio di eccesso di potere in senso relativo per aver la Commissione attribuito al medesimo punteggi maggiori con riferimento alle rilevanti voci valutative, senza che emerga una manifesta distorsione dell’apprezzamento dei precedenti di carriera dei candidati, tale da far ritenere che l’uno sia stato favorito o, rispettivamente, l’altro sia stato
svalutato immotivatamente ” (cfr. § 9.5 della sentenza).
Gli elementi di contro valorizzati da parte appellante non risultano significativi, in particolare dovendosi rimarcare che vi è un lieve scostamento del numero di ricompense morali in favore dell’appellante; è altresì da rilevare che quelle conseguite dal -OMISSIS- sono di ben più elevato livello.
Del resto, come sottolineato da parte appellata, il -OMISSIS- risulta avere subìto in carriera un elevato numero di flessioni di giudizio (per un totale complessivo di 45) per le “ voci interne ” delle “ schede valutative ”.
E’ stato altresì correttamente rimarcato che l’appellante << non è mai stato valutato, in tutto l’arco della sua carriera, con aggettivazioni apicali per le voci interne “ capacità di sintesi ” e “ capacità di ideazione ” del comparto “ qualità culturali ed intellettuali ” di cui alla lettera c) dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. n.69/2001 >>.
Quanto valorizzato da parte appellante in ordine alla concentrazione temporale degli encomi riconosciuti al controinteressato ed al carattere “stereotipato” delle relative motivazioni non è in grado di inficiare la legittimità dell’impugnato provvedimento di avanzamento non potendosi utilmente valorizzare il fatto che l’elevato numero di encomi, semplici e solenni, attribuitigli riguardino il “ medesimo incarico svolto presso il Comando Generale della Guardia di FI ”. Lo stesso dicasi per quanto attiene agli incarichi di comando, che, osserva l’appellante, sono stati svolti per l’intero arco della carriera a differenza del controinteressato.
Sul punto si registrano le seguenti considerazioni di parte appellata in ordine al curriculum del Gen. -OMISSIS- che non risultano adeguatamente contraddette da parte appellante:
“ il possesso di un maggior numero di encomi solenni (22 a fronte di 9), i quali costituiscono la massima ricompensa di ordine morale concessa per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio;
- l’avvenuto conseguimento di 11 encomi solenni e 21 encomi semplici per attività svolte nel grado di colonnello rivestito all’atto della valutazione impugnata (a fronte di 4 encomi solenni, 17 encomi semplici e 1 elogio ricevuti dall’appellante nel medesimo rango);
- l’ottenuta attribuzione di ricompense della specie in tutti gli incarichi espletati nel tempo, a differenza dell’appellante che non ha visto premiato il servizio reso in quattro diversi ruoli [sub b.(5)(c)] ”.
Parte appellante valorizza, in base ad un approccio atomistico, alcuni profili del complesso quadro valutativo (tra cui la frequentazione con successo del Corso Superiore di Polizia Tributaria), peraltro effettuando un confronto con uno specifico altro candidato, che, per le ragioni evidenziate, non sono in grado di inficiare le complessive valutazioni del competente Ufficio.
Per giunta, come rimarcato da parte appellata, si registra un significativo distacco tra i rispettivi punteggi, in quanto “ il Col. -OMISSIS- si è collocato al 50° posto della graduatoria impugnata con il punteggio di 28,04/30, distanziandosi di:
(a) 51 centesimi dal punto di merito ottenuto dal primo classificato (il Generale -OMISSIS- capolista con 28,55/30);
(b) 42 centesimi dall’esito riportato dal controinteressato Generale -OMISSIS-(8° in graduatoria con il punteggio di 28,46/30) ”.
15. Per le medesime considerazioni risulta infondato quanto dedotto col secondo motivo di gravame, presentando un quadro lessicale in sostanza coincidente con quanto dedotto con il precedente motivo di appello tornando a valorizzare il curriculum dell’odierno appellante a confronto di quello del controinteressato Gen. -OMISSIS- sulla base di considerazioni che impingono in valutazioni (ad esempio afferenti al rilevante numero di encomi a quest’ultimo attribuiti rispetto ad una fascia temporale di soli due anni, alle “ Qualità professionali ” o alla “ Motivazione al lavoro ”) affidate alla più ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
16. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
17. L’assoluta particolarità della vicenda sul piano fattuale giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8677/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante ed ogni controinteressato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI AO, Presidente
NN SA, Consigliere, Estensore
Francesco Frigida, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SA | BI AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.