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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 7409/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 09/07/2025, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. DEL BENE SALVATORE, come Parte_1 da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il P.M. non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 05/10/2022, parte ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 14/07/1993; - che dal matrimonio sono nati tre figli,
(12/01/1996), (24/10/2002) e (19/02/2006), di cui solo gli ultimi due Per_1 Per_2 Per_3 collocati presso la casa coniugale;
- di vivere in una unità immobiliare in fitto, con versamento di un canone mensile di € 280,00; - che la fine del rapporto coniugale è da addebitarsi esclusivamente al resistente;
- che questi era solito tenere una condotta aggressiva e denigratoria nei confronti della moglie;
- che tali comportamenti sono peggiorati a causa dell'abuso di sostanze alcoliche da parte del resistente, il quale frequentemente rientrava a casa in stato di alterazione psicofisica;
- che il resistente non si è mai interessato dei bisogni della famiglia, omettendo di collaborare con la moglie nella gestione della casa e nella cura dei figli nonché di contribuire economicamente al mantenimento della stessa;
- di essere allo stato disoccupata, percependo unicamente il reddito di cittadinanza con il quale provvede al mantenimento della famiglia;
- che il resistente, anch'esso privo di occupazione lavorativa, svolge lavori saltuari e utilizza l'esigua retribuzione percepita per l'acquisto di alcolici.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente, disponendo l'affido condiviso del figlio minore, la collocazione presso la madre con assegnazione della casa coniugale alla stessa, il diritto di visita del padre, la previsione a carico del resistente di un assegno a titolo di contributo al mantenimento per sé e per il figlio minore.
All'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre,
l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e il diritto di visita del padre, ha fissato in € 250,00 il contributo al mantenimento per il figlio a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie e nessun assegno di mantenimento per la moglie.
All'udienza del 18/04/2023 il G.I., dichiarata la contumacia del resistente, ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e rimessa alla decisione del Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni della ricorrente sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale conclusione trova conforto anche nel comportamento processuale di parte resistente, che rimanendo contumace nel presente giudizio ha palesato di non aver alcun interesse alla ricostituzione della vita familiare.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito individuando la causa della crisi coniugale nella condotta aggressiva, trascurante nonché inadempiente ai doveri di assistenza morale e materiale del resistente.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della pronuncia di addebito, occorre verificare - alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria - se siano stati posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale (cfr., ex multis, Cass. n. 2740 del 2008).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale ritiene di condividere e intende far propri, deve ritenersi fondata la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Invero, dagli atti di causa e dalle allegazioni di parte, è emersa prova certa e tranquillizzante della violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia da parte del resistente, in epoca antecedente al deposito del ricorso per separazione.
In particolare, dalle dichiarazioni del teste escusso nel presente giudizio, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, sono emersi elementi idonei a ritenere che il resistente, in epoca antecedente al ricorso per separazione (2022), non abbia mai lavorato né contribuito ai bisogni della famiglia (cfr. dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, Testimone_1 escussa all'udienza del 25/03/2025).
Se questo è vero, è anche vero che il resistente non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi contrari atti a scalfire la prospettazione di parte ricorrente.
Nulla va disposto in punto di affido, collocazione e diritto di visita del figlio della coppia,
, atteso che lo stesso nelle more del giudizio è divenuto maggiorenne. Per_3
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_3
Va confermato, in quanto ritenuto congruo, l'assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio della coppia.
Il resistente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento del figlio , versando alla Per_3 ricorrente la somma mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nulla va disposto in ordine al mantenimento in favore della ricorrente, attesa la rinuncia alla domanda da parte della stessa (Cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
09/07/2025).
In considerazione della natura necessaria del giudizio, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7409/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nata il [...] in Parte_1
CASAGIOVE (CE) e nato il [...] in [...] Controparte_1
(CE) con addebito al resistente;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PRISCO (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 2, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993);
3. dispone che il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del resistente sia pari alla somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale;
4. conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente;
5. nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 09/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio