Articolo 5 della Legge 23 gennaio 1989, n. 22
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 febbraio 1989
Art. 5. 1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia.
Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498".
Nota all'art. 5:
Il testo vigente dell' art. 501 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 5 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 501 (Comparizione del contumace). - Se il contumace compare nel corso del dibattimento, prima che sia cominciata la discussione finale, ne e' fatta menzione nel processo verbale e l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e' revocata di diritto. Il presidente o il pretore informa sommariamente l'imputato di quanto e' avvenuto in sua assenza e ne assume l'interrogatorio.
In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizione indicate nel secondo comma dell'articolo 183bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498.
Queste disposizioni si applicano anche se alcuni degli imputati sono presenti e altri contumaci ovvero se tutti sono contumaci, e tutti o alcuni si presentano contemporaneamente o successivamente.
In nessun caso la discussione finale puo' essere interrotta o rinnovata per la presentazione di imputati contumaci.".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989