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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VI LD Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. ES IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2199/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDI Parte_1
RICCARDO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
OL RO.
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [i ricorrenti chiedono omologare la separazione alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare le rispettive dimore e/o residenze ove riterranno più opportuno, dandone comunicazione all'altra parte, nell'osservanza dell'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e , sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 Per_2 materna, presso l'abitazione di CA (Spagna) alla Avenida Benidorm n. 18.
La minore , è affidata ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione paterna presso Per_3
l'abitazione sita in Moie alla via L. Da Vinci n. 29;
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e per una settimana Parte_2 Per_1 Per_2 continuativa al mese, presso l'abitazione di CA (Spagna) alla Avenida Benidorm n. 18, durante
- 1 - il periodo estivo dal 20 giugno circa al 5 settembre circa e durante le festività natalizie e pasquali, presso l'abitazione paterna sita in Moie alla Via L. Da Vinci n. 29.
La sig.ra potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta la predetta manifesterà il Pt_1 Per_3 desiderio di trascorrere una settimana ad CA, nonché per una settimana al mese in
Castelplanio, compatibilmente con gli impegni lavorativi della predetta Pt_1
4) la casa familiare resterà nella disponibilità della famiglia della sig.ra proprietaria della Pt_1 stessa;
5) la sig.ra verserà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia , Pt_1 Per_3
l'importo di € 250,00 mensile, sul conto corrente del sig. alle coordinate già note;
importo Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Il sig. verserà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei minori ed , Parte_2 Per_2 Per_1
l'importo di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascun figlio), con esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto e dicembre di ciascun anno – in ragione del fatto che per tali mesi i minori saranno ad esclusivo carico del padre in Italia;
tale importo sarà versato sul conto corrente della sig.ra Pt_1 alle coordinate già note e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie relative a tutti e tre i figli – in conformità con il protocollo approvato dal
Tribunale di Ancona - verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 60% a carico del sig. Parte_2 ed il residuo 40% a carico della sig.ra in relazione alle spese straordinarie da concordare, Pt_1 il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli.
7) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione di figli minori sul proprio passaporto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e coniugati in Poggio San Parte_1 Parte_2
AR (AN) il 7 giugno 2003, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_3 Per_1 Per_2
(nata il [...]) e che, dal mese di settembre 2023, i coniugi vivono separati di fatto: la
- 2 - sig.ra ad CA, ove risiede con i figli ed (dal mese di ottobre 2024 presso Pt_1 Per_2 Per_1 la nuova abitazione sita in Avenida Benidorm n. 18), e il sig. a Moie, ove convive con la Parte_2 figlia . Per_3
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29 ottobre 2025, i coniugi — convocati al fine di illustrare le ragioni della scelta di collocare i fratelli presso genitori diversi, prevedendo il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2 presso la madre in Spagna e quello di presso il padre in Italia — si sono riportati alla memoria Per_3 depositata il 28 luglio 2025, con la quale hanno illustrato le motivazioni dell'accordo raggiunto.
Entrambi hanno confermato che la situazione descritta nell'accordo è attuata sin dal settembre 2023
e che non sono emerse criticità in relazione ai minori.
La figlia , prossima alla maggiore età, ha manifestato in modo fermo la volontà di risiedere Per_3 stabilmente in Italia insieme al padre. I fratelli mantengono contatti costanti, tramite messaggi e videochiamate, e si scambiano frequentemente fotografie, preservando una continua condivisione affettiva e familiare.
Le parti hanno inoltre riferito che i figli s'incontrano durante le festività e, in particolare, nel periodo delle vacanze estive, quando ed rientrano in Italia per l'intera durata dei tre mesi, Per_2 Per_1 nonché in occasione del Natale e della Pasqua. In tali circostanze, la madre soggiorna presso l'abitazione dei propri genitori, consentendo ai figli di trascorrere tempo con il padre, con e Per_3 con i nonni.
*****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli minori.
Non si ravvisa la necessità né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, atteso che le condizioni pattuite risultano rispettose delle loro esigenze affettive e relazionali;
garantiscono la continuità del rapporto con ciascun genitore;
si inseriscono in un contesto di collaborazione tra le parti e non evidenziano profili di coazione o condizionamento dei figli.
- 3 - Tali valutazioni trovano conferma nelle motivazioni illustrate nella memoria del 28 luglio 2025 e ribadite all'udienza di comparizione personale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Poggio San AR (AN) il 07.06.2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Poggio San AR (AN) al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES IL VI LD
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. VI LD Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. ES IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento congiunto iscritto al n. r.g. 2199/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDI Parte_1
RICCARDO;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
OL RO.
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [i ricorrenti chiedono omologare la separazione alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare le rispettive dimore e/o residenze ove riterranno più opportuno, dandone comunicazione all'altra parte, nell'osservanza dell'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e , sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 Per_2 materna, presso l'abitazione di CA (Spagna) alla Avenida Benidorm n. 18.
La minore , è affidata ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione paterna presso Per_3
l'abitazione sita in Moie alla via L. Da Vinci n. 29;
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e per una settimana Parte_2 Per_1 Per_2 continuativa al mese, presso l'abitazione di CA (Spagna) alla Avenida Benidorm n. 18, durante
- 1 - il periodo estivo dal 20 giugno circa al 5 settembre circa e durante le festività natalizie e pasquali, presso l'abitazione paterna sita in Moie alla Via L. Da Vinci n. 29.
La sig.ra potrà vedere e tenere con sé ogni qualvolta la predetta manifesterà il Pt_1 Per_3 desiderio di trascorrere una settimana ad CA, nonché per una settimana al mese in
Castelplanio, compatibilmente con gli impegni lavorativi della predetta Pt_1
4) la casa familiare resterà nella disponibilità della famiglia della sig.ra proprietaria della Pt_1 stessa;
5) la sig.ra verserà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia , Pt_1 Per_3
l'importo di € 250,00 mensile, sul conto corrente del sig. alle coordinate già note;
importo Parte_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Il sig. verserà, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei minori ed , Parte_2 Per_2 Per_1
l'importo di € 500,00 mensile (€ 250,00 per ciascun figlio), con esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto e dicembre di ciascun anno – in ragione del fatto che per tali mesi i minori saranno ad esclusivo carico del padre in Italia;
tale importo sarà versato sul conto corrente della sig.ra Pt_1 alle coordinate già note e sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Le spese straordinarie relative a tutti e tre i figli – in conformità con il protocollo approvato dal
Tribunale di Ancona - verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 60% a carico del sig. Parte_2 ed il residuo 40% a carico della sig.ra in relazione alle spese straordinarie da concordare, Pt_1 il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti, fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli.
7) entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione di figli minori sul proprio passaporto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e coniugati in Poggio San Parte_1 Parte_2
AR (AN) il 7 giugno 2003, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (nata il [...]), (nato il [...]) e Per_3 Per_1 Per_2
(nata il [...]) e che, dal mese di settembre 2023, i coniugi vivono separati di fatto: la
- 2 - sig.ra ad CA, ove risiede con i figli ed (dal mese di ottobre 2024 presso Pt_1 Per_2 Per_1 la nuova abitazione sita in Avenida Benidorm n. 18), e il sig. a Moie, ove convive con la Parte_2 figlia . Per_3
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 29 ottobre 2025, i coniugi — convocati al fine di illustrare le ragioni della scelta di collocare i fratelli presso genitori diversi, prevedendo il collocamento prevalente di e Per_1 Per_2 presso la madre in Spagna e quello di presso il padre in Italia — si sono riportati alla memoria Per_3 depositata il 28 luglio 2025, con la quale hanno illustrato le motivazioni dell'accordo raggiunto.
Entrambi hanno confermato che la situazione descritta nell'accordo è attuata sin dal settembre 2023
e che non sono emerse criticità in relazione ai minori.
La figlia , prossima alla maggiore età, ha manifestato in modo fermo la volontà di risiedere Per_3 stabilmente in Italia insieme al padre. I fratelli mantengono contatti costanti, tramite messaggi e videochiamate, e si scambiano frequentemente fotografie, preservando una continua condivisione affettiva e familiare.
Le parti hanno inoltre riferito che i figli s'incontrano durante le festività e, in particolare, nel periodo delle vacanze estive, quando ed rientrano in Italia per l'intera durata dei tre mesi, Per_2 Per_1 nonché in occasione del Natale e della Pasqua. In tali circostanze, la madre soggiorna presso l'abitazione dei propri genitori, consentendo ai figli di trascorrere tempo con il padre, con e Per_3 con i nonni.
*****
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli minori.
Non si ravvisa la necessità né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, atteso che le condizioni pattuite risultano rispettose delle loro esigenze affettive e relazionali;
garantiscono la continuità del rapporto con ciascun genitore;
si inseriscono in un contesto di collaborazione tra le parti e non evidenziano profili di coazione o condizionamento dei figli.
- 3 - Tali valutazioni trovano conferma nelle motivazioni illustrate nella memoria del 28 luglio 2025 e ribadite all'udienza di comparizione personale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Poggio San AR (AN) il 07.06.2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Poggio San AR (AN) al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente di procedere alle annotazioni di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES IL VI LD
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