Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2025, proposto dal signor LU OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Auriemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento e/o la riforma
della definizione negativa del ricalcolo del maggiore trattamento economico ai fini pensionistici delle somme accessorie spettanti in ragione del servizio prestato alle dipendenze del Ministero Difesa, comunicata dal Comando 3° Reggimento Genio Guastatori con foglio datato 15.03.2023 sottoscritta dal Maggiore dell’Esercito Italiano Michele SAGLIMBENI, nonché di ogni altro atto precedente, connesso e conseguenziale pregiudizievole per il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa UE OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con ricorso notificato e depositato in data 18 settembre 2025, il signor LU OS, già sottufficiale in servizio permanente effettivo dell’Esercito Italiano, collocato in congedo assoluto per riforma a decorrere dal 22.07.2017, ha impugnato, invocandone l’annullamento e/o la riforma, la “definizione negativa del ricalcolo del maggiore trattamento economico ai fini pensionistici delle somme accessorie spettanti in ragione del servizio prestato alle dipendenze del Ministero Difesa, comunicata dal Comando 3° Reggimento Genio Guastatori con foglio datato 15.03.2023”.
Il ricorrente - che premette di essere stato impiegato durante la carriera militare in numerose attività addestrative operative, sia sul territorio nazionale che in teatri operativi internazionali – espone che, allorché ha iniziato a percepire il trattamento di quiescenza, ha rappresentato, sin da subito, all’Amministrazione intimata “le eclatanti incongruenze - sotto il profilo degli emolumenti afferenti all’indennità di missione estera percepita negli anni dal 1996 al 2013 - riscontrate dall’annesso prospetto “C” della pratica pensionistica del 01.09.2017 espletata dal (...) 3° Reggimento Genio Guastatori”.
Espone, inoltre, che “per il personale militare impiegato in missioni in teatro operativo estero prima del 31.12.2007, il Centro Nazionale Amministrativo Esercito (...) avrebbe dovuto contemplare nel computo pensionistico anche le accessorie missioni pari al 18% della maggiore somma spettante”.
Espone, altresì, che il su indicato prospetto “C” “fornisce, in maniera incontrovertibile, il mancato inserimento delle invocate accessorie, eccezion fatta per l’anno 2003, afferenti ai periodi in cui (...) è stato impiegato in attività operative all’estero”, circostanza che “ha determinato, e determina” nei suoi confronti “un grave pregiudizio sotto il profilo dell’ammontare contributivo in conseguenza della maggiorazione del 18% sulle accessorie – non riconosciute – negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004 in cui è stato impiegato in missioni operative estere”.
Dopo avere precisato, ai fini del radicamento della giurisdizione, che la sua pretesa “non attiene alla mera liquidazione del trattamento pensionistico, bensì al riconoscimento di emolumenti accessori (maggiorazione del 18% delle indennità di missione estera) che avrebbero dovuto essere corrisposti durante il rapporto di servizio e che, per errore dell’Amministrazione, non sono mai stati erogati né computati ai fini pensionistici” ha, indi, affidato la richiesta azionata ai seguenti motivi di impugnazione:
1. “Violazione della normativa in materia di indennità di missione estera”, con cui ha dedotto che “L’Amministrazione ha violato i principi di buona amministrazione e del legittimo affidamento, non provvedendo spontaneamente al riconoscimento delle somme dovute (...), nonostante la chiara documentazione probatoria costituita dagli statini paga che attestano i periodi di missione e le relative indennità percepite. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, l’Amministrazione ha l’obbligo di procedere d’ufficio alla correzione degli errori materiali che comportino un pregiudizio economico per il dipendente, particolarmente quando tali errori siano agevolmente rilevabili dalla documentazione in possesso degli uffici”;
2.“Violazione del principio di parità di trattamento”, con cui ha dedotto che “L’Amministrazione ha violato il principio di parità di trattamento, riconoscendo la maggiorazione del 18% per l’anno 2003 ma negandola per tutti gli altri anni in cui (...) ha prestato servizio in missioni operative estere nelle medesime condizioni. Tale disparità di trattamento, non giustificata da alcuna ragione oggettiva, configura una palese violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione”;
3.“Violazione del principio del giusto procedimento”, con cui ha dedotto che “L’Amministrazione ha violato il principio del giusto procedimento, non fornendo alcuna motivazione specifica circa le ragioni del diniego del riconoscimento delle maggiorazioni richieste, limitandosi a un generico riferimento alla mancanza di documentazione, quando invece la documentazione necessaria era già in possesso degli uffici amministrativi”.
4.“Eccesso di potere per difetto di istruttoria”, con cui ha dedotto che “L’atto impugnato è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, non avendo l’Amministrazione proceduto ad un’adeguata verifica della documentazione in proprio possesso, che avrebbe chiaramente evidenziato il diritto del ricorrente alle maggiorazioni richieste. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, l’Amministrazione ha l’obbligo di svolgere un’istruttoria completa e approfondita, particolarmente quando sono in gioco diritti patrimoniali del dipendente derivanti da prestazioni di servizio già rese”;
5.“Violazione del principio di proporzionalità”, con cui ha dedotto che “L’atto impugnato viola il principio di proporzionalità, comportando un sacrificio eccessivo e sproporzionato degli interessi patrimoniali del ricorrente rispetto agli interessi pubblici coinvolti, considerato che il riconoscimento delle maggiorazioni richieste non comporterebbe alcun aggravio significativo per l’erario, trattandosi di somme già dovute per legge”.
Ha, infine, concluso chiedendo a questo giudice di disporre incombenti istruttori, nonché di:
- “Dichiarare il diritto (...) alla corresponsione della maggiorazione del 18% delle indennità accessorie per le missioni operative svolte all’estero negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 e 2004;
- Condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione del 18% delle indennità di missione estera, da quantificarsi in sede di ottemperanza o mediante CTU, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- Condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio”.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione nella parte in cui la domanda è volta alla rideterminazione del trattamento di quiescenza.
Ha, poi, comunque contestato la pretesa, precisando che “Le (...) indennità di missione (...) sono valutabili ai fini pensionistici nella misura eccedente al 18% delle indennità fisse e continuative (...). Le indennità di missione invocate sono state già conteggiate nell’imponibile pensionistico del ricorrente nell’anno (2003) in cui hanno ecceduto il citato 18%, come previsto dal D.lvo 314/1997 e comunicato con il citato SS C. Pertanto nel citato 2003, le accessorie hanno superato il 18% e i relativi contributi sono stati correttamente conteggiati. Ciò posto, la richiesta è palesemente infondata perché la maggiorazione non opera sull’importo della missione ma sulle retribuzioni fisse e continuative (Circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 di INPS)”.
Indi, ha concluso per la reiezione del gravame.
L’affare è stato chiamato alla pubblica udienza del 9 aprile 2026, nel corso della quale il Presidente ha rilevato ex art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso per genericità.
Il ricorrente, udito il rilievo, ha brevemente argomentato in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e alla prescrizione della pretesa azionata, escludendo l’inverarsi dei relativi presupposti. Per il resto si è riportato alle difese già svolte e insistito per la nomina di un CTU per la quantificazione delle somme a lui dovute a titolo di maggiorazione del 18% delle indennità di missione estera.
Il Ministero intimato ha osservato di avere operato nella memoria dimessa la ricostruzione del ricorso avverso, che parrebbe proposto a fini pensionistici. Ha, quindi, concluso per il rigetto della pretesa azionata dal ricorrente.
L’affare è stato, quindi, introitato per la decisione.
Il ricorso – di cui innanzi sono stati riportati ampi stralci – è inammissibile per genericità.
Da un lato, rileva, invero, che la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente, le deduzioni svolte e le richieste avanzate dal medesimo non consentono di dirimere se egli agisce nella presente sede giurisdizionale per ottenere il “ ricalcolo del maggiore trattamento economico ai fini pensionistici delle somme accessorie spettanti in ragione del servizio prestato alle dipendenze del Ministero Difesa” (come parrebbe ritrarsi non solo dalla domanda caducatoria proposta, compendiata nell’epigrafe del ricorso, che avversa, per l’appunto, l’atto che ha definitivo negativamente l’istanza da lui presentata a tal fine, ma anche dalle deduzioni cd. intruse svolte nella premessa fattuale e dai reiterati riferimenti allo SS C , recante, per l’appunto, il prospetto degli “ emolumenti utili ai fini del calcolo pensionistico” ) oppure per ottenere “ il riconoscimento di emolumenti accessori” asseritamente non corrispostigli in costanza di servizio (come parrebbe ritrarsi da taluni dei motivi di ricorso e dalle conclusioni, infine, rassegnate), circostanza che vale di per sé a rendere di non agevole intellegibilità il ricorso proposto, non essendo, per l’appunto, chiaro l’effettivo oggetto della domanda azionata, in violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo, con le conseguenze di cui al successivo art. 44, comma 1, lett. b).
Dall’altro, rileva, invece, che il ricorrente, pur avendo articolato distinti motivi di ricorso, non li ha, pur tuttavia, formulati in termini effettivamente specifici, come, invece, richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. d), del codice del processo amministrativo, a pena di inammissibilità ai sensi del comma 2 della medesima norma.
Venendo meno a basilari esigenze di certezza e garanzia , si è limitato, invero, a dolersi in maniera general generica del mancato riconoscimento “delle somme dovute” e/o della “maggiorazione del 18%”, rendendo ulteriormente labile la perimetrazione della domanda che avrebbe inteso formulare.
Le censure risultano, infatti, espresse in modo inidoneo a chiarire, precisare e specificare l’effettivo concretarsi dei vizi denunciati, che inficerebbero l’atto impugnato e/o che varrebbero, nelle sue intenzioni, a supportare l’accertamento del diritto alla maggiorazione invocato.
Non ha, infatti, indicato, in modo puntuale e analitico:
- né in che cosa effettivamente si sostanzierebbero le eclatanti incongruenze riscontrate, limitandosi a meri richiami all’ SS C, da cui nulla è, però, ictu oculi ritraibile;
- né, tanto meno, lo specifico parametro normativo di riferimento, circostanza che vale di per sé a precludere la valutazione circa la sussumibilità dei fatti costitutivi della domanda di accertamento del diritto alla corresponsione della maggiorazione del 18% delle indennità accessorie per le missioni operative svolte all’estero tra quelli integranti lo specifico presupposto richiesto dalla legge.
Peraltro, nessun utile elemento ha fornito nemmeno nel corso dell’odierna discussione, limitandosi a svolgere argomentazioni eccentriche rispetto al rilievo ex officio che è stato formulato.
In definitiva, questo giudice non è stato messo, in alcun modo, nelle condizioni di verificare se sussiste o meno la sussistenza dello scostamento della fattispecie concreta qui attenzionata da quella astratta normativa, che il medesimo parrebbe avere inteso denunciare.
Il ricorso s’appalesa, in definitiva, privo della specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del codice del processo amministrativo va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA DI de MO di Grisi', Presidente
UE OI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UE OI | CA DI de MO di Grisi' |
IL SEGRETARIO