Ordinanza collegiale 6 marzo 2020
Ordinanza cautelare 30 settembre 2020
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 28/02/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04483/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Marco De Robertis e Martina Stirpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento di rigetto della domanda di rilascio visto Schengen, emesso in data 03.12.2019 dall'Ambasciata d'Italia di Addis Abeba;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 novembre 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina etiope ivi residente, chiede l’annullamento del provvedimento del 3.12.2019 con cui l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba ha respinto la richiesta di visto d’ingresso in Italia per motivi di visita di famiglia, che è una sottocategoria del visto per motivi di turismo.
Il visto è stato negato per le seguenti ragioni:
- “le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili”:
- “la Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza”.
Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente ne deduce l’illegittimità per violazione dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, non essendo comunicato il preavviso di diniego; e per eccesso di potere per deficit motivazionale, avendo l’Amministrazione utilizzato una formula di stile.
Il Ministero e l’Ambasciata, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 6084 del 30 settembre 2020.
La causa viene ritenuta per la decisione all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 29 novembre 2024.
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Emerge ex actis che la ricorrente presentava una domanda di visto domanda di visto di corto soggiorno (turismo) per motivi di turismo- visita a parenti residenti in Italia.
La ricorrente, tuttavia, non ha allegato alla domanda alcun documento idoneo a supportare l’esercizio di un’attività lavorativa o il possesso di un reddito adeguato: non presentava alcun tipo di garanzia finanziaria e non dimostrava di possedere una condizione economico-sociale stabile ed affidabile.
2.2 Ciò posto, si ritiene opportuno un cenno sul contesto giuridico del presente contenzioso.
L’art. 21 del Regolamento 810/2009/CE (cd. codice dei visti ) impone agli Stati membri di effettuare l’esame delle domande per accertare, in particolare, che il richiedente non presenti rischi di immigrazione illegale o per la sicurezza del Paese e che intenda partire prima della scadenza del visto.
Il precedente art. 14, lett. d) dello stesso Regolamento prevede che il richiedente debba fornire “ informazioni che consentano di valutare l’intenzione […] di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto ”, quindi elementi idonei a verificare l’effettività del suo intento di rientrare in patria al termine del periodo dichiarato di viaggio (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. I, parere n. 2825/2019).
L’art. 21 impone all’Amministrazione di verificare che il richiedente disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o di residenza ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi.
La sussistenza dell’intenzione di rientrare in patria alla fine del viaggio impone di effettuare la valutazione del rischio migratorio con particolare riguardo alla situazione socio economica del richiedente il visto, includendo l’esame della condizione lavorativa, della regolarità delle entrate e del livello del reddito nel Paese di origine. La semplice presentazione di documentazione attestante la disponibilità dell’invitante di farsi carico delle spese relative alla permanenza in Italia del richiedente il visto, non ha rilievo ai fini della valutazione della situazione socio-economica del ricorrente.
Pertanto, le persone che richiedono il visto devono fornire prova alle Rappresentanze diplomatico-consolari delle condizioni che giustificano le finalità del viaggio e - ove si tratti di visto caratterizzato da necessaria temporaneità, come nel caso di specie - dei presupposti dai quali si possa, ragionevolmente, desumerne l’interesse a rientrare nel Paese di origine.
La verifica della sussistenza dei relativi elementi impone, quindi, di effettuare la valutazione del cd. rischio migratorio (Cfr. Consiglio di Stato – Sez.I,, Parere n. 2530/2018), nel presupposto che l’interesse pubblico tutelato, in primo luogo, dalla normazione di settore applicabile è costituito dalla prevenzione dell’immigrazione illegale. Non già da quello del richiedente di entrare nel territorio nazionale (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 2361/2021).
La valutazione del rischio migratorio - sebbene caratterizzata da ampio apprezzamento discrezionale - è comunque sindacabile, seppure ab externo , sotto il profilo della logica e ragionevolezza, a fronte di provvedimenti amministrativi manifestamente abnormi (Cfr. - ex multis – Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 11744/2022).
2.3 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, il ricorso è infondato.
L’Amministrazione, infatti, ha ragionevolmente escluso la presenza di una condizione socio – economica solida, idonea a scongiurare che il richiedente non ritorni nel paese d’origine.
Nella lettera di supporto, il datore di lavoro dichiara uno stipendio mensile pari a 8,000 Birr ovvero a meno di 250 euro. Il suo saldo bancario ammontava a 130.197,54 Birr al 19 novembre 2019, ma dai controlli effettuati dall’Ambasciata il successivo 3 dicembre, la ricorrente risultava possedere solo 30.000 Birr ovvero meno di 1.000 euro. A ciò deve aggiungersi la poco credibile circostanza indicata nel certificato di lavoro ovvero la concessione di ben novanta giorni di ferie.
La motivazione del provvedimento, peraltro, sebbene stringata risulta adeguata in quanto conforme al modulo uniforme di cui all’Allegato VI, in aderenza a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del Reg. (CE) 13/07/2009, n. 810/2009/CE, il quale dispone che “la decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme”.
2.4 Quanto alla dedotta illegittimità per mancato invio del preavviso di rigetto, il Collegio ne ravvisa l’infondatezza ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990 - applicabile nella versione vigente ratione temporis (e dunque prima dell’esclusione della sua applicabilità alle ipotesi di violazione dell’art. 10 bis introdotta dall’art. 12, comma 1, lettera i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) – in quanto emerge che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
3. Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della risalenza della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.