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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME CH Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. BA AR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 giugno
2023 e vertente tra
(C.F: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.04.1969 e residente in [...] (c.f. C.F._2
e ( ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Macherio (MB) Via Achille Grandi n. 5, rappresentate e difese dall'Avvocato Francesca
Scioscia ed elettivamente domiciliata in Monza, Via Modorati n. 1, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il [...]); Controparte_1 C.F._4 resistente contumace
Con regolare comunicazione all' , in persona del Controparte_2
Sostituto – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo:
1.: Accertare e dichiarare, anche con Sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario veniva trascritto nei registri del Comune di Monza al n. 248 parte
II serie A anno 1993, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere a tutte le annotazioni previste dalla legge;
2.: Disporre che il Signor orrisponda -mediante versamento diretto da parte del datore Pt_2 di lavoro di quest'ultimo Rekeep S.p.a.- alla RA , a titolo di mantenimento per la Parte_1 stessa, l'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, e da versarsi alla ricorrente, da parte della predetta Rekeep S.p.a., a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese bonifico;
3.: Disporre che il Signor orrisponda -mediante versamento diretto da parte del datore Pt_2 di lavoro di quest'ultimo Rekeep S.p.a.- alla RA a titolo di mantenimento per Parte_2 la stessa, l'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, e da versarsi alla ricorrente, da parte della predetta Rekeep S.p.a., a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese;
porre a carico del Signor altresì, sempre per Pt_2 la figlia , il 50% delle spese straordinarie così come statuite dalle Linee Guida concordate Pt_2 dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza;
Con vittoria di spese e compensi di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
I) Pur ritenendola presente controversia documentalmente provata, solo nel caso isa ritenuto necessario dall'Illustre Giudice adito, si chiede di ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che la RA lavora come operaia Addetta Mensa e percepisce uno Parte_1 stipendio netto mensile di circa € 900,00, giusto doc. 4 che si rammostra al teste;
2) Vero che, ogni anno, con la chiusura delle scuole, a decorrere dal mese di giugno, la ricorrente viene collocata in aspettativa non retribuita sino al mese di ottobre;
3) Vero che la RA ha cinquantaquattro anni ed ha una limitazione al Parte_1 sollevamento di pesi superiori a 10 kg;
4) Vero che a partire dal mese di aprile 2022, la RA percepisce uno stipendio Parte_1 decurtato di 1/5 per pignoramento, giusto doc. 4 che si rammostra al teste;
5) Vero che la ricorrente corrisponde per il canone di locazione mensile per l'alloggio Aler ove vive con la figlia l'importo di € 123,99 (pari ad un canone trimestrale di € 371,81), oltre alle spese per le utenze, giusto doc. 5 che si rammostra al teste;
6) Vero che la RA , per recarsi al lavoro, usa un'auto per la quale, oltre a Parte_1 sostenere le spese di manutenzione e benzina, corrisponde al mese per la relativa assicurazione l'importo di
€ 35,33 giusto doc. 5 che si rammostra al teste;
7) Vero che la RA è stata costretta a chiedere un aiuto economico al proprio Parte_1 fratello;
Persona_1
8) Vero che cerca da tempo un'occupazione senza riuscire a reperire la stessa;
Parte_2
9) Vero che ha presentato candidatura sui portali Linkedin e Infojob;
Parte_2
10) Vero che ha lavorato come cameriera e barista presso i AR Villa Belvedere, Parte_2
Chringuito, IN e AR EL in Villanova Del Battista (AV) giusta pag. 3 doc. 9 che si rammostra al teste”
e come precisate all'udienza 30.10.2025
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. iscritto a ruolo in data 30 giugno 2023, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in
[...] Parte_2
Monza in data 31 luglio 1993 (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monza,
Anno 1993, Atto n. 248, Parte II, Serie A) con dalla cui unione sono nate Controparte_1 le figlie (in data 05.08.1995) maggiorenne ed economicamente indipendente e Per_2 Pt_2
(in data 12.01.2003) maggiorenne ma non economicamente indipendente, e dal quale si era separata consensualmente con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Monza in data
10 gennaio 2013, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di porre a carico di n contributo al mantenimento per la figlia e per sé. Pt_2 Pt_2 Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21 novembre 2023, il Giudice
Delegato, atteso che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituito né era comparso, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione della ricorrente e dichiarava la contumacia del resistente ai sensi dell'art. 171 c.p.c.
Il difensore di parte ricorrente si riportava pertanto agli atti introduttivi insistendo nella pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti e nelle istanze istruttorie formulate, chiedendo altresì la revoca del contributo al mantenimento per la figlia a decorrere Per_2 dalla data della domanda.
Il Giudice delegato a scioglimento della riserva assunta a tale udienza pronunciava ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. che di seguito si riporta:
“Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 22 gennaio 2024;
Visti gli atti;
Rilevato che il resistente seppur destinatario di regolare notifica degli atti introduttivi non si è costituito nel presente giudizio;
Esaminate le dichiarazioni di e le deduzioni del rispettivo difensore Parte_1 all'udienza del 21 novembre 2023;
Ritenuto alla luce delle risultanze processuali in atti e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente che non vada previsto alcun assegno di mantenimento per la figlia (nata il Per_2
5.08.2995) da parte dei genitori e ciò indipendentemente dal tempo che la stessa trascorre con ciascun genitore e dalle capacità economiche della stessa, ben potendosi quest'ultima ritenere economicamente indipendente essendo peraltro allontanatasi dall'abitazione familiare da tempo ed in particolare da circa due anni andando a vivere con il proprio compagno, costituendo così un nucleo familiare autonomo;
che pertanto deve essere revocato il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia posto a carico del padre con decreto di omologa della separazione reso dal Per_2
Tribunale di Monza in data 20.12.2012 a decorrere dal mese di giugno 2023 (data della domanda), fatta salva in ogni caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse;
Osservato, per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia (nata il Pt_2
12.01.2003) che, per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent. 2372/1985); che nel caso di specie la figlia (21 anni) risulta aver cessato il relativo percorso di studi Pt_2 presso la scuola estetica anche in ragione dei riferiti relativi costi;
risulta allo stato disoccupata, riuscendo a svolgere solo dei lavori occasionali a chiamata quale baby sitter o barista;
Ritenuto alla luce dei tali risultanze processuali che la figlia non può ritenersi allo stato Pt_2 economicamente indipendente, considerata l'età della medesima e l'assenza di un effettivo inserimento della stessa nel mercato del lavoro, che dovrà tuttavia ulteriormente attivarsi a reperire, tenuto anche conto che il resistente non costituendosi non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti,
Ritenuto pertanto che la figlia merita di essere ulteriormente sostenuta dai rispettivi Pt_2 genitori, sino al raggiungimento di una condizione di indipendenza economica;
Rilevato quanto alla situazione economica e reddituale riferibile alle parti che Parte_1
risulta svolgere attività lavorativa come addetta mensa con un'entrata reddituale
[...] netta mensile di Euro 900,00 per nove mensilità l'anno e di svolgere talvolta attività lavorativa occasionale nei mesi in cui non presta la propria attività lavorativa come addetta mensa;
che dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito con riferimento all'anno di imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di Euro 11.834,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa 965,84;
che alla luce delle buste paga prodotte ella risulta aver percepito nel mese di gennaio 2023 un reddito netto mensile pari ad Euro 840,00, nel mese di febbraio 2023 pari ad Euro 729,00, nel mese di marzo 2023 pari ad Euro 811,00, nel mese di aprile 2023 pari ad Euro 741,00;
che ella ha riferito altresì di essere destinataria dell'assegno unico dovuto per la figlia , Pt_2 con prossima scadenza a decorrere dal mese di gennaio 2024 in ragione del compimento del ventunesimo anno di età da parte della figlia;
che ella risulta vivere unitamente alla figlia in un immobile Aler con canone di Pt_2 locazione pari ad € 123,99 mensili oltre alle spese per utenze;
che la stessa ha altresì documentato di essere soggetta ad un pignoramento presso terzi con decurtazione di 1/5 dello stipendio mensile per un importo pari ad € 184,00 mensili (cfr. doc.4);
Rilevato che secondo quanto riferito dalla ricorrente risulta svolgere Controparte_1 attività lavorativa presso la Rekeep S.p.a.; che egli all'epoca della separazione risultava percepire un reddito netto mensile pari a circa
900,00 e non è nota la relativa attuale retribuzione;
che, in ogni caso, pur non disponendo di elementi documentali e più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.); che non sono stati dedotti elementi di segno contrario – da offrirsi a cura dello stesso resistente, secondo le regole di riparto degli oneri probatori e che lo stesso risulta avere piena capacità
e attitudine al lavoro;
Ritenuto, in via provvisoria, alla luce del quadro come emerso ed in attesa degli ulteriori accertamenti che si rendono necessari secondo quanto indicato in parte dispositiva, che debba allo stato essere confermato il contributo al mantenimento per la figlia come previsto Pt_2 in sede separativa, tenuto anche conto dello svolgimento in via occasionale e a chiamata di attività lavorativa da parte della figlia;
Pt_2
Rilevato che parte ricorrente risulta aver altresì formulato domanda di contributo al proprio mantenimento da parte del resistente in ragione del peggioramento della rispettiva situazione economica e reddituale;
Osservato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 20.1.2021, n. 975;
Cass. Civ., 24.6.2019, n. 16809; Appello Milano, 2.3.2020, n. 698);
Ritenuto che allo stato non sussistono i presupposti per porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie, non risultando provata l'inadeguatezza dei mezzi economici di con riferimento anche all'età della stessa (54 anni), alla relativa Parte_1 capacità lavorativa, ben potendo la stessa altresì estendere la propria attività lavorativa, ed al tempo trascorso dalla separazione, atteso anche che i redditi come emersi riferibili al resistente non gli consentirebbero allo stato di far fronte a tale onere;
Rilevata sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro ex art.156 co. 6 c.c. in ragione del disposto normativo di cui all'art. 473bis.37 c.p.c. applicabile al caso di specie che consente di richiedere il pagamento diretto dell'assegno da parte del terzo, in caso di inadempimento, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario;
Rilevato per quanto riguarda l'istanza di ammissione delle prove orali dedotte dalla parte ricorrente nei rispettivi scritti difensivi che:
- non sono ammissibili i capi di prova orale per testi indicati in quanto genericamente formulati e/o irrilevanti e/o superflui ai fini del decidere e/o documentali (nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); ritenuto infine che, al fine di acquisire un quadro economico più completo in odine alla situazione economica e reddituale riferibile al resistente, si rende opportuno, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi riconosciuti al Giudice ex art. 473-bis.2 c.p.c., invitare l' CP_3 territorialmente competente a fornire chiarimenti e informazioni in ordine alla condizione retributiva e contributiva riferibile a (C.F. , nato Controparte_1 C.F._4
a Monza il 10.08.1966) secondo quanto meglio indicato in dispositivo;
P.Q.M.
così provvede, in via temporanea ed urgente:
1. Dichiara la contumacia di parte convenuta ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio;
2. Revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico di decorrere Pt_2 dal mese di giugno 2023 (data della domanda), fatta salva in ogni caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse;
3. Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_2 mediante versamento a entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità l'anno Parte_1 dell'importo mensile di euro 125,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza;
4. Invita territorialmente competente di comunicare, mediante trasmissione di documenti CP_3 in copia, l'estratto conto retributivo, pensioni, assegni assistenziali, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione percepiti da (C.F. , Controparte_1 C.F._4 nato a [...] il [...]) indicando se vi sia un incaricato alla riscossione ed indicandone in tal caso le generalità, ovvero se l'accredito avviene su conto corrente o libretto di deposito bancario o postale, indicandone gli estremi, nel periodo compreso tra il 1.01.2022 ed il
30.01.2024;
7. Dispone che la comunicazione corredata della relativa documentazione venga depositata
(ovvero trasmessa) a cura di territorialmente competente presso la Cancelleria del CP_3
Tribunale, Cancelleria IV Civile, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
8. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a territorialmente competente a cura CP_3 della parte ricorrente entro il termine del 29 febbraio 2024;
9. Non ammette le istanze per prova orale di parte ricorrente per quanto in motivazione;
10. Fissa l'udienza del 12 settembre 2024 ad ore 10.30 innanzi al Giudice Delegato dott.ssa
BA AR per la disamina della documentazione economica prodotta e per l'ulteriore trattazione”.
Alla tale udienza, celebratasi in data 30.10.2025 a seguito di rinvio per temporanea assenza del
Giudice dott.ssa BA AR, il difensore di parte ricorrente discuteva oralmente la causa, precisando le rispettive conclusioni e chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso il reperimento di attività lavorativa dalla stessa in Valle d'Aosta con Pt_2 conseguente trasferimento e di porre a carico del resistente un contributo per la ricorrente;
il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva pertanto la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Monza in data 31 luglio 1993 (trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Monza, Anno 1993, Atto n. 248, Parte II, Serie A).
I coniugi si sono in seguito separati con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Monza in data 10 gennaio 2013.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto alle ulteriori domande, deve essere in primo luogo confermata la revoca del contributo al mantenimento della figlia a decorrere dalla data di presentazione del ricorso Per_2
(giugno 2023), fatta salva in ogni caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse, stante il raggiungimento di una condizione di piena indipendenza economica della figlia medesima, come dedotto e richiesto da parte ricorrente. Deve altresì essere disposta la revoca del contributo al mantenimento dovuto da per la Pt_2 figlia a decorrere dal mese di novembre 2025 (data della decisione), ferma l'irripetibilità Pt_2 delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse, in adesione alla domanda di parte ricorrente sul punto, atteso il reperimento da parte della figlia di attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed il relativo Pt_2 trasferimento presso altra abitazione in Valle d'Aosta. Si provvede pertanto come in dispositivo.
Quanto alla richiesta di assegno per sé avanzata da ritiene il Collegio che sono Parte_1 necessarie, ad avviso del Collegio, preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
18287 dell'11 luglio 2018, intervenuta a seguito di una serie di pronunce in contrasto delle
Sezioni Semplici, che avevano, quindi, portato all'intervento delle Sezioni Unite, seguito poi da ulteriori e più recenti pronunce.
Come noto il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge
898/70 e segg. mod, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Il Collegio di legittimità – dopo un lungo excursus sui precedenti orientamenti giurisprudenziali
– osservando e precisando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe in tal modo di valorizzare e utilizzare in posizione equiordinata tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Nel valutare il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi accertare “mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco” , con un accertamento rigoroso “l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti, da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e in generale qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli, purché tale disparità sia comunque “rilevante”. Quindi dovrà verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegarsi eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Ciò, sottolinea la Suprema Corte, “in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato”; invero, “i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Ove la disparità, quindi, abbia questa “radice causale” e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondato sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, occorre a questo punto verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno con il recupero e/o il potenziamento della propria professionalità, con un ricollocamento nel mercato del lavoro.
Precisa la Corte:” il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”, dovendosi quindi svolgere un giudizio prognostico relativo alle eventuali aspettative sacrificate, senza inevitabilmente poter prescindere, proprio per la difficoltà evidente di un siffatto giudizio, da una valutazione che andrà condotta anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Tanto premesso, occorre preliminarmente ripercorrere la storia della coppia, la situazione economico-reddituale delle parti per valutare se la ricorrente abbia mezzi adeguati o sia in grado di procurarseli e se sussista un rilevante squilibrio economico, patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi, causalmente ricollegabile a scelte assunte durante la vita matrimoniale.
Nel caso di specie, quanto alla situazione economica delle parti si osserva quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come addetta mensa percependo un reddito netto mensile di 900,00 euro per 9 mesi l'anno (cfr. verbale d'udienza del 21.11.2023). Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito con riferimento all'anno di imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di Euro 11.834,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa 965,84; con riferimento all'anno di imposta 2023 (CU 2024) un reddito annuo lordo di Euro 11.847,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa 981,70; con riferimento all'anno di imposta 2024 (CU 2025) un reddito annuo lordo di Euro 17.066,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa
1422,00.
Ella risulta vivere allo stato da sola in un immobile Aler con canone di locazione pari ad €
123,99 mensili oltre alle spese per utenze.
La stessa ha altresì documentato di essere soggetta ad un pignoramento presso terzi con decurtazione di 1/5 dello stipendio mensile per un importo variabile pari a circa € 184,00 mensili (cfr. doc.4) e di essere gravata dal rimborso di un finanziamento stipulato ad aprile 2025 per l'acquisto dell'autovettura con rata mensile di euro 214,00 (cfr. dep. 30.10.2025). secondo quanto riferito dalla ricorrente e alla luce dell'estratto Controparte_1 contributivo acquisito per ordine del Giudice delegato risulta svolgere attività lavorativa CP_3 presso la Rekeep S.p.a..
Con riferimento all'anno 2020 risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa 10917,00 euro e di 5079,00 euro;
con riferimento all'anno 2021 risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa 15616,00 euro;
con riferimento all'anno 2022 risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa 15850,00,00 euro;
con riferimento all'anno 2023 un reddito lordo annuo di circa 15214,00 euro.
Non sono noti ulteriori dati economici riferibili al resistente non essendosi il convenuto costituito in giudizio.
Alla luce dei dati economici come emersi non si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore di né di un contributo a titolo di mantenimento quanto Parte_1 alla fase precedente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come già indicato con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del Giudice delegato, non risultando provata l'inadeguatezza dei mezzi economici di con riferimento anche all'età della stessa (54 Parte_1 anni), alla relativa capacità lavorativa, potendo la stessa in ogni caso estendere la propria attività lavorativa, ed al tempo trascorso dalla separazione, atteso anche che i redditi come emersi riferibili al resistente non gli consentirebbero allo stato di far fronte a tale onere, né di un importo a titolo di assegno divorzile, considerata l'assenza di una significativa disparità reddituale tra le parti e l'esiguità dei redditi percepiti da parte resistente. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
con ricorso depositato in data 30 giugno 2023, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza in data 31 luglio 1993 (trascritto nel registro dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Monza, Anno 1993, Atto n. 248, Parte II, Serie A);
2. Revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico di er la figlia Pt_2
i a decorrere dal mese di giugno 2023 (data della domanda), fatta salva in ogni Persona_3 caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse
3. Revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico di er la figlia Pt_2
a decorrere dal mese di novembre 2025 (data della decisione), fatta salva in ogni Parte_2 caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse;
4. Rigetta le residue domande di parte ricorrente per quanto in motivazione;
5. Spese di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ad eccezione del capo I)
MANDA al Cancelliere per quanto di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Monza affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025
Il Presidente
ME CH
Il Giudice est.
BA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME CH Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. BA AR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 giugno
2023 e vertente tra
(C.F: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.04.1969 e residente in [...] (c.f. C.F._2
e ( ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Macherio (MB) Via Achille Grandi n. 5, rappresentate e difese dall'Avvocato Francesca
Scioscia ed elettivamente domiciliata in Monza, Via Modorati n. 1, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
ricorrente e
(C.F. ), nato a [...] il [...]); Controparte_1 C.F._4 resistente contumace
Con regolare comunicazione all' , in persona del Controparte_2
Sostituto – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo:
1.: Accertare e dichiarare, anche con Sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario veniva trascritto nei registri del Comune di Monza al n. 248 parte
II serie A anno 1993, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere a tutte le annotazioni previste dalla legge;
2.: Disporre che il Signor orrisponda -mediante versamento diretto da parte del datore Pt_2 di lavoro di quest'ultimo Rekeep S.p.a.- alla RA , a titolo di mantenimento per la Parte_1 stessa, l'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, e da versarsi alla ricorrente, da parte della predetta Rekeep S.p.a., a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese bonifico;
3.: Disporre che il Signor orrisponda -mediante versamento diretto da parte del datore Pt_2 di lavoro di quest'ultimo Rekeep S.p.a.- alla RA a titolo di mantenimento per Parte_2 la stessa, l'importo mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, e da versarsi alla ricorrente, da parte della predetta Rekeep S.p.a., a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese;
porre a carico del Signor altresì, sempre per Pt_2 la figlia , il 50% delle spese straordinarie così come statuite dalle Linee Guida concordate Pt_2 dal
Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza;
Con vittoria di spese e compensi di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
I) Pur ritenendola presente controversia documentalmente provata, solo nel caso isa ritenuto necessario dall'Illustre Giudice adito, si chiede di ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) Vero che la RA lavora come operaia Addetta Mensa e percepisce uno Parte_1 stipendio netto mensile di circa € 900,00, giusto doc. 4 che si rammostra al teste;
2) Vero che, ogni anno, con la chiusura delle scuole, a decorrere dal mese di giugno, la ricorrente viene collocata in aspettativa non retribuita sino al mese di ottobre;
3) Vero che la RA ha cinquantaquattro anni ed ha una limitazione al Parte_1 sollevamento di pesi superiori a 10 kg;
4) Vero che a partire dal mese di aprile 2022, la RA percepisce uno stipendio Parte_1 decurtato di 1/5 per pignoramento, giusto doc. 4 che si rammostra al teste;
5) Vero che la ricorrente corrisponde per il canone di locazione mensile per l'alloggio Aler ove vive con la figlia l'importo di € 123,99 (pari ad un canone trimestrale di € 371,81), oltre alle spese per le utenze, giusto doc. 5 che si rammostra al teste;
6) Vero che la RA , per recarsi al lavoro, usa un'auto per la quale, oltre a Parte_1 sostenere le spese di manutenzione e benzina, corrisponde al mese per la relativa assicurazione l'importo di
€ 35,33 giusto doc. 5 che si rammostra al teste;
7) Vero che la RA è stata costretta a chiedere un aiuto economico al proprio Parte_1 fratello;
Persona_1
8) Vero che cerca da tempo un'occupazione senza riuscire a reperire la stessa;
Parte_2
9) Vero che ha presentato candidatura sui portali Linkedin e Infojob;
Parte_2
10) Vero che ha lavorato come cameriera e barista presso i AR Villa Belvedere, Parte_2
Chringuito, IN e AR EL in Villanova Del Battista (AV) giusta pag. 3 doc. 9 che si rammostra al teste”
e come precisate all'udienza 30.10.2025
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. iscritto a ruolo in data 30 giugno 2023, Parte_1
e premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in
[...] Parte_2
Monza in data 31 luglio 1993 (trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monza,
Anno 1993, Atto n. 248, Parte II, Serie A) con dalla cui unione sono nate Controparte_1 le figlie (in data 05.08.1995) maggiorenne ed economicamente indipendente e Per_2 Pt_2
(in data 12.01.2003) maggiorenne ma non economicamente indipendente, e dal quale si era separata consensualmente con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Monza in data
10 gennaio 2013, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di porre a carico di n contributo al mantenimento per la figlia e per sé. Pt_2 Pt_2 Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21 novembre 2023, il Giudice
Delegato, atteso che il convenuto seppur destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituito né era comparso, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione per tali motivi, procedeva all'audizione della ricorrente e dichiarava la contumacia del resistente ai sensi dell'art. 171 c.p.c.
Il difensore di parte ricorrente si riportava pertanto agli atti introduttivi insistendo nella pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti e nelle istanze istruttorie formulate, chiedendo altresì la revoca del contributo al mantenimento per la figlia a decorrere Per_2 dalla data della domanda.
Il Giudice delegato a scioglimento della riserva assunta a tale udienza pronunciava ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. che di seguito si riporta:
“Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 22 gennaio 2024;
Visti gli atti;
Rilevato che il resistente seppur destinatario di regolare notifica degli atti introduttivi non si è costituito nel presente giudizio;
Esaminate le dichiarazioni di e le deduzioni del rispettivo difensore Parte_1 all'udienza del 21 novembre 2023;
Ritenuto alla luce delle risultanze processuali in atti e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente che non vada previsto alcun assegno di mantenimento per la figlia (nata il Per_2
5.08.2995) da parte dei genitori e ciò indipendentemente dal tempo che la stessa trascorre con ciascun genitore e dalle capacità economiche della stessa, ben potendosi quest'ultima ritenere economicamente indipendente essendo peraltro allontanatasi dall'abitazione familiare da tempo ed in particolare da circa due anni andando a vivere con il proprio compagno, costituendo così un nucleo familiare autonomo;
che pertanto deve essere revocato il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia posto a carico del padre con decreto di omologa della separazione reso dal Per_2
Tribunale di Monza in data 20.12.2012 a decorrere dal mese di giugno 2023 (data della domanda), fatta salva in ogni caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse;
Osservato, per quanto concerne il contributo al mantenimento della figlia (nata il Pt_2
12.01.2003) che, per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent. 2372/1985); che nel caso di specie la figlia (21 anni) risulta aver cessato il relativo percorso di studi Pt_2 presso la scuola estetica anche in ragione dei riferiti relativi costi;
risulta allo stato disoccupata, riuscendo a svolgere solo dei lavori occasionali a chiamata quale baby sitter o barista;
Ritenuto alla luce dei tali risultanze processuali che la figlia non può ritenersi allo stato Pt_2 economicamente indipendente, considerata l'età della medesima e l'assenza di un effettivo inserimento della stessa nel mercato del lavoro, che dovrà tuttavia ulteriormente attivarsi a reperire, tenuto anche conto che il resistente non costituendosi non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti,
Ritenuto pertanto che la figlia merita di essere ulteriormente sostenuta dai rispettivi Pt_2 genitori, sino al raggiungimento di una condizione di indipendenza economica;
Rilevato quanto alla situazione economica e reddituale riferibile alle parti che Parte_1
risulta svolgere attività lavorativa come addetta mensa con un'entrata reddituale
[...] netta mensile di Euro 900,00 per nove mensilità l'anno e di svolgere talvolta attività lavorativa occasionale nei mesi in cui non presta la propria attività lavorativa come addetta mensa;
che dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito con riferimento all'anno di imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di Euro 11.834,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa 965,84;
che alla luce delle buste paga prodotte ella risulta aver percepito nel mese di gennaio 2023 un reddito netto mensile pari ad Euro 840,00, nel mese di febbraio 2023 pari ad Euro 729,00, nel mese di marzo 2023 pari ad Euro 811,00, nel mese di aprile 2023 pari ad Euro 741,00;
che ella ha riferito altresì di essere destinataria dell'assegno unico dovuto per la figlia , Pt_2 con prossima scadenza a decorrere dal mese di gennaio 2024 in ragione del compimento del ventunesimo anno di età da parte della figlia;
che ella risulta vivere unitamente alla figlia in un immobile Aler con canone di Pt_2 locazione pari ad € 123,99 mensili oltre alle spese per utenze;
che la stessa ha altresì documentato di essere soggetta ad un pignoramento presso terzi con decurtazione di 1/5 dello stipendio mensile per un importo pari ad € 184,00 mensili (cfr. doc.4);
Rilevato che secondo quanto riferito dalla ricorrente risulta svolgere Controparte_1 attività lavorativa presso la Rekeep S.p.a.; che egli all'epoca della separazione risultava percepire un reddito netto mensile pari a circa
900,00 e non è nota la relativa attuale retribuzione;
che, in ogni caso, pur non disponendo di elementi documentali e più precisi circa le relative effettive ed attuali capacità reddituali, ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.); che non sono stati dedotti elementi di segno contrario – da offrirsi a cura dello stesso resistente, secondo le regole di riparto degli oneri probatori e che lo stesso risulta avere piena capacità
e attitudine al lavoro;
Ritenuto, in via provvisoria, alla luce del quadro come emerso ed in attesa degli ulteriori accertamenti che si rendono necessari secondo quanto indicato in parte dispositiva, che debba allo stato essere confermato il contributo al mantenimento per la figlia come previsto Pt_2 in sede separativa, tenuto anche conto dello svolgimento in via occasionale e a chiamata di attività lavorativa da parte della figlia;
Pt_2
Rilevato che parte ricorrente risulta aver altresì formulato domanda di contributo al proprio mantenimento da parte del resistente in ragione del peggioramento della rispettiva situazione economica e reddituale;
Osservato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 20.1.2021, n. 975;
Cass. Civ., 24.6.2019, n. 16809; Appello Milano, 2.3.2020, n. 698);
Ritenuto che allo stato non sussistono i presupposti per porre a carico del resistente un contributo al mantenimento della moglie, non risultando provata l'inadeguatezza dei mezzi economici di con riferimento anche all'età della stessa (54 anni), alla relativa Parte_1 capacità lavorativa, ben potendo la stessa altresì estendere la propria attività lavorativa, ed al tempo trascorso dalla separazione, atteso anche che i redditi come emersi riferibili al resistente non gli consentirebbero allo stato di far fronte a tale onere;
Rilevata sin d'ora l'inammissibilità nel presente giudizio della domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro ex art.156 co. 6 c.c. in ragione del disposto normativo di cui all'art. 473bis.37 c.p.c. applicabile al caso di specie che consente di richiedere il pagamento diretto dell'assegno da parte del terzo, in caso di inadempimento, senza che sia necessario un provvedimento giudiziario;
Rilevato per quanto riguarda l'istanza di ammissione delle prove orali dedotte dalla parte ricorrente nei rispettivi scritti difensivi che:
- non sono ammissibili i capi di prova orale per testi indicati in quanto genericamente formulati e/o irrilevanti e/o superflui ai fini del decidere e/o documentali (nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); ritenuto infine che, al fine di acquisire un quadro economico più completo in odine alla situazione economica e reddituale riferibile al resistente, si rende opportuno, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi riconosciuti al Giudice ex art. 473-bis.2 c.p.c., invitare l' CP_3 territorialmente competente a fornire chiarimenti e informazioni in ordine alla condizione retributiva e contributiva riferibile a (C.F. , nato Controparte_1 C.F._4
a Monza il 10.08.1966) secondo quanto meglio indicato in dispositivo;
P.Q.M.
così provvede, in via temporanea ed urgente:
1. Dichiara la contumacia di parte convenuta ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio;
2. Revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico di decorrere Pt_2 dal mese di giugno 2023 (data della domanda), fatta salva in ogni caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse;
3. Conferma l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_2 mediante versamento a entro il giorno 5 di ogni mese per dodici mensilità l'anno Parte_1 dell'importo mensile di euro 125,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza;
4. Invita territorialmente competente di comunicare, mediante trasmissione di documenti CP_3 in copia, l'estratto conto retributivo, pensioni, assegni assistenziali, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione percepiti da (C.F. , Controparte_1 C.F._4 nato a [...] il [...]) indicando se vi sia un incaricato alla riscossione ed indicandone in tal caso le generalità, ovvero se l'accredito avviene su conto corrente o libretto di deposito bancario o postale, indicandone gli estremi, nel periodo compreso tra il 1.01.2022 ed il
30.01.2024;
7. Dispone che la comunicazione corredata della relativa documentazione venga depositata
(ovvero trasmessa) a cura di territorialmente competente presso la Cancelleria del CP_3
Tribunale, Cancelleria IV Civile, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
8. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a territorialmente competente a cura CP_3 della parte ricorrente entro il termine del 29 febbraio 2024;
9. Non ammette le istanze per prova orale di parte ricorrente per quanto in motivazione;
10. Fissa l'udienza del 12 settembre 2024 ad ore 10.30 innanzi al Giudice Delegato dott.ssa
BA AR per la disamina della documentazione economica prodotta e per l'ulteriore trattazione”.
Alla tale udienza, celebratasi in data 30.10.2025 a seguito di rinvio per temporanea assenza del
Giudice dott.ssa BA AR, il difensore di parte ricorrente discuteva oralmente la causa, precisando le rispettive conclusioni e chiedendo la revoca del contributo al mantenimento della figlia atteso il reperimento di attività lavorativa dalla stessa in Valle d'Aosta con Pt_2 conseguente trasferimento e di porre a carico del resistente un contributo per la ricorrente;
il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva pertanto la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno celebrato matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Monza in data 31 luglio 1993 (trascritto nel registro dello Stato Civile del
Comune di Monza, Anno 1993, Atto n. 248, Parte II, Serie A).
I coniugi si sono in seguito separati con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Monza in data 10 gennaio 2013.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Quanto alle ulteriori domande, deve essere in primo luogo confermata la revoca del contributo al mantenimento della figlia a decorrere dalla data di presentazione del ricorso Per_2
(giugno 2023), fatta salva in ogni caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse, stante il raggiungimento di una condizione di piena indipendenza economica della figlia medesima, come dedotto e richiesto da parte ricorrente. Deve altresì essere disposta la revoca del contributo al mantenimento dovuto da per la Pt_2 figlia a decorrere dal mese di novembre 2025 (data della decisione), ferma l'irripetibilità Pt_2 delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse, in adesione alla domanda di parte ricorrente sul punto, atteso il reperimento da parte della figlia di attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed il relativo Pt_2 trasferimento presso altra abitazione in Valle d'Aosta. Si provvede pertanto come in dispositivo.
Quanto alla richiesta di assegno per sé avanzata da ritiene il Collegio che sono Parte_1 necessarie, ad avviso del Collegio, preliminari considerazioni in punto di diritto in relazione all'assegno divorzile alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
18287 dell'11 luglio 2018, intervenuta a seguito di una serie di pronunce in contrasto delle
Sezioni Semplici, che avevano, quindi, portato all'intervento delle Sezioni Unite, seguito poi da ulteriori e più recenti pronunce.
Come noto il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge
898/70 e segg. mod, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Il Collegio di legittimità – dopo un lungo excursus sui precedenti orientamenti giurisprudenziali
– osservando e precisando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha riconosciuto al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe in tal modo di valorizzare e utilizzare in posizione equiordinata tutti i criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo pertanto all'assegno sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Nel valutare il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, il Tribunale deve quindi accertare “mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti e il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco” , con un accertamento rigoroso “l'esistenza e l'entità” di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti, da valutarsi considerando non solo i redditi ma anche il patrimonio e in generale qualunque utilità suscettibile di valutazione economica, comprensiva anche delle potenzialità del coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli, purché tale disparità sia comunque “rilevante”. Quindi dovrà verificarsi se siffatto accertato rilevante squilibrio sia da ricollegarsi eziologicamente “alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”.
Ciò, sottolinea la Suprema Corte, “in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente e alla conformazione del mercato”; invero, “i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.
Ove la disparità, quindi, abbia questa “radice causale” e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondato sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia, occorre a questo punto verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno con il recupero e/o il potenziamento della propria professionalità, con un ricollocamento nel mercato del lavoro.
Precisa la Corte:” il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”, dovendosi quindi svolgere un giudizio prognostico relativo alle eventuali aspettative sacrificate, senza inevitabilmente poter prescindere, proprio per la difficoltà evidente di un siffatto giudizio, da una valutazione che andrà condotta anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Tanto premesso, occorre preliminarmente ripercorrere la storia della coppia, la situazione economico-reddituale delle parti per valutare se la ricorrente abbia mezzi adeguati o sia in grado di procurarseli e se sussista un rilevante squilibrio economico, patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi, causalmente ricollegabile a scelte assunte durante la vita matrimoniale.
Nel caso di specie, quanto alla situazione economica delle parti si osserva quanto segue.
La ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come addetta mensa percependo un reddito netto mensile di 900,00 euro per 9 mesi l'anno (cfr. verbale d'udienza del 21.11.2023). Dalle dichiarazioni dei redditi in atti ella risulta aver percepito con riferimento all'anno di imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di Euro 11.834,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa 965,84; con riferimento all'anno di imposta 2023 (CU 2024) un reddito annuo lordo di Euro 11.847,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa 981,70; con riferimento all'anno di imposta 2024 (CU 2025) un reddito annuo lordo di Euro 17.066,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportato su dodici mensilità, ad un reddito netto mensile di circa
1422,00.
Ella risulta vivere allo stato da sola in un immobile Aler con canone di locazione pari ad €
123,99 mensili oltre alle spese per utenze.
La stessa ha altresì documentato di essere soggetta ad un pignoramento presso terzi con decurtazione di 1/5 dello stipendio mensile per un importo variabile pari a circa € 184,00 mensili (cfr. doc.4) e di essere gravata dal rimborso di un finanziamento stipulato ad aprile 2025 per l'acquisto dell'autovettura con rata mensile di euro 214,00 (cfr. dep. 30.10.2025). secondo quanto riferito dalla ricorrente e alla luce dell'estratto Controparte_1 contributivo acquisito per ordine del Giudice delegato risulta svolgere attività lavorativa CP_3 presso la Rekeep S.p.a..
Con riferimento all'anno 2020 risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa 10917,00 euro e di 5079,00 euro;
con riferimento all'anno 2021 risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa 15616,00 euro;
con riferimento all'anno 2022 risulta aver percepito un reddito lordo annuo di circa 15850,00,00 euro;
con riferimento all'anno 2023 un reddito lordo annuo di circa 15214,00 euro.
Non sono noti ulteriori dati economici riferibili al resistente non essendosi il convenuto costituito in giudizio.
Alla luce dei dati economici come emersi non si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento a favore di né di un contributo a titolo di mantenimento quanto Parte_1 alla fase precedente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come già indicato con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del Giudice delegato, non risultando provata l'inadeguatezza dei mezzi economici di con riferimento anche all'età della stessa (54 Parte_1 anni), alla relativa capacità lavorativa, potendo la stessa in ogni caso estendere la propria attività lavorativa, ed al tempo trascorso dalla separazione, atteso anche che i redditi come emersi riferibili al resistente non gli consentirebbero allo stato di far fronte a tale onere, né di un importo a titolo di assegno divorzile, considerata l'assenza di una significativa disparità reddituale tra le parti e l'esiguità dei redditi percepiti da parte resistente. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
con ricorso depositato in data 30 giugno 2023, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Monza in data 31 luglio 1993 (trascritto nel registro dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Monza, Anno 1993, Atto n. 248, Parte II, Serie A);
2. Revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico di er la figlia Pt_2
i a decorrere dal mese di giugno 2023 (data della domanda), fatta salva in ogni Persona_3 caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse
3. Revoca il contributo al mantenimento ordinario e straordinario a carico di er la figlia Pt_2
a decorrere dal mese di novembre 2025 (data della decisione), fatta salva in ogni Parte_2 caso l'irripetibilità delle somme eventualmente corrisposte medio tempore a tale titolo attesa la natura alimentare delle stesse;
4. Rigetta le residue domande di parte ricorrente per quanto in motivazione;
5. Spese di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ad eccezione del capo I)
MANDA al Cancelliere per quanto di competenza e per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Monza affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 novembre 2025
Il Presidente
ME CH
Il Giudice est.
BA