TRIB
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5454/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, nella persona del Dott. Edoardo Martinelli,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta n. R.G. 5454/2025
tra
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BO NA, con domicilio eletto in Vicenza, via Zanellato, n. 3
RICORRENTE
e
, (C.F. , Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato che:
1 − Con ricorso depositato in data 1.12.2025, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: «Nel merito e anche in via temporanea ed urgente, ogni diversa e
contraria domanda, respinta o disattesa
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, Controparte_1
con addebito alla medesima signora . Controparte_1
2) Affidare i figli minori e in via esclusiva al padre Persona_1 Persona_2
signor , conferendogli anche il potere di assumere in via autonoma Parte_1
tutte le decisioni relative ai i figli, anche quelle più rilevanti quali a titolo di esempio
relative all'istruzione ed alla salute, stabilendosi che i minori vivano con il padre.
3) Assegnarsi la casa familiare, comprensiva di appartamento e garage, sita in Vicenza,
Via Zanella n. 3, con i relativi arredi e corredi, al ricorrente.
4) Stabilire il diritto e dovere della madre di vedere e tenere con sé i figli previo preavviso
al padre di almeno 10 giorni, esclusivamente in Vicenza, senza la presenza del proprio
compagno e/o di terzi, per un weekend mese, dalle ore 18 del venerdì (andandoli a
prendere a casa) sino alle ore 20 della domenica (riportandoli a casa), con obbligo di
farsi carico di tutti gli impegni dei figli.
5) Accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla signora , a far data dal Controparte_1
mese di deposito del presente ricorso, di contribuire mensilmente al mantenimento dei
figli e corrispondendo alla signor , entro il giorno 10 Per_1 Per_2 Parte_1
di ogni mese, l'assegno mensile di Euro 800,00= (quattrocento per ciascun figlio),
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, riconoscendosi la
totalità dell'assegno unico a favore del ricorrente, oltre al contributo nella misura del
50% delle spese straordinarie, come definite e disciplinate dal protocollo in uso avanti
Codesto Tribunale. 2 6) Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta a consegnare al ricorrente i passaporti,
sia di quello brasiliano che di quello italiano, dei figli minori e , Per_2 Persona_1
a lui affidati e con lui conviventi.
7) Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse»;
− Con la medesima iniziativa giurisdizionale, parte ricorrente ha altresì richiesto la pronuncia ex art. 473 bis.15 c.p.c. dei seguenti provvedimenti indifferibili e urgenti: «1)
Affidare i figli minori e in via esclusiva al padre, Persona_1 Persona_2
conferendogli anche il potere di assumere in via autonoma tutte le decisioni più rilevanti
per i figli, quali a titolo di esempio relative all'istruzione ed alla salute, stabilendosi che
i minori vivano con il padre con sospensione del diritto della madre di vedere e stare con
i figli fino all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ovvero, in subordine,
disponendosi che la madre veda i figli, previo preavviso di almeno 10 giorni,
esclusivamente in Vicenza, senza la presenza del proprio compagno e/o di terzi, per un
weekend mese, dalle ore 18 del venerdì (andandoli a prendere a casa) sino alle ore 20
della domenica (riportandoli a casa), con obbligo di farsi carico di tutti gli impegni dei
figli.
2) Ordinare alla signora l'immediata consegna al signor Controparte_1
l'originale dei passaporti, sia italiano che brasiliano, dei figli Parte_1 Per_2
e »; Persona_1
− A sostegno di tale iniziativa, parte ricorrente ha prospettato: 1) di essersi civilmente coniugato con la resistente in data 17.5.2014; 2) come, da tale unione, siano nati i figli
(2.2.2009) e (17.2.2015); 3) come i minori svolgano attività sportiva Per_2 Per_1
calcistica; 4) come il figlio , in ragione di disturbi dell'apprendimento, frequenti il Per_1
giovedì pomeriggio una maestra privata dell'Associazione Terra di Mezzo e,
rispettivamente il martedì e venerdì pomeriggio, una psicologa;
5) come la resistente, a 3 decorrere dal febbraio 2025, per tutte le ragioni meglio illustrate in ricorso, abbia violato i propri doveri coniugali e di genitore, arrecando grave pregiudizio alla prole;
− Nel corso dell'udienza del 23.12.2025, parte ricorrente ha ulteriormente arricchito la propria prospettazione in fatto, rappresentando la reiterazione da parte della resistente,
anche nel periodo successivo al deposito del ricorso, delle condotte inadempienti;
Osservato che:
− Parte ricorrente ha fornito documentazione che attesta l'avvenuto rispetto dei termini di notifica indicati nel provvedimento del 9.12.2025 (v. documentazione depositata in data
22.12.2025);
− Parte resistente non è comparsa all'udienza del 23.12.2025;
− Per quanto si andrà ad esporre, sussistono ragioni di pregiudizio imminente tali da rendere opportuna l'immediata pronuncia di provvedimenti indifferibili e la fissazione di una successiva udienza per la conferma/modifica/revoca degli odierni provvedimenti;
− La prospettazione attorea circa l'avvenuta violazione dei doveri materni di cura e istruzione del figlio trova, quantomeno prima facie, verosimile riscontro nei Per_1
documenti 6, 7, 8, 25, 29, 30 da cui emerge come la resistente, senza consenso con il coniuge, in plurime occasioni, abbia prelevato anticipatamente il figlio da scuola e Per_1
impedendogli così, nella sostanza, la frequentazione degli incontri pomeridiani con l'insegnate privata, necessari in ragione anche del documentato disturbo dell'apprendimento (v. doc. 4 ricorso), nonché degli impegni calcistici;
− La prospettazione attorea circa l'avvenuta violazione dei doveri materni di cura e istruzione della prole trova, quantomeno prima facie, verosimile riscontro nei documenti
6 e 31 da cui emerge come la resistente abbia sottratto i bambini dai propri impegni
Per_ scolastici e ricreativi per motivi futili, quale il raggiungimento dell'amica , sita a
4 Pescara e così a notevole distanza geografica dal luogo in cui i minori hanno il proprio centro di interessi (Comune di Vicenza);
− La prospettazione attorea circa l'avvenuta violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c.
di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse alla famiglia trovano quantomeno prima facie, verosimile riscontro nei documenti 6, 7, 8, 25, 29, 30 nonché nel doc. 5 ricorso, pagg. 11 e 12;
− La prospettazione attorea circa il trattenimento da parte della resistente, di origine brasiliana, dei passaporti della prole trova, quantomeno prima facie, verosimile riscontro nel doc. 10 ricorso;
− Tale circostanza, unitamente al doc. 27 ricorso, unitamente al fatto che la resistente si è
già più volte allontanata dal centro di interessi dei minori (senza consenso del coniuge,
senza particolare dialogo con costui e soprattutto, a detrimento degli impegni scolastici e sportivi della prole), fondano, allo stato degli atti, un legittimo pericolo circa la possibilità
che la resistente si rechi all'estero con la prole;
Ritenuto:
− Che il quadro fattuale descritto da parte ricorrente possa giustificare l'adozione di provvedimenti indifferibili;
− Di mantenere, allo stato degli atti, un regime di affido condiviso della prole;
− Di limitare, nell'interesse della prole, salvo consenso del ricorrente, la possibilità per la resistente di vedere la prole stessa solo nel Comune di Vicenza, con obbligo di farsi carico,
per tali periodi, degli impegni scolastici e sportivi dei figli, con obbligo per la resistente,
per ciascun giorno in cui vedrà i figli, di fare rientrare i figli stessi al massimo entro le ore
21.30 presso l'abitazione paterna;
5 − Di subordinare, nell'interesse della prole, la possibilità per la prole stessa di espatriare solo previo consenso scritto di ambedue i genitori;
− Di fissare nuova udienza per la conferma/modifica/revoca dei provvedimenti oggi adottati;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il disposto di cui all'art. 473bis.15 c.p.c., così provvede
1) In via temporanea e urgente, per quanto in motivazione, salvo consenso del ricorrente,
limita, dalla data di pronuncia del presente provvedimento, la possibilità per la resistente di vedere la prole solo nel Comune di Vicenza, con obbligo di farsi carico, per tali periodi,
degli impegni scolastici e sportivi dei figli, con obbligo per la resistente, per ciascun giorno in cui vedrà i figli, di fare rientrare i figli stessi al massimo entro le ore 21.30 presso l'abitazione paterna;
2) subordina, nell'interesse della prole, la possibilità per la prole stessa di espatriare solo previo consenso scritto di ambedue i genitori;
3) fissa udienza, per conferma/modifica/revoca dei provvedimenti oggi adottati, l'udienza del 22.1.2026, ore 10,00.
4) Assegna a tal fine termine a parte ricorrente sino alla data del 31.12.2025 per notifica del ricorso, decreti di fissazione di udienza, verbale udienza del 23.12.2025 e presente provvedimento;
5) assegna alla parte convenuta termine fino al 21.1.2026 per il deposito di una memoria difensiva, con invito all'invio di tale memoria e della relativa documentazione alla difesa della controparte, via pec o mail ordinaria, il giorno stesso del deposito telematico.
Si comunichi.
Vicenza, 24.12.2025
Il Giudice 6 Dott. Edoardo Martinelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, nella persona del Dott. Edoardo Martinelli,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta n. R.G. 5454/2025
tra
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BO NA, con domicilio eletto in Vicenza, via Zanellato, n. 3
RICORRENTE
e
, (C.F. , Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato che:
1 − Con ricorso depositato in data 1.12.2025, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: «Nel merito e anche in via temporanea ed urgente, ogni diversa e
contraria domanda, respinta o disattesa
1) Dichiarare la separazione personale dei signori e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto, Controparte_1
con addebito alla medesima signora . Controparte_1
2) Affidare i figli minori e in via esclusiva al padre Persona_1 Persona_2
signor , conferendogli anche il potere di assumere in via autonoma Parte_1
tutte le decisioni relative ai i figli, anche quelle più rilevanti quali a titolo di esempio
relative all'istruzione ed alla salute, stabilendosi che i minori vivano con il padre.
3) Assegnarsi la casa familiare, comprensiva di appartamento e garage, sita in Vicenza,
Via Zanella n. 3, con i relativi arredi e corredi, al ricorrente.
4) Stabilire il diritto e dovere della madre di vedere e tenere con sé i figli previo preavviso
al padre di almeno 10 giorni, esclusivamente in Vicenza, senza la presenza del proprio
compagno e/o di terzi, per un weekend mese, dalle ore 18 del venerdì (andandoli a
prendere a casa) sino alle ore 20 della domenica (riportandoli a casa), con obbligo di
farsi carico di tutti gli impegni dei figli.
5) Accertare e dichiarare l'obbligo in capo alla signora , a far data dal Controparte_1
mese di deposito del presente ricorso, di contribuire mensilmente al mantenimento dei
figli e corrispondendo alla signor , entro il giorno 10 Per_1 Per_2 Parte_1
di ogni mese, l'assegno mensile di Euro 800,00= (quattrocento per ciascun figlio),
importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, riconoscendosi la
totalità dell'assegno unico a favore del ricorrente, oltre al contributo nella misura del
50% delle spese straordinarie, come definite e disciplinate dal protocollo in uso avanti
Codesto Tribunale. 2 6) Dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta a consegnare al ricorrente i passaporti,
sia di quello brasiliano che di quello italiano, dei figli minori e , Per_2 Persona_1
a lui affidati e con lui conviventi.
7) Con vittoria di spese e competenze di causa rifuse»;
− Con la medesima iniziativa giurisdizionale, parte ricorrente ha altresì richiesto la pronuncia ex art. 473 bis.15 c.p.c. dei seguenti provvedimenti indifferibili e urgenti: «1)
Affidare i figli minori e in via esclusiva al padre, Persona_1 Persona_2
conferendogli anche il potere di assumere in via autonoma tutte le decisioni più rilevanti
per i figli, quali a titolo di esempio relative all'istruzione ed alla salute, stabilendosi che
i minori vivano con il padre con sospensione del diritto della madre di vedere e stare con
i figli fino all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ovvero, in subordine,
disponendosi che la madre veda i figli, previo preavviso di almeno 10 giorni,
esclusivamente in Vicenza, senza la presenza del proprio compagno e/o di terzi, per un
weekend mese, dalle ore 18 del venerdì (andandoli a prendere a casa) sino alle ore 20
della domenica (riportandoli a casa), con obbligo di farsi carico di tutti gli impegni dei
figli.
2) Ordinare alla signora l'immediata consegna al signor Controparte_1
l'originale dei passaporti, sia italiano che brasiliano, dei figli Parte_1 Per_2
e »; Persona_1
− A sostegno di tale iniziativa, parte ricorrente ha prospettato: 1) di essersi civilmente coniugato con la resistente in data 17.5.2014; 2) come, da tale unione, siano nati i figli
(2.2.2009) e (17.2.2015); 3) come i minori svolgano attività sportiva Per_2 Per_1
calcistica; 4) come il figlio , in ragione di disturbi dell'apprendimento, frequenti il Per_1
giovedì pomeriggio una maestra privata dell'Associazione Terra di Mezzo e,
rispettivamente il martedì e venerdì pomeriggio, una psicologa;
5) come la resistente, a 3 decorrere dal febbraio 2025, per tutte le ragioni meglio illustrate in ricorso, abbia violato i propri doveri coniugali e di genitore, arrecando grave pregiudizio alla prole;
− Nel corso dell'udienza del 23.12.2025, parte ricorrente ha ulteriormente arricchito la propria prospettazione in fatto, rappresentando la reiterazione da parte della resistente,
anche nel periodo successivo al deposito del ricorso, delle condotte inadempienti;
Osservato che:
− Parte ricorrente ha fornito documentazione che attesta l'avvenuto rispetto dei termini di notifica indicati nel provvedimento del 9.12.2025 (v. documentazione depositata in data
22.12.2025);
− Parte resistente non è comparsa all'udienza del 23.12.2025;
− Per quanto si andrà ad esporre, sussistono ragioni di pregiudizio imminente tali da rendere opportuna l'immediata pronuncia di provvedimenti indifferibili e la fissazione di una successiva udienza per la conferma/modifica/revoca degli odierni provvedimenti;
− La prospettazione attorea circa l'avvenuta violazione dei doveri materni di cura e istruzione del figlio trova, quantomeno prima facie, verosimile riscontro nei Per_1
documenti 6, 7, 8, 25, 29, 30 da cui emerge come la resistente, senza consenso con il coniuge, in plurime occasioni, abbia prelevato anticipatamente il figlio da scuola e Per_1
impedendogli così, nella sostanza, la frequentazione degli incontri pomeridiani con l'insegnate privata, necessari in ragione anche del documentato disturbo dell'apprendimento (v. doc. 4 ricorso), nonché degli impegni calcistici;
− La prospettazione attorea circa l'avvenuta violazione dei doveri materni di cura e istruzione della prole trova, quantomeno prima facie, verosimile riscontro nei documenti
6 e 31 da cui emerge come la resistente abbia sottratto i bambini dai propri impegni
Per_ scolastici e ricreativi per motivi futili, quale il raggiungimento dell'amica , sita a
4 Pescara e così a notevole distanza geografica dal luogo in cui i minori hanno il proprio centro di interessi (Comune di Vicenza);
− La prospettazione attorea circa l'avvenuta violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c.
di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse alla famiglia trovano quantomeno prima facie, verosimile riscontro nei documenti 6, 7, 8, 25, 29, 30 nonché nel doc. 5 ricorso, pagg. 11 e 12;
− La prospettazione attorea circa il trattenimento da parte della resistente, di origine brasiliana, dei passaporti della prole trova, quantomeno prima facie, verosimile riscontro nel doc. 10 ricorso;
− Tale circostanza, unitamente al doc. 27 ricorso, unitamente al fatto che la resistente si è
già più volte allontanata dal centro di interessi dei minori (senza consenso del coniuge,
senza particolare dialogo con costui e soprattutto, a detrimento degli impegni scolastici e sportivi della prole), fondano, allo stato degli atti, un legittimo pericolo circa la possibilità
che la resistente si rechi all'estero con la prole;
Ritenuto:
− Che il quadro fattuale descritto da parte ricorrente possa giustificare l'adozione di provvedimenti indifferibili;
− Di mantenere, allo stato degli atti, un regime di affido condiviso della prole;
− Di limitare, nell'interesse della prole, salvo consenso del ricorrente, la possibilità per la resistente di vedere la prole stessa solo nel Comune di Vicenza, con obbligo di farsi carico,
per tali periodi, degli impegni scolastici e sportivi dei figli, con obbligo per la resistente,
per ciascun giorno in cui vedrà i figli, di fare rientrare i figli stessi al massimo entro le ore
21.30 presso l'abitazione paterna;
5 − Di subordinare, nell'interesse della prole, la possibilità per la prole stessa di espatriare solo previo consenso scritto di ambedue i genitori;
− Di fissare nuova udienza per la conferma/modifica/revoca dei provvedimenti oggi adottati;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto il disposto di cui all'art. 473bis.15 c.p.c., così provvede
1) In via temporanea e urgente, per quanto in motivazione, salvo consenso del ricorrente,
limita, dalla data di pronuncia del presente provvedimento, la possibilità per la resistente di vedere la prole solo nel Comune di Vicenza, con obbligo di farsi carico, per tali periodi,
degli impegni scolastici e sportivi dei figli, con obbligo per la resistente, per ciascun giorno in cui vedrà i figli, di fare rientrare i figli stessi al massimo entro le ore 21.30 presso l'abitazione paterna;
2) subordina, nell'interesse della prole, la possibilità per la prole stessa di espatriare solo previo consenso scritto di ambedue i genitori;
3) fissa udienza, per conferma/modifica/revoca dei provvedimenti oggi adottati, l'udienza del 22.1.2026, ore 10,00.
4) Assegna a tal fine termine a parte ricorrente sino alla data del 31.12.2025 per notifica del ricorso, decreti di fissazione di udienza, verbale udienza del 23.12.2025 e presente provvedimento;
5) assegna alla parte convenuta termine fino al 21.1.2026 per il deposito di una memoria difensiva, con invito all'invio di tale memoria e della relativa documentazione alla difesa della controparte, via pec o mail ordinaria, il giorno stesso del deposito telematico.
Si comunichi.
Vicenza, 24.12.2025
Il Giudice 6 Dott. Edoardo Martinelli
7