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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14183/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 29.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.11.2025 destinata alla discussione della causa.
Viste le note depositate dalla parte
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 14183/2023 RGAC pendente
TRA (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Palermo via Rotolo Canonico n. 3, rappresentato difeso dall'avv Alessandro Majorca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 5,
Ricorrente-opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Ufficio
[...]
Territoriale ICQRF Sicilia, viale Regione Siciliana N.O. n. 7275, Palermo
Resistente- opposto
CONCLUSIONI: La parte costituita ha concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
10.11.2025.
FATTO
Il dott. adiva il Tribunale di Palermo, con ricorso avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 2023/0143 del 9.10.2023, emessa dal Controparte_1
e notificata il 18.10.2022, con cui è stato ingiunto al ricorrente il
[...] pagamento dell'importo “per la sanzione amministrativa di euro 33.271,76” e “delle spese del procedimento pari a € 12,00”
La parte ricorrente chiedeva che l'ordinanza ingiunzione fosse da dichiararsi nulla stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e nel merito per la mancanza dei presupposti per l'applicazione degli art 2 e 3 legge 898/1986 in quanto il dott. non ha esposto dati o notizie Parte_1 falsi e comunque veniva richiesta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale instaurato contro il dott. per i medesimi fatti. Parte_1
Quindi il ricorrente così concludeva “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Previa fissazione dell'udienza di comparizione - in via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n. 2833/2020
r.g.n.r. mod 21 a carico del dott. - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. Parte_1
2023/0143 emessa dal e notificata il 18.10.2022; Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
Con decreto del 24.11.2025 veniva fissata udienza al 28.03.2024 All'udienza del 09.04.2024, si rinviava al 12.11.2025, ex art 281 sexies cpc, per discussione e decisione.
Con provvedimento del 26.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 29.08.2025, si anticipava l'udienza al 10.11.2025 disponendone la trattazione scritta.
La parte ricorrente concludeva per l'udienza del 10.11.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione si deve evidenziare, sebbene la parte resistente non si sia costituita, che possono ritenersi comunque dimostrati i presupposti della pretesa creditoria.
In particolare, si legge nell'ordinanza ingiunzione nr. 2023/0143 attualmente impugnata:
Visto il rapporto nr. 0091631/2021 datato 16 febbraio 2021 redatto dalla Guardia di Finanza Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Palermo a carico del sig. nato il [...] a [...]_1
( Pa) e residente in [...], nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, per avere indebitamente percepito per le campagne 2016 e 2017 contributi comunitari, pari ad euro 33.271,76 previsti dal regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori di cui al Regolamento prima indicato, a carico del fondo , in quanto il richiedente “ pur versando nelle condizioni previste dall'art. 67 del dlgs 159/2011 Pt_2 co 1 lett g e co 8 in quanto condannato con sentenza irrevocabile per il reato previsto e punito dall'art 416 bis del cp” ha beneficiato dei contributi finanziari concessi dalla Comunità; come riportato nel verbale del 3 febbraio 201 nel quale sono dettagliatamente precisate le motivazioni della violazione contestata”
Dunque, l'ordinanza ingiunzione nr. 2023/0143 del 09.10.2023 si fonda su due circostanze di fatto:
a) Che il ricorrente versasse nelle condizioni previste dall'art. 67 del dlgs 159/2011 co. 1 lett.
g e co.8 ossia “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
(..) le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.
b) Che il ricorrente abbia beneficiato dei contributi finanziari concessi dalla Comunità.
Entrambe tali circostanze devono ritenersi dimostrate, a prescindere dalla mancata costituzione del resistente: infatti, la stessa parte ricorrente allega, in data 31.10.2025, il decreto di sequestro dove si dà atto che il sig. sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per Parte_1 associazione mafiosa ed i contributi siano stati da quest'ultimo percepiti.
Ebbene, tali fatti configurano l'illecito amministrativo previsto dagli art. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 nr. 898 a carico del sig. Comparetto e per la violazione citata, l'art. 3 comma 1 della stessa legge, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata risulta essere conforme ai presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 nr. 898.
Inoltre, la Difesa del sig. eccepisce l'intervenuta prescrizione della sanzione Parte_1 amministrativa.
Ebbene tale eccezione non può essere accolta considerato che la parte ricorrente, onerata in tal senso, avrebbe dovuto provare il momento in cui i contributi vennero effettivamente percepiti dal sig. Comparetto, considerato che l'erogazione costituisce il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale quinquennale: in atti non sono stati prodotti i documenti relativi agli accrediti di cui egli ha beneficiato ne consegue pertanto che risulti carente di prova la dedotta eccezione di intervenuta prescrizione della sanzione applicata.
Dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta e l'ordinanza confermata.
Considerata la contumacia di parte resistente, in ordine alle spese di lite non vi può essere alcuna condanna stante il principio per il quale la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cpc, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicchè non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( Cass nr 16174 del 2018; Cass nr. 17432 del 2011) ( Cass. Civ Sez VI ord nr.
12897/2019 del 15.05.2019).
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2) Conferma l'Ordinanza Ingiunzione 2023/0143 del 09.10.2023 emessa dal
[...]
. Controparte_1
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo il 09.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 14183/2023 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 29.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 10.11.2025 destinata alla discussione della causa.
Viste le note depositate dalla parte
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 10.11.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 14183/2023 RGAC pendente
TRA (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Palermo via Rotolo Canonico n. 3, rappresentato difeso dall'avv Alessandro Majorca, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 5,
Ricorrente-opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Ufficio
[...]
Territoriale ICQRF Sicilia, viale Regione Siciliana N.O. n. 7275, Palermo
Resistente- opposto
CONCLUSIONI: La parte costituita ha concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
10.11.2025.
FATTO
Il dott. adiva il Tribunale di Palermo, con ricorso avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 2023/0143 del 9.10.2023, emessa dal Controparte_1
e notificata il 18.10.2022, con cui è stato ingiunto al ricorrente il
[...] pagamento dell'importo “per la sanzione amministrativa di euro 33.271,76” e “delle spese del procedimento pari a € 12,00”
La parte ricorrente chiedeva che l'ordinanza ingiunzione fosse da dichiararsi nulla stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e nel merito per la mancanza dei presupposti per l'applicazione degli art 2 e 3 legge 898/1986 in quanto il dott. non ha esposto dati o notizie Parte_1 falsi e comunque veniva richiesta la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale instaurato contro il dott. per i medesimi fatti. Parte_1
Quindi il ricorrente così concludeva “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Previa fissazione dell'udienza di comparizione - in via preliminare sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale n. 2833/2020
r.g.n.r. mod 21 a carico del dott. - ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. Parte_1
2023/0143 emessa dal e notificata il 18.10.2022; Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
Con decreto del 24.11.2025 veniva fissata udienza al 28.03.2024 All'udienza del 09.04.2024, si rinviava al 12.11.2025, ex art 281 sexies cpc, per discussione e decisione.
Con provvedimento del 26.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 29.08.2025, si anticipava l'udienza al 10.11.2025 disponendone la trattazione scritta.
La parte ricorrente concludeva per l'udienza del 10.11.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione si deve evidenziare, sebbene la parte resistente non si sia costituita, che possono ritenersi comunque dimostrati i presupposti della pretesa creditoria.
In particolare, si legge nell'ordinanza ingiunzione nr. 2023/0143 attualmente impugnata:
Visto il rapporto nr. 0091631/2021 datato 16 febbraio 2021 redatto dalla Guardia di Finanza Nucleo di
Polizia Economico-Finanziaria di Palermo a carico del sig. nato il [...] a [...]_1
( Pa) e residente in [...], nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, per avere indebitamente percepito per le campagne 2016 e 2017 contributi comunitari, pari ad euro 33.271,76 previsti dal regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori di cui al Regolamento prima indicato, a carico del fondo , in quanto il richiedente “ pur versando nelle condizioni previste dall'art. 67 del dlgs 159/2011 Pt_2 co 1 lett g e co 8 in quanto condannato con sentenza irrevocabile per il reato previsto e punito dall'art 416 bis del cp” ha beneficiato dei contributi finanziari concessi dalla Comunità; come riportato nel verbale del 3 febbraio 201 nel quale sono dettagliatamente precisate le motivazioni della violazione contestata”
Dunque, l'ordinanza ingiunzione nr. 2023/0143 del 09.10.2023 si fonda su due circostanze di fatto:
a) Che il ricorrente versasse nelle condizioni previste dall'art. 67 del dlgs 159/2011 co. 1 lett.
g e co.8 ossia “le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
(..) le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.
b) Che il ricorrente abbia beneficiato dei contributi finanziari concessi dalla Comunità.
Entrambe tali circostanze devono ritenersi dimostrate, a prescindere dalla mancata costituzione del resistente: infatti, la stessa parte ricorrente allega, in data 31.10.2025, il decreto di sequestro dove si dà atto che il sig. sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per Parte_1 associazione mafiosa ed i contributi siano stati da quest'ultimo percepiti.
Ebbene, tali fatti configurano l'illecito amministrativo previsto dagli art. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 nr. 898 a carico del sig. Comparetto e per la violazione citata, l'art. 3 comma 1 della stessa legge, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata risulta essere conforme ai presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986 nr. 898.
Inoltre, la Difesa del sig. eccepisce l'intervenuta prescrizione della sanzione Parte_1 amministrativa.
Ebbene tale eccezione non può essere accolta considerato che la parte ricorrente, onerata in tal senso, avrebbe dovuto provare il momento in cui i contributi vennero effettivamente percepiti dal sig. Comparetto, considerato che l'erogazione costituisce il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale quinquennale: in atti non sono stati prodotti i documenti relativi agli accrediti di cui egli ha beneficiato ne consegue pertanto che risulti carente di prova la dedotta eccezione di intervenuta prescrizione della sanzione applicata.
Dunque, l'opposizione deve essere integralmente respinta e l'ordinanza confermata.
Considerata la contumacia di parte resistente, in ordine alle spese di lite non vi può essere alcuna condanna stante il principio per il quale la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 cpc, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicchè non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso poiché questi non avendo espletato alcuna attività processuale non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ( Cass nr 16174 del 2018; Cass nr. 17432 del 2011) ( Cass. Civ Sez VI ord nr.
12897/2019 del 15.05.2019).
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione proposta dal sig. . Parte_1
2) Conferma l'Ordinanza Ingiunzione 2023/0143 del 09.10.2023 emessa dal
[...]
. Controparte_1
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo il 09.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone