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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/09/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797 del 2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Graverini Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Trionfale n. 65, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Veronica Ribaldi e dall'Avv. Adolfo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Isonzo n. 71, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Veronica Ribaldi e dall'Avv. Adolfo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Isonzo n. 71, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 6 Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., chiedeva di modificare le Parte_1 condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del
Tribunale di Latina n. 1186/2007 passata in giudicato il 3.9.08 (cfr. doc. 2 del ricorso), nonché dal successivo decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma con cron. 456/14 del 18.2.14 (cfr. doc. 3 del ricorso) chiedendo, in via principale, la revoca dell'assegno disposto a suo carico per il mantenimento della figlia ed in via subordinata di disporre la corresponsione CP_2 diretta in favore di quest'ultima dell'importo già stabilito in € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. In particolare, il ricorrente deduceva che in data 3.12.1994 contraeva in Latina, matrimonio concordatario con , optando per il regime di Controparte_1 comunione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina, atto n. 424, parte I, serie A, anno 1994 e che dalla predetta unione coniugale, in data 9.5.1995, nasceva, in Roma, , figlia della coppia, attualmente maggiorenne, laureata e, Controparte_2 solo presumibilmente, non economicamente autosufficiente. Precisava, inoltre, che in data
3.7.2007, il Tribunale di Latina – con sentenza n. 1186/07 emessa nel procedimento recante
R.G.N. 7326/03, passata in giudicato il 3.9.08 – dichiarava i coniugi divorziati affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna e disponendo a carico del padre il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_2 in virtù del collocamento prevalente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel 2011,
[...]
proponeva innanzi al Tribunale di Latina ricorso per la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio, conclusosi con decreto di rigetto di tutte le domande svolte dalle parti e conferma delle statuizioni di cui alla sentenza divorzile n. 1186/07. Il ricorrente proseguiva deducendo che nel 2012 impugnava, innanzi alla Corte di Appello di Roma, Controparte_1 il predetto decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Latina e che, nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo integralmente recepito dalla Corte di Appello di Roma, che con decreto recante cron. 456/14 del 18.2.14, reso nel giudizio R.G.N. 53902/12, in parziale riforma pagina 2 di 6 ed a modifica delle condizioni di divorzio, disponeva egli fosse onerato del pagamento in favore della madre collocataria della somma di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Sosteneva, inoltre CP_2 che risultava aver trasferito la propria residenza nel 2022 ed essere Controparte_1 attualmente residente in [...] mentre la figlia, risultava residente in Controparte_2
Latina, Via Vincenzo Monti 13, ma solo formalmente, non coabitando più con la madre e vivendo a Roma dove aveva iniziato e concluso nel 2014/15 il percorso di studio con la laurea breve in cinematografia. Il aggiungeva, inoltre, che per decisone unilaterale della figlia, Pt_1 non la vedeva, incontrava o sentiva da oltre due anni e che tutti i tentativi di mettersi in contatto con lei, anche attraverso canali social, erano rimasti inevasi, risultando lo stesso e tutto il nucleo familiare paterno “bloccato” ovunque. In relazione alle proprie condizioni economiche dichiarava che dal 2022 era in pensione dall'Aeronautica militare e percepiva € 2.231,00 mensili per 13 mensilità, che era onerato dal pagamento del mutuo della casa di proprietà sita in Sermoneta
(LT), Via Battaglia di Lepanto n.4, mutuo il cui rateo mensile era pari ad € 337,44, nonché dal pagamento del contributo al mantenimento della secondogenita figlia di una Persona_1 relazione successiva, pari ad € 324,60 mensili (cfr. doc.6,7 ed 8 del ricorso). Aggiungeva che dal
2020 conviveva anche con l'anziana madre di anni 87 che necessitava di cure e sostegno, non essendo nelle condizioni economiche di mantenersi autonomamente e dignitosamente, mentre la resistente lavorava stabilmente con contratto a tempo indeterminato. Da ultimo precisava di aver sempre corrisposto alla madre collocataria il mantenimento ordinario per la figlia, nonché le spese straordinarie, ove richieste. Il ricorrente, quindi, sosteneva che, alla luce di quanto esposto, giustificava la modifica delle statuizioni economiche in favore della figlia, tenuto conto in particolare che il difetto di collocamento prevalente e/o stabile dimora e/o coabitazione e/o convivenza tra la resistente e la figlia perdurava da anni.
rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “- In via principale per i motivi esposti in Parte_1 fatto ed in diritto revocare, a far data della domanda, il contributo di mantenimento ordinario per la figlia di € 300,00 mensili disposto a carico del ricorrente e da Controparte_2 versarsi in favore della resistente sig.ra quale genitore collocatario Controparte_1 prevalente della prole - così come statuito in sede divorzile Tribunale di Latina sentenza n.
1186/07 ad RG 7326/03 ed in via definitiva dal Decreto della Corte di Appello di Roma cron.
456/14 ad RG 53902/12. In via gradata e nel merito nella denegata ipotesi di mancato
pagina 3 di 6 accoglimento e/o di accoglimento parziale ed in ogni caso all'esito di istruttoria e/o di intervento in giudizio di - Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere Controparte_2 Parte_1 alla figlia un contributo diretto al suo mantenimento pari ad € 300,00, che Controparte_2 verrà versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alla figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT”.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta di revoca dell'assegno di Controparte_1 mantenimento ordinario per la figlia non sussistendone i presupposti, poiché la CP_2 stessa non era ancora economicamente autosufficiente. In proposito, evidenziava che la figlia fino al mese di giugno 2024, era stata impegnata con gli studi avendo frequentato CP_2 per tre anni l'Accademia di arti e spettacolo “Bordeaux”, dopo aver completato il percorso universitario e che la stessa non era ancora economicamente autosufficiente, non avendo trovato alcun lavoro stabile, pur essendosi immediatamente attivata al termine della propria formazione.
Per tale motivo, le spese per la permanenza a Roma venivano in gran parte sostenute dalla stessa la quale provvedeva a pagare interamente la quota spettante alla figlia a titolo di canoni di locazione (cfr. doc. 2 e 3 della comparsa). Ciò precisato, si dichiarava favorevole alla corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario, così come stabilito, direttamente in favore della figlia non ancora autosufficiente, nei confronti della quale chiedeva estendersi il contraddittorio.
, rassegnava quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'On. Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis: - Rigettare la domanda principale e, per l'effetto, come richiesto in via gradata dal ricorrente, disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere alla figlia Parte_1 un contributo diretto al suo mantenimento pari ad € 300,00, che verrà Controparte_2 versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alla figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT”.
Con provvedimento del 17.10.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia della coppia , la quale si costituiva in giudizio aderendo Controparte_2 alla domanda proposta in via gradata dal padre di corresponsione diretta in suo favore del contributo di mantenimento ordinario ex art 337 septies c.c. Si opponeva, invece, alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento ordinario formulata da , poiché non ancora Parte_1 economicamente autosufficiente, essendo titolare, fino al 21 giugno 2025, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Società Sportiva Dilettantistica Weal House
pagina 4 di 6 SSD arl con sede in Roma via Michele Amari (cfr. doc. 2 dell'atto di intervento), per il quale percepiva un compenso mensile esiguo e variabile (cfr. doc. 3 dell'atto di intervento). Poiché tale compenso era insufficiente per consentirle di essere economicamente indipendente, le spese per il sostentamento e per la permanenza a Roma venivano in gran parte sostenute dalla madre, la quale provvedeva anche a pagare interamente la quota spettante alla figlia a titolo di canoni di locazione e relative utenze.
CI rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, CP_2 contrariis reiectis: - Rigettare la domanda principale formulata dal ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento ordinario nei confronti della figlia, non sussistendone i presupposti, poiché la stessa non è ancora economicamente autosufficiente;
- In accoglimento di quanto richiesto in via gradata dal ricorrente nonchè della domanda ex art. 337 septies c.c. proposta dall'odierna interveniente, disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere Parte_1 alla figlia il contributo diretto al suo mantenimento così come stabilito in Controparte_2 sede divorzile con decreto cron. 456/14 del 18.02.2014 Corte d'Appello di Roma, rivalutato all'attualità, che verrà versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alla figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT”.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 06.02.2025 si dichiarava disponibile a definire il giudizio versando Parte_1 direttamente a l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese Controparte_2 straordinarie, proposta cui aderivano anche la resistente e l'intervenuta, convenendo altresì per la compensazione delle spese di lite, ed il Giudice in via temporanea e urgente disponeva che dal mese di marzo 2025 l'assegno mensile fosse versato direttamente dal ricorrente alla figlia
[...] come il contributo alle spese straordinarie in caso di richiesta. CP_2
La causa, infine, veniva rinviata per discussione all'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che nulla osti alla corresponsione diretta da parte di in favore della Parte_1 figlia maggiorenne ma non autosufficiente, , dell'assegno di mantenimento Controparte_2 mensile già quantificato in € 300,00, oltre rivalutazione annuale ai sensi degli indici ISTAT, fermo restando quanto disposto per le spese straordinarie.
pagina 5 di 6 Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 797 del 2024 così provvede:
“Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del Tribunale di Latina n. 1186/2007 passata in giudicato il 3.9.08, nonché dal successivo decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma con cron. 456/14 del 18.2.14, nel senso richiesto dalle parti con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza agli atti del fascicolo telematico, stabilendo che il padre, , versi direttamente sul c/c intestato alla Parte_1 figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo restando quanto già disposto per le spese straordinarie. Compensa le spese di lite tra le parti.”
Latina, 18 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797 del 2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Graverini Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Trionfale n. 65, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Veronica Ribaldi e dall'Avv. Adolfo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Isonzo n. 71, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Veronica Ribaldi e dall'Avv. Adolfo Taffuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Isonzo n. 71, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 6 Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127- ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c., chiedeva di modificare le Parte_1 condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del
Tribunale di Latina n. 1186/2007 passata in giudicato il 3.9.08 (cfr. doc. 2 del ricorso), nonché dal successivo decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma con cron. 456/14 del 18.2.14 (cfr. doc. 3 del ricorso) chiedendo, in via principale, la revoca dell'assegno disposto a suo carico per il mantenimento della figlia ed in via subordinata di disporre la corresponsione CP_2 diretta in favore di quest'ultima dell'importo già stabilito in € 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. In particolare, il ricorrente deduceva che in data 3.12.1994 contraeva in Latina, matrimonio concordatario con , optando per il regime di Controparte_1 comunione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Latina, atto n. 424, parte I, serie A, anno 1994 e che dalla predetta unione coniugale, in data 9.5.1995, nasceva, in Roma, , figlia della coppia, attualmente maggiorenne, laureata e, Controparte_2 solo presumibilmente, non economicamente autosufficiente. Precisava, inoltre, che in data
3.7.2007, il Tribunale di Latina – con sentenza n. 1186/07 emessa nel procedimento recante
R.G.N. 7326/03, passata in giudicato il 3.9.08 – dichiarava i coniugi divorziati affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna e disponendo a carico del padre il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
350,00 (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_2 in virtù del collocamento prevalente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel 2011,
[...]
proponeva innanzi al Tribunale di Latina ricorso per la modifica delle Controparte_1 condizioni di divorzio, conclusosi con decreto di rigetto di tutte le domande svolte dalle parti e conferma delle statuizioni di cui alla sentenza divorzile n. 1186/07. Il ricorrente proseguiva deducendo che nel 2012 impugnava, innanzi alla Corte di Appello di Roma, Controparte_1 il predetto decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Latina e che, nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo integralmente recepito dalla Corte di Appello di Roma, che con decreto recante cron. 456/14 del 18.2.14, reso nel giudizio R.G.N. 53902/12, in parziale riforma pagina 2 di 6 ed a modifica delle condizioni di divorzio, disponeva egli fosse onerato del pagamento in favore della madre collocataria della somma di € 300,00 (trecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Sosteneva, inoltre CP_2 che risultava aver trasferito la propria residenza nel 2022 ed essere Controparte_1 attualmente residente in [...] mentre la figlia, risultava residente in Controparte_2
Latina, Via Vincenzo Monti 13, ma solo formalmente, non coabitando più con la madre e vivendo a Roma dove aveva iniziato e concluso nel 2014/15 il percorso di studio con la laurea breve in cinematografia. Il aggiungeva, inoltre, che per decisone unilaterale della figlia, Pt_1 non la vedeva, incontrava o sentiva da oltre due anni e che tutti i tentativi di mettersi in contatto con lei, anche attraverso canali social, erano rimasti inevasi, risultando lo stesso e tutto il nucleo familiare paterno “bloccato” ovunque. In relazione alle proprie condizioni economiche dichiarava che dal 2022 era in pensione dall'Aeronautica militare e percepiva € 2.231,00 mensili per 13 mensilità, che era onerato dal pagamento del mutuo della casa di proprietà sita in Sermoneta
(LT), Via Battaglia di Lepanto n.4, mutuo il cui rateo mensile era pari ad € 337,44, nonché dal pagamento del contributo al mantenimento della secondogenita figlia di una Persona_1 relazione successiva, pari ad € 324,60 mensili (cfr. doc.6,7 ed 8 del ricorso). Aggiungeva che dal
2020 conviveva anche con l'anziana madre di anni 87 che necessitava di cure e sostegno, non essendo nelle condizioni economiche di mantenersi autonomamente e dignitosamente, mentre la resistente lavorava stabilmente con contratto a tempo indeterminato. Da ultimo precisava di aver sempre corrisposto alla madre collocataria il mantenimento ordinario per la figlia, nonché le spese straordinarie, ove richieste. Il ricorrente, quindi, sosteneva che, alla luce di quanto esposto, giustificava la modifica delle statuizioni economiche in favore della figlia, tenuto conto in particolare che il difetto di collocamento prevalente e/o stabile dimora e/o coabitazione e/o convivenza tra la resistente e la figlia perdurava da anni.
rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “- In via principale per i motivi esposti in Parte_1 fatto ed in diritto revocare, a far data della domanda, il contributo di mantenimento ordinario per la figlia di € 300,00 mensili disposto a carico del ricorrente e da Controparte_2 versarsi in favore della resistente sig.ra quale genitore collocatario Controparte_1 prevalente della prole - così come statuito in sede divorzile Tribunale di Latina sentenza n.
1186/07 ad RG 7326/03 ed in via definitiva dal Decreto della Corte di Appello di Roma cron.
456/14 ad RG 53902/12. In via gradata e nel merito nella denegata ipotesi di mancato
pagina 3 di 6 accoglimento e/o di accoglimento parziale ed in ogni caso all'esito di istruttoria e/o di intervento in giudizio di - Disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere Controparte_2 Parte_1 alla figlia un contributo diretto al suo mantenimento pari ad € 300,00, che Controparte_2 verrà versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alla figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT”.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla richiesta di revoca dell'assegno di Controparte_1 mantenimento ordinario per la figlia non sussistendone i presupposti, poiché la CP_2 stessa non era ancora economicamente autosufficiente. In proposito, evidenziava che la figlia fino al mese di giugno 2024, era stata impegnata con gli studi avendo frequentato CP_2 per tre anni l'Accademia di arti e spettacolo “Bordeaux”, dopo aver completato il percorso universitario e che la stessa non era ancora economicamente autosufficiente, non avendo trovato alcun lavoro stabile, pur essendosi immediatamente attivata al termine della propria formazione.
Per tale motivo, le spese per la permanenza a Roma venivano in gran parte sostenute dalla stessa la quale provvedeva a pagare interamente la quota spettante alla figlia a titolo di canoni di locazione (cfr. doc. 2 e 3 della comparsa). Ciò precisato, si dichiarava favorevole alla corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario, così come stabilito, direttamente in favore della figlia non ancora autosufficiente, nei confronti della quale chiedeva estendersi il contraddittorio.
, rassegnava quindi le seguenti conclusioni “Voglia l'On. Tribunale adito, Controparte_1 contrariis reiectis: - Rigettare la domanda principale e, per l'effetto, come richiesto in via gradata dal ricorrente, disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere alla figlia Parte_1 un contributo diretto al suo mantenimento pari ad € 300,00, che verrà Controparte_2 versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alla figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT”.
Con provvedimento del 17.10.2024 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia della coppia , la quale si costituiva in giudizio aderendo Controparte_2 alla domanda proposta in via gradata dal padre di corresponsione diretta in suo favore del contributo di mantenimento ordinario ex art 337 septies c.c. Si opponeva, invece, alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento ordinario formulata da , poiché non ancora Parte_1 economicamente autosufficiente, essendo titolare, fino al 21 giugno 2025, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Società Sportiva Dilettantistica Weal House
pagina 4 di 6 SSD arl con sede in Roma via Michele Amari (cfr. doc. 2 dell'atto di intervento), per il quale percepiva un compenso mensile esiguo e variabile (cfr. doc. 3 dell'atto di intervento). Poiché tale compenso era insufficiente per consentirle di essere economicamente indipendente, le spese per il sostentamento e per la permanenza a Roma venivano in gran parte sostenute dalla madre, la quale provvedeva anche a pagare interamente la quota spettante alla figlia a titolo di canoni di locazione e relative utenze.
CI rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, CP_2 contrariis reiectis: - Rigettare la domanda principale formulata dal ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento ordinario nei confronti della figlia, non sussistendone i presupposti, poiché la stessa non è ancora economicamente autosufficiente;
- In accoglimento di quanto richiesto in via gradata dal ricorrente nonchè della domanda ex art. 337 septies c.c. proposta dall'odierna interveniente, disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere Parte_1 alla figlia il contributo diretto al suo mantenimento così come stabilito in Controparte_2 sede divorzile con decreto cron. 456/14 del 18.02.2014 Corte d'Appello di Roma, rivalutato all'attualità, che verrà versato mensilmente dal padre sul c/c intestato alla figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT”.
Gli atti sono stati comunicati al PM che non ha formulato osservazioni.
All'udienza del 06.02.2025 si dichiarava disponibile a definire il giudizio versando Parte_1 direttamente a l'assegno di mantenimento e il contributo alle spese Controparte_2 straordinarie, proposta cui aderivano anche la resistente e l'intervenuta, convenendo altresì per la compensazione delle spese di lite, ed il Giudice in via temporanea e urgente disponeva che dal mese di marzo 2025 l'assegno mensile fosse versato direttamente dal ricorrente alla figlia
[...] come il contributo alle spese straordinarie in caso di richiesta. CP_2
La causa, infine, veniva rinviata per discussione all'udienza del 16.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che nulla osti alla corresponsione diretta da parte di in favore della Parte_1 figlia maggiorenne ma non autosufficiente, , dell'assegno di mantenimento Controparte_2 mensile già quantificato in € 300,00, oltre rivalutazione annuale ai sensi degli indici ISTAT, fermo restando quanto disposto per le spese straordinarie.
pagina 5 di 6 Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 797 del 2024 così provvede:
“Modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite con sentenza del Tribunale di Latina n. 1186/2007 passata in giudicato il 3.9.08, nonché dal successivo decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma con cron. 456/14 del 18.2.14, nel senso richiesto dalle parti con le note di trattazione scritta in sostituzione di udienza agli atti del fascicolo telematico, stabilendo che il padre, , versi direttamente sul c/c intestato alla Parte_1 figlia entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, fermo restando quanto già disposto per le spese straordinarie. Compensa le spese di lite tra le parti.”
Latina, 18 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6