Articolo 1 della Legge 14 luglio 1993, n. 258
Articolo 2
Versione
1 agosto 1993
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.
Entrata in vigore il 1 agosto 1993