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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.9595/2024 del ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
avv. DADDABBO F Parte_1 ricorrente
E
Avv. ANCORA L Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio Con la società (d'ora innanzi, per brevità, anche , per ottenere l'indennità Controparte_1 di trasferta di cui agli accordi aziendali 19.04.1949 e 09.09.1963, atteso il suo trasferimento come da nota aziendale che gli comunicava “la sua nuova residenza di servizio presso la stazione di Gravina, a decorrere dal
5.11.2020, fermo restando l'attuale profilo professionale, in quanto la stazione di Toritto è divenuta impresenziata”, deducendo di ricoprire la qualifica di capo squadra operatori di manovra. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda.
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione con sentenza n.1921/2023 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.:” L'indennità di trasferta, prevista dagli accordi aziendali vigenti, il primo del 1949 e il secondo del 1963, va corrisposta in caso di trasferimento della residenza dell'agente per esigenze di servizio;
in particolare l'accordo del 1949 all'art. 4 co. 2 (“traslochi “) dispone che …L'agente con carico di famiglia, obbligato a traferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Azienda, sino a quando non riesca a trovare casa - per cause indipendenti dalla sua volontà - ha diritto all'indennità di trasferta di cui all'art.2 per un periodo massimo di 3 mesi…. L'accordo del 1963 dispone che
"Agli agenti, trasferiti per esigenze di servizio, che non hanno diritto all'alloggio se con a carico di famiglia saranno corrisposti i 90 giorni di trasferta, se senza carico di famiglia saranno corrisposti due mesi" …. Nel caso di specie , il provvedimento con cui la resistente ha assegnato la nuova residenza di servizio al datato 24.02.2021, risponde CP_2 all'esigenza di “riduzione di posti per soppressione di servizi”, di cui all'art. 26, comma 3, Allegato A del R.D. n. 148 del 1931: infatti, a seguito dell'attivazione del programma di servizio in vigore dal 24.09.2020, la stazione di Toritto, presso la quale il ricorrente era in servizio, è divenuta “impresenziata”, con conseguente soppressione di 4 posti di capo stazione e 1 posto di manovratore e ricollocamento dei dipendenti. L'art. 26, Allegato A del R.D. n. 148 del 1931, in caso di cessione di linee ad altra azienda o fusione di aziende, dispone il mantenimento, per quanto è possibile, di “un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto” dal personale in servizio. In tali ipotesi e in quelle di mutamento nei sistemi di esercizio e riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, “l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento”. Il posto ove ricollocare il ricorrente con il medesimo inquadramento precedente di capo stazione è stato quindi individuato dall' azienda nella stazione di Gravina, dove vi era carenza di tale profilo professionale, ai sensi del citato art. 26, Allegato A del R.D. n. 148 del 1931. Non appare dunque sussistere un trasferimento per “esigenze di servizio” ( quelle per le quali l'accordo aziendale del 09.09.1963 prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta per 90 giorni in favore del dipendente trasferito con carico di famiglia e senza diritto all'alloggio
) ; piuttosto deve ritenersi la necessità di ricollocare ai sensi dell'art. 26 citato -, in sostanza con un repechage- il dipendente, il cui posto era stato soppresso per diversa organizzazione aziendale della stazione di Toritto e dei servizi da essa garantiti. In ogni caso il – il quale , ai sensi dell'art. 5 dell'accordo aziendale del 19.04.1949, non rientra CP_2 fra i beneficiari del diritto all'alloggio (in quanto capo stazione e non capo stazione dirigente principale),- ha sempre mantenuto la propria residenza nel comune di Bari e non ha fornito la prova di aver richiesto l'alloggio aziendale, né a
Gravina e neanche quando impiegato presso la sede di Toritto, né di essersi attivato, come da art. 4, comma 2 del suddetto accordo, nella ricerca di un'unità abitativa nei pressi della nuova sede lavorativa o, quanto meno, di non averla reperita
“per cause indipendenti dalla sua volontà”. In conclusione la domanda non può essere accolta.
3. Applicando le coordinate interpretative testè riferite ed in considerazione del fatto che l'istante ha mantenuto la sua residenza in Grumo Appula, non pare dubbio che la domanda sia infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza
2 pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 2.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.9595/2024 del ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
avv. DADDABBO F Parte_1 ricorrente
E
Avv. ANCORA L Controparte_1 resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio Con la società (d'ora innanzi, per brevità, anche , per ottenere l'indennità Controparte_1 di trasferta di cui agli accordi aziendali 19.04.1949 e 09.09.1963, atteso il suo trasferimento come da nota aziendale che gli comunicava “la sua nuova residenza di servizio presso la stazione di Gravina, a decorrere dal
5.11.2020, fermo restando l'attuale profilo professionale, in quanto la stazione di Toritto è divenuta impresenziata”, deducendo di ricoprire la qualifica di capo squadra operatori di manovra. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava nel merito la fondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda.
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione con sentenza n.1921/2023 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.:” L'indennità di trasferta, prevista dagli accordi aziendali vigenti, il primo del 1949 e il secondo del 1963, va corrisposta in caso di trasferimento della residenza dell'agente per esigenze di servizio;
in particolare l'accordo del 1949 all'art. 4 co. 2 (“traslochi “) dispone che …L'agente con carico di famiglia, obbligato a traferire la propria residenza dovunque sarà stabilito dall'Azienda, sino a quando non riesca a trovare casa - per cause indipendenti dalla sua volontà - ha diritto all'indennità di trasferta di cui all'art.2 per un periodo massimo di 3 mesi…. L'accordo del 1963 dispone che
"Agli agenti, trasferiti per esigenze di servizio, che non hanno diritto all'alloggio se con a carico di famiglia saranno corrisposti i 90 giorni di trasferta, se senza carico di famiglia saranno corrisposti due mesi" …. Nel caso di specie , il provvedimento con cui la resistente ha assegnato la nuova residenza di servizio al datato 24.02.2021, risponde CP_2 all'esigenza di “riduzione di posti per soppressione di servizi”, di cui all'art. 26, comma 3, Allegato A del R.D. n. 148 del 1931: infatti, a seguito dell'attivazione del programma di servizio in vigore dal 24.09.2020, la stazione di Toritto, presso la quale il ricorrente era in servizio, è divenuta “impresenziata”, con conseguente soppressione di 4 posti di capo stazione e 1 posto di manovratore e ricollocamento dei dipendenti. L'art. 26, Allegato A del R.D. n. 148 del 1931, in caso di cessione di linee ad altra azienda o fusione di aziende, dispone il mantenimento, per quanto è possibile, di “un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto” dal personale in servizio. In tali ipotesi e in quelle di mutamento nei sistemi di esercizio e riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, “l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento”. Il posto ove ricollocare il ricorrente con il medesimo inquadramento precedente di capo stazione è stato quindi individuato dall' azienda nella stazione di Gravina, dove vi era carenza di tale profilo professionale, ai sensi del citato art. 26, Allegato A del R.D. n. 148 del 1931. Non appare dunque sussistere un trasferimento per “esigenze di servizio” ( quelle per le quali l'accordo aziendale del 09.09.1963 prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta per 90 giorni in favore del dipendente trasferito con carico di famiglia e senza diritto all'alloggio
) ; piuttosto deve ritenersi la necessità di ricollocare ai sensi dell'art. 26 citato -, in sostanza con un repechage- il dipendente, il cui posto era stato soppresso per diversa organizzazione aziendale della stazione di Toritto e dei servizi da essa garantiti. In ogni caso il – il quale , ai sensi dell'art. 5 dell'accordo aziendale del 19.04.1949, non rientra CP_2 fra i beneficiari del diritto all'alloggio (in quanto capo stazione e non capo stazione dirigente principale),- ha sempre mantenuto la propria residenza nel comune di Bari e non ha fornito la prova di aver richiesto l'alloggio aziendale, né a
Gravina e neanche quando impiegato presso la sede di Toritto, né di essersi attivato, come da art. 4, comma 2 del suddetto accordo, nella ricerca di un'unità abitativa nei pressi della nuova sede lavorativa o, quanto meno, di non averla reperita
“per cause indipendenti dalla sua volontà”. In conclusione la domanda non può essere accolta.
3. Applicando le coordinate interpretative testè riferite ed in considerazione del fatto che l'istante ha mantenuto la sua residenza in Grumo Appula, non pare dubbio che la domanda sia infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza
2 pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 2.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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