Articolo 22 della Legge 25 ottobre 1977, n. 808
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23 novembre 1977
Art. 22. Competenza relativa ai provvedimenti di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32

I provvedimenti relativi al collocamento in ruolo in soprannumero previsto dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32 , da disporre nei confronti del personale non docente, gia' inquadrato nella qualifica di diurnista per effetto dell' articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , o che abbia maturato il prescritto triennio a carico dei bilanci delle universita' secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042 , sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria, i quali acquisiranno il parere della commissione per il personale di cui al precedente articolo 5.
Resta fermo peraltro la competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione nei casi in cui sui provvedimenti predetti si sia gia' pronunciato il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
Entrata in vigore il 23 novembre 1977