Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 76 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Isernia e Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Insorti di Ungheria n. 74, sono legalmente domiciliati;
nei confronti
Nuova Edil Gagliole S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p. t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento di archiviazione dell’istanza pratica -OMISSIS-, non notificato al ricorrente, che ne ha avuto cognizione in data 30.01.2026 a seguito di comunicazione di preavviso di diniego del permesso di soggiorno; di ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, il dott. ZI IL e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, cittadino extracomunitario, faceva ingresso in Italia, in data 29.08.2025, mediante il c. d. “decreto flussi”, in forza del nulla-osta per lavoro subordinato, rilasciatogli dalla Prefettura di Isernia (-OMISSIS-) in data 18.03.2024.
Nel termine di otto giorni dell’ingresso, in data 04.09.2025, il datore di lavoro caricava sul portale il contratto di soggiorno, sottoscritto analogicamente dal lavoratore e digitalmente dal datore medesimo; il sistema informatico dell’Amministrazione recepiva il documento, senza registrare errori.
Il ricorrente presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno, allegando prova del contratto di soggiorno sottoscritto e ribadendo che il datore di lavoro, intendendo assumerlo, aveva provveduto alla trasmissione del modello 209 (cioè del contratto di soggiorno).
In data 30.01.2026, era notificato al ricorrente un preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno.
Con osservazioni depositate, ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il ricorrente ribadiva che il datore di lavoro aveva depositato sul portale il suo contratto di soggiorno.
A seguito di istanza di accesso agli atti, in data 10.03.2026, la Prefettura di Isernia comunicava che: “ l’istanza risulta archiviata ai sensi dell’art. 22 comma 5 ter e 6 del D.lgs 286/1998 in data 29/09/2025, per mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente dalle parti ”. Nello specifico, per quanto risulta dichiarato dall’Ufficio, nella nota del 10.03.2026, si lamentava che “ la sottoscrizione e la trasmissione non sono avvenute nei termini e nelle modalità prescritte ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 21.03.2026 e depositato il 24.03.2026, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 7 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; 2) difetto della motivazione. eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio; violazione dell’art. 6 lett. b) legge n. 241/1990; mancata acquisizione del documento nei termini prescritti. violazione dell’art. 5-ter dell’art. 22 legge n. 286/1998; 3) violazione dell’art. 5, comma 5, T.U. immigrazione; eccesso di potere per illogicità.
Si costituiscono le Amministrazioni intimate, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso. Concludono per la reiezione.
Segue una memoria di replica del ricorrente.
Nella camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per il giudizio cautelare, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, la causa è trattenuta per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso è fondato.
III – L’Amministrazione resistente afferma che l’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro sarebbe un " provvedimento vincolato ed emesso in via automatica " dall'applicativo informatico, sul quale l'Amministrazione non opererebbe alcuna valutazione discrezionale. Sennonché, l'automazione procedurale non può sottrarsi al rispetto dei principi dell'ordinamento, quali la partecipazione procedimentale, la proporzionalità e la ragionevolezza.
La tesi dell’Amministrazione è, peraltro, contraddetta dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, il quale prevede espressamente che la revoca del nulla-osta avvenga " salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ". La clausola di salvaguardia impone, dunque, all'Amministrazione un onere di valutazione e d’istruttoria, incompatibile con il dedotto automatismo.
Nel caso di specie, il datore di lavoro ha comunicato alla Prefettura la propria volontà di assumere il lavoratore e ha caricato il contratto di lavoro sul portale, ancorché tale caricamento non risulti acquisito, in base al funzionamento dello stesso applicativo ministeriale.
A tal riguardo, si deve considerare che il sistema informatico in parola non consente all’interessato di ottenere una ricevuta che confermi l’avvenuto caricamento, sicché la mancata acquisizione del deposito non è stata verificabile da parte del ricorrente né del suo datore di lavoro.
A fronte di tanto, a seguito della segnalazione, l'Amministrazione avrebbe avuto il dovere di attivarsi per verificare l'impedimento e valutare se esso integrasse una causa imputabile, come previsto dalla legge.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi su caso analogo, affermando che, a fronte di un'archiviazione per tardiva trasmissione del contratto, l'Amministrazione avrebbe il dovere di porsi " nelle condizioni di acquisire dall’interessato elementi istruttori utili a valutare le ragioni del ritardo e se questo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore " (cfr.: T.a.r. Toscana Firenze, ordinanza n. 53/2026).
L'omessa attivazione di tale istruttoria costituisce violazione del principio del soccorso istruttorio, il quale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, è un dovere per l'Amministrazione, inteso a garantire la collaborazione e a evitare che meri vizi formali o procedurali possano compromettere la sostanza del rapporto giuridico (cfr.: T.a.r. Campania Napoli, n. 4688/2020; T.a.r. Lazio Roma n. 15901/2024).
Non si tratta, nella specie, di impedire la " formazione postuma di un requisito essenziale ", bensì di superare un ostacolo di natura meramente formale e procedurale (la trasmissione telematica), a fronte di un requisito sostanziale (l'accordo tra le parti e la sottoscrizione del contratto) da ritenersi sussistente, come dimostra il documento sottoscritto da ambo le parti contrattuali.
La giurisprudenza ha chiarito che il soccorso istruttorio è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato e Amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l'esclusione da una procedura amministrativa, per motivi di carattere meramente formale sarebbe giustificata soltanto se risultasse necessaria per la tutela di contrapposti valori giuridici (cfr.: T.a.r. Campania Napoli, n. 4688/2020).
Nessun valore giuridico prevalente giustifica il sacrificio della posizione del lavoratore, regolarmente entrato in Italia per soddisfare un'esigenza del sistema produttivo nazionale e regolarmente contrattualizzato.
IV - La tesi difensiva della resistente, secondo cui nei procedimenti standardizzati sarebbero inapplicabili gli istituti partecipativi di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 va disattesa.
Le garanzie procedimentali sono espressione di un principio generale e possono essere derogate solo in presenza di espresse previsioni normative o di oggettive ragioni di urgenza, qui insussistenti (o non giustificate). La loro funzione è consentire al privato di interloquire con l'Amministrazione, fornendo elementi utili alla decisione, funzione tanto più essenziale quando si riscontrano mere anomalie procedurali.
L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto (in questo caso, di archiviazione dell’istanza) ha impedito al ricorrente e al suo datore di lavoro di formalizzare le proprie giustificazioni in merito al mancato caricamento informatico del documento e di sollecitare un intervento risolutivo da parte dell'Ufficio, in violazione del diritto di difesa e del giusto procedimento.
V - L'Amministrazione invoca il principio di collaborazione e buona fede in modo unilaterale. Tale principio, codificato all'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, è biunivoco e impone anche all'Amministrazione di agire lealmente nei confronti del privato inciso. Aver ignorato il problema del mancato feedback del portale telematico e procedere all'archiviazione automatica di un’istanza integra un comportamento che addebita al privato istante le conseguenze del funzionamento della macchina amministrativa.
VI – Quanto all’omessa sottoscrizione digitale del contratto, l’Amministrazione ne deduce l’irregolarità viziante.
Invero, il contratto è stato sottoscritto digitalmente dal datore di lavoro ma non dal lavoratore. Nondimeno, la vigente normativa, sia pur prevedendo la sottoscrizione digitale, non sanziona con la nullità la parziale sottoscrizione analogica.
Il contratto è stato trasmesso dal datore di lavoro a mezzo p.e.c., sicché è certa la sua provenienza e la riferibilità allo stesso. L’irregolarità poteva essere sanata, secondo quanto insegna la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione agli appalti, laddove si considera sanabile l’omessa sottoscrizione della documentazione allegata, laddove sia certa la riferibilità al concorrente (cfr., ex multis: T.a.r. Campania Napoli, n. 4363/2023; Cons. Stato, III, n. 1963/2020).
VII – Al medesimo risultato decisionale può pervenirsi, seguendo un percorso motivazionale reso, in una vicenda sovrapponibile a quelle oggetto del presente giudizio - anche quanto alle censure articolate - dalla sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna n. 409/2026. Nella predetta sentenza è stato, in particolare, posto in rilievo quanto segue: « L’art. 22, comma 5 ter, del D.Lgs n. 286 del 1998 dispone che “Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore...”; il successivo comma 6 prevede che “Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno”. Ebbene dati per assodati - e non contestati tra le parti - i fatti di causa, si osserva che il comma 5 ter dell’art. 22 prevede, tra le altre cause di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro (integranti ipotesi evidentemente più gravi), anche il caso in cui il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione nel termine di 15 giorni (previsto dallo stesso comma 6); la stessa previsione però specifica “salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”. Appare, dunque, del tutto evidente, che le parti (datore di lavoro e lavoratore) devono essere messe a conoscenza del mancato ricevimento da parte dell’Amministrazione del contratto sottoscritto digitalmente, atteso che è espressamente prevista l’ipotesi che il ritardo nella trasmissione del contratto medesimo sia dipeso da causa di forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore, circostanze che, ove debitamente dimostrate, impediscono che al richiedente sia rifiutato il nulla osta ovvero ne sia disposta la sua revoca se già rilasciato. Sotto questo profilo non può assumere alcun rilievo la circostanza - evidenziata dalla Prefettura nella relazione depositata in giudizio – che il gestionale ministeriale, cioè il sistema informatizzato, non preveda, in caso di un’archiviazione ex art. 22, commi 5 ter e 6 del D.Lgs. n. 286/1998, la notifica del preavviso (di archiviazione), atteso che la disposizione medesima, come detto, prevede espressamente la possibilità di dimostrare che il ritardo nella trasmissione del contratto non è imputabile al datore di lavoro ovvero dipende da causa di forza maggiore; tale possibilità implica (e richiede), evidentemente, che il richiedente sia informato del ritardo o della mancata trasmissione del contratto sottoscritto digitalmente, in modo che possa dimostrare che la causa di tale ritardo non è a lui imputabile. Nel caso di cui si discute - in disparte ogni altra considerazione in ordine alla perentorietà del termine previsto dal comma 6 dell’art. 22 – sia il datore di lavoro richiedente che la lavoratrice non hanno avuto conoscenza della mancata trasmissione nei termini del contratto che, pure, era stato sottoscritto dai medesimi, come previsto dalla disciplina di settore e non hanno, quindi, potuto allegare elementi probatori al fine di dimostrare che tale ritardo non era ad essi imputabile, possibilità, come detto, espressamente contemplata dallo stessa disposizione normativa posta a base dell’atto impugnato. Per tale ragione, dunque, il provvedimento è illegittimo e va annullato - potendo restare assorbite le ulteriori questioni sollevate in ricorso, dovendo l’Amministrazione riavviare il procedimento e concludere il medesimo rilasciando gli atti dovuti ove ne sussistano i relativi presupposti ».
VIII - In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
ZI IL, Presidente, Estensore
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.