Articolo 44 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 43Articolo 45
Versione
20 ottobre 1962
Art. 44.
La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione puo', sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'articolo 19.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962