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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1437/2023 con OGGETTO: Cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo - Sez. Spec. Impresa. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PACINI Parte_1 C.F._1
ILARIA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BRESCHI MASSIMO.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
1
22/05/2023.
CONCLUSIONI
In data 27 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adìta, adversis reiectis, previo ogni accer- tamento di ragione e del caso:
a) in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussi- stendone i presupposti;
b) nel merito: in accoglimento dell'interposto appello, riformare integralmente la sen- tenza del Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di Impresa – n.
1545/2023, pubblicata il 22.5.2023, resa a definizione del giudizio R.G. n. 4488/2021;
c) per l'effetto: in accoglimento delle consuoni rassegnate dal sig. in Parte_1 primo grado: - accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della
[...]
, sin dalla proposizione della domanda e, Controparte_2 per l'effetto, dichiarare la inammissibilità o improcedibilità della stessa;
- nel merito, rigettare comunque la domanda della predetta RA in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata;
d) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio, con di- strazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini, la quale si dichiara antistata- ria.”
Per la parte appellata – appellante incidentale Controparte_1
:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i titoli e le causali di cui in atti, ri- gettata ogni contraria istanza:
2 - Respingere perché inammissibile e/o infondata l'impugnazione avanzata dal Sig.
[...] avverso la sentenza n. 1545/2023 pubblicata il 22.5.2023 del Tribunale di Parte_2
Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito del giudizio recante r.g. 4488/2021;
- Accogliere l'appello incidentale avanzato dalla Controparte_2
e, in riforma dell'impugnata pronuncia, condannare Sig.
[...] Pt_1
l pagamento della ulteriore somma di €. 328.310,40, oltre interessi legali e ri-
[...] valutazione monetaria dalla domanda al saldo, quale danno conseguente all'effettuazione da parte del medesimo, nelle vesti di amministratore della società falli- ta, di prelievi dalle casse sociali in mancanza di idonea giustificazione;
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La curatela del conveniva in giudizio Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Firenze – Sezione Imprese chiedendo che fosse Parte_1 accertata la responsabilità dello stesso, quale amministratore della società fallita, per avere effettuato dei prelievi di somme della società senza idonea giustificazione, e prose- guito l'attività d'impresa nonostante il capitale sociale fosse sceso al di sotto del minimo legale, con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 1.681.746,93.
Si costituiva il convenuto, contestando la domanda.
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese con sentenza n. 1545/2023 pubblicata il 22/05/2023 così statuiva:
“1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, a favore della attrice, della somma di euro 728.769,00, oltre ad interessi legali CP_2 dalla domanda;
2) condanna il convenuto alla refusione, a favore della attrice, delle spe- CP_2 se di lite, liquidate in €. 30.000,00 per onorari, oltre 15% spese generali, IVA e CAP
3 come per legge, oltre alla refusione delle spese di CTU e CTP, poste definitivamente a carico di parte convenuta”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“il convenuto ha dedotto che con l'istanza per l'autorizzazione a promuovere l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F., la RA ha fatto presente di aver ricevuto una proposta transattiva da parte di esso convenuto per € 30.000,00, proposta che aveva considerato in maniera “… favorevole per la procedura fallimentare garantendo un risultato positivo, che una eventuale azione giudiziale non potrebbe garantire sia in termini di solvenza dei sigg.ri sia in termini di tempi dell'azione”. Pt_1 Pt_3
Ha aggiunto che il Curatore ha riferito al Giudice delegato che, da verifiche effet- tuate presso le banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e, in particolare, presso l'anagrafe dei rapporti finanziari, risulta che esso non è intestatario di beni Pt_1 utilmente aggredibili, e tuttavia, nonostante il parere negativo espresso dal Comitato dei creditori a maggioranza dei suoi componenti, la RA ha ugualmente deciso di procedere con il presente giudizio.
Pertanto, il convenuto deduce che la RA con il presente giudizio non ha al- cuna probabilità di vedere raggiunto un risultato concretamente utile né, tantomeno, migliorativo rispetto alla proposta transattiva avanzata in via stragiudiziale, venendo dunque a mancare il requisito dell'interesse ad agire, che l'art. 100 c.p.c. necessaria- mente richiede, quale requisito per poter agire (o contraddire), in giudizio
Osserva al riguardo il Collegio che l'interesse ad agire sussiste in base alla mera contestazione od al mero vanto di un diritto, a prescindere dalla sua concreta soddisfa- zione, non rilevando in alcun modo l'effettiva possibilità di recuperare quanto richiesto in giudizio.
Non rileva, invero, in alcun modo l'effettiva capienza del debitore, essendo il con- cetto di utilità economica, che può giustificare una transazione, diverso da quello di in- teresse ad agire, che è elemento processuale: non può, infatti, com'è del tutto ovvio, af- fermarsi la carenza d'interesse ad agire di un creditore relativamente all'azione di re- cupero del credito, in conseguenza delle scarse probabilità di realizzo di detto credito.
4 Una siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con i concetti della garanzia e della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. , per cui il debitore risponde con tutti i beni presenti e futuri.
Nel merito, la domanda di accertamento della responsabilità del quale Pt_1 amministratore della fallita, è fondata e va accolta.
Al riguardo, va osservato che la RA ha dedotto, in primo luogo, che il con- venuto ha effettuato numerosi prelievi dalle casse societarie mediante bancomat, carte di credito, o bonifici in suo favore, in mancanza di qualsivoglia giustificazione, riferibi- le, anche lato sensu, agli interessi della società, per un totale di €. 328.310,40 […]
In altre parole, parte attrice ha considerato come prelievi dell'amministratore unico tutti gli addebiti confluiti all'interno della ricordata scheda contabile intestata ai
“Costi indeducibili” del conto economico.
La sussistenza di detti prelievi è incontestata, atteso che il convenuto, in comparsa di risposta, si è limitato a dedurre che i prelievi risulterebbero “… in realtà, del tutto giustificati, in quanto conformi alle norme di legge in materia, come verrà dimostrato in corso di causa.”, e contestando, solo “… che una formale richiesta di dare spiegazione dei suddetti prelievi sia mai stata avanzata dalla RA, che viceversa ha sin da su- bito contestato la suddetta condotta”.
L'esistenza dei prelievi comunque risulta provata in base alle scritture contabili;
il
CTU ha poi confermato detta circostanza, concludendo che “… risulta dal bilancio 2016 che la Società ha riconosciuto all'amministratore unico, signor un Parte_1 compenso per la propria carica di amministratore di euro 36.497,00= (nota integrati- va, doc. sub n. 6, pag. 9). Dal bilancio 2017 risulta che la Società ha riconosciuto al suddetto amministratore unico un compenso per la carica in oggetto di euro
44.450,00= (nota integrativa, doc. sub n. 7, pag. 18). Nella situazione contabile del
2018 risulta infine contabilizzata la voce di costo “compenso amministratore”, al lordo dei contributi previdenziali, per euro 17.098,29= (conti n. 7301008 e 7301009).”
Pertanto, argomenta sempre il consulente, che “… le tre schede intestate ai “Costi indeducibili” presentano, in conformità a quanto rilevato dalla curatela, alla fine degli
5 esercizi 2016, 2017 e 2018, i seguenti saldi: - 2016, euro 63.904,92= - 2017, euro
230.692,79= - 2018, euro 33.712,60=, per complessivi euro 328.310,40=.”
Le descrizioni annotate relativamente alle operazioni in oggetto, per i tre anni
2016/2018, sono per lo più relative a “prelievi”, ma anche ad altre voci fra le quali “ad- debito carta” o “rimborso spese amm.re”.
Tali “prelievi” sono, dunque, contabilmente riconducibili a quale Parte_1 amministratore nel periodo in cui gli stessi sono stati effettuati e, comunque, come già evidenziato, i prelievi non sono stati contestati dal convenuto, che, già dalla sua costi- tuzione in giudizio, ha affermato che i prelievi “asseritamente ingiustificati, risultano essere in realtà del tutto giustificati, in quanto conformi alle norme di legge in materia, come verrà dimostrato in corso di causa”.
Parte convenuta contesta, dunque, solo che i prelievi siano illegittimi, ma non ha dedotto alcuna prova a sostegno di tali affermazioni, nonostante l'espressa riserva formulata in tal senso, come detto, in comparsa di costituzione.
Non è stata, dunque, fornita alcuna prova della legittimità di detti prelievi, non avendo la convenuta introdotto in giudizio alcun elemento probatorio sul punto.
La RA attrice imputa, anche, al convenuto la responsabilità per la mancata assunzione dei provvedimenti di legge in conseguenza della perdita del capitale sociale,
a far data dall'anno 2013. […]
E' stata disposta ed espletata, in corso di causa, CTU contabile, con la quale sono state apportate al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, le rettifiche di cui alle quattro operazioni sopra indicate, volte, da un lato, ad “annullare” le tre operazioni che hanno incremento il risultato economico del 2013 (maggiori ricavi “Vendite tessuti Ita- lia”, euro 50.000,00 e 96.274,75; minori costi “Costi indeducibili”, euro 52.618,93; complessivamente, euro 198.893,68), e, dall'altro, ad imputare al conto economico una voce di costo relativa alla mancata svalutazione del residuo credito al 31 dicembre
2013 verso il cliente AN BL LO, per euro 268.782,36.
In base alla ricostruzione operata, l'esercizio 2013 avrebbe dovuto, quindi, chiu- dere con una perdita di euro 368.271,00, con un conseguente patrimonio netto negati- vo, alla data del 31/12/2013, di euro (-) 69.813,00.
6 Deve dunque concludersi, in base alla rettifica del bilancio effettuata tenendo con- to delle rilevazioni sopra indicate, che la società , alla data del 31/12/2013, CP_1 aveva perduto integralmente il capitale sociale, e presentava una situazione di deficit patrimoniale, per l'importo indicato di euro 69.813,00; anche i rilievi svolti dalla Cura- tela con riferimento agli esercizi successivi, appaiono poi comprovati in base alla CTU espletata […] La causa di scioglimento si è pertanto verificata con riferimento all'esercizio 2013 […]
L'amministratore non ha, invece, adempiuto agli obblighi di legge, con la conse- guenza che la società ha continuato la propria attività d'impresa, in violazione sia dell'art. 2485 c.c., non essendo stata rilevato la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c., sia dell'art. 2486 c.c., per essere stata proseguita l'attività sociale in modo non conservativo.
Deve, pertanto, ritenersi la responsabilità del convenuto, atteso che la gestione successiva al verificarsi della causa di scioglimento non si è limitata alla conservazione del valore del patrimonio sociale, essendo stata di fatto proseguita l'attività “tipica” della società, con l'assunzione del rischio d'impresa. […]
La quantificazione di detto danno è stata correttamente effettuata dal CTU, con applicazione del criterio dell'incremento del deficit patrimoniale. […]
Nel caso di specie, tale incremento del deficit patrimoniale dalla data del verifi- carsi della causa di scioglimento sino alla data di cessazione della carica di ammini- stratore unico da parte del convenuto è quantificabile in euro 728.769,00, come da ta- bella seguente (pag. 21 della CTU)
7 Invero, il deficit patrimoniale lordo al 10/05/2018 ammonta a €.1.915.892,00, somma dalla quale va detratto l'importo dei prelievi effettuati dall'amministratore nel triennio 2016/2018 (al fine di eliminare duplicazioni di danno, atteso che, se non fosse- ro intervenuti i prelievi nel periodo, l'entità dell'attivo sarebbe superiore), per una somma pari a €. 328.310,00
Da tale somma devono detrarsi, ex art. 2486 c.c., le presumibili spese che la socie- tà avrebbe sostenuto per la fase liquidatoria, che il CTU computa in €.789.00,00, cioè in una misura superiore a quelle ipotizzate dalla RA (€. 523.000,00), avendo il consulente introdotto, correttamente, le voci relative al compenso del liquidatore e gli oneri finanziari.
Dall'importo così risultante, pari ad euro 798.582,00, che corrisponde al deficit patrimoniale rettificato al 10.5.2018, va detratto il deficit patrimoniale al 31.12.2013, pari a €. 69.813,00, pervenendosi così a calcolare il danno differenziale nella somma di euro 728.769,00”.
L'appello.
2. Proponeva appello itenendo la sentenza gravata errata e in- Parte_1 giusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire della RA
– Errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c. – Omesso esame o travisamento dei fatti ri- sultanti dalla documentazione allegata agli atti.
2) Ritenuta fondatezza della domanda in ordine alla responsabilità del sig. Pt_1 per gli asseriti prelievi senza giustificazione – Mancato assolvimento dell'onere della prova in capo alla RA – Carente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione.
3) Ritenuta fondatezza della domanda anche in ordine alla mancata assunzione da parte del sig. ei provvedimenti di legge in conseguenza della perdita del capitale Pt_1 sociale al 31.12.2013.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni trascritte con condanna della controparte al- la rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
8 Si costituiva in giudizio il , Controparte_1 che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impu- gnata, e proponeva appello incidentale, lamentando la mancata pronuncia del Tribunale sulla domanda di risarcimento del danno pari all'ammontare dei prelievi ingiustificati, pure complessivamente quantificato nella somma di € 328.310,40.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 27 marzo 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
Gli appelli principale ed incidentale sono infondati, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Con il primo motivo (“1) Rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di inte- resse ad agire della RA – Errata interpretazione dell'art. 100 c.p.c. – Omesso esame o travisamento dei fatti risultanti dalla documentazione allegata agli atti”)
l'appellante principale in sintesi deduce: “il Tribunale di Firenze ha omesso di verificare in maniera adeguata è quanto ebbe a dichiarare lo stesso Curatore (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) il quale, nel valutare la proposta transattiva allora avanzata dal sig. (di € 30.000,00) considerava questa particolarmente “favorevole per la Pt_1 procedura fallimentare garantendo un risultato positivo, che una eventuale azione giudiziale non potrebbe garantire sia in termini di solvenza dei sigg.ri Pt_1 Pt_3 sia in termini di tempi dell'azione”. […] Era, dunque, evidente sin dall'inizio che l'azione di responsabilità ex adverso promossa non avrebbe portato ad alcun risultato giuridi- camente apprezzabile né tantomeno utile che viceversa sarebbe stato raggiunto pro- prio non procedendo in via giudiziale contro il sig. ma accettando la proposta Pt_1 da questi formulata […] Sotto tale aspetto, dunque, la pronuncia impugnata si mostra errata nell'interpretazione ed applicazione al caso concreto dell'art. 100 c.p.c.”.
Il motivo è destituito di fondamento.
9 L'interesse ad agire deve essere valutato in relazione alla idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, senza che al giudi- ce sia consentito di valutare la convenienza od opportunità dell'azione giudiziale rispetto ad eventuali soluzioni alternative conciliative ovvero l'effettiva capienza del patrimonio del debitore del quale è chiesta la condanna;
come correttamente osservato dal Tribuna- le “non può, infatti, com'è del tutto ovvio, affermarsi la carenza d'interesse ad agire di un creditore relativamente all'azione di recupero del credito, in conseguenza delle scar- se probabilità di realizzo di detto credito”.
4. Con il secondo motivo (“2) Ritenuta fondatezza della domanda in ordine alla responsabilità del sig. per gli asseriti prelievi senza giustificazione – Mancato Pt_1 assolvimento dell'onere della prova in capo alla RA – Carente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione”) parte appellante in sintesi deduce: “un vizio della impu- gnata sentenza la quale non ha correttamente valutato la mancanza di produzione do- cumentale idonea a dimostrare la fondatezza delle condotte che erano addebitate al sig. La RA ha, infatti, depositato in atti solo i bilanci del 2016 e del 2017 e Pt_1 le sole – e, peraltro, incomplete – schede contabili del 2017 e del 2018. È, dunque, evi- dente che una tale parziale allegazione documentale non potesse fornire un adeguato substrato probatorio ai fatti costitutivi della domanda promossa […] al riguardo, non soccorre quanto affermato dal Tribunale di Firenze laddove questo dichiara che i sud- detti prelievi sarebbero comunque da considerarsi dimostrati in quanto non contestati dal comparente il quale, inoltre, non avrebbe dato, nel corso del giudizio, prova della legittimità degli stessi. […] Né, ancora, al riguardo soccorrono le considerazione del
CTU le cui conclusioni sono state contestate dalla scrivente difesa”.
Il motivo è infondato.
I prelievi indebiti, come riscontato dal CTU, trovano preciso riscontro nella docu- mentazione contabile e, in particolare, nelle schede intestate “costi indeducibili”, con causali nella maggior parte dei casi espressamente riferibili all'amministratore (“prelie- vi”, “rimborso spese amm.re”, etc.).
(vedi relazione di CTU: “Quanto precisato, le tre schede intestate ai “Costi indedu- cibili” presentano, in conformità a quanto rilevato dalla curatela, alla fine degli esercizi
10 2016, 2017 e 2018, i seguenti saldi: - 2016, euro 63.904,92= - 2017, euro 230.692,79= -
2018, euro 33.712,60=, per complessivi euro 328.310,40=. Le descrizioni annotate sulle molte operazioni di cui alla scheda in oggetto, per i tre anni 2016/2018, sono perlopiù relative a “prelievi”, ma anche ad altre voci fra le quali “addebito carta“ o “rimborso spese amm.re”. In conclusione, assumendo che i “prelievi” annotati sulla scheda conta- bile n. 7108022L intestata a “Costi indeducibili”, per il triennio 2016/2018, siano ricon- ducibili all'amministratore unico, signor - salva, naturalmente, ogni Parte_1 determinazione da parte della -, gli stessi assommano a complessivi euro CP_3
328.310,40”).
Come già osservato dal Tribunale parte convenuta nel costituirsi in giudizio non ha contestato specificatamente tali prelievi e la riferibilità all'amministratore unico, ma ha dedotto che si trattava di prelievi giustificati, senza tuttavia adempiere al relativo onere probatorio nel corso del giudizio (vedi comparsa di risposta: “i prelievi dell'amministratore, nonché gli appostamenti, asseritamente ingiustificati, risultano essere in realtà del tutto giustificati, in quanto conformi alle norme di legge in materia, come verrà dimostrato in corso di causa”).
5. Con il terzo motivo (“3) Ritenuta fondatezza della domanda anche in ordine al- la mancata assunzione da parte del sig. dei provvedimenti di legge in conse- Pt_1 guenza della perdita del capitale sociale al 31.12.2013”) parte appellante principale in sintesi deduce: “il Giudice di prime cure non ha ben valutato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della RA – eccepito da questa difesa anche in sede di udienza per la verifica della CTU, che successivamente nella propria comparsa con- clusionale […] da una verifica extra contabile del deficit patrimoniale risultante nel
2013, che come indicato dal Ctu risulterebbe essere di € 69.813,00, il CTP del sig. Pt_1 ha avuto modo di verificare come, nei primi mesi del 2014, quest'ultimo avesse versato nelle casse della società fallita la somma di € 643.000 a titolo di finanziamento socio
(proveniente dalla vendita di un bene personale). Questo risanamento aziendale attua- to nel 2014 è, dunque, la prova documentale che la mancata produzione del libro inven- tari e di tutti i mastrini e quindi della contabilità della società fallita ha di fatto falsato i risultati espressi dalla CTU, proprio per l'impossibilità per l'Ausiliario del Giudice di
11 poter giungere ad una diversa ricostruzione dei fatti aziendali a causa della assenza della contabilità nella sua completezza. In altre parole, come già evidenziato nel corso del primo grado ed immotivatamente non preso in considerazione dal Tribunale di Fi- renze, in mancanza di detti documenti non era, in realtà, possibile ricostruire tutti i movimenti contabili a monte e/o a valle delle movimentazioni dei mastrini prodotti dalla RA”.
Il motivo è infondato.
La CTU svolta ha permesso di accertare che nell'esercizio 2013, per occultare le rea- li perdite, sono state artificiosamente quantificate alcune voci;
il bilancio correttamente riclassificato ha evidenziato la perdita totale del capitale sociale
(vedi relazione di CTU : “Riepilogando, in relazione all'esercizio chiuso al
31/12/2013 la Società, in base alla documentazione disponibile, ha incrementato l'utile, in modo che non appare corretto, per un importo di (almeno) non inferiore ad euro
467.676,04=, come da seguente dettaglio: - incremento utile euro 50.000,00=, incre- mento voce ricavi “Vendite tessuti Italia” ;- incremento utile euro 52.618,93=, decre- mento voce costo “Costi indeducibili”; - incremento utile euro 96.274,75=, incremento voce ricavi “Vendite tessuti Italia”; - mancata svalutazione euro 268.782,36=, credito
AN BL LO. […]
Apportando le rettifiche sopra indicate, l'esercizio 2013, in base alla ricostruzione operata, chiude (recte, avrebbe dovuto chiudere) con una perdita di euro 368.271,00=, con un conseguente patrimonio netto negativo, alla data del 31/12/2013, di euro (-)
69.813,00=. Ne consegue che la Società, alla data del 31/12/2013, rettificando il bilan- cio tenendo conto delle rilevazioni sopra indicate, aveva perduto integralmente il capi- tale sociale, presentando una situazione di deficit patrimoniale per l'importo sopra in- dicato di euro 69.813,00=”).
Il danno è stato poi correttamente quantificato dal CTU considerando la differenza dei netti patrimoniali, con deduzione delle spese di liquidazione, secondo il criterio ades- so recepito nell'art. 2486 c.c., avendo l'amministratore proseguito l'attività in presenza dei presupposti di scioglimento della società ed in assenza di capitalizzazione.
12 6. Con appello incidentale il fallimento lamenta la mancata pronuncia del Tribuna- le sulla domanda di risarcimento del danno pari all'ammontare dei prelievi ingiustificati, pure complessivamente quantificato nella somma di € 328.310,40: “l'originaria do- manda attorea era fondata e lo stesso Giudice di prime cure l'ha ritenuta tale. Ha tut- tavia omesso di esprimere una condanna in tal senso in danno del convenuto, odierno appellante, con ciò rendendo necessaria una impugnazione in via incidentale”.
L'appello incidentale è infondato.
Come emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza di primo grado l'importo di € 328.310,40 è stato espressamente preso in considerazione e computato nel determinare il danno complessivo, in conformità alle conclusioni della CTU. (vedi motivazione già in precedenza trascritta: Nel caso di specie, tale incremento del deficit patrimoniale dalla data del verificarsi della causa di scioglimento sino alla data di ces- sazione della carica di amministratore unico da parte del convenuto è quantificabile in euro 728.769,00, come da tabella seguente (pag. 21 della CTU)
Invero, il deficit patrimoniale lordo al 10/05/2018 ammonta a €.1.915.892,00, somma dalla quale va detratto l'importo dei prelievi effettuati dall'amministratore nel triennio 2016/2018 (al fine di eliminare duplicazioni di danno, atteso che, se non fosse- ro intervenuti i prelievi nel periodo, l'entità dell'attivo sarebbe superiore), per una somma pari a €. 328.310,00
Da tale somma devono detrarsi, ex art. 2486 c.c., le presumibili spese che la socie- tà avrebbe sostenuto per la fase liquidatoria, che il CTU computa in €.789.00,00, cioè in una misura superiore a quelle ipotizzate dalla RA (€. 523.000,00), avendo il
13 consulente introdotto, correttamente, le voci relative al compenso del liquidatore e gli oneri finanziari.
Dall'importo così risultante, pari ad euro 798.582,00, che corrisponde al deficit patrimoniale rettificato al 10.5.2018, va detratto il deficit patrimoniale al 31.12.2013, pari a €. 69.813,00, pervenendosi così a calcolare il danno differenziale nella somma di euro 728.769,00)
7. L'appello principale e quello incidentale vanno quindi respinti, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello, attesa la parziale soccombenza reciproca, possono compensarsi nella misura della metà, la residua metà delle spese di Controparte_1
deve porsi, secondo prevalente soccombenza a carico di
[...] Pt_1
si liquida, per tale frazione, in € 4.628,00 (fase di studio € 2.853,00; fase in-
[...] troduttiva € 1.659,00; fase decisionale € 4.744,00; totale € 9.256,00; riduzione del 50%
€ 4.628,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13
DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto dal Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1545/2023 del Tribunale di Firenze –
[...]
Sezione Imprese pubblicata il 22/05/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata;
- compensa parzialmente, nella misura della metà, le spese del presente giudizio di appello, condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_4
[...]
[...] [
la residua metà delle spese, che liquida, per tale frazione, in €
[...]
4.628,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del primo aprile 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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