Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2023
N. 01759/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2022, proposto da
FA TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Ispettorato Territoriale del Lavoro di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
- della sentenza n. 4618/2021 resa dal Tribunale di CA, depositata il 15.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Assessorato intimato a dare esecuzione alla sentenza n. 4618/2021 del Tribunale di CA, depositata il 15.11.2021, non impugnata, recante condanna dell’Assessorato intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali relative al giudizio iscritto al R.G. 9741/2017, liquidate in sentenza in €. 1.686,00 per spese vive, €. 12.500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Parte ricorrente ha chiesto nominarsi un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Si è costituito in giudizio l’Assessorato intimato.
Alla camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati.
Risulta dalla documentazione di causa che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata munita di formula esecutiva in data 27.06.2022, ed in tale forma la stessa è stata notificata all’Assessorato a mezzo pec il 28.06.2022.
Risultano pertanto osservate le formalità procedurali ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione della sentenza di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe.
Risulta, inoltre, dall’attestazione della cancelleria della Corte d’Appello di CA in data 05.12.2022, che avverso la sentenza non risulta iscritto alcun procedimento.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione resistente, le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe indicata non risultano, allo stato, avere ricevuto esecuzione.
Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Assessorato resistente di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento della somma dovuta in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina Commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in epigrafe.
Deve, invece, essere disattesa la richiesta di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a., atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe indicato come da motivazione.
Condanna l’Assessorato resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate nel complessivo importo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO