Art. 8.
Per il personale che verra' inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento e' consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172 , posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.
Per il personale che verra' inquadrato, ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, nei ruoli statali, l'inquadramento e' consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172 , posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.