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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO IA BR, Presidente
ER MI, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terme Vigliatore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012394435000 11781,94 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4169/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.02.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249012394435/000 di complessivi euro 39.174,88.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, la prescrizione delle pretese in riscossione.
Si costituiva l'AdER documentando l'avvenuta notifica della cartelle prodromiche, nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
la non maturata prescrizione del credito.
L'Agenzia Entrate costituita, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva stante che le contestazioni mosse da parte ricorrente si riferiscono prevalentemente alle attività dell'Agente della
CO; che l'unico atto la cui notifica rientra nella propria competenza è l'avviso di accertamento
TYX01D501007/2021. Il suddetto avviso è stato oggetto di impugnazione, nel procedimento R.G. 2179/2022 conclusosi con la Sentenza n. 2368/07/23, non impugnata e passata in giudicato, con la quale codesta Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'atto impugnato.
Il Comune di Terme Vigliatore non è costituito.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via pregiudiziale, si evidenza che l'intimazione opposta contiene il riferimento a crediti tributari, ma anche a crediti INPS e canone acqua, in ordine ai quali deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice a beneficio del giudice ordinario.
La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata. Infatti, dalla documentazione versata in atti dal concessionario emerge:
1) la cartella n. 29520160021623829000, emessa per conto della Camera di Commercio di Messina, per riscuotere i diritti camerali 2012, è stata notificata, a mezzo messo notificatore, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina), ed è stata ricevuta dal marito convivente, in data 18 gennaio 2017. L'agente notificatore ha poi inviato la raccomandata per la CAN. Per la medesima cartella
DE ha poi notificato avviso di intimazione n. 29520239000686156000 la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 29 maggio 2023;
2) la cartella n. 29520180011281783000, emessa per conto della Dir.prov.le di Messina-uff.terr.di Barcellona
Pozzo di Gotto, per riscuotere la tassa auto 2014, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 15 settembre 2018. Per la medesima cartella DE ha poi notificato avviso di intimazione n. 29520229002458938000 la cui notifica si è perfezionata il 08 agosto 2022;
3) la cartella n. 29520190001368875000 emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore Ufficio Tributi, per riscuotere l'ICI/IMU 2011 e 2012 ed il canone acqua 2012, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/ R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data 23 aprile 2019. Per la medesima cartella DE ha poi notificato avviso di inti mazione n. 29520239000686156000 la cui notifica si è perfezionata il 29 maggio 2023;
4) la cartella n. 29520190002916420000 emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore Ufficio Tributi, per riscuotere la tassa rifiuti 2011 e 3 2012, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data 08 maggio 2019. Per la medesima cartella DE ha poi notificato avviso di intimazione n. 29520239000686156000 la cui notifica si è perfezionata il 29 maggio 2023;
5) la cartella n. 29520220005416243000, emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore Ufficio Tributi, per riscuotere la tares 2013, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data 15 settembre 2022.
6) la cartella n. 29520220023146588000, emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore (Messina)
Ufficio Tributi, per riscuotere la Tari 2014, è stata notificata, a mezzo messo notificatore, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore Messina) e la noti fica si è perfezionata in data 08 dicembre 2022, con il ritiro del plico presso l'ufficio postale da parte della figlia.
7) la cartella n. 29520230004566585000, emessa per conto della Dir.prov.le di Messina-uff.terr.di Barcellona
Pozzo di Gotto, per riscuotere l'IRPEF 2018 è stata notificata, a mezzo messo notificatore, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1 , Terme Vigliatore Mes sina). Tuttavia, non trovando il destinatario, né altre persone deputate a ricevere l'atto, la notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, art. 60, D.P.R. n. 600/1973, art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/73, tramite affissione all'albo pretorio ed invio della CAD in data 01 agosto 2023, con la compiuta giacenza.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi erariali (IRPEF, IRAP e IVA) detto termine è decennale e quinquennale per i tributi locali.
Il ricorrente non avendo impugnato le cartelle e i successivi atti interruttivi nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'avviso di addebito n.
59520170002230467000 e alla cartella di pagamento n. 29520290001368875000, limitatamente al ruolo relativo al canone acqua 2012, rigetta nel resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate e, Agenzia Entrate
CO; nulla in favore del Comune di Terme Vigliatore.
P.Q.M.
la Corte dichiara il prorpio difetto di giurisdizione in relazione agli atti ed ai ruoli specificati in motivazione.
Rigetta nel resto e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 500,00 per ciascuna parte resistente costituita.
Nulla in favore del Comune di Termine Vigliatore.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO IA BR, Presidente
ER MI, Relatore
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terme Vigliatore
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249012394435000 11781,94 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4169/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.02.2024 Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249012394435/000 di complessivi euro 39.174,88.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e, per l'effetto, la prescrizione delle pretese in riscossione.
Si costituiva l'AdER documentando l'avvenuta notifica della cartelle prodromiche, nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione, chiedendo perciò dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di tempestiva impugnazione;
la non maturata prescrizione del credito.
L'Agenzia Entrate costituita, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva stante che le contestazioni mosse da parte ricorrente si riferiscono prevalentemente alle attività dell'Agente della
CO; che l'unico atto la cui notifica rientra nella propria competenza è l'avviso di accertamento
TYX01D501007/2021. Il suddetto avviso è stato oggetto di impugnazione, nel procedimento R.G. 2179/2022 conclusosi con la Sentenza n. 2368/07/23, non impugnata e passata in giudicato, con la quale codesta Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'atto impugnato.
Il Comune di Terme Vigliatore non è costituito.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via pregiudiziale, si evidenza che l'intimazione opposta contiene il riferimento a crediti tributari, ma anche a crediti INPS e canone acqua, in ordine ai quali deve dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo giudice a beneficio del giudice ordinario.
La notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata è stata provata. Infatti, dalla documentazione versata in atti dal concessionario emerge:
1) la cartella n. 29520160021623829000, emessa per conto della Camera di Commercio di Messina, per riscuotere i diritti camerali 2012, è stata notificata, a mezzo messo notificatore, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina), ed è stata ricevuta dal marito convivente, in data 18 gennaio 2017. L'agente notificatore ha poi inviato la raccomandata per la CAN. Per la medesima cartella
DE ha poi notificato avviso di intimazione n. 29520239000686156000 la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 29 maggio 2023;
2) la cartella n. 29520180011281783000, emessa per conto della Dir.prov.le di Messina-uff.terr.di Barcellona
Pozzo di Gotto, per riscuotere la tassa auto 2014, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza in data 15 settembre 2018. Per la medesima cartella DE ha poi notificato avviso di intimazione n. 29520229002458938000 la cui notifica si è perfezionata il 08 agosto 2022;
3) la cartella n. 29520190001368875000 emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore Ufficio Tributi, per riscuotere l'ICI/IMU 2011 e 2012 ed il canone acqua 2012, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/ R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data 23 aprile 2019. Per la medesima cartella DE ha poi notificato avviso di inti mazione n. 29520239000686156000 la cui notifica si è perfezionata il 29 maggio 2023;
4) la cartella n. 29520190002916420000 emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore Ufficio Tributi, per riscuotere la tassa rifiuti 2011 e 3 2012, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data 08 maggio 2019. Per la medesima cartella DE ha poi notificato avviso di intimazione n. 29520239000686156000 la cui notifica si è perfezionata il 29 maggio 2023;
5) la cartella n. 29520220005416243000, emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore Ufficio Tributi, per riscuotere la tares 2013, è stata notificata, a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore (Messina) e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, in data 15 settembre 2022.
6) la cartella n. 29520220023146588000, emessa per conto del Comune di Terme Vigliatore (Messina)
Ufficio Tributi, per riscuotere la Tari 2014, è stata notificata, a mezzo messo notificatore, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1, Terme Vigliatore Messina) e la noti fica si è perfezionata in data 08 dicembre 2022, con il ritiro del plico presso l'ufficio postale da parte della figlia.
7) la cartella n. 29520230004566585000, emessa per conto della Dir.prov.le di Messina-uff.terr.di Barcellona
Pozzo di Gotto, per riscuotere l'IRPEF 2018 è stata notificata, a mezzo messo notificatore, all'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1 in Indirizzo_1 , Terme Vigliatore Mes sina). Tuttavia, non trovando il destinatario, né altre persone deputate a ricevere l'atto, la notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, art. 60, D.P.R. n. 600/1973, art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/73, tramite affissione all'albo pretorio ed invio della CAD in data 01 agosto 2023, con la compiuta giacenza.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi erariali (IRPEF, IRAP e IVA) detto termine è decennale e quinquennale per i tributi locali.
Il ricorrente non avendo impugnato le cartelle e i successivi atti interruttivi nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Pertanto, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione all'avviso di addebito n.
59520170002230467000 e alla cartella di pagamento n. 29520290001368875000, limitatamente al ruolo relativo al canone acqua 2012, rigetta nel resto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia Entrate e, Agenzia Entrate
CO; nulla in favore del Comune di Terme Vigliatore.
P.Q.M.
la Corte dichiara il prorpio difetto di giurisdizione in relazione agli atti ed ai ruoli specificati in motivazione.
Rigetta nel resto e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in
€ 500,00 per ciascuna parte resistente costituita.
Nulla in favore del Comune di Termine Vigliatore.