CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3426/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010202069 2022 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD 7010202069/2022, notificato in data 22 dicembre 2022, periodo d'imposta 2016, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate nella qualità di socia accomandante, partecipante nella misura del 6,25%, nella Società_1 sas di Nominativo_1
Parte ricorrente contesta analiticamente i distinti recuperi a tassazione, anche allegando i verbali di contraddittorio del 3.10.2022 (all. 5 al ricorso) e del 22.10.2022 (all. 6 al ricorso), quest'ultimo comprendente anche la documentazione prodotta in occasione dell'incontro (scheda contabile
“ammortamento attrezzatura industriale”; n. 2 schede cespiti “attrezzatura industriale”; scheda contabile
“ammortamento mobili & arredi e dotazioni ufficio”; scheda cespite “mobili, arredi e dotazioni d'ufficio”; scheda contabile “ammortamento mezzi di trasporto interno”; scheda cespite “mezzi di trasporto interno”; scheda contabile “ammortamento impianti”; n. 5 schede cespiti “impianti”; scheda contabile
“ammortamento fabbricati”; n. 7 schede cespiti “fabbricati”; visura catastale fabbricati;
scheda contabile
“ammortamento macchinari”; n. 6 schede cespiti “macchinari”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 3000”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 6000”).
Inoltre specifica di aver poi trasmesso, in data 25 novembre 2022, le fatture, con i relativi documenti di accompagnamento, riferite all'acquisto di due serbatoi (all. 8 al ricorso), nonché, in data 30 novembre
2022, ulteriore documentazione (fatture-lettera di commissione) riferita all'acquisto di cespiti ammortizzabili (all. 9).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver ricostruito l'iter amministrativo della vicenda, contesta articolatamente quanto censurato da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va in parte accolto.
Preliminarmente la Corte rileva che società e soci hanno instaurato, per la medesima annualità e per le distinte posizioni rivestite, più ricorsi (oltre quello in trattazione, instaurato da un socio accomandante), e precisamente:
la socia Nominativo_2 presso la CGT di primo grado di Milano (RGR 2175/2023);
la Società_1 sas di Nominativo_1 presso questa Corte (RGR 3430/2023);
il socio accomandatario Nominativo_1 presso questa Corte (RGR 3428/2023).
I distinti ricorsi (compreso quello instaurato presso la CGT di primo grado di Milano, intanto trasmesso a questa Corte per connessione) sono stati quindi tutti assegnati a questa Sezione, con udienza di trattazione del merito in data odierna, per cui vengono distintamente decisi.
All'odierna udienza è stato trattato anche il ricorso, prima citato, della società, con decisione di parziale fondatezza dello stesso, per cui, omologamente, anche il ricorso della socia Ricorrente_1 è da ritenere parzialmente fondato e va in parte accolto.
Si rimanda, quindi, alle motivazioni della decisione intervenuta per la società, con accoglimento della censura sugli ammortamenti e rigetto della censura sui costi per carburante, mentre nel ricorso non sono contenute censure sul mancato riconoscimento dei costi per manutenzione e/o acquisto ricambi, per cui le correlate riprese a tassazione, al pari di quelle riferite ai costi per carburante, sono legittime. Il ricorso, quindi, va accolto con riferimento ai costi per quote di ammortamento e rigettato con riferimento ai costi per carburante e ai costi per manutenzione e/o acquisto ricambi.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3426/2023 depositato il 19/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010202069 2022 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TD 7010202069/2022, notificato in data 22 dicembre 2022, periodo d'imposta 2016, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate nella qualità di socia accomandante, partecipante nella misura del 6,25%, nella Società_1 sas di Nominativo_1
Parte ricorrente contesta analiticamente i distinti recuperi a tassazione, anche allegando i verbali di contraddittorio del 3.10.2022 (all. 5 al ricorso) e del 22.10.2022 (all. 6 al ricorso), quest'ultimo comprendente anche la documentazione prodotta in occasione dell'incontro (scheda contabile
“ammortamento attrezzatura industriale”; n. 2 schede cespiti “attrezzatura industriale”; scheda contabile
“ammortamento mobili & arredi e dotazioni ufficio”; scheda cespite “mobili, arredi e dotazioni d'ufficio”; scheda contabile “ammortamento mezzi di trasporto interno”; scheda cespite “mezzi di trasporto interno”; scheda contabile “ammortamento impianti”; n. 5 schede cespiti “impianti”; scheda contabile
“ammortamento fabbricati”; n. 7 schede cespiti “fabbricati”; visura catastale fabbricati;
scheda contabile
“ammortamento macchinari”; n. 6 schede cespiti “macchinari”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 3000”; n. 1 scheda cespite “serbatoio per gasolio lit. 6000”).
Inoltre specifica di aver poi trasmesso, in data 25 novembre 2022, le fatture, con i relativi documenti di accompagnamento, riferite all'acquisto di due serbatoi (all. 8 al ricorso), nonché, in data 30 novembre
2022, ulteriore documentazione (fatture-lettera di commissione) riferita all'acquisto di cespiti ammortizzabili (all. 9).
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver ricostruito l'iter amministrativo della vicenda, contesta articolatamente quanto censurato da parte ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per cui va in parte accolto.
Preliminarmente la Corte rileva che società e soci hanno instaurato, per la medesima annualità e per le distinte posizioni rivestite, più ricorsi (oltre quello in trattazione, instaurato da un socio accomandante), e precisamente:
la socia Nominativo_2 presso la CGT di primo grado di Milano (RGR 2175/2023);
la Società_1 sas di Nominativo_1 presso questa Corte (RGR 3430/2023);
il socio accomandatario Nominativo_1 presso questa Corte (RGR 3428/2023).
I distinti ricorsi (compreso quello instaurato presso la CGT di primo grado di Milano, intanto trasmesso a questa Corte per connessione) sono stati quindi tutti assegnati a questa Sezione, con udienza di trattazione del merito in data odierna, per cui vengono distintamente decisi.
All'odierna udienza è stato trattato anche il ricorso, prima citato, della società, con decisione di parziale fondatezza dello stesso, per cui, omologamente, anche il ricorso della socia Ricorrente_1 è da ritenere parzialmente fondato e va in parte accolto.
Si rimanda, quindi, alle motivazioni della decisione intervenuta per la società, con accoglimento della censura sugli ammortamenti e rigetto della censura sui costi per carburante, mentre nel ricorso non sono contenute censure sul mancato riconoscimento dei costi per manutenzione e/o acquisto ricambi, per cui le correlate riprese a tassazione, al pari di quelle riferite ai costi per carburante, sono legittime. Il ricorso, quindi, va accolto con riferimento ai costi per quote di ammortamento e rigettato con riferimento ai costi per carburante e ai costi per manutenzione e/o acquisto ricambi.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente, per come indicato in motivazione, il ricorso e compensa le spese di giudizio