Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1653/2023 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1653 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CIANFRONE LILIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, parte nata a CATANZARO (CZ) in [...] CP_1 CodiceFiscale_2
05/07/1977, rappresentata e difesa dall'avv. MIGLIAZZA ROCCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso presentato in data 25/07/2023 da , volto alla declaratoria di scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 12.5.2013 in Rossano (CS); CP_1
Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione esperito all' udienza del 27 novembre 2024;
Dato atto della richiesta della ricorrente di pronuncia immediata di divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma 4, c.p.c.; PREMESSO
Che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data 12.5.2013 in Rossano (CS);
Che i medesimi si sono separati in forza di accordo omologato con decreto di questo Tribunale del
16/9/22 (r.g. n. 1147/22);
Che lo stato di separazione si è protratto per oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
Che i medesimi non hanno inteso riconciliarsi;
CONSIDERATO
Che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita;
Che ricorre la causa di scioglimento del matrimonio di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) legge 898/1970, come modificata dalla legge 74/1987;
P.Q.M.
Il Tribunale - Sezione Civile -, non definitivamente pronunziando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 12.5.2013 in Rossano (CS) tra e Parte_1 CP_1
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano Rossano (CS) di procedere all'annotazione della sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, parte I, atto numero 9);
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del processo;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5 giugno 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni