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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7026/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: pagamento corrispettivo contrattuale e risarcimento danni, vertente
TRA
ed inoltre e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e quali eredi di e tutti gli architetti in proprio Parte_5 Persona_1
e quali componenti della “Architetti AN associati associazione professionale degli architetti e , elettivamente domiciliati in Firenze Parte_1 Parte_4 Parte_5 presso lo studio dell'avv. F. Falorni, che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORI
E
, in persona del p.t., elettivamente domiciliata in Firenze, Controparte_1 CP_2
Via degli Arazzieri n. 4 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: a) in tesi accertare l'inadempimento del , in riferimento al Controparte_1 contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 e, quindi, accertare che il è debitore Controparte_1 nei confronti dell'Arch. in proprio e quale componente della “Architetti Parte_1
Associati Associazione Professionale degli architetti Pt_1 Parte_1 [...]
e ; dell'Arch. di quale Pt_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3 erede dell'Arch. dell'Arch. in proprio e quale componente Persona_1 Parte_4 della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti Parte_1
, nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5 Persona_1 dell'Arch. in proprio e quale componente della “Architetti AN Associati Parte_5
Associazione Professionale degli architetti ON AN, Controparte_3 Parte_5
, nonché quale erede dell'Arch. dell'importo complessivo di €
[...] Persona_1
454.035,91 (da ripartire nelle seguenti misure: 50% all'Arch. 25% all'Arch. Parte_1
25% agli eredi dell'Arch. , di cui € 232.259,49 per Parte_2 Persona_1 prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza, € 212.361,23 per interessi
1 moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 (ovvero, in ipotesi, il diverso importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 1284, comma I, c.c.), € 6.607,00 per spese di tassazione notula maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, € 2.808,19 per le spese derivanti dal mancato svincolo della fidejussione bancaria maggiorate di interessi legali;
ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999, ovvero interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal dì della notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo;
b) conseguentemente, condannare il , in persona del , al Controparte_1 Controparte_4 pagamento, in favore dell'Arch. in proprio e quale componente della “Architetti Parte_1
AN Associati Associazione Professionale degli architetti Parte_1 [...]
e ; dell'Arch. della Sig.ra Pt_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3 quale erede dell'Arch. dell'Arch. in proprio e quale Persona_1 Parte_4 componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti
, nonché quale erede dell'Arch. Parte_1 Controparte_3 Parte_5
dell'Arch. in proprio e quale componente della Persona_1 Parte_5
“Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN,
, nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5 Persona_1 dell'importo complessivo di € 454.035,91 (da ripartire nelle seguenti misure: 50% all'Arch.
[...]
25% all'Arch. 25% agli eredi dell'Arch. , di cui € Pt_1 Parte_2 Persona_1
232.259,49 per prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza, € 212.361,23 per interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 (ovvero, in ipotesi, il diverso importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 1284, comma I, c.c.), € 6.607,00 per spese di tassazione notula maggiorate dirivalutazione monetaria ed interessi legali, € 2.808,19 per le spese derivanti dal mancato svincolo della fidejussione bancaria maggiorate di interessi legali;
ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999, ovvero interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal dì della notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo;
in ipotesi c) accertare l'ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., del
[...]
in riferimento alle prestazioni rese dall'Arch. dall'Arch. CP_1 Parte_1 Per_1
e dall'Arch. nell'ambito dell'incarico di cui al contratto rep. n. 1444, in
[...] Parte_2 data 14.9.1999; d) conseguentemente, accertare che il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, è debitore, nei confronti dell'Arch. in proprio e quale Parte_1 componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN, e;
dell'Arch. della Parte_4 Parte_5 Parte_2
Sig.ra quale erede dell'Arch. dell'Arch. Parte_3 Persona_1 [...] in proprio e quale componente della “Architetti AN Associati Associazione Pt_4
Professionale degli architetti , nonché Parte_1 Controparte_3 Parte_5 quale erede dell'Arch. dell'Arch. in proprio e quale Persona_1 Parte_5 componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN, , nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5
dell'indennità di cui all'art. 2041 cod. civ., per un importo complessivo (da Persona_1 ripartire nelle seguenti misure: 50% all'Arch. 25% all'Arch. Parte_1 Parte_2
2 25% agli eredi dell'Arch. : - in tesi di € 397.729,27, di cui € 212.262,04 per Persona_1 prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza ed € 185.467,23 per interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 dal dì del dovuto fino a quello della notifica dell'atto di citazione;
- in ipotesi, di € 297.171,98 di cui € 212.262,04 per prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza, € 37.306,46 quale rivalutazione monetaria ed € 47.603,48 a titolo di interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal dì del dovuto fino a quello della notifica dell'atto di citazione;
- in via di ulteriore ipotesi, delle spese sostenute in relazione alle prestazioni oggetto della domanda di indebito arricchimento, per complessivi € 39.298,43, nonché dell'ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta sia per le spese generali di gestione dello studio sia quale indennizzo del sacrificio di tempo ed energie profusi in relazione alle prestazioni oggetto di indebito arricchimento, da calcolarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 (ovvero oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma I, c.c.), dal dì del dovuto fino a quello della notifica dell'atto di citazione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto n. 1444 in data 14.9.1999, ovvero interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal dì della notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo;
e) conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
al pagamento, in favore dell'Arch. in proprio e quale Controparte_4 Parte_1 componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti e;
dell'Arch. della Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2
Sig.ra quale erede dell'Arch. dell'Arch. Parte_3 Persona_1 [...] in proprio e quale componente della “Architetti AN Associati Associazione Pt_4
Professionale degli architetti , nonché Parte_1 Controparte_3 Parte_5 quale erede dell'Arch. dell'Arch. in proprio e quale Persona_1 Parte_5 componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN, , nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5
dell'indennità di cui all'art. 2041 cod. civ., per un importo complessivo (da Persona_1 ripartire nelle seguenti misure: 50% all'Arch. 25% all'Arch. Parte_1 Parte_2
25% agli eredi dell'Arch. : - in tesi di € 397.729,27, di cui € 212.262,04 per Persona_1 prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza ed € 185.467,23 per interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 dal dì del dovuto fino a quello della notifica dell'atto di citazione;
- in ipotesi, di € 297.171,98 di cui € 212.262,04 per prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza, € 37.306,46 quale rivalutazione monetaria ed € 47.603,48 a titolo di interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., dal dì del dovuto fino a quello della notifica dell'atto di citazione;
- in via di ulteriore ipotesi, delle spese sostenute in relazione alle prestazioni oggetto della domanda di indebito arricchimento, per complessivi € 39.298,43, nonché dell'ulteriore somma che sarà ritenuta di giustizia, dovuta sia per le spese generali di gestione dello studio sia quale indennizzo del sacrificio di tempo ed energie profusi in relazione alle prestazioni oggetto di indebito arricchimento, da calcolarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., il tutto oltre interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 (ovvero oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma I, c.c.), dal dì del dovuto fino a quello della notifica dell'atto di citazione;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi
3 moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto n. 1444 in data 14.9.1999, ovvero interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal dì della notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo;
f) accertare l'inadempimento del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, in riferimento all'obbligo di pagamento del saldo di cui al contratto rep. n. 1444, in data 14.9.1999, e, quindi, accertare che il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, è debitore nei confronti dell'Arch. in proprio e quale componente Parte_1 della “Architetti Associati Associazione Professionale degli architetti Pt_1 Parte_1
e ; dell'Arch. della Sig.ra Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_3
quale erede dell'Arch. dell'Arch. in proprio
[...] Persona_1 Parte_4 equale componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN, , nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5
dell'Arch. in proprio e quale componente della Persona_1 Parte_5
“Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN,
, nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5 Persona_1 dell'importo complessivo di € 53.619,45 (da ripartire nelle seguenti misure: 50% all'Arch.
[...]
25% all'Arch. 25% agli eredi dell'Arch. , di cui € Pt_1 Parte_2 Persona_1
27.122,58 per prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa di previdenza, € 23.688,68, per interessi moratori sulle prestazioni professionali di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 (ovvero, in ipotesi, il diverso importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 1284, comma I, c.c.), € 2.808,19 per le spese derivanti dal mancato svincolo della fidejussione bancaria maggiorate di interessi legali;
ovvero della diversa somma di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999, ovvero interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal dì della notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo;
g) condannare il al pagamento, in favore dell'Arch. in Controparte_1 Parte_1 proprio e quale componente della “Architetti Associati Associazione Professionale degli Pt_1 architetti e;
dell'Arch. Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 della Sig.ra quale erede dell'Arch. dell'Arch. Parte_3 Persona_1 [...] in proprio e quale componente della “Architetti AN Associati Associazione Pt_4
Professionale degli architetti , nonché Parte_1 Controparte_3 Parte_5 quale erede dell'Arch. dell'Arch. in proprio e quale Persona_1 Parte_5 componente della “Architetti AN Associati Associazione Professionale degli architetti ON AN, , nonché quale erede dell'Arch. Controparte_3 Parte_5
dell'importo complessivo di € 53.619,45 (da ripartire nelle seguenti misure: Persona_1
50% all'Arch. 25% all'Arch. 25% agli eredi dell'Arch. Parte_1 Parte_2
, di cui € 27.122,58 per prestazioni professionali comprensive di i.v.a. e cassa Persona_1 di previdenza, € 23.688,68, per interessi moratori sulle prestazioni professionali di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999 (ovvero, in ipotesi, il diverso importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 1284, comma I, c.c.), € 2.808,19 per le spese derivanti dal mancato svincolo della fidejussione bancaria maggiorate di interessi legali;
ovvero della diversa somma di giustizia;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed ulteriori interessi moratori di cui all'art. 8 del disciplinare allegato al contratto rep. n. 1444 in data 14.9.1999, ovvero interessi legali di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., dal dì della notifica dell'atto
4 di citazione fino all'effettivo soddisfo. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Ministero della difesa: n via preliminare, dichiarare il difetto di competenza del giudice ordinario a conoscere della presente controversia;
2. Nel merito, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata;
3. Con vittoria di spese e accessori. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Volendo sintetizzare le sovrabbondanti deduzioni della parte attrice, con atto di citazione ritualmente notificato i soggetti indicati in epigrafe allegavano di aver stipulato, costituiti nel raggruppamento “Progetti Firenze” in data 14.9.1999 con l'amministrazione convenuta il contratto rep. n. 1444, con cui era stato conferito loro l'incarico di redigere il “Piano Regolatore Particolareggiato di Comprensorio” “Per lo studio e la redazione di un piano particolareggiato di ammodernamento, risanamento e conservazione del Complesso Capitolo 6223 Area SMM C.E.118499 Accademia Navale, Livorno”, per un corrispettivo di € 106.882,82, oltre i.v.a. e cassa previdenziale.
In relazione al predetto importo tuttavia erano stati corrisposti solo acconti e non il saldo, nonostante la regolare esecuzione dell'incarico, ed inoltre, stante l'applicabilità al contratto della circolare del per i lavori pubblici n. 6679/1969, sarebbero stati dovuti ulteriori importi per CP_1 attività di ricerca e/o elaborazione dei dati, informazioni e documentazione indispensabili, in quanto propedeutici, allo svolgimento dell'incarico (attività che avrebbe dovuto invece effettuare l'amministrazione), nonchè a seguito dell'emersione di una rilevante diversa effettiva consistenza dell'oggetto dell'incarico di cui al contratto n. 1444/1999, oltre che per interessi e rivalutazione monetaria. Evidenziava, inoltre, di aver subito danni a causa dell'inadempimento della controparte, consistenti nelle spese sostenute per il mantenimento della fideiussione bancaria prestata a garanzia dello svolgimento dell'incarico affidato, stante il mancato pagamento del saldo del corrispettivo e, dall'altro lato, delle somme corrisposte all'ordine degli architetti di Firenze per ottenere il parere di congruità in merito alla notula relativa alle prestazioni oggetto dell'incarico.
In via subordinata, proponeva azione ex art. 2041 c.c. al fine di ottenere i medesimi importi, concludendo dunque nei termini indicati in epigrafe.
Si costituiva il difesa, eccependo innanzitutto l'incompetenza del giudice ordinario Controparte_1 essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale. Nel merito, evidenziava che gli attori non avevano provato di aver svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel contratto e nel disciplinare e che, comunque, eventuali prestazioni aggiuntive non erano necessarie o indispensabili per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva oggetto del contratto, e non erano state oggetto di riserve, o quanto meno di riserve giuridicamente efficaci. Affermava che l'amministrazione aveva fornito gli elaborati idonei a costituire il presupposto per la realizzazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, e non aveva mai richiesto di elaborare i progetti per superfici più estese o volumi maggiori rispetto a quanto stabilito nel contratto.
Contestava, inoltre, le voci di danno richieste dalla controparte in quanto non provate, generiche, indimostrate e non legate da un nesso di consequenzialità alle prestazioni dovute.
5 In corso di causa interveniva (nell'anno 2022) il pagamento da parte dell'amministrazione della ulteriore somma di € 21.376,56, corrispondente al saldo dell'importo del corrispettivo contrattualmente previsto.
Ammessa ed espletata TU, la causa all'udienza del 21/1/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso le domande sono solo in parte fondate, e vanno dunque accolte nei limiti di ragione.
a) L'eccezione di arbitrato.
Tale eccezione – alla quale tra l'altro la parte convenuta non ha fatto più cenno dopo la comparsa di costituzione – non è fondata, già in quanto l'art. 12 del disciplinare allegato al contratto di appalto prevede la competenza arbitrale come solo eventuale, avendo la parte attrice “facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo…la domanda al giudice competente…”.
b) L'eccezione di decadenza per mancata apposizione di riserve.
L'eccezione va ritenuta tempestiva. Trattandosi di eccezione in senso stretto (v. in tal senso Cass. n. 281 del 2017, Cass. n. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011) essa avrebbe dovuto essere proposta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata. In quella sede, in effetti – come rilevato dalla parte attrice – l'amministrazione ha effettuato solo generici cenni affermando che “al momento della consegna del servizio non sono state apposte riserve dal gruppo dei professionisti”, e poi che “le riserve apposte dall'arch. sul verbale Pt_1 di ripresa dei lavori del 15.02.2002, esplicitate solo nella comunicazione del 22.02.2002, erano relative principalmente ai tempi di esecuzione del contratto e non sono mai state né quantificate né riproposte nei successivi documenti tecnico-contabili e, di conseguenza, sono giuridicamente inefficaci”. È tuttavia noto, da un lato, che ai fini della formulazione dell'eccezione non è necessario l'utilizzo di formule sacramentali o di una specifica terminologia (come più volte chiarito dalla Suprema Corte) ma, soprattutto, il riferimento generico alla “inefficacia giuridica” delle riserve apposte è stato precisato nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., vigente ratione temporis e destinata come noto, tra l'altro, appunto alla precisazione delle eccezioni, laddove la parte ha parlato in modo specifico di decadenza.
Essa è tuttavia non fondata nel merito. Il contratto di conferimento di incarico professionale infatti non contiene alcun cenno alla necessità di apporre riserve ed alle relative modalità e conseguenze in caso di mancata apposizione né una simile necessità potrebbe, in effetti, desumersi dalla normativa ratione temporis vigente che l'istituto delle riserve prevedeva (con particolare riferimento al D.P.R. n. 554/1999 e al D.M. 145/2000), in quanto essa si riferisce esclusivamente agli appalti di lavori pubblici, laddove nel caso di specie si tratta del conferimento di un incarico professionale di progettazione.
c) La domanda di adempimento contrattuale.
Tale domanda è suddivisa in diversi punti ma per tutti vale la premessa che quella proposta, nelle sue varie articolazioni, è – espressamente – comunque pur sempre una domanda di adempimento
6 contrattuale, fondata dunque sulle obbligazioni nascenti a carico dell'amministrazione dal contratto n. 1444/1999.
c1) La domanda di pagamento del residuo corrispettivo previsto dal contratto.
In merito a tale domanda è pacificamente cessata la materia del contendere, atteso l'intervenuto pagamento in corso di causa del residuo importo di € 21.376,56 oltre accessori. In relazione a tale parte, dunque, residua soltanto l'esame della domanda di pagamento degli interessi, e tale domanda è fondata. L'art. 8 del disciplinare allegato al contratto n. 1444/1999, e facente parte di esso, prevede infatti che in caso di ritardi nei pagamenti “… sarà corrisposto alla Ditta l'interesse di mora ai sensi del D.P.R. 17.11.1986 n. 1083” (rectius n. 1038). Tale d.p.r. prevede, quanto alla rata di saldo che è in discussione, che essi decorrano dal 18° mese dalla data della ultimazione lavori, sempre che ovviamente non vi siano problematiche in relazione all'esecuzione dell'incarico che abbiano impedito il pagamento del saldo. Nel caso di specie la parte attrice ha affermato che l'incarico era stato regolarmente concluso nell'anno 2004, e ciò è stato non solo mai minimamente contestato dalla parte convenuta nel presente giudizio, ma risulta altresì documentalmente confermato (v. doc. 32, laddove in data 19.7.04 si afferma che si accettano gli elaborati e si
“considera conclusa la seconda fase progettuale”, con conseguente inoltro dei documenti necessari per il pagamento del saldo). Da quella data l'amministrazione aveva a disposizione 18 mesi per provvedere al pagamento del saldo, pagamento che sarebbe dovuto dunque avvenire entro il 19.1.06. Non essendo ciò avvenuto, senza giustificazione, dal 20.1.06 sono dovuti gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo.
Gli interessi vanno computati a norma dell'art. 35 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 e, successivamente al 2013, al tasso legale (non essendo applicabile il D.Lgs. n. 231/2002 ai contratti stipulati in data antecedente al 2002), il che vuol dire anche il tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale, e ciò sino alla data dell'avvenuto pagamento nel 2022. Non è dovuta altresì la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta ed in mancanza della prova del maggior danno ex art. 1224 c.c. (maggior danno incluso, tra l'altro, espressamente nella misura degli interessi moratori secondo le previsioni del decreto n. 1038 cit.).
c2) La domanda di pagamento di un importo ulteriore per l'attività di ricerca e/o elaborazione dei dati, informazioni e documentazione indispensabili, in quanto propedeutici, allo svolgimento dell'incarico.
Tale domanda non è fondata. La circolare ministeriale n. 6679/1969, posta dalla parte attrice a fondamento della propria domanda non costituisce, come correttamente rilevato dalla parte convenuta negli scritti difensivi finali, una fonte del diritto idonea, in quanto tale, ad integrare in toto il contenuto del contratto, ma rileva soltanto se e nella stretta misura in cui essa sia espressamente richiamata all'interno del regolamento contrattuale. Orbene nel caso di specie gli artt. 8 e 9 della suddetta circolare sono richiamati, nell'allegato 4 del contratto, al solo fine del calcolo della tariffa professionale (profilo del quale si tratterà nel successivo par. c3), e non anche nella parte invocata dagli attori, che prevede cioè la corresponsione di un ulteriore onorario per i rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici che non fossero stati, in ipotesi, forniti dal committente (art. 9 cit.). Al contrario, il contratto ed i relativi allegati nulla prevedono in merito ad obblighi in capo all'amministrazione di fornire specifici dati e/o documentazione ed anzi,
7 all'opposto, nel più volte richiamato all. 4 in merito alla determinazione delle spese rimborsabili si è precisato: “si valuta un'aliquota del 10% per la collaborazione e la documentazione che può essere fornita sia dall'Utente, sia dalla competente . Era dunque prevista una possibile attività CP_5 di collaborazione e di consegna di documentazione da parte della committenza, dal che si desume implicitamente – ma in modo inequivoco – che i relativi obblighi gravassero invece sulla ATP progetti nell'ambito del corrispettivo pattuito, di modo che neppure parrebbe possibile configurare un inadempimento dell'amministrazione ad una specifica obbligazione sul punto (in ogni caso, una domanda di risarcimento danno per inadempimento contrattuale non è stata proposta in relazione a tale profilo).
Neppure è, infine, dovuto il rimborso delle spese asseritamente sostenute per i rilievi aerofotogrammetrici per € 9.296,22, attesa la chiara indicazione del contratto in senso opposto (“tutte le spese necessarie per lo svolgimento del progetto, di qualsiasi natura esse siano, sono a carico della ditta e nulla riconoscerà l'amministrazione della Difesa oltre a quello previsto in contratto”: art. 2).
c3) La domanda di pagamento di un importo ulteriore per diversa consistenza dell'oggetto dell'incarico di cui al contratto n. 1444/1999.
In questo caso la parte attrice lamenta che nel corso dell'espletamento dell'incarico era emersa una significativa differenza tra la consistenza effettiva del comprensorio dell'accademia e quanto indicato negli atti contrattuali, ed in particolare una superficie interessata di 25 ha (anziché 21.56 ha) e volumetrie esistenti per 600.000 mc e di progetto per 700.000 mc (anziché 505.000 mc). Da ciò conseguirebbe, applicando l'art. 8 della circolare n. 6679/1969, la rideterminazione del corrispettivo contrattualmente previsto, in misura ben superiore a quella indicata in contratto.
In questo caso non vi è dubbio – a differenza dell'ipotesi di cui al paragrafo che precede – in merito alla applicabilità della circolare n. 6679/1969, essendo espressamente indicato nell'all. 4 che per il calcolo della tariffa si fa riferimento alla “tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche” ed, in particolare, all'art. 8, il quale al riguardo prevede che: “l'onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue: a) sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore”.
Viene effettuato, dunque, il calcolo del corrispettivo sulla base della predetta disposizione indicando quali basi di calcolo una “superficie del terreno considerata” di 21,56 ha, e “volumetrie esistenti e di progetto” di mc. 505.000. Tali indicazioni risultano tuttavia errate, come ha potuto accertare anche il TU nominato nell'ambito del presente giudizio (si rinvia al riguardo, per ragioni di economicità, alla lettura dell'elaborato peritale, che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato). Infatti l'effettiva “superficie del terreno considerata” è risultata pari a 25 ha, le volumetrie esistenti sono risultate pari a 600.000 mc, e quelle di progetto pari a 700.000 mc.
Con riferimento alle volumetrie, tuttavia, occorre effettuare una serie di rilievi. Il primo è che, come si vede, le volumetrie di progetto risultano superiori rispetto a quelle esistenti;
ciò in quanto, come evidenziato anche in sede di TU, i professionisti hanno proposto un ampliamento delle volumetrie esistenti. L'amministrazione convenuta ha, tuttavia, contestato sin dalla costituzione in giudizio che un qualche ampliamento delle volumetrie esistenti fosse stato richiesto alla ATP attrice ed, in 8 effetti, il contratto inter partes non prevede alcun ampliamento, né esso risulta essere stato altrimenti richiesto successivamente, e neppure poi la relativa proposta di ampliamento risulta essere stata in concreto utilizzata dall'amministrazione. La parte attrice del resto, sulla quale incombe il relativo onere probatorio, non ha in alcun modo provato che vi fosse stata una richiesta di ampliamento da parte dell'amministrazione, essendo rimasta silente sul punto. Non può esservi dubbio, pertanto, in merito al fatto che per le attività di progettazione relative all'ampliamento proposto, unilateralmente svolte dai professionisti, non sia dovuto alcun corrispettivo ulteriore.
Il secondo rilievo riguarda la sommatoria, effettuata dalla parte attrice, e poi ritenuta metodologicamente corretta anche dal TU (v. pag. 11 perizia), tra le volumetrie esistenti e quelle di progetto. In questo caso non si tratta, infatti, di una differente (e maggiore) consistenza effettiva del complesso immobiliare oggetto dell'incarico professionale bensì di una diversa interpretazione della circolare, rispetto a quella recepita nell'allegato 4 e dunque nel contratto inter partes. L'unica sommatoria espressamente prevista dall'art. 8 è infatti quella tra la superficie del terreno considerato dal piano particolareggiato ed il “complesso delle volumetrie esistenti e di progetto” della superficie considerata dal piano regolatore, mentre non è prevista la necessità di un'ulteriore sommatoria tra le volumetrie esistenti e quelle di progetto, che viene evidentemente desunta dalla parte (con interpretazione avallata come si è detto dal TU) dal termine “complesso”, dizione però tutt'altro che inequivoca in tal senso, data la differenza rispetto al termine “sommatoria” subito prima utilizzato. Appare parecchio dubbio, infatti, che la dizione “complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata” debba intendersi nel senso che la medesima volumetria debba considerarsi due volte, poiché in tal modo verrebbe a realizzarsi un'ingiustificata duplicazione dei compensi, non collegata a specifiche attività dei professionisti bensì alla sola
“esistenza” di una certa volumetria, poi oggetto dell'attività di progettazione. Adottando tale preferibile interpretazione, dunque, il corretto “complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata” sarebbe stato pari a 700.000 mc, salvo poi quanto sopra detto con riferimento al proposto ampliamento.
In ogni caso, anche a volere in via di ipotesi ritenere che quella indicata dalla parte attrice sia l'interpretazione da dare alla disposizione, non vi è dubbio che non si tratti, in questo caso, di una differente consistenza effettiva del complesso immobiliare rispetto a quella indicata in contratto, essendo in realtà tale differente consistenza pari a 95.000 mc. (600.000-505.000), una volta escluso come si è detto l'ampliamento proposto. Si tratterebbe, piuttosto, di una diversa interpretazione della circolare, rispetto a quella effettuata in contratto.
Premessi tali rilievi, la domanda di rideterminazione del corrispettivo a termini di contratto va dunque accolta limitatamente alla lamentata – ed effettivamente sussistente – difformità di consistenza del complesso immobiliare oggetto delle attività professionali e dunque assumendo quali basi di calcolo, anziché quelle indicate nell'allegato 4 del contratto, una superficie di 25 ha e volumetrie per 600.000 mc. in questo caso, infatti, È infatti vero che, essendo stata contrattualmente pattuita una modalità di determinazione del compenso fondata sulla estensione delle superfici e volumetrie oggetto di rilievo e poi di progettazione, l'indicazione in concreto nell'allegato n. 4 di dati errati al ribasso ha comportato un'ingiustificata riduzione, sia pure di non rilevante entità, del compenso spettante in proporzione alle attività da svolgere, dando luogo ad una sorta di errore sulle quantità, suscettibile di rettifica. Tale discrepanza, essendo di scarsa entità, non era in effetti
9 ragionevolmente rilevabile dalla ATP al momento della stipulazione contrattuale ed è invece emersa nel corso delle attività di esecuzione dell'incarico professionale, non essendo del resto contestato dall'amministrazione che al momento della stipulazione del contratto la documentazione consegnata alla ATP fosse scarna.
Diversa è invece la questione della mancata sommatoria delle volumetrie esistenti e di progetto che gli attori ben sapevano – o avrebbero dovuto sapere, alla stregua della diligenza professionale loro richiesta – non essere stata effettuata al momento della stipulazione contrattuale, trattandosi di un profilo evidente emergente dalla lettura dell'allegato, confrontato con la planimetria consegnata (doc. 138) e con il sopralluogo effettuato. La parte non avrebbe potuto infatti ragionevolmente ipotizzare che la voce indicata in contratto (505.000 mc) rappresentasse la sommatoria tra le volumetrie esistenti e quelle oggetto dell'attività di progettazione commissionata poichè si sarebbe trattato, in quel caso, di oltre un dimezzamento delle volumetrie esistenti, ragionevolmente impossibile da non rilevare da parte di professionisti esperti del settore (se la voce “volumetrie esistenti e di progetto” per mc. 505.000 avesse rappresentato, appunto, la sommatoria delle volumetrie esistenti e di progetto, ciò avrebbe voluto dire che le volumetrie esistenti sarebbero state pari a solo 250.000 mc. circa, il che era evidente non fosse possibile). Del resto, mai la parte ha fatto valere l'esistenza di un errore al riguardo, costituente in ipotesi un vizio della volontà.
Quanto affermato trova plastica conferma nella documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice, vale a dire le comunicazioni intercorse tra le parti nel corso dell'esecuzione dell'incarico. In data 20.7.00 la ATP provvede a rimettere la documentazione relativa alla prima fase preliminare del progetto definitivo (doc. 16). In quella sede la parte doveva aver assunto certamente una piena cognizione dell'effettiva consistenza immobiliare e delle volumetrie, eppure nessun cenno viene effettuato alla questione dell'errata computazione delle volumetrie esistenti e di progetto. Ancora nella comunicazione del 22.2.02, la ATP avverte l'esigenza di apporre una riserva ma relativa soltanto alla tempistica di esecuzione del contratto ed ai maggiori costi sostenuti per il reperimento della documentazione e per rilievo aerofotogrammetrico del comprensorio, senza fare alcun cenno alla questione delle volumetrie che, almeno a quel punto, non poteva non essere ben chiara ai professionisti. Anche a prescindere, dunque, dalla valenza formale delle comunicazioni in questione in termini di “riserva”, esse comunque dimostrano indirettamente che la volontà contrattuale delle parti si era formata su premesse e dati consapevolmente condivisi.
Quello effettuato dalla parte attrice appare dunque, come evidenziato dall'amministrazione convenuta negli scritti difensivi finali, un ingiustificato tentativo di pretendere, a vicenda ormai da tempo conclusa, un importo considerevolmente maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito sulla scorta di una diversa e a sé più favorevole interpretazione ex post dell'art. 8 della circolare n. 6679/1969, utilizzato per il calcolo del corrispettivo, rispetto a quella – a torto o, più verosimilmente, a ragione – utilizzata in contratto, e da essa rilevabile in quella sede, ma non rilevata e non rilevata neppure successivamente, avendo invece la parte sempre dimostrato di accettare le modalità di calcolo e l'importo complessivo di cui alla pag. 1 del contratto, espressamente ivi indicato come importo massimo della progettazione.
Pertanto, assumendo ai fini del calcolo lo schema elaborato dal TU a pag. 12 dell'elaborato peritale, senza considerare però come detto l'ulteriore volumetria ivi indicata di 700.000 mc., si ha un compenso di € 1.743,04 per 25 ha e di € 8.366,60. A tali importi va aggiunto il 10% per “spese
10 conglobate al 10%”, per un totale di € 11.120,64. Assumendo che in effetti, come indicato dalla parte attrice, l'adeguamento ISTAT sarebbe dovuto avvenire alla data di stipulazione del contratto e non al 1998 (+1271,30) il totale diviene pari ad € 141.265,50. Va detratto il 20% per opere dello Stato ed il totale diviene di 113.012,40, e va quindi detratto un ulteriore 5% a titolo di sconto, residuando l'importo di € 107.361,78. Considerato, dunque, che sono stati pacificamente corrisposti importi per € 106.882,81, residua un importo dovuto di € 563,05 oltre accessori, ed oltre interessi con la medesima modalità indicata al precedente paragrafo b).
d) La domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
La parte attrice ha inoltre proposto una domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, danno che ha individuato nelle due voci delle spese sostenute per il mantenimento della fideiussione bancaria prestata a garanzia dello svolgimento dell'incarico affidato e, dall'altro lato, delle somme corrisposte all'ordine degli architetti di Firenze per ottenere il parere di congruità in merito alla notula relativa alle prestazioni oggetto dell'incarico.
Con riferimento alla prima voce, la domanda è in parte fondata. L'art. 8 del contratto n. 1444/1999 subordina infatti lo svincolo della fideiussione al “pagamento della rata di saldo”, che come si è detto è avvenuto soltanto nel corso del presente giudizio, con ingiustificato ritardo visto l'esito positivo delle attività, come ammesso anche dalla convenuta. La parte attrice ha dimostrato di aver mantenuto in vita la fideiussione (la circostanza non è del resto contestata dal ) nel CP_1 periodo da essa indicato e di aver provveduto al pagamento dei corrispondenti premi (v. doc. 73), per cui devono ritenersi suscettibili di rimborso quelli pagati successivamente al 19.1.06, epoca ultima come si è detto in cui l'amministrazione avrebbe potuto/dovuto provvedere al pagamento della rata di saldo, per un totale di € 2.253,85, oltre interessi legali come da domanda.
Quanto invece alla seconda voce non si tratta in realtà di un danno conseguente ad inadempimento, bensì di una spesa sostenuta in sede stragiudiziale in quanto ritenuta necessaria al fine della proposizione dell'azione giudiziaria e, dunque, assimilabile piuttosto alle spese legali. Tale spesa sarà, dunque, suscettibile di rimborso se ed in quanto necessaria al fine della proposizione dell'odierno giudizio. Orbene, a questo riguardo, il parere di congruità richiesto all'ordine degli architetti poteva, al più ritenersi utile – e quindi, nell'ottica della parte, necessario – con riferimento alla domanda di pagamento di un importo ulteriore per l'attività di ricerca e/o elaborazione dei dati, informazioni e documentazione indispensabili, in quanto propedeutici, allo svolgimento dell'incarico, visto che per essa la parte riteneva applicabile l'art. 9 della circolare ministeriale che faceva riferimento alle tariffe professionali, ma tale domanda è stata respinta in quanto infondata. Con riferimento invece alla domanda di pagamento di un importo ulteriore per diversa consistenza dell'oggetto dell'incarico di cui al contratto n. 1444/1999 i relativi importi erano quantificabili, anche in ipotesi di accoglimento integrale della domanda, con calcoli aritmetici sulla base dei dati contenuti in contratto e nella richiamata circolare, per cui un parere dell'ordine di appartenenza non era necessario.
Si è trattato dunque di un'attività, autonomamente effettuata dalla parte, in parte riconducibile ad una domanda risultata infondata ed in parte superflua, il cui costo la parte attrice non può pretendere di porre a carico dell'amministrazione convenuta.
e) La domanda subordinata ex art. 2041 c.c.. 11 Tale domanda, formulata in via subordinata per l'ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per l'azione contrattuale, e da esaminare dunque in relazione alle domande non accolte sulla base di tale azione, va dichiarata inammissibile, per difetto di residualità. Essa infatti può essere proposta in via subordinata, rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine e non per la sua infondatezza in concreto (Cass. n. 14944 del 2022, tra le tante).
f) Le spese del giudizio.
Stante l'accoglimento solo parziale delle domanda, con conseguente evidente soccombenza reciproca, e stante anche la sproporzione tra quanto richiesto e quanto ottenuto, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura dei 2/3. Per la restante parte le spese vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta, tenuto conto che da un lato le domande sono state in parte accolte, e dall'altro che il pagamento dell'importo di € 21.376,56 è avvenuto soltanto in corso di causa, e dunque anche la corrispondente domanda era fondata all'atto della proposizione del giudizio. Per la restante parte le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria, utilizzando quale valore di riferimento quello del decisum stante l'evidenziata sproporzione rispetto al petitum.
Sulla scorta del medesimo criterio, ma tenuto conto anche del principio di causalità (l'accertamento peritale, richiesto dalla parte attrice, è stato infatti alfine utile soltanto con riferimento al fine dell'accoglimento di una delle domande in misura irrisoria), le spese di TU come liquidate in corso di causa vanno poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande condanna la parte convenuta al pagamento dei seguenti importi: 1) interessi sulla somma di € 21.376,56, dal 20.1.06 alla data del pagamento del suddetto importo, da calcolarsi a norma dell'art. 35 d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 e, successivamente al 2013, al tasso legale, e dunque al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale;
€ 563,00 per ulteriore compenso dovuto, oltre cassa previdenziale e iva, ed oltre interessi sul solo capitale con le medesime modalità e decorrenze di cui al punto 1; 3) € 2.253,85, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti dei vari premi delle fideiussioni, sino al saldo;
- rigetta le domande per il resto;
- compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura dei 2/3 e condanna la parte convenuta al pagamento della restante parte, che liquida in € 3.000,00 (di cui € 410,00 per esborsi) oltre RSG, IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di TU, come liquidate in corso di causa, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Firenze, 2/9/2025 Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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