Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/06/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 94 / 2025
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) e n.q. di genitori Parte_1 C.F._1 Parte_2
esercenti la potestà sulla minore ( ) Persona_1 C.F._2 elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. FUSCHINO PASQUALE
) che lo rapp.ta e difende in virtù di procura su foglio separato C.F._3
dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t. CP_1
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 08-01-2025 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 30-09-2022 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di frequenza;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con il presente ricorso in opposizione chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Pur ritualmente citato, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta e ritenuto di non dover disporre una nuova ctu il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del procedimento di ATPO risulta che la minore è affetta da lieve difficoltà nella lettura e nella Persona_1
A fronte delle analitiche, puntuali argomentazioni del ctu in merito alla insussistenza, in capo a parte ricorrente, del requisito sanitario per la prestazione richiesta, l'istante nel ricorso in opposizione si è limitato a formulare un mero dissenso diagnostico, senza addurre e documentare nuove patologie né l'aggravamento di quelle preesistenti in guisa da indurre il giudicante al rinnovo delle operazioni peritali ovvero ad un supplemento di perizia.
Alla stregua delle considerazioni esposte la domanda va quindi respinta
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali avendo prodotto dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)