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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Specializzata Agraria composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
4.dr. AN MA RT
5.dr. Maurizio Bianchelli RT
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 183/2025 r. g. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Achille Ciribè Parte_1
parte appellante
E
(cod. fisc. , (cod. Controparte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. ), (cod. fisc. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cod. fisc. , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Pt_4 C.F._4 minore (cod. civ. ), (cod. fisc. Persona_1 C.F._5 Parte_5
), (cod. fisc. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(cod. fisc. ), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._8
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Dina Persona_2 C.F._9
Capretti per procura alle liti in atti parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2025 ha impugnato la sentenza del 24 Parte_1 gennaio 2025, con la quale la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Ascoli Piceno, in
1 accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dagli eredi di Persona_3 deceduto il 12 aprile 2020, aveva dichiarato la nullità del contratto, qualificato associativo agrario ed intercorso con il dante causa delle parti ricorrenti nell'agosto 2002, ai sensi dell'art.45, secondo comma, l. n. 203/82, quindi aveva condannato esso resistente alla restituzione dei fondi oggetto del contratto, oltre che al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha criticato l'inquadramento della convenzione oggetto di causa ad opera del Tribunale, che l'aveva ricondotta ad una figura giuridica del tutto estranea al contenuto della stessa, interpretandone erroneamente i contenuti;
ha censurato la valutazione effettuata in assenza di elementi che potessero realmente suffragare l'ipotesi della conclusione di un contratto di partecipazione di natura associativa, dal momento che nella
“convenzione” le parti si erano limitate a stabilire l'attribuzione delle sole operazioni preliminari di predisposizione del terreno a carico sia del proprietario che del conduttore, laddove l'espletamento della sollecitata prova orale avrebbe consentito di pervenire all'accertamento circa l'effettiva e reale natura di affitto di fondo rustico afferente al rapporto, stante l'affidamento in via esclusiva ad esso conduttore della gestione del fondo in assoluta libertà, con piena assunzione del rischio della produttività della coltivazione, a nulla rilevando l'attribuzione di una quota di prodotto al proprietario concedente, che ben poteva essere imputata a corrispettivo per la conduzione del terreno, come contrattualmente pattuito. L'appellante ha, quindi, evidenziato come nessuno degli elementi tipici della fattispecie astratta vietata dall'art.45 L.203/82 potesse ravvisarsi nella convenzione dedotta in causa, in essa difettandone i requisiti essenziali della qualifica di imprenditore agricolo in capo a ciascuno dei contraenti, della brevità o precarietà del rapporto, della stagionalità della coltura e della co-gestione dell'impresa. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda spiegata dai ricorrenti in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Gli appellati indicati in epigrafe hanno insistito per il rigetto del gravame, quindi hanno riproposto ai sensi dell'art.346 cpc le domande già avanzate in via subordinata nel giudizio di primo grado, non esaminate in conseguenza dell'accoglimento della assorbente domanda di nullità dell'accordo ai sensi dell'art.45 comma II legge n.203/82.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte non ravvisa in atti elementi per disattendere la valutazione del primo giudice, in ordine alla ricorrenza nella fattispecie all'odierno vaglio di un atipico rapporto associativo di partecipazione agraria, condivisibilmente attinto dalla declaratoria di nullità ex art. 45 l.n. 203/82.
2 Va detto in proposito che nessuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui l'appellante sottolinea la carenza rispetto al rapporto nato dalla convenzione dell'agosto 2002, è imprescindibilmente richiesto al fine di attestare la ricorrenza in concreto di un rapporto associativo agrario, ben avendo potuto le parti dare vita ad una figura ibrida - e per questo atipica - di contratto associativo agrario che, tuttavia, perseguendo nella sostanza la medesima finalità vietata dalla legge n.203/82, non può che patire la sorte della mezzadria, della colonia parziaria e della compartecipazione agraria, espressamente menzionate all'art. 45, secondo comma, della legge citata, tenuto conto che pacificamente la convenzione in esame esula dal novero dei contratti stagionali e non risponde ai caratteri essenziali della soccida, dunque non integra una delle due figure contrattuali, alle quali soltanto il divieto non si estende.
Al riguardo, al fine di interpretare e inquadrare giuridicamente la convenzione, è senz'altro da valorizzare l'espressa ed univoca volontà delle parti, ivi cristallizzata, di ripartirsi in primo luogo i compiti legati alla creazione di tutte le condizioni in concreto necessarie ad ottenere il prodotto finale, stabilendo a carico del proprietario oneri di preparazione e di tenuta del terreno (aratura, fornitura della rete di recinzione, acquisto delle piantine), in maniera da renderlo idoneo ad accogliere la coltivazione dei tartufi, ed a carico dell'altro contraente essenzialmente l'onere di impiegare la propria perizia ed esperienza sia per realizzare la recinzione sia per mettere a dimora le piantine nel terreno ed accudire la piantagione fino alla crescita definitiva;
in relazione al superiore grado di preparazione tecnica posseduto da , viene, poi, riconosciuta a quest'ultimo Parte_1 piena libertà e fiducia “….in merito alle strategie e ai programmi riguardanti la coltivazione delle pantine di tartufo….”, ossia nella stretta misura in cui al medesimo non possano disconoscersi le superiori capacità tecniche nello specifico settore, quindi in maniera del tutto coerente con la precisa finalità di garantire alla produzione i migliori risultati possibili.
Viceversa, le parti pattuiscono di decidere di comune accordo se proseguire o interrompere l'attività di coltivazione, per il caso di constatata infruttuosità della piantagione, ed infine di sopportare, sempre in base al criterio di ripartizione pro quota, i rischi e le perdite derivanti da eventuale furto delle piantine o del raccolto.
Appare, quindi, corretta l'affermazione del primo giudice circa la ripartizione del rischio d'impresa in considerazione della partecipazione pro quota di ciascuno agli utili, secondo lo schema tipico dei contratti associativi, ossia in base al principio della ricaduta su entrambe le parti, in misura proporzionale agli utili, della responsabilità derivante dalla gestione dell'attività, laddove - come opportunamente evidenziato in sentenza mediante pertinente richiamo ai precedenti giurisprudenziali - nell'affitto agrario compete in via esclusiva al conduttore l'assunzione del rischio
3 dell'impresa e, di conseguenza, la scelta delle strategie “gestionali”, non solo “tecniche”, nella più completa autonomia, al di fuori di qualsiasi controllo o ingerenza da parte del proprietario.
In tal senso, l'accordo inerente al conferimento al concedente del 40% della produzione del tartufo non si atteggia a volontà di corrispondere in natura il canone di locazione, bensì rivela l'intento comune delle parti di instaurare un rapporto in forza del quale ciascuna di esse fornisca un contributo all'attività produttiva e ne ricavi profitto in proporzione, sopportando, sempre in misura proporzionale alla quota partecipativa, i rischi dell'impresa avviata in comune.
Conforme a tale volontà, ed assolutamente coerente con la causa del contratto associativo, è, insomma, l'impegno di una parte non soltanto nel mettere a disposizione il terreno di sua proprietà, ma anche nell'accollarsi l'onere della relativa preparazione (aratura e realizzazione della recinzione), nonché l'onere dell'acquisto delle piantine, a fronte dell'impegno dell'altro contraente di conferire la propria esperienza e perizia tecnica, attraverso la piantumazione e l'accudimento della piantagione fino al termine del processo di crescita;
il tutto per giungere al risultato della produzione, da ripartire secondo le quote fissate nel 40% e nel 60%, ossia in percentuali di entità tale da soddisfare nella sostanza la causale della vera e propria “ripartizione”, vale a dire della distribuzione pro parte, non già stabilite unicamente per determinare il corrispettivo in natura del godimento del bene concesso dal proprietario, come sarebbe stato, viceversa, ragionevole ritenere ove a quest'ultimo fosse spettata solo una minima percentuale sugli utili.
In definitiva, ricorrono le condizioni per affermare la gestione comune dell'impresa agricola, secondo il criterio della comune assunzione del rischio relativo, imposto dalla causale associativa del rapporto contrattuale dedotto in causa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore di parte appellata in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Specializzata Agraria composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
4.dr. AN MA RT
5.dr. Maurizio Bianchelli RT
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 183/2025 r. g. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Achille Ciribè Parte_1
parte appellante
E
(cod. fisc. , (cod. Controparte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. ), (cod. fisc. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(cod. fisc. , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul Pt_4 C.F._4 minore (cod. civ. ), (cod. fisc. Persona_1 C.F._5 Parte_5
), (cod. fisc. ), C.F._6 Parte_6 C.F._7 Parte_7
(cod. fisc. ), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.F._8
(cod. fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Dina Persona_2 C.F._9
Capretti per procura alle liti in atti parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2025 ha impugnato la sentenza del 24 Parte_1 gennaio 2025, con la quale la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Ascoli Piceno, in
1 accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dagli eredi di Persona_3 deceduto il 12 aprile 2020, aveva dichiarato la nullità del contratto, qualificato associativo agrario ed intercorso con il dante causa delle parti ricorrenti nell'agosto 2002, ai sensi dell'art.45, secondo comma, l. n. 203/82, quindi aveva condannato esso resistente alla restituzione dei fondi oggetto del contratto, oltre che al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha criticato l'inquadramento della convenzione oggetto di causa ad opera del Tribunale, che l'aveva ricondotta ad una figura giuridica del tutto estranea al contenuto della stessa, interpretandone erroneamente i contenuti;
ha censurato la valutazione effettuata in assenza di elementi che potessero realmente suffragare l'ipotesi della conclusione di un contratto di partecipazione di natura associativa, dal momento che nella
“convenzione” le parti si erano limitate a stabilire l'attribuzione delle sole operazioni preliminari di predisposizione del terreno a carico sia del proprietario che del conduttore, laddove l'espletamento della sollecitata prova orale avrebbe consentito di pervenire all'accertamento circa l'effettiva e reale natura di affitto di fondo rustico afferente al rapporto, stante l'affidamento in via esclusiva ad esso conduttore della gestione del fondo in assoluta libertà, con piena assunzione del rischio della produttività della coltivazione, a nulla rilevando l'attribuzione di una quota di prodotto al proprietario concedente, che ben poteva essere imputata a corrispettivo per la conduzione del terreno, come contrattualmente pattuito. L'appellante ha, quindi, evidenziato come nessuno degli elementi tipici della fattispecie astratta vietata dall'art.45 L.203/82 potesse ravvisarsi nella convenzione dedotta in causa, in essa difettandone i requisiti essenziali della qualifica di imprenditore agricolo in capo a ciascuno dei contraenti, della brevità o precarietà del rapporto, della stagionalità della coltura e della co-gestione dell'impresa. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingersi la domanda spiegata dai ricorrenti in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Gli appellati indicati in epigrafe hanno insistito per il rigetto del gravame, quindi hanno riproposto ai sensi dell'art.346 cpc le domande già avanzate in via subordinata nel giudizio di primo grado, non esaminate in conseguenza dell'accoglimento della assorbente domanda di nullità dell'accordo ai sensi dell'art.45 comma II legge n.203/82.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte non ravvisa in atti elementi per disattendere la valutazione del primo giudice, in ordine alla ricorrenza nella fattispecie all'odierno vaglio di un atipico rapporto associativo di partecipazione agraria, condivisibilmente attinto dalla declaratoria di nullità ex art. 45 l.n. 203/82.
2 Va detto in proposito che nessuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui l'appellante sottolinea la carenza rispetto al rapporto nato dalla convenzione dell'agosto 2002, è imprescindibilmente richiesto al fine di attestare la ricorrenza in concreto di un rapporto associativo agrario, ben avendo potuto le parti dare vita ad una figura ibrida - e per questo atipica - di contratto associativo agrario che, tuttavia, perseguendo nella sostanza la medesima finalità vietata dalla legge n.203/82, non può che patire la sorte della mezzadria, della colonia parziaria e della compartecipazione agraria, espressamente menzionate all'art. 45, secondo comma, della legge citata, tenuto conto che pacificamente la convenzione in esame esula dal novero dei contratti stagionali e non risponde ai caratteri essenziali della soccida, dunque non integra una delle due figure contrattuali, alle quali soltanto il divieto non si estende.
Al riguardo, al fine di interpretare e inquadrare giuridicamente la convenzione, è senz'altro da valorizzare l'espressa ed univoca volontà delle parti, ivi cristallizzata, di ripartirsi in primo luogo i compiti legati alla creazione di tutte le condizioni in concreto necessarie ad ottenere il prodotto finale, stabilendo a carico del proprietario oneri di preparazione e di tenuta del terreno (aratura, fornitura della rete di recinzione, acquisto delle piantine), in maniera da renderlo idoneo ad accogliere la coltivazione dei tartufi, ed a carico dell'altro contraente essenzialmente l'onere di impiegare la propria perizia ed esperienza sia per realizzare la recinzione sia per mettere a dimora le piantine nel terreno ed accudire la piantagione fino alla crescita definitiva;
in relazione al superiore grado di preparazione tecnica posseduto da , viene, poi, riconosciuta a quest'ultimo Parte_1 piena libertà e fiducia “….in merito alle strategie e ai programmi riguardanti la coltivazione delle pantine di tartufo….”, ossia nella stretta misura in cui al medesimo non possano disconoscersi le superiori capacità tecniche nello specifico settore, quindi in maniera del tutto coerente con la precisa finalità di garantire alla produzione i migliori risultati possibili.
Viceversa, le parti pattuiscono di decidere di comune accordo se proseguire o interrompere l'attività di coltivazione, per il caso di constatata infruttuosità della piantagione, ed infine di sopportare, sempre in base al criterio di ripartizione pro quota, i rischi e le perdite derivanti da eventuale furto delle piantine o del raccolto.
Appare, quindi, corretta l'affermazione del primo giudice circa la ripartizione del rischio d'impresa in considerazione della partecipazione pro quota di ciascuno agli utili, secondo lo schema tipico dei contratti associativi, ossia in base al principio della ricaduta su entrambe le parti, in misura proporzionale agli utili, della responsabilità derivante dalla gestione dell'attività, laddove - come opportunamente evidenziato in sentenza mediante pertinente richiamo ai precedenti giurisprudenziali - nell'affitto agrario compete in via esclusiva al conduttore l'assunzione del rischio
3 dell'impresa e, di conseguenza, la scelta delle strategie “gestionali”, non solo “tecniche”, nella più completa autonomia, al di fuori di qualsiasi controllo o ingerenza da parte del proprietario.
In tal senso, l'accordo inerente al conferimento al concedente del 40% della produzione del tartufo non si atteggia a volontà di corrispondere in natura il canone di locazione, bensì rivela l'intento comune delle parti di instaurare un rapporto in forza del quale ciascuna di esse fornisca un contributo all'attività produttiva e ne ricavi profitto in proporzione, sopportando, sempre in misura proporzionale alla quota partecipativa, i rischi dell'impresa avviata in comune.
Conforme a tale volontà, ed assolutamente coerente con la causa del contratto associativo, è, insomma, l'impegno di una parte non soltanto nel mettere a disposizione il terreno di sua proprietà, ma anche nell'accollarsi l'onere della relativa preparazione (aratura e realizzazione della recinzione), nonché l'onere dell'acquisto delle piantine, a fronte dell'impegno dell'altro contraente di conferire la propria esperienza e perizia tecnica, attraverso la piantumazione e l'accudimento della piantagione fino al termine del processo di crescita;
il tutto per giungere al risultato della produzione, da ripartire secondo le quote fissate nel 40% e nel 60%, ossia in percentuali di entità tale da soddisfare nella sostanza la causale della vera e propria “ripartizione”, vale a dire della distribuzione pro parte, non già stabilite unicamente per determinare il corrispettivo in natura del godimento del bene concesso dal proprietario, come sarebbe stato, viceversa, ragionevole ritenere ove a quest'ultimo fosse spettata solo una minima percentuale sugli utili.
In definitiva, ricorrono le condizioni per affermare la gestione comune dell'impresa agricola, secondo il criterio della comune assunzione del rischio relativo, imposto dalla causale associativa del rapporto contrattuale dedotto in causa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in favore di parte appellata in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 20 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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