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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2024, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.° 800/2024 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.° 800/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso nell'interesse della minore nata a [...] il [...], e vertente Persona_1
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Giampiero C. Romano, elettivamente domiciliato come in atti
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Maria Teresa Zagarese, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso:
- che, pur avendo intrattenuto un rapporto di stabile convivenza, non avevano mai inteso accedere a nessun istituto giuridico per regolare la loro vita familiare;
- che, dalla loro unione di fatto, in data 30/07/2020, era nata regolarmente riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori;
- che, essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della loro vita di coppia, avevano deciso di interrompere la convivenza, a far tempo dal mese di giugno 2023; R.G. n.° 800/2024 - Pag. 2 di 6
- che, in data 22/12/2023, mediante scrittura privata, avevano convenuto un piano genitoriale contenente, fra l'altro, accordi di natura patrimoniale relativi alla corresponsione in favore di
[...]
da parte di , della somma di € 10.000,00 ed al reciproco riconoscimento CP_1 Parte_1
della proprietà di beni mobili comuni;
chiedevano che il Tribunale disciplinasse l'affidamento della predetta minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi contenuti nel piano genitoriale del 22/12/2023, come integrati nel ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, e di seguito riportati:
1) le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto;
La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria CP_1
residenza e quella della figlia purché ciò non osti al preminente interesse della minore. In Per_1
caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. con CP_1 Per_1
congruo preavviso;
2) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa con Persona_1
collocazione prevalente presso la con cui abiterà stabilmente;
CP_1
3) ciascun genitore avrà diritto ad esercitare la potestà (responsabilità genitoriale) separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e prenderà decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia ovvero quelle caratterizzate da urgenza ed improrogabilità quando la stessa si troverà presso questi, salvo poi obbligo di notiziare tempestivamente l'altro;
4) ogni genitore deve informare l'altro del mutamento di domicilio della minore e deve fornire tutti i recapiti utili;
5) ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia;
6) ogni genitore ha l'autorità di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della minore;
7) nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali in via suppletiva potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria;
8) il genitore collocatario deve condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.); entrambi i genitori si impegnano a porre in essere condotte fattivamente collaborative e di concordia tra loro al fine di evitare atteggiamenti che possano minare la serenità della minore ed il suo sano e normale sviluppo;
9) il genitore non collocatario potrà visitare e tenere con sé la minore allorquando è libero da impegni lavorativi e/o personali e può dedicarsi in via esclusiva alla stessa, previo accordo con la R.G. n.° 800/2024 - Pag. 3 di 6
madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina;
sarà suo diritto ed obbligo, peraltro, riaccompagnare la figlia presso l'altro genitore all'orario stabilito in mancanza di diverso accordo.
A) Nella ipotesi di eventuale disaccordo ci si atterrà, alle condizioni meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
a) sig. trascorrerà con la figlia due sabati e due domeniche al mese, negli Parte_1 Per_1
orari in cui lo stesso non sarà occupato in attività lavorative o personali e senza pernottamento, almeno fino al compimento del 5 anno di tenendo conto delle esigenze della minore;
Per_1
b) il padre avrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 16:15 fino alle 19:00 compatibilmente e condizionatamente allo svolgimento di attività scolastiche/ludiche della minore;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il
24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio ed il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. Il giorno del compleanno della minore così come la celebrazione di sacramenti o comunque eventi importanti verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme. Durante le vacanze estive a partire dal compimento del quinto anno di il padre potrà avere con sé la figlia 7 giorni continuativi, come pure la Per_1 madre, mantenendo un'alternanza di presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore salvo miglior accordo tra genitori e previa informativa entro il giorno 30.6 di ogni anno;
i genitori, infine, si impegnano a fornire l'uno all'altro gli effetti personali della figlia necessari al tempo di permanenza presso l'altro genitore;
B) salvo diverso interesse della minore, da individuarsi in relazione ad impegni scolastici ovvero condizioni di salute, si autorizzano entrambi i genitori a viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia a condizione che vengano fornite preventivamente all'altro genitore tutte le informazioni a riguardo (reputandosi quali condizioni minime la specificazione di: meta ed itinerario seguito, mezzo di trasporto usato ed alloggio) con un preavviso minimo di 15 giorni.
C) i genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-scolastiche e ludiche e comunque in caso di disaccordo verranno tenute in considerazione prevalente le scelte e volontà della minore;
D) i genitori si confronteranno su tutte le visite mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche;
in caso di malattia della minore il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro; il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà
l'altro in congruo anticipo affinché lo stesso possa partecipare;
R.G. n.° 800/2024 - Pag. 4 di 6
E) ciascun genitore dovrà garantire l'accesso ai contatti telefonici con la minore allorquando la stessa si troverà presso di lui;
F) eventuali affidamento e/o collocazione della minore presso terzi estranei non conviventi dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'altro genitore;
G) L' verserà, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro giorno 5 di ogni mese, Per_1 un assegno mensile pari ad € 300.00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per
Legge; Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o CP_1
postale intestato alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. CP_1
H) Le spese straordinarie, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
quelle per le quali è necessario il consenso dell'altro genitore, dovranno essere previamente concordate, onerando il richiedente a farne richiesta per iscritto (email ovvero messaggio telefonico) e con onere dell'altro genitore di riscontrare entro gg 5; in caso di mancato riscontro si riterrà accettata la richiesta;
Le parti si danno preventivamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
R.G. n.° 800/2024 - Pag. 5 di 6
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Per_1
fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) Entrambe le Parti si rilasciano sin da ora ogni più ampio consenso al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti anche nell'interesse della figlia minore Persona_1
L'udienza del 24/09/2024, di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Tanto esposto, si osserva e rileva che la domanda congiunta dei ricorrenti, concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Per_1
merita accoglimento.
[...]
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge e all'interesse della figlia minore Per_1
Per gli esposti motivi, gli accordi raggiunti dalle parti possono essere recepiti e posti a fondamento della presente decisione.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DISPONE che i rapporti genitoriali siano regolamentati in conformità all'accordo sopra riportato;
B. NULLA sulle spese del procedimento;
C. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21/11/24. R.G. n.° 800/2024 - Pag. 6 di 6
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.° 800/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso nell'interesse della minore nata a [...] il [...], e vertente Persona_1
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Giampiero C. Romano, elettivamente domiciliato come in atti
E
(C.F. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. Maria Teresa Zagarese, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29/04/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso:
- che, pur avendo intrattenuto un rapporto di stabile convivenza, non avevano mai inteso accedere a nessun istituto giuridico per regolare la loro vita familiare;
- che, dalla loro unione di fatto, in data 30/07/2020, era nata regolarmente riconosciuta da Per_1
entrambi i genitori;
- che, essendo venuti meno i presupposti posti a fondamento della loro vita di coppia, avevano deciso di interrompere la convivenza, a far tempo dal mese di giugno 2023; R.G. n.° 800/2024 - Pag. 2 di 6
- che, in data 22/12/2023, mediante scrittura privata, avevano convenuto un piano genitoriale contenente, fra l'altro, accordi di natura patrimoniale relativi alla corresponsione in favore di
[...]
da parte di , della somma di € 10.000,00 ed al reciproco riconoscimento CP_1 Parte_1
della proprietà di beni mobili comuni;
chiedevano che il Tribunale disciplinasse l'affidamento della predetta minore, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base degli accordi contenuti nel piano genitoriale del 22/12/2023, come integrati nel ricorso congiunto sottoscritto dalle parti, e di seguito riportati:
1) le parti vivranno separate con obbligo di mutuo rispetto;
La SI.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria CP_1
residenza e quella della figlia purché ciò non osti al preminente interesse della minore. In Per_1
caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà tenuta a darne notizia al SI. con CP_1 Per_1
congruo preavviso;
2) la figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa con Persona_1
collocazione prevalente presso la con cui abiterà stabilmente;
CP_1
3) ciascun genitore avrà diritto ad esercitare la potestà (responsabilità genitoriale) separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e prenderà decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia ovvero quelle caratterizzate da urgenza ed improrogabilità quando la stessa si troverà presso questi, salvo poi obbligo di notiziare tempestivamente l'altro;
4) ogni genitore deve informare l'altro del mutamento di domicilio della minore e deve fornire tutti i recapiti utili;
5) ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia;
6) ogni genitore ha l'autorità di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della minore;
7) nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali in via suppletiva potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria;
8) il genitore collocatario deve condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti la figlia (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.); entrambi i genitori si impegnano a porre in essere condotte fattivamente collaborative e di concordia tra loro al fine di evitare atteggiamenti che possano minare la serenità della minore ed il suo sano e normale sviluppo;
9) il genitore non collocatario potrà visitare e tenere con sé la minore allorquando è libero da impegni lavorativi e/o personali e può dedicarsi in via esclusiva alla stessa, previo accordo con la R.G. n.° 800/2024 - Pag. 3 di 6
madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina;
sarà suo diritto ed obbligo, peraltro, riaccompagnare la figlia presso l'altro genitore all'orario stabilito in mancanza di diverso accordo.
A) Nella ipotesi di eventuale disaccordo ci si atterrà, alle condizioni meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere alla frequentazione da parte di ciascun genitore:
a) sig. trascorrerà con la figlia due sabati e due domeniche al mese, negli Parte_1 Per_1
orari in cui lo stesso non sarà occupato in attività lavorative o personali e senza pernottamento, almeno fino al compimento del 5 anno di tenendo conto delle esigenze della minore;
Per_1
b) il padre avrà con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle 16:15 fino alle 19:00 compatibilmente e condizionatamente allo svolgimento di attività scolastiche/ludiche della minore;
c) durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il
24/25 dicembre sia 31 dicembre/1° gennaio ed il Giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza della figlia presso l'uno e l'altro dei genitori. Il giorno del compleanno della minore così come la celebrazione di sacramenti o comunque eventi importanti verrà possibilmente trascorso dalla famiglia assieme. Durante le vacanze estive a partire dal compimento del quinto anno di il padre potrà avere con sé la figlia 7 giorni continuativi, come pure la Per_1 madre, mantenendo un'alternanza di presenza della figlia presso l'uno e l'altro genitore salvo miglior accordo tra genitori e previa informativa entro il giorno 30.6 di ogni anno;
i genitori, infine, si impegnano a fornire l'uno all'altro gli effetti personali della figlia necessari al tempo di permanenza presso l'altro genitore;
B) salvo diverso interesse della minore, da individuarsi in relazione ad impegni scolastici ovvero condizioni di salute, si autorizzano entrambi i genitori a viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé la figlia a condizione che vengano fornite preventivamente all'altro genitore tutte le informazioni a riguardo (reputandosi quali condizioni minime la specificazione di: meta ed itinerario seguito, mezzo di trasporto usato ed alloggio) con un preavviso minimo di 15 giorni.
C) i genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-scolastiche e ludiche e comunque in caso di disaccordo verranno tenute in considerazione prevalente le scelte e volontà della minore;
D) i genitori si confronteranno su tutte le visite mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche;
in caso di malattia della minore il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro; il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà
l'altro in congruo anticipo affinché lo stesso possa partecipare;
R.G. n.° 800/2024 - Pag. 4 di 6
E) ciascun genitore dovrà garantire l'accesso ai contatti telefonici con la minore allorquando la stessa si troverà presso di lui;
F) eventuali affidamento e/o collocazione della minore presso terzi estranei non conviventi dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dall'altro genitore;
G) L' verserà, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro giorno 5 di ogni mese, Per_1 un assegno mensile pari ad € 300.00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per
Legge; Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o CP_1
postale intestato alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare. CP_1
H) Le spese straordinarie, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
quelle per le quali è necessario il consenso dell'altro genitore, dovranno essere previamente concordate, onerando il richiedente a farne richiesta per iscritto (email ovvero messaggio telefonico) e con onere dell'altro genitore di riscontrare entro gg 5; in caso di mancato riscontro si riterrà accettata la richiesta;
Le parti si danno preventivamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
R.G. n.° 800/2024 - Pag. 5 di 6
Spese di custodia del minorenne (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Per_1
fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
J) Entrambe le Parti si rilasciano sin da ora ogni più ampio consenso al rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti anche nell'interesse della figlia minore Persona_1
L'udienza del 24/09/2024, di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi, con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Tanto esposto, si osserva e rileva che la domanda congiunta dei ricorrenti, concernente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Per_1
merita accoglimento.
[...]
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge e all'interesse della figlia minore Per_1
Per gli esposti motivi, gli accordi raggiunti dalle parti possono essere recepiti e posti a fondamento della presente decisione.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DISPONE che i rapporti genitoriali siano regolamentati in conformità all'accordo sopra riportato;
B. NULLA sulle spese del procedimento;
C. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21/11/24. R.G. n.° 800/2024 - Pag. 6 di 6
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia