Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.513/2023 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Spina ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia alla via T.
Fusco n. 16- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Carbone Controparte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia
(SA) alla via Rosa Jemma n.
2 - Centro Direzionale Pastena - appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.3883/2022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 9/11/2022 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
la rinuncia del presente giudizio ex art. 75 cpp, in virtù della costituzione di parte civile di nel procedimento Controparte_1
penale a carico di chiedeva nel merito di accogliere Parte_1
l'appello e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 799/2016; in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, chiedeva di riconoscere in via riconvenzionale le somme non corrisposte da Controparte_1
ed, in particolare, il compenso per l'attività espletata ex art. 2233 cc con la condanna del al pagamento di 6.825,00 E, oltre CP_1
accessori come per legge, il compenso per l'attività di custodia ex art. 1767 cc con la condanna del al pagamento di 12.800,00 E, CP_1
oltre accessori come per legge, il tutto con vittoria delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
per l'appellato: chiedeva rigettarsi l'appello con la vittoria delle spese e delle competenze legali con attribuzione al difensore antistatario.
Con ordinanza del 2 novembre 2023 la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante.
Con ordinanza dell'11 aprile 2024, a seguito del mancato deposito di note alla scadenza del termine del 4 aprile 2024, il procedimento veniva rinviato ex art.127 ter cpc all'udienza a trattazione scritta del 14 novembre 2024 alla quale le parti non comparivano mediante il deposito di note.
La causa passava in decisione con ordinanza del 28 novembre
2024 ai sensi dell'art.127 ter cpc senza la concessione dei termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Salerno di Controparte_1
ingiungere al commercialista il pagamento di Euro Parte_1
27,500,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, quale somma consegnatagli in seguito alla sottoscrizione di un “mandato professionale e custodia somme”. In data 21/3/2016 veniva emesso il decreto ingiuntivo n.799/2016, notificato il 30/3/2016.
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la sua concessione, la prescrizione del diritto del ricorrente, e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento del proprio compenso per la custodia delle somme e per l'incarico professionale espletato in suo favore.
si costituiva contestando l'opposizione. Controparte_1
All'udienza dell'11/4/2019, l'opponente eccepiva la pendenza tra le parti di un procedimento penale conseguente alla querela proposta da nei suoi confronti e , pertanto, chiedeva la Controparte_1
sospensione del giudizio e, poi, la sua estinzione in seguito alla costituzione di parte civile dell'opposto in tale giudizio penale.
Parte opposta controdeduceva affermando che non vi fossero le condizioni di legge per legittimare la richiesta di estinzione del giudizio.
Il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo come per legge;
rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale dell'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)rapporti tra azione civile e azione penale;
nel caso in esame l'azione promossa in sede civile e quella esercitata in sede penale avevano la stesa causa petendi e il medesimo petitum e, quindi, la costituzione di parte civile nel processo penale comportava la rinuncia agli atti del processo civile;
2) la mancata restituzione delle somme era conseguita all'inadempimento dei contraenti e, precisamente, degli alienanti;
3)prescrizione del diritto;
la consegna della somma era avvenuta il 3 luglio 2003, mentre la restituzione delle somme era avvenuta il 29
gennaio 2016 ovvero dopo il decorso della prescrizione decennale;
3)domanda riconvenzionale per compenso professionale di
19.625,00 Euro, oltre accessori;
la domanda era fondata, in quanto non aveva percepito nulla per l'attività svolta a favore del Capodanno;
4)deposito - presunzione di gratuità; tale presunzione era stata smentita dalle stesse dichiarazioni del Capodanno e dal fatto che, in qualità di depositario, esplicava abitualmente una retribuita attività di custodia;
5)professioni intellettuali – compenso;
per l'attività espletata gli spettava, comunque, un compenso ai sensi dell'art.2233 cc.
si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Le parti non comparivano all'udienza a trattazione scritta del 4
aprile 2024, né a quella successiva del 14 novembre 2024 data cui veniva differita d'ufficio con provvedimento regolarmente comunicato alle parti costituite.
Non essendo le parti comparse all'udienza del 14 novembre 2024
la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28 novembre
2024, senza la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 I c. e 352
Ic. cpc.
Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.127 ter cpc che ha introdotto una previsione specifica rispetto agli artt. 181 I c.e 309 cpc.
L'adozione del predetto provvedimento spetta senz'altro al collegio che decide con sentenza, venendo in questione una pronuncia che definisce il giudizio mediante la risoluzione di questioni pregiudiziali attinenti al processo e che, dunque, deve rivestire tale forma ai sensi dell'art. 279 IIc.n. 2 cpc.
Non a caso se tale provvedimento fosse un'ordinanza nella sostanza sarebbe assoggettato alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (di qui l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità, che sono quelli previsti dall'art. 132 cpc e, in particolare, le sottoscrizioni del presidente e del giudice estensore (cfr. sent.Cass.n.12357/2003;
ord.Cass.n.11434/ 2007).
Ne consegue, ai sensi dell'art.127 ter cpc così come introdotto dalla riforma Cartabia in relazione all'udienza mediante trattazione scritta, applicabile ai sensi dell'art.359 cpc anche nel giudizio di appello (cfr. sent. Cass.n.858/2000), che se, nel corso del processo,
nessuna delle parti compare all'udienza a trattazione scritta, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite.
Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza a trattazione scritta, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Nel caso in esame all'udienza del 4 aprile 2024 e a quella successiva del 14 novembre 2024 le parti non sono comparse e tale mancata comparizione ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a norma degli artt. 310 II c e
359 cpc.
La Corte viene dispensata da ogni pronuncia in materia di spese attesa l'estinzione del processo e le spese di lite per la loro irripetibilità, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi degli artt. 310 IVc. e 359 cpc.
Neanche può essere applicato l'art. 13 I c.quater DPR n. 115/2002,
che contempla l'obbligo della parte soccombente di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo, in quanto la predetta disposizione normativa va applicata solo nelle ipotesi di rigetto integrale, di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ord.Cass.n.19560/2015;
ord.Cass.n.25485/ 2018)
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta, così provvede:
dichiara estinto il giudizio di gravame;
dichiara il non luogo a provvedere sulle spese del secondo grado del giudizio;
dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 Ic.quater DPR n. 115/2002.
Salerno, 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci