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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 778/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA AMORETTI, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore assistita e difesa dall'Avv. MAURO CERULLI, come da Controparte_2
mandato in atti appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante : Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza eccezion e deduzione;
Riservato il diritto di ulteriormente produrre, dedurre controdedurre ed indicare testi, se necessario, anche in materia contraria;
Previe le declaratorie del caso;
IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO In riforma dell'appellata sentenza, Accogliere l'appello formulato dal conchiudente, accogliendo le domande originariamente proposte in 1° grado e segnatamente: Previa ammissione, se necessario di interrogatorio formale e testi anche in materia contraria, se necessario, sulle circostanze di cui in premessa (ed in
2° memoria 183 c.p.c.) da aversi per capitolate con premessa “esser vero che”, con espressa riserva di termine per indicare i testi informati;
Previa ammissione di idonea
CTU; Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, nel sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 25.456,85 o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o, in subordine equità e salvo gravame, oltre gli interessi legali e/ o compensativi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO Con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, all'IVA ed al CPA come per legge se dovuti”;
per parte appellata CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, previa reiezione di tutte le istanze istruttorie di parte appellante in quanto inammissibili o irrilevanti, respingere l'appello proposto dal sig. e confermare integralmente la sentenza impugnata N. Parte_1
62/2023 del Tribunale di Savona. Vinte le spese e competenze.”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Savona la per sentirla condannare al CP_1
risarcimento di tutti i danni da lui patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Albenga, sulla Via Aurelia, il 26/9/2019.
I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: “L'odierno attore ha convenuto la allegando che “il giorno Controparte_3
26.9.2021 (rectius, 26.9.2019 n.d.r.), alle ore 7.50 circa, …stava percorrendo a bordo del proprio motociclo Suzuki Burgmann tg. AD85240, in direzione levante-ponente, la
Via Aurelia, in località Albenga (SV) all'altezza dell'incrocio con la Via del Cristo
(Km 616+200), impegnando un tragitto sede di cantiere stradale della con CP_1
segnalazione semaforica e manuale del transito in favore (semaforo verde e paletta verde), allorché veniva impattato dal veicolo VW Polo tg. DZ988ZW, di proprietà del
SI. , nell'occasione condotto dal SI. , il quale non si Parte_2 Parte_3
fermava per erronea segnalazione del moviere addetto al cantiere approntato da CP_1
che stava asfaltando quel tratto di strada per conto del ”. Ha
[...] Parte_4
precisato che, a causa dell'urto, veniva sbalzato per circa 15 m., urtando contro un'autovettura ferma sulla corsia di marcia opposta e, quindi, rovinava a terra sull'asfalto scarificato, distruggendo totalmente il motociclo e riportando gravi lesioni per le quali veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Corona di Pietra
Ligure. Ha affermato che, a norma dell'art. 2049 c.c., “il sinistro è stato cagionato per esclusivo fatto e colpa della i cui dipendenti, dislocati ad eseguire i lavori di CP_1
rifacimento del manto stradale …, non organizzavano diligentemente il lavoro, non prestavano la dovuta attenzione, non spegnevano l'impianto semaforico ed infine, non sincronizzandosi sufficientemente, davano indicazioni non congrue segnalando il colore verde nello stesso periodo di tempo su due opposti tratti di strada e determinando colpevolmente il sinistro di cui è causa”. Ha invocato, per l'effetto, il risarcimento dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro, patrimoniali e non patrimoniali, rappresentando fra l'altro di essere stato assente dal lavoro per circa 5 mesi e di essere stato nell'impossibilità di svolgere straordinari per ulteriori 4 mesi e, comunque, “di non aver riacquistato il pieno utilizzo della mano, circostanza questa che gli impedisce numerose attività che praticava abitualmente, come ad esempio giocare a tennis, praticare attività di bricolage, tagliare la legna, potare gli alberi, utilizzare la motosega, lo sbattitore per le olive ed eseguire lavori di falegnameria”.
Tanto premesso ed allegato, l'attore ha chiesto: “voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservata ogni difesa eventualmente necessaria, di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare testi anche in materia contraria, se necessario;
previe le declaratorie del caso;
previa ammissione, se necessario di interrogatorio formale e testi anche in materia contraria, se necessario, sulle circostanze di cui in premessa da aversi per capitolate con premessa “esser vero che”, con espressa riserva di termine per indicare i testi informati;
previa ammissione di idonea CTU;
accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale rappresentante pro tempore, nel sinistro di cui è CP_1
causa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore nella misura di € 25.456,85 o nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, secondo giustizia o, in subordine equità e salvo gravame, oltre gli interessi legali e/ o compensativi dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. In ogni caso, con il favore delle spese tutte di giudizio e patrocinio oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, all'IVA ed al CPA come per legge”.
Si è costituita la ammettendo che sul tratto di strada in cui si è verificato CP_1
l'incidente che ha coinvolto parte attrice, effettivamente il 26.9.2019 erano in corso lavori di bitumazione del manto stradale che “prevedevano che il traffico venisse regolato tramite movieri ed impianto semaforico”. La convenuta ha però eccepito che
“il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è un tratto rettilineo ad ampia visuale”
e che “l'attore o la vettura con cui ha colliso od entrambe andavano a velocità molto sostenuta, perché altrimenti, se avessero limitato la velocità, l'urto avrebbe provocato danni molto meno rilevanti”. Ha contestato che ci siano state segnalazioni contraddittorie da parte dei propri addetti e, comunque, ha contestato l'avversa pretesa risarcitoria anche in punto quantum. Ha, quindi, chiesto il rigetto di ogni avversa domanda. Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'attore ha
contro
-dedotto che “non
è vero che pur essendo la strada rettilinea, vi sia un'ampia visuale dei luoghi relativi al sinistro atteso che …non risulta affatto visibile l'intersezione con la Via del Cristo” e che “non è vero che l'esponente viaggiava a velocità sostenuta”. Parte convenuta ha insistito nelle proprie difese.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante prova orale e mediante CTU medico legale finché è stata rinviata all'udienza del 27.1.2023 per discussione e contestuale decisione ex art. 281sexies c.p.c.”.
Con sentenza n 62/2023 del 27/01/2023 il Tribunale di Savona decideva la vertenza e riteneva infondate le domande dell'attore.
In particolare, il Tribunale non aderiva alla ricostruzione dei fatti, così come descritti dall'attore, secondo cui l'incidente si sarebbe verificato a causa delle indicazioni contraddittorie fornite dai due movieri, che si trovavano sulla Via Aurelia in Albenga
(SV) per regolare il traffico, essendo la strada interessata da un cantiere.
Invero, l'attore affermava che un moviere si trovava in Via del Cristo ed indicava la paletta verde alle autovetture per lasciarle defluire da quella strada, mentre l'altro moviere indicava la paletta rossa verso SS (ponente) e verde alle autovetture che sopraggiungevano da (levante), tra cui lo stesso attore. Inoltre, lo stesso Per_1
impianto semaforico segnalava il verde per le autovetture che provenivano da levante.
Il primo giudice rilevava che le dichiarazioni dell'attore non trovavano riscontro nelle deposizioni testimoniali rese dai due movieri. Uno di questi, , Persona_2
affermava che, dopo aver fermato le autovetture provenienti da levante, mostrava la paletta rossa alle autovetture provenienti da ponente, consentendo in tal modo di far defluire i veicoli da Via del Cristo. L'altro moviere, , dichiarava di Persona_3
essere stato al centro dell'incrocio e, dopo aver anch'egli fermato le autovetture che provenivano da levante, in direzione da verso SS, faceva defluire le Per_1
automobili provenienti da Via del Cristo.
Il Tribunale riteneva attendibili le deposizioni dei due movieri, che rendevano dichiarazioni puntuali e scevre da contraddizioni, potendo quindi desumere che non venivano fornite indicazioni contraddittorie sulla regolamentazione del traffico alternato. Quindi, l'attore sopraggiungeva con il proprio motociclo da levante e, dopo aver superato la colonna di autovetture ferme, impegnava l'incrocio ed impattava contro altro veicolo.
Il primo giudice riteneva invece generiche le deposizioni testimoniali dei testi Tes_1
e che non riuscivano a fornire dettagli sulla dinamica del sinistro. Tes_2
Il Tribunale citava infine la normativa relativa al codice della strada (artt. 38 co. 2 e 43 co. 1 e 2; art. 42 regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), secondo cui i movieri hanno il potere di regolare il traffico con la paletta, potendo essi impartire prescrizioni che gli utenti della strada devono rispettare ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione.
Il Tribunale riteneva pertanto responsabile l'attore, che non teneva una condotta prudente in prossimità di un incrocio interessato da lavori e non rispettava le segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
Le spese processuali venivano compensate e le spese di CTU poste a carico dell'attore.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Preliminarmente, indicava i capi della sentenza oggetto di impugnazione, che riguardavano l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'attribuzione esclusiva della responsabilità in capo all'appellante.
In particolare:
a).l'appellante censurava il punto della sentenza in cui il primo giudice non considerava che la relazione dell'incidente stradale redatta dalla Polizia Locale, confermata dal SI.
, dava atto che i movieri fornivano indicazioni in difformità con le CP_4
segnalazioni del semaforo;
b).l'appellante lamentava che il Tribunale poneva alla base della propria decisione le dichiarazioni dei movieri, che avrebbero eventualmente potuto avere un interesse in causa, e non riteneva attendibili la deposizione della SI.ra totalmente Tes_1
disinteressata ai fatti, che affermava la poca chiarezza delle prescrizioni rese dai movieri;
c).infine, l'appellante contestava la violazione della normativa sull'organizzazione dei cantieri e, quindi, riteneva responsabile del sinistro la CP_1
Per corroborare la propria tesi, l'appellante citava dapprima il decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 10/07/2002, relativamente alla disciplina tecnica sulla segnaletica temporanea, che deve essere improntata a determinati principi
(adattamento, coerenza, credibilità, visibilità, leggibilità) e deve tenere in considerazione diversi elementi per la messa in opera (il tipo di strada, la natura della situazione, l'importanza del cantiere, la visibilità in relazione sia agli elementi geometrici della strada che alle condizioni ambientali, la localizzazione e le tipologia del traffico). Affermava pertanto che la segnaletica temporanea non deve essere incompatibile con i segnali permanenti che, se in contrasto, devono essere rimossi.
Dopo di che, l'appellante proseguiva nella disamina del suddetto decreto ministeriale relativamente alla sicurezza delle persone sul lavoro, che devono essere sempre visibili nel momento in cui operano su una strada interessata da lavori e, in caso di transito alternato da movieri muniti di apposita paletta, questi devono essere sempre coordinati anche con apparecchi radio o eventualmente con l'aggiunta di un terzo moviere.
Per ciò che concerne la regolamentazione del traffico con i movieri, l'appellante menzionava il D.M. 22/01/2019 che, oltre ad indicare il percorso formativo per i lavoratori, ribadiva l'importanza di adottare idonei sistemi di comunicazione tra i movieri che regolamentano il traffico a senso unico alternato, nonché il dovere di adottare le opportune cautele per evitare i rischi derivanti dal formarsi di code.
Quanto all'analisi delle prove orali, l'appellante contestava le deposizioni testimoniali del SI. , unico moviere addetto a regolare due sensi di marcia opposti. Invero, Per_2
egli mostrava la paletta verde in direzione mentre si trovava al centro della Per_1
strada per fermare contestualmente il traffico in direzione SS con la paletta rossa.
Pertanto, l'appellante, che proveniva da levante, veniva tratto in inganno dalla paletta verde e dalla segnalazione semaforica verde per i veicoli che sopraggiungevano da quella direzione. Nel frattempo, il moviere SI. era occupato a far defluire le autovetture in Via Per_3
Del Cristo, confermando la circostanza secondo cui vi erano solamente due movieri a controllare due strade perpendicolari a doppio senso di marcia.
L'appellante censurava la deposizione testimoniale del SI. avendo egli Per_3
genericamente affermato che dava segnalazioni con la mano alle autovetture provenienti da Via Del Cristo e fermava con la paletta rossa le auto verso l'Aurelia, senza specificare la direzione. Quindi, anche nel caso in cui avesse avuto la paletta rossa in direzione , l'appellante avrebbe avuto delle segnalazioni contradditorie Per_1
(la paletta verde del SI. , quella rossa del SI. che si trovava in una Per_2 Per_3
posizione equivoca, ed il semaforo verde).
Il primo giudice avrebbe altresì erroneamente considerato che il semaforo era verde nella direzione ponente-levante in contraddizione con le risultanze istruttorie e documentali, secondo cui il semaforo era verde in direzione SS.
Quindi, secondo l'appellante, sussisteva una responsabilità in capo alla CP_1
che non organizzava correttamente il cantiere, ed essendo stato accertato che vi erano solamente due movieri a controllare un doppio senso di marcia;
i due movieri si trovavano al centro della strada, anziché in corrispondenza delle estremità della strettoia;
non erano muniti di auricolari e facevano defluire il traffico manualmente;
l'impianto semaforico era acceso in difformità con le prescrizioni impartite dai due movieri, creando pertanto incertezza.
Infine, l'appellante affermava che il giudice errava nell'escludere con ordinanza datata
01/04/2022 i capi di prova dal n.6 al n.25, non avendo potuto conseguentemente stimare la personalizzazione del danno.
Pertanto, l'appellante insisteva sull'ammissione dei capitoli di prova e sull'integrazione della CTU.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
L'appellata preliminarmente contestava la normativa citata nell'atto di appello, evidenziando che il SI. ometteva di menzionare la norma più importante del Pt_1 codice della strada e ricostruiva i fatti in maniera non aderente alle risultanze istruttorie.
Rilevava altresì che era superflua la richiesta di ammettere prove orali ai fini del riconoscimento della personalizzazione del danno.
Nel merito, l'appellata evidenziava che l'incidente stradale si verificava su un rettilineo dotato di ampia visibilità e che l'appellante procedeva con il proprio motociclo ad una velocità inadeguata, nonostante i lavori sul manto stradale e la conseguente limitazione del traffico a senso alternato.
La itava l'art. 43 codice della strada per evidenziare che le prescrizioni CP_1
impartite dagli agenti che regolano il traffico sono idonee ad annullare le altre indicazioni date a mezzo della segnaletica, non potendo quindi assumere alcuna rilevanza la segnalazione semaforica accesa in occasione del sinistro.
Sulla base delle deposizioni testimoniali e dell'analisi della conformazione dei luoghi,
l'appellata attribuiva la responsabilità dell'incidente al SI. , in concorso Pt_1
eventualmente con l'altro veicolo che impegnava l'incrocio, considerata la poca prudenza adottata nel percorrere una strada interessata da un cantiere.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 04/02/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, quanto al primo motivo di appello, la Corte osserva che l'informativa relativa al sinistro stradale per cui è causa, redatta dalla Polizia Locale di Albenga il
28.9.2019, dà atto che l'incidente è avvenuto in data 26.9.2019, verso le ore 8.05, in
Albenga, sulla S.S. 1 Aurelia, all'intersezione con Via del Cristo, regolata da semaforo.
L'informativa in questione precisa che la visibilità era buona ed il traffico intenso e che, all'atto dell'intervento, “i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento” e “non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti”.
Conclude che “il tratto di strada della SS 1 Aurelia, incrocio semaforizzato km
616+200, all'ora del sinistro stradale in esame era interessato da cantiere stradale, CP_5
, impegnato nel rifacimento di manto bituminoso. Il cantiere stradale risultava
[...]
regolato da movieri e l'impianto semaforico funzionante” (quindi non solo lampeggiante) e che “le segnalazioni manuali del personale di cantiere, movieri, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, risultava in antitesi con le segnalazioni luminose semaforiche in atto”.
Il teste confermando l'informativa in oggetto, ha aggiunto: “posso CP_4
dire che ho accertato che al momento del sinistro il semaforo era acceso e normalmente funzionante e non era lampeggiante”.
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha correttamente considerato tutti questi elementi, dandone atto, e valutandoli poi ai fini della decisione.
Non è vero, quindi, quanto affermato al riguardo dall'appellante: il Tribunale ha valutato la presenza dell'impianto semaforico ed il suo funzionamento anche in conflitto con le segnalazioni manuali dei movieri e ne ha escluso la rilevanza relativamente alla responsabilità della ditta convenuta, ritenendo che le segnalazioni effettuate dai movieri fossero comunque prevalenti su quelle semaforiche, dando ampia motivazione di ciò, come meglio si specificherà infra.
La censura non appare dunque fondata.
Quanto al secondo motivo di appello, va detto che la presenza al momento del sinistro di due movieri, muniti di paletta, non solo è pacifica fra le parti ma emerge altresì dall'informativa della Polizia Locale intervenuta, dalla quale si evince appunto che sono stati identificati nell'immediatezza dei fatti i sigg.ri e Persona_2 Per_3
che svolgevano funzioni di movieri e che sono stati ascoltati sul momento,
[...]
riferendo di avere regolato il traffico proveniente dalle due corsie della S.S.n. 1 Aurelia
e da Via del Cristo.
Al riguardo va precisato che la testimonianza dei sigg.ri e era stata Per_2 Per_3
chiesta da entrambe le parti (sia dunque dalla difesa dell'attore che da quella della società convenuta); oltre a ciò, alcuna parte mai ha sollevato nel grado pregresso l'eccezione di incapacità a deporre dei due testi in questione.
Orbene, , appunto uno dei due movieri presenti sulla strada al Persona_2
momento del sinistro, ha affermato di avere fermato con un altro collega prima le macchine che arrivavano da (levante) e poi quelle che arrivavano da SS Per_1 (ponente) per permettere ai veicoli provenienti dalla Via del Cristo (laterale) di immettersi sulla statale Aurelia;
egli ha poi aggiunto che: “io avevo la paletta rossa per le auto che arrivavano da SS in quanto ero girato in quella direzione con le spalle verso ” e il teste ha confermato tale circostanza. In Per_1 Testimone_3
coerenza con tali dichiarazioni, ha dichiarato di non aver visto il Persona_2
sinistro per cui è causa proprio perché in quel momento era girato verso SS
(ponente) e dava quindi le spalle ai veicoli che provenivano dalla direzione opposta
(cioè da levante, ossia ): “ero presente sul cantiere al momento dell'incidente, Per_1
ma non ho visto l'impatto in quanto io ero girato verso ponente, mentre il SI. Pt_1
arrivava da levante”. Il teste ha anche precisato che “il semaforo, per quanto ricordo, era verde in direzione SS” (e ciò coerentemente con quanto risulta dall'informativa della Polizia Locale e dalla deposizione del teste . CP_4
L'altro moviere presente ai fatti, , ha confermato che il “aveva Persona_3 Per_2
il rosso della paletta verso SS” ed ha detto di avere “fermato le auto sull'Aurelia in direzione da verso SS e poi ho fatto defluire le auto da Via del Cristo Per_1
con il segno della mano, mantenendo la paletta rossa verso l'Aurelia”.
Le dichiarazioni rese dal e dal non appaiono incompatibili, ma si Per_2 Per_3
integrano tra loro.
Infatti, da tali deposizioni si ricava che il sig. stava fermando il traffico Per_2
proveniente da SS (quindi da ponente) e intimava l'alt con la paletta del colore rosso ai veicoli da lì provenienti, dando le spalle ai veicoli provenienti da (e Per_1
quindi da levante), mentre il sig. fermava i veicoli provenienti da Per_3 Per_1
mostrando la paletta dal lato rosso.
Le due deposizioni, poi, non sono in contrasto con la deposizione della teste Tes_4
costei non ha riferito con certezza che altre auto seguivano il motociclo
[...]
dell'appellante, bensì che “mi pare ci fosse una vettura davanti all nella Pt_1
direzione Ceriale-Albenga”, esprimendo quindi una valutazione in termini ipotetici e non certi, laddove gli altri testi escussi, diversi dai due movieri e nulla Per_2 Per_3 hanno riferito in merito al fatto che altri veicoli seguissero la moto dell mentre Pt_1
attraversava l'incrocio.
Si deve pertanto ritenere che le auto che procedevano verso SS fossero ferme e che il solo motociclo dell' non si sia fermato, circostanza che avvalora le Pt_1
testimonianze di e circa l'alt intimato ai veicoli provenienti da Per_2 Per_3 Per_1
verso SS.
Con la terza doglianza l'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto in nessun conto che l'organizzazione del cantiere non era stata eseguita a norma di legge e che quindi vi fosse la responsabilità dell'impresa nella causazione dell'evento.
Ora, le considerazioni sopra svolte relativamente all'attività di regolazione del traffico effettuata dai signori e già permette di affermare che costoro hanno Per_2 Per_3
eseguito corrette manovre per fermare i veicoli transitanti sulla strada statale Aurelia, provenienti da entrambe le direzioni (ponente/levante) e permettere ai veicoli provenienti dalla laterale Via del Cristo di immettersi sulla statale: i due movieri erano in contatto visivo tra loro e fermavano i veicoli provenienti sulla statale Aurelia da levante e da ponente ed erano dotati di palette segnaletiche recanti sui due lati il colore rosso ed il colore verde.
Sul punto va poi richiamata la normativa di legge applicabile alla fattispecie, già riportata dal primo giudice.
Si tratta dell'art. 42 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada a norma del quale qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3, che prevede tra l'altro il “transito alternato da movieri. Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro...”.
Ne discende che i movieri sono espressamente disciplinati dal codice stradale e hanno la facoltà di regolare il traffico in presenza dei cennati presupposti.
Inoltre, l'art. 38, comma 2, del codice della strada stabilisce che “gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43”. Quest'ultima norma, ai commi 1 e 2, prevede poi che “gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione”.
Tali disposizioni non sono smentite dai regolamenti ministeriali citati dall'appellante che, nella parte dedicata ai movieri, ricalcano sostanzialmente le stesse regole.
Si può dunque affermare che il codice della strada attribuisce ai la facoltà di Pt_5
disciplinare il traffico in presenza dei presupposti sopra indicati, dando prescrizioni che prevalgono su ogni altro segnale: pertanto, se anche il semaforo presente sulla statale
Aurelia segnava la luce verde per i veicoli provenienti da Ceriale (levante), ciò doveva essere superato dalle segnalazioni univoche dei due movieri che dirigevano il traffico all'incrocio con la Via del Cristo.
Qui va detto che effettivamente nella sentenza impugnata si afferma che il semaforo segnava luce verde per i veicoli provenienti da ponente e diretti a levante e l'appellante censura tale affermazione siccome errata.
E' vero che l'affermazione è errata, ma trattasi verosimilmente di un refuso perché in altre parti della sentenza si afferma invece che il semaforo segnava la luce verde per chi proveniva da levante, per esempio a proposito dell'ultima argomentazione relativa alla prevalenza dei segnali impartiti dai movieri rispetto alla segnalazione semaforica, sicchè anche se si riscontra l'erroneità dell'affermazione, essa è smentita in altri passi della sentenza e soprattutto in quelli nei quali appare rilevante.
Si può quindi condividere la conclusione a cui è giunto il primo giudice, per cui l' non si avvedeva del segnale di alt e, superando gli altri veicoli che si erano Pt_1
invece fermati, proseguiva la corsa, andando a collidere con un altro veicolo che stava impegnando l'incrocio, circostanza che, unitamente alla presenza di lavori sulla sede stradale e al traffico intenso, avrebbe dovuto imporre una condotta di guida più attenta e cauta e non può affermarsi la responsabilità della per il fatto dei suoi CP_1
dipendenti.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55
e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 5.201 a euro 26.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 3.996,00 per compensi, oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 7/2/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno