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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 535/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. Persona_1
20234, atto registrato a Milano 1 il 13 novembre 2020, n. 80362 Serie 1T appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. ti De Benedictis Ludovico e Di Filippo Stefania per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma n.28041/2021, rep.n.24519/2021, pubblicata in data 31.12.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - L'ordinanza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione Contro dell'indebito proposta da (da ora in poi: nei Controparte_1 confronti di (da ora in poi: ha condannato a pagare a Parte_1 Pt_1 Pt_1 Contro
€ 23.053,48 oltre agli interessi legali dal 19/4/2021 fino al saldo effettivo a titolo di restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo aprile 2010 - dicembre 2011, compensando interamente le spese processuali. La decisione è motivata dal Tribunale sulla scorta del contrasto tra la norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, abrogato per le Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5 D. Lgs. n. 68/ 2011 a far data dal 1/1/2012, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto che “Da ciò deriva l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna, adottando il criterio di composizione dei contrasti tra le norme dell'ordinamento interno e le norme comunitarie direttamente efficaci nell'ordinamento interno, indicato dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 170/1984 e Corte Cost. 169/1991). Orbene, dovendosi disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per il periodo anteriore all'1/4/2012 (data della ricordata abrogazione dell'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica) e quindi per il periodo oggetto di causa e non avendo la convenuta l'obbligo di pagare all'Amministrazione Finanziaria l'addizionale provinciale, introdotta dall'Italia senza una 'finalità specifica', e non avendo la stessa il conseguente titolo di legge per applicare, in rivalsa, come costi alla ricorrente i medesimi importi dovuti per le suddette imposte indirette, la convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire alla ricorrente quanto pagato a titolo di addizionale provinciale sulle accise. Dalla disapplicazione di tale norma derivano il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale sull'accisa e l'obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo pagato a titolo di rivalsa sulle forniture di energia relative al periodo per cui è causa”.
Contro L'atto di appello di è articolato in tre motivi. Resiste all'appello che ha Pt_1 impugnato a sua volta l'ordinanza in punto di compensazione delle spese processuali. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.7.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 31 dicembre 2021 (Rep. 24519/2021; R.G. 28041/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 3 gennaio 2022, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Contro Per
“a) Respingere tutti i motivi formulati nell'atto di appello interposto da controparte avverso la ordinanza del 29.12.2021 emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Remo Scerrato, repertorio n. 24519/2021, a decisione del procedimento sommario di cognizione instaurato ex art. 702 bis c.p.c. da / Controparte_1 Parte_1
e rubricato al R.G. n. 28041/2021, e per l'effetto integralmente rigettare l'interposto atto di appello, con conferma della detta ordinanza di primo grado del 29.12.2021 con riguardo ai capi imputati da controparte con il detto atto di appello;
b) Nell'accoglimento integrale dell'appello incidentale interposto dalla deducente con riguardo al motivo dedotto, ed a Controparte_1 modifica e/o integrazione della anzidetta ordinanza del 29.12.2021 del TRIBUNALE di ROMA nel giudizio R.G. n. 28041/2021, voglia così provvedere :
- In riforma della dichiarata compensazione integrale delle spese di lite, condannare
al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo Parte_1 grado in favore della liquidarsi da parte Controparte_1 di codesta On.le Corte;
c) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio;
Parte_1
d) Nella denegata ipotesi di riforma in peius della ordinanza appellata, voglia disporre la integrale compensazione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi”.-
§ 2. – Preliminarmente si devono dichiarare inutilizzabili le note conclusive depositate da parte appellante oltre il termine assegnato a tale scopo.
L'appello è articolato in tre motivi. Primo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore”; Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omissione di pronuncia” Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto ordinario - qual è quella ove hanno sede alcuni stabilimenti del cliente - fino al 31.12.2011, per cui i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.).
§ 2.1.1. – La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra ed dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex Pt_1 CP_3 Pt_1 art.342 c.p.c., perché non si confronta in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata riguardo alla natura del diritto di rivalsa del rivenditore nei confronti del cliente. Afferma il primo giudice, tra l'altro, che: “L'art. 14, comma 2, del D.Lgs 504/1995 TUA, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 48/2010 applicabile ratione temporis, dopo aver genericamente stabilito che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (art. 14, comma 1) e dopo aver fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (cfr. art. 14, comma 4). Tale deroga, prevedendo implicitamente, ma chiaramente il diritto del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito pagamento della rivalsa nei confronti del venditore prima che questi abbia agito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'accisa non dovuta, consente di affermare che il pagamento di un'accisa non dovuta dal contribuente e la traslazione della stessa sul cliente determina un indebito nel rapporto di rivalsa, indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto tramite il quale la rivalsa è stata esercitata e nonostante l'imposta sia stata effettivamente pagata dal venditore”. L'appellante non si confronta con l'interpretazione del'art.14, II comma D.Lgs 504/1995 (TUA) data dal primo giudice e sui rilievi riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e rapporto contrattuale, ai fini dell'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da sul cliente in conseguenza dell'indebito Pt_1 esistente a monte, nel rapporto tributario.
§ 2.1.2. - Sul rilevo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.12.2011, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - , assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale che presuppongono tutti la vigenza della norma impositiva fino al 31.12.2011 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a Pt_1 titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti ex art. 14 d.lgs. 504/1995 (TUA), dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
Contro
§ 3. – Con l'unico motivo dell'appello incidentale critica la decisione di primo grado in punto di compensazione delle spese processuali, motivata come segue: “Stante l'emerso contrasto giurisprudenziale sussistente anche fra le stesse Sezioni di questo Tribunale, appare necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”. Osserva l'appellante che l'addotto contrasto non sarebbe motivo sufficiente per la compensazione, non essendo maggiore di quanti ve ne siano in ogni ambito del diritto;
che non vi sarebbe il susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali;
che la materia non sarebbe nuova e che su di essa si sarebbe formato un indirizzo consolidato e uniforme della giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è infondato. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia, ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiare, precise e incondizionate - è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a confermare, sulla base di tale nuova motivazione, la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale e a disporre la compensazione delle spese anche del secondo grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n.28041/2021, rep.n.24519/2021, pubblicata in data 31.12.2021, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 535/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Malavasi giusta procura a rogito del Notaio dott. di Milano del 12 novembre 2020, Rep. n. 190008, Racc. n. Persona_1
20234, atto registrato a Milano 1 il 13 novembre 2020, n. 80362 Serie 1T appellante e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. ti De Benedictis Ludovico e Di Filippo Stefania per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma n.28041/2021, rep.n.24519/2021, pubblicata in data 31.12.2021.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - L'ordinanza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione Contro dell'indebito proposta da (da ora in poi: nei Controparte_1 confronti di (da ora in poi: ha condannato a pagare a Parte_1 Pt_1 Pt_1 Contro
€ 23.053,48 oltre agli interessi legali dal 19/4/2021 fino al saldo effettivo a titolo di restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo aprile 2010 - dicembre 2011, compensando interamente le spese processuali. La decisione è motivata dal Tribunale sulla scorta del contrasto tra la norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, abrogato per le Regioni a Statuto ordinario dall'art. 18, comma 5 D. Lgs. n. 68/ 2011 a far data dal 1/1/2012, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto che “Da ciò deriva l'obbligo di non dare applicazione alla norma impositiva interna, adottando il criterio di composizione dei contrasti tra le norme dell'ordinamento interno e le norme comunitarie direttamente efficaci nell'ordinamento interno, indicato dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 170/1984 e Corte Cost. 169/1991). Orbene, dovendosi disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per il periodo anteriore all'1/4/2012 (data della ricordata abrogazione dell'addizionale provinciale sulle forniture di energia elettrica) e quindi per il periodo oggetto di causa e non avendo la convenuta l'obbligo di pagare all'Amministrazione Finanziaria l'addizionale provinciale, introdotta dall'Italia senza una 'finalità specifica', e non avendo la stessa il conseguente titolo di legge per applicare, in rivalsa, come costi alla ricorrente i medesimi importi dovuti per le suddette imposte indirette, la convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a restituire alla ricorrente quanto pagato a titolo di addizionale provinciale sulle accise. Dalla disapplicazione di tale norma derivano il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale sull'accisa e l'obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo pagato a titolo di rivalsa sulle forniture di energia relative al periodo per cui è causa”.
Contro L'atto di appello di è articolato in tre motivi. Resiste all'appello che ha Pt_1 impugnato a sua volta l'ordinanza in punto di compensazione delle spese processuali. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 4.7.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) - riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 31 dicembre 2021 (Rep. 24519/2021; R.G. 28041/2021), comunicata dalla cancelleria via pec in data 3 gennaio 2022, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza all'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Contro Per
“a) Respingere tutti i motivi formulati nell'atto di appello interposto da controparte avverso la ordinanza del 29.12.2021 emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Remo Scerrato, repertorio n. 24519/2021, a decisione del procedimento sommario di cognizione instaurato ex art. 702 bis c.p.c. da / Controparte_1 Parte_1
e rubricato al R.G. n. 28041/2021, e per l'effetto integralmente rigettare l'interposto atto di appello, con conferma della detta ordinanza di primo grado del 29.12.2021 con riguardo ai capi imputati da controparte con il detto atto di appello;
b) Nell'accoglimento integrale dell'appello incidentale interposto dalla deducente con riguardo al motivo dedotto, ed a Controparte_1 modifica e/o integrazione della anzidetta ordinanza del 29.12.2021 del TRIBUNALE di ROMA nel giudizio R.G. n. 28041/2021, voglia così provvedere :
- In riforma della dichiarata compensazione integrale delle spese di lite, condannare
al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo Parte_1 grado in favore della liquidarsi da parte Controparte_1 di codesta On.le Corte;
c) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio;
Parte_1
d) Nella denegata ipotesi di riforma in peius della ordinanza appellata, voglia disporre la integrale compensazione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizi”.-
§ 2. – Preliminarmente si devono dichiarare inutilizzabili le note conclusive depositate da parte appellante oltre il termine assegnato a tale scopo.
L'appello è articolato in tre motivi. Primo motivo “violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. Illogicità della motivazione. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra Cliente e Fornitore”; Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omissione di pronuncia” Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Contraddittorietà della decisione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”.
§ 2.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto ordinario - qual è quella ove hanno sede alcuni stabilimenti del cliente - fino al 31.12.2011, per cui i venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.).
§ 2.1.1. – La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra ed dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex Pt_1 CP_3 Pt_1 art.342 c.p.c., perché non si confronta in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata riguardo alla natura del diritto di rivalsa del rivenditore nei confronti del cliente. Afferma il primo giudice, tra l'altro, che: “L'art. 14, comma 2, del D.Lgs 504/1995 TUA, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q, del D.Lgs. 48/2010 applicabile ratione temporis, dopo aver genericamente stabilito che “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” (art. 14, comma 1) e dopo aver fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (cfr. art. 14, comma 4). Tale deroga, prevedendo implicitamente, ma chiaramente il diritto del consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito pagamento della rivalsa nei confronti del venditore prima che questi abbia agito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'accisa non dovuta, consente di affermare che il pagamento di un'accisa non dovuta dal contribuente e la traslazione della stessa sul cliente determina un indebito nel rapporto di rivalsa, indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto tramite il quale la rivalsa è stata esercitata e nonostante l'imposta sia stata effettivamente pagata dal venditore”. L'appellante non si confronta con l'interpretazione del'art.14, II comma D.Lgs 504/1995 (TUA) data dal primo giudice e sui rilievi riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e rapporto contrattuale, ai fini dell'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da sul cliente in conseguenza dell'indebito Pt_1 esistente a monte, nel rapporto tributario.
§ 2.1.2. - Sul rilevo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.12.2011, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost.. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - , assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti gli ulteriori motivi dell'appello principale che presuppongono tutti la vigenza della norma impositiva fino al 31.12.2011 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a Pt_1 titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti ex art. 14 d.lgs. 504/1995 (TUA), dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
Contro
§ 3. – Con l'unico motivo dell'appello incidentale critica la decisione di primo grado in punto di compensazione delle spese processuali, motivata come segue: “Stante l'emerso contrasto giurisprudenziale sussistente anche fra le stesse Sezioni di questo Tribunale, appare necessario disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”. Osserva l'appellante che l'addotto contrasto non sarebbe motivo sufficiente per la compensazione, non essendo maggiore di quanti ve ne siano in ogni ambito del diritto;
che non vi sarebbe il susseguirsi di diversi orientamenti giurisprudenziali;
che la materia non sarebbe nuova e che su di essa si sarebbe formato un indirizzo consolidato e uniforme della giurisprudenza di legittimità.
Il motivo è infondato. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia, ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiare, precise e incondizionate - è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a confermare, sulla base di tale nuova motivazione, la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale e a disporre la compensazione delle spese anche del secondo grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n.28041/2021, rep.n.24519/2021, pubblicata in data 31.12.2021, così decide:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 4/07/2025
Il presidente est.
Antonella Izzo