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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
NA In nome del Popolo italiano Cessata materia del
TRIBUNALE DI PERUGIA contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
1201/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Anna Lombardi Baiardini) Parte_1
- attore - nei confronti di
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 marzo 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/11/2023 si è rivolta all' Tribunale Parte_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, espletati tutti gli incombenti di rito, e ordinata la comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso:
In via principale nel merito:
-1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione NA di cui al Parte_1
D.Lgs 22/2015 come richiesta in data 19.7.2022 ;
-2. conseguentemente accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento reso dall' CP_1
- Sede di Perugia in data 16.8.2022 con la quale è stata rifiutata la prestazione NA;
CP_
-3. per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione al sig.
della prestazione NA di cui al D.Lgs 22/2015 richiesta in data 19.7.2022 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo. CP_
-4. Condannare in ogni caso l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, funzioni ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Pag. 1 di 4 A sostegno delle suddette conclusioni, in punto di fatto il ricorrente ha dedotto:
- di avere rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa in data 11/07/2022, non avendo il proprio datore di lavoro, GSA S.r.l.s., corrisposto al dipendente le retribuzioni di aprile 2022, maggio 2022, giugno 2022 ed il TFR.
- di avere presentato domanda NA in data 19/07/2022, aderendo alle misure concordate con il centro per l'impiego per l'uscita dallo stato di disoccupazione ai sensi del Decreto legislativo n. 150/2015;
- che l' aveva rigettato la domanda NA con provvedimento del 16/08/2022 con la CP_1 motivazione che “la causa di cessazione dell'attività lavorativa non era valida per il trattamento in oggetto”;
- che, in effetti, a seguito di un accesso all'Arpal, aveva constatato che dal proprio percorso lavorativo le dimissioni non erano trascritte come dimissioni per giusta causa;
- di avere, pertanto, successivamente ottenuto la rettifica della motivazione delle dimissioni per giusta causa, provvedendo ad inviarle all' ; CP_1
- di avere ricevuto in data 16/02/2023 dall'Ispettorato del lavoro la comunicazione esecutiva della diffida accertativa avente ad oggetto la mancata retribuzione di aprile 2022, maggio 2022, giugno 2022 del TFR, per un importo complessivo di euro 2.785,25.
- di avere presentato ricorso amministrativo all' in data 22/02/2023, che, però, era stato CP_1
rigettato in data 11/04/2023 con la motivazione del mancato deposito della documentazione richiesta;
In data 06/11/2024 si è costituito in giudizio l dichiarando di avere provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione oggetto di domanda del ricorrente.
Ha, pertanto, concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
A tal ultimo proposito, ha osservato che “tale liquidazione è stata possibile solo dopo la presentazione del ricorso, poiché la ricorrente non aveva prodotto documentazione decisiva al momento della presentazione della domanda amministrativa”, non avendo il ricorrente mai inviato, neppure in sede di ricorso amministrativo, “… il verbale esecutivo adottato dall'INL di
Perugia, con il quale si intimava all'ex datore di lavoro del sig. GSA srls, il pagamento Pt_1
delle somme richieste a titolo di mensilità arretrate, riconoscendo quindi il credito vantato dall'assicurato e di conseguenza le dimissioni per giusta causa. Alla luce di tale verbale, si è provveduto al riesame della domanda di naspi ed alla liquidazione dell'intero periodo dovuto
Pag. 2 di 4 In occasione dell'odierna udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto, la difesa di parte ricorrente, pur associandosi alla richiesta di intervenuta cessazione della materia del contendere, ha chiesto la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite, mentre la difesa CP_3
di parte resistente ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante, invece, il disaccordo delle parti sul punto, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Dalla lettura degli atti di causa e, in particolare, dall'abbandono del credito oggetto del presente giudizio da parte di senza che null'altro di specifico fosse poi dedotto e/o eccepito in sede CP_1 di costituzione, deve concludersi per la sussistenza, fin dall'origine, dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire il trattamento NASpI di cui è causa, con conseguente fondatezza del ricorso nel merito.
La deduzione che la domanda presentata dal ricorrente non sarebbe stata accolta neppure in sede di ricorso amministrativo per non avere lo stesso prodotto la documentazione richiesta
(vale a dire, secondo quanto asserito dall'Istituto in sede di costituzione, “verbale esecutivo adottato dall'INL di Perugia, con il quale si intimava all'ex datore di lavoro del sig. GSA Pt_1 srls, il pagamento delle somme richieste a titolo di mensilità arretrate”) non risulta contraddetta dalla lettura degli atti di causa e della documentazione prodotta dalle parti.
Infatti, nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo del 11/04/2023 (doc. n. CP_1
17 di parte ricorrente) viene fatto riferimento, seppur genericamente, alla mancata produzione da parte del ricorrente della “documentazione richiesta in data 29/03/2023”, mentre il ricorrente non ha prodotto alcuna prova idonea a sconfessare la propria inerzia rispetto a detta richiesta;
né, ovviamente, al fine di fugare ogni dubbio in proposito, potrebbe porsi a carico dell' CP_1
l'onere di produrre copia della richiesta del 29/03/2023, non essendo pretendibile che l' CP_3
debba essere onerato di fornire la prova dell'inerzia del proprio assicurato che, nel presente giudizio, ha prodotto solamente una comunicazione all' del 03/08/2022 integrativa della CP_1
domanda NA (chiusura infortunio – doc. 10 di parte ricorrente) nonché in data CP_4
09/09/2022 un CS storico aggiornato (doc. 15 del ricorrente).
In sintesi, il ricorrente non ha fornito la prova di avere inviato all' la “documentazione CP_1 richiesta in data 29/03/2023”.
Pag. 3 di 4 Dovendo, pertanto concludersi che il ricorrente in sede amministrativa non ha fornito la documentazione richiesta dall'Istituto al fine di una compiuta valutazione della domanda NA, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 03 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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