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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/11/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1370/2025
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
CASTALDI con domicilio eletto presso il suo studio sito in Nola (NA), via Amilcare Boccio n. 30
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
La parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso, ossia nel modo seguente: “2. Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di nato il [...] in [...], C.F: Parte_1
da maschile a femminile, attribuendo all'istante il nome di “ ” C.F._1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di EZ (AR) di apporre la rettificazione del pagina 1 di 6 relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
3. Ordinare altresì alla cancelleria dell'adito Organo Giudicante di voler provvedere alla notifica dell'emananda sentenza al Comune di nascita e/o di residenza;
”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, , senza coniuge né figli, adiva il Tribunale Parte_1 di EZ per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Designare il Giudice Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonchè per la comunicazione al Pubblico
Ministero presso il Tribunale EZ;
2. Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di Parte_1
nato il [...] in [...], C.F: da maschile a femminile,
[...] C.F._1 attribuendo all'istante il nome di “ ” ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Parte_1
EZ (AR) di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
3. Ordinare altresì alla cancelleria dell'adito Organo Giudicante di voler provvedere alla notifica dell'emananda sentenza al Comune di nascita e/o di residenza.”.
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato di aver vissuto sin dall'infanzia la propria identità psicosessuale come femminile, anziché come maschile, rappresentando di essersi sempre trovato in
“una condizione di profondo disagio derivante dalla discordanza tra l'apparenza del proprio corpo ed il proprio vissuto di appartenenza all'altro sesso, a cospetto dei propri dati anagrafici e il doversi presentare in società.” e che, solo una volta raggiunta la piena consapevolezza della propria discrasia di genere, la parte ricorrente avrebbe sviluppato la necessità di ottenere un allineamento tra il proprio aspetto e il proprio sentito, dal sesso maschile a quello femminile.
Inoltre, la parte ricorrente ha rappresentato l'esigenza di liberarsi da una situazione personale di profondo disagio, ed in particolare “da una situazione opprimente che sfocia in un continuo stato di imbarazzo e di disagio nella comunità che nelle relazioni sociali, tant'è che nello stato estero dove attualmente risiede, ovvero in Germania è già riconosciuta da tempo con il nome di ”. Parte_1
pagina 2 di 6 Pertanto, la parte ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un percorso psicologico in Germania, conclusosi con esito positivo e certificato dalla relazione medica redatta dalla dott.ssa Per_1
, psicologa psicoterapeuta, allegata agli atti.
[...]
La ricorrente ha altresì rappresentato di avere necessità di rettificare il proprio sesso anagrafico e dunque ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome a , con il quale la parte ricorrente ha dedotto di essere già da tempo conosciuta, Pt_1 Parte_1 soprattutto in Germania, dove attualmente risiede.
All'udienza del 22.10.2025, la parte ricorrente compariva personalmente in collegamento via Microsoft
Teams in aspetto e abiti femminili, confermando quanto indicato nel ricorso, nonché la volontà di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Alla medesima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa acquisizione del parere del P.M.
* * *
La domanda, alla luce della documentazione in atti, redatta dalla dott.ssa , psicologa Persona_1 psicoterapeuta, tradotta in italiano con traduzione giurata presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino, appare fondata.
Occorre ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 15138 del 2015 “deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n.
164/1982 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei carattere sessuali anatomici primari”, risulta piuttosto necessario basarsi su di “un giudizio interpretativo fondato sul bilanciamento degli interessi in gioco”, secondo cui “il diritto al mutamento del sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei genere”, tenuto conto, tuttavia, che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi (…) non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria identità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché sia accertata la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale”.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalle pronunce n. 221/2015 e n. 180/2017 della Corte
Costituzionale, secondo cui “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, in quanto
“l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisc(e) senz'altro pagina 3 di 6 espressione del diritto al riconoscimento all'identità di genere” ; d'altra parte, il ragionevole punto di equilibrio tra tale diritto individuale e l'esigenza pubblicistica di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici, è realizzato, nel sistema della L. 164/1982,
“affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.” (C. Cost. sentenza n. 180/2017).
Ebbene, nella fattispecie, nelle conclusioni di cui alla relazione a firma della dott.ssa , Persona_1 viene riportato che “La signora B. presenta una persistente incongruenza di genere, secondo l'HA60 nell'ICD-11. Inoltre, è presente una sofferenza patologicamente rilevante, corrispondente alla disforia di genere elencata nel DSM-5. Sono soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: A1: evidente incongruenza tra l'identità di genere sentito, il comportamento di ruolo di genere e le caratteristiche sessuali secondarie. A2 forte desiderio di liberarsi dalle caratteristiche sessuali primarie e secondarie a causa delle incongruenze elencate in A1; A3 forte desiderio di appartenere al sesso alternativo, Pa diverso da quello assegnato;
La signora appare autenticamente femminile in tutto il suo comportamento (stile di abbigliamento, mimica, gestualità). Sia il suo aspetto fisico sia la descrizione della sua biografia (incongruenza di genere fin dalla prima infanzia) indicano la presenza di un chiaro transessualismo primario da maschio a femmina, che neanche può essere modificato da una psicoterapia per far sì che il sentirsi transessuale o la sofferenza psicologica diminuiscano.”.
Nella stessa relazione, la dott.ssa ha precisato, in relazione al percorso Persona_1 psicoterapeutico seguito dalla parte ricorrente, che “che la signora B vive di transessualismo da maschio a femmina, che causa una notevole sofferenza psichica ai sensi di un disturbo patologicamente rilevante e che può essere alleviata solo con misure ormonali di adeguamento del sesso. Tutti i mezzi psicoterapeutici per il trattamento della sofferenza patologicamente rilevante sono stati esauriti. Il viene perseguito in tutti gli ambiti della vita da almeno 15 mesi. Alla Parte_3 luce di quanto sopra, dal punto di vista psicoterapeutico sussiste un'indicazione per le misure richieste.” e che la stessa è consapevole delle conseguenze derivanti dalla prosecuzione del percorso, tanto che “Questo desiderio di adeguamento fisico è costante durante il corso della terapia, ma allo Pa stesso tempo la signora ha anche riflettuto criticamente sulla fattibilità e sulle conseguenze. Gli obiettivi terapeutici indicati negli standard di trattamento per le persone transessuali sono stati quindi raggiunti e si può presumere che la disforia di genere esistente possa essere migliorata con la terapia Pa ormonale desiderata. L'attuale situazione di vita della signora stabile, per cui si può presumere che sia in grado di affrontare i requisiti di una terapia ormonale e che ne trarrà beneficio a lungo termine.” (si veda doc. c allegato al ricorso, relazione della psicoterapeuta psicologica del 16.12.2024). pagina 4 di 6 È altresì documentato che la parte ricorrente ha iniziato un percorso a base ormonale: in particolare assume una terapia ormonale a base di estradiolo e ciproterone acetato al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile, programma che la parte ricorrente segue oramai dal 03.02.2025 (cfr. doc. d allegato al ricorso).
Il percorso terapeutico sin qui seguito da parte ricorrente non lascia dubbi sulla radicalità della sua scelta di genere e, quindi, “sulla serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale” (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Ciò premesso, quanto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve essere rilevato che recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico, “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Sussistono pertanto le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 164/82 per disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla suddetta rettificazione nell'atto di nascita.
In ordine alla domanda di mutamento del nome (con sostituzione del prenome da a ), Pt_1 Parte_1 deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, poiché non è concepibile che alla rettificazione del sesso non corrisponda immediatamente il cambiamento del nome nello stesso senso, si deve affermare che anche il nuovo nome vada disposto con la stessa sentenza, mentre sarebbe illogico rimetterlo ad una procedura successiva ed eventuale;
d'altra parte, poiché nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere e poiché esistono nomi maschili non traducibili al femminile e viceversa, non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto: può, quindi, aderirsi alla richiesta della parte ricorrente di mutare il prenome da ” a ”. Pt_1 Parte_1
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso ex legge n. 164/1982 proposto da , con Parte_1
l'intervento del Procuratore della Repubblica, ogni diversa istanza disattesa, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei confronti di Parte_1
nato ad [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._1 attribuisce alla parte ricorrente il nuovo prenome “ (in sostituzione del prenome ); Parte_1 Pt_1 pagina 5 di 6 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove fu compilato l'atto di nascita di procedere, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, alle necessarie annotazioni nel relativo registro.
EZ, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1370/2025
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. STEFANIA Parte_1 C.F._1
CASTALDI con domicilio eletto presso il suo studio sito in Nola (NA), via Amilcare Boccio n. 30
PARTE RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 22.10.2025.
La parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso, ossia nel modo seguente: “2. Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di nato il [...] in [...], C.F: Parte_1
da maschile a femminile, attribuendo all'istante il nome di “ ” C.F._1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di EZ (AR) di apporre la rettificazione del pagina 1 di 6 relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
3. Ordinare altresì alla cancelleria dell'adito Organo Giudicante di voler provvedere alla notifica dell'emananda sentenza al Comune di nascita e/o di residenza;
”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.06.2025, , senza coniuge né figli, adiva il Tribunale Parte_1 di EZ per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Designare il Giudice Istruttore e fissare con decreto l'udienza di comparizione personale della parte, nonchè per la comunicazione al Pubblico
Ministero presso il Tribunale EZ;
2. Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 nei confronti di Parte_1
nato il [...] in [...], C.F: da maschile a femminile,
[...] C.F._1 attribuendo all'istante il nome di “ ” ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Parte_1
EZ (AR) di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
3. Ordinare altresì alla cancelleria dell'adito Organo Giudicante di voler provvedere alla notifica dell'emananda sentenza al Comune di nascita e/o di residenza.”.
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato di aver vissuto sin dall'infanzia la propria identità psicosessuale come femminile, anziché come maschile, rappresentando di essersi sempre trovato in
“una condizione di profondo disagio derivante dalla discordanza tra l'apparenza del proprio corpo ed il proprio vissuto di appartenenza all'altro sesso, a cospetto dei propri dati anagrafici e il doversi presentare in società.” e che, solo una volta raggiunta la piena consapevolezza della propria discrasia di genere, la parte ricorrente avrebbe sviluppato la necessità di ottenere un allineamento tra il proprio aspetto e il proprio sentito, dal sesso maschile a quello femminile.
Inoltre, la parte ricorrente ha rappresentato l'esigenza di liberarsi da una situazione personale di profondo disagio, ed in particolare “da una situazione opprimente che sfocia in un continuo stato di imbarazzo e di disagio nella comunità che nelle relazioni sociali, tant'è che nello stato estero dove attualmente risiede, ovvero in Germania è già riconosciuta da tempo con il nome di ”. Parte_1
pagina 2 di 6 Pertanto, la parte ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un percorso psicologico in Germania, conclusosi con esito positivo e certificato dalla relazione medica redatta dalla dott.ssa Per_1
, psicologa psicoterapeuta, allegata agli atti.
[...]
La ricorrente ha altresì rappresentato di avere necessità di rettificare il proprio sesso anagrafico e dunque ha chiesto che venisse disposta la rettificazione degli atti anagrafici con il mutamento del nome a , con il quale la parte ricorrente ha dedotto di essere già da tempo conosciuta, Pt_1 Parte_1 soprattutto in Germania, dove attualmente risiede.
All'udienza del 22.10.2025, la parte ricorrente compariva personalmente in collegamento via Microsoft
Teams in aspetto e abiti femminili, confermando quanto indicato nel ricorso, nonché la volontà di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Alla medesima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa acquisizione del parere del P.M.
* * *
La domanda, alla luce della documentazione in atti, redatta dalla dott.ssa , psicologa Persona_1 psicoterapeuta, tradotta in italiano con traduzione giurata presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino, appare fondata.
Occorre ricordare che, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 15138 del 2015 “deve escludersi, anche in sede di interpretazione logica, che l'esame integrato degli artt. 1 e 3 della L. n.
164/1982 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei carattere sessuali anatomici primari”, risulta piuttosto necessario basarsi su di “un giudizio interpretativo fondato sul bilanciamento degli interessi in gioco”, secondo cui “il diritto al mutamento del sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei genere”, tenuto conto, tuttavia, che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi (…) non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria identità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, in quanto “l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché sia accertata la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale”.
Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalle pronunce n. 221/2015 e n. 180/2017 della Corte
Costituzionale, secondo cui “l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione”, in quanto
“l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisc(e) senz'altro pagina 3 di 6 espressione del diritto al riconoscimento all'identità di genere” ; d'altra parte, il ragionevole punto di equilibrio tra tale diritto individuale e l'esigenza pubblicistica di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici, è realizzato, nel sistema della L. 164/1982,
“affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.” (C. Cost. sentenza n. 180/2017).
Ebbene, nella fattispecie, nelle conclusioni di cui alla relazione a firma della dott.ssa , Persona_1 viene riportato che “La signora B. presenta una persistente incongruenza di genere, secondo l'HA60 nell'ICD-11. Inoltre, è presente una sofferenza patologicamente rilevante, corrispondente alla disforia di genere elencata nel DSM-5. Sono soddisfatti i seguenti criteri diagnostici: A1: evidente incongruenza tra l'identità di genere sentito, il comportamento di ruolo di genere e le caratteristiche sessuali secondarie. A2 forte desiderio di liberarsi dalle caratteristiche sessuali primarie e secondarie a causa delle incongruenze elencate in A1; A3 forte desiderio di appartenere al sesso alternativo, Pa diverso da quello assegnato;
La signora appare autenticamente femminile in tutto il suo comportamento (stile di abbigliamento, mimica, gestualità). Sia il suo aspetto fisico sia la descrizione della sua biografia (incongruenza di genere fin dalla prima infanzia) indicano la presenza di un chiaro transessualismo primario da maschio a femmina, che neanche può essere modificato da una psicoterapia per far sì che il sentirsi transessuale o la sofferenza psicologica diminuiscano.”.
Nella stessa relazione, la dott.ssa ha precisato, in relazione al percorso Persona_1 psicoterapeutico seguito dalla parte ricorrente, che “che la signora B vive di transessualismo da maschio a femmina, che causa una notevole sofferenza psichica ai sensi di un disturbo patologicamente rilevante e che può essere alleviata solo con misure ormonali di adeguamento del sesso. Tutti i mezzi psicoterapeutici per il trattamento della sofferenza patologicamente rilevante sono stati esauriti. Il viene perseguito in tutti gli ambiti della vita da almeno 15 mesi. Alla Parte_3 luce di quanto sopra, dal punto di vista psicoterapeutico sussiste un'indicazione per le misure richieste.” e che la stessa è consapevole delle conseguenze derivanti dalla prosecuzione del percorso, tanto che “Questo desiderio di adeguamento fisico è costante durante il corso della terapia, ma allo Pa stesso tempo la signora ha anche riflettuto criticamente sulla fattibilità e sulle conseguenze. Gli obiettivi terapeutici indicati negli standard di trattamento per le persone transessuali sono stati quindi raggiunti e si può presumere che la disforia di genere esistente possa essere migliorata con la terapia Pa ormonale desiderata. L'attuale situazione di vita della signora stabile, per cui si può presumere che sia in grado di affrontare i requisiti di una terapia ormonale e che ne trarrà beneficio a lungo termine.” (si veda doc. c allegato al ricorso, relazione della psicoterapeuta psicologica del 16.12.2024). pagina 4 di 6 È altresì documentato che la parte ricorrente ha iniziato un percorso a base ormonale: in particolare assume una terapia ormonale a base di estradiolo e ciproterone acetato al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con l'identità di genere femminile, programma che la parte ricorrente segue oramai dal 03.02.2025 (cfr. doc. d allegato al ricorso).
Il percorso terapeutico sin qui seguito da parte ricorrente non lascia dubbi sulla radicalità della sua scelta di genere e, quindi, “sulla serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale” (cfr. Cass. n. 15138/2015).
Ciò premesso, quanto all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve essere rilevato che recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico, “anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Sussistono pertanto le condizioni di cui agli artt. 1 e 2 l. n. 164/82 per disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla suddetta rettificazione nell'atto di nascita.
In ordine alla domanda di mutamento del nome (con sostituzione del prenome da a ), Pt_1 Parte_1 deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, poiché non è concepibile che alla rettificazione del sesso non corrisponda immediatamente il cambiamento del nome nello stesso senso, si deve affermare che anche il nuovo nome vada disposto con la stessa sentenza, mentre sarebbe illogico rimetterlo ad una procedura successiva ed eventuale;
d'altra parte, poiché nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere e poiché esistono nomi maschili non traducibili al femminile e viceversa, non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto: può, quindi, aderirsi alla richiesta della parte ricorrente di mutare il prenome da ” a ”. Pt_1 Parte_1
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso ex legge n. 164/1982 proposto da , con Parte_1
l'intervento del Procuratore della Repubblica, ogni diversa istanza disattesa, dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile, nei confronti di Parte_1
nato ad [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._1 attribuisce alla parte ricorrente il nuovo prenome “ (in sostituzione del prenome ); Parte_1 Pt_1 pagina 5 di 6 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove fu compilato l'atto di nascita di procedere, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, alle necessarie annotazioni nel relativo registro.
EZ, così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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