Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 426/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 426/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Verena Gadotti
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Malé (TN) in data 23 agosto 1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Malè, Parte II, Serie A, N. 8, Anno 1997, e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i figli in data 12 giugno 2002, Per_1
1
autosufficienti.
I ricorrenti hanno allegato di essere liberi professionisti: il sig. è perito Pt_1
industriale mentre la sig.ra è architetto (cfr. dichiarazioni dei redditi sub Parte_2
docc.
8-13 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in via del Salar n. 1/B ad
Ossana (TN) e contraddistinta dalle p.mm. 1 e 4 della p.ed. 49 6 in P.T. 1132 II CC
Ossana – Distretto di Malè, è di proprietà esclusiva del sig. Pt_1
originariamente costituita da due piani della stessa porzione materiale 1 e recentemente divisa nelle due porzioni materiali 1 e 4.
I ricorrenti hanno dato atto che il sig. è, altresì, proprietario di Pt_1 un'autovettura e di un camper oltre che dei beni immobili indicati in ricorso (1/60 indiviso delle pp.ff. 1651, 1652, 1653 e 1654 in P.T. 748 II CC Ossana - Distretto di Malè; p.m. 10 della p.ed. 234 in P.T. 946 II CC Pellizzano - Distretto di Malè;
1/8 indiviso della p.f. 1078 in P.T. 965 II CC Ossana - Distretto di Malè; p.f. 974 in
P.T. 1065 II CC Ossana - Distretto di Malè, recentemente estinta e divisa nelle neoformate pp.ff. 974/1 e 974/2; p.f. 554/2 in P.T. 1296 II CC Ossana – Distretto di
Malè), mentre la sig.ra è proprietaria di un'autovettura e dei beni Parte_2
immobili indicati in ricorso (1/6 indiviso della nuda proprietà della p.ed. 177 in P.T.
468 II CC 241 Monclassico - Distretto di Malè, gravata dal diritto di abitazione in favore della madre sig.ra 1/3 indiviso delle pp.ff. 169/1 e 790 in Parte_3
P.T. 248 II CC 241 Monclassico - Distretto di Malè; pp.mm. 52 e 62 della p.ed. 234 in P.T. 946 II CC 270 Pellizzano - Distretto di Malè).
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati , fermi gli obblighi di legge;
2. il sig. continuerà a godere della parte di casa coniugale Parte_1
contraddistinta dalla p.m. 4 della p.ed. 49 6 in P.T. 1132 II CC Ossana - Distretto
2 di Malè, mentre la sig.ra continuerà a vivere nella parte di casa Parte_2
coniugale contraddistinta dalla p.m. 1 della p.ed. 49 6 in P.T. 1132 II CC Ossana -
Distretto di Malè;
3. rimarrà proprietario esclusivo dell'arredo sito nella p.m. 4 della Parte_1
p.ed. 496 in P.T. 1132 II CC Ossana - Distretto di Malè, mentre la sig.ra Parte_2
rimarrà proprietaria esclusiva dell'arredo sito nella p.m. 1 della p.ed. 496 in
[...]
P.T. 1132 II CC Ossana - Distretto di Malè;
4. i coniugi provvederanno a sostenere le spese di carattere ordinario e straordinario dei figli, così come indicate nel protocollo del Consiglio Nazionale
Forense, al 50 % ciascuno, con la previsione che ciascuno di essi verserà su un conto corrente cointestato l'importo mensile di Euro 600,00. - per far fronte a tali spese, con la previsione che se l'importo versato non fosse sufficiente i coniugi integreranno al 50 % la quota mancante;
in relazione alla spesa straordinaria da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare il proprio dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
5. le detrazioni per i figli a carico saranno in misura del 50% per ciascun genitore, così come le detrazioni per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
6. l'assegno unico universale e ogni altro eventuale sussidio al nucleo e qualsiasi misura e/o sostegno al reddito di qualsivoglia genere e specie, sia di carattere nazionale che regionale e/o provinciale, verranno percepiti dai genitori al 50%;
7. al fine di regolare ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi il sig. Parte_1
rimarrà proprietario esclusivo del veicolo Tesla tg. GC195FD e del camper Knaus tg. GS263EX, mentre la sig.ra rimarrà proprietaria esclusiva del Parte_2
veicolo BMW tg. ES553YT;
8. al fine di regolamentare ogni rapporto patrimoniale tra i coniugi il sig. Parte_1
dichiara di trasferire e cedere con il presente atto alla sig.ra
[...] Parte_2
, che accetta, la proprietà delle seguenti unità immobiliari:
[...]
a) p.m. 1 della p.ed. 496 in P.T. 1132 II CC 261 Ossana – Distretto di Malè.
Il suddetto immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati al foglio 2 come segue:
3 - Particella edificiale 496, Sub 1, p.m. 1, piano S1, Categoria C/6, Classe 5,
Superficie 49 mq;
Consistenza 39 mq. – R.C. Euro 48,34. -;
- Particella edificiale 496, Sub 11, p.m. 1, piano 1, Categoria C/7, Classe 1,
Superficie 11 mq;
Consistenza 9 mq. – R.C. Euro 5,11. -;
- Particella edificiale 496, Sub 8, p.m. 1, piano S1 - T - 1 -2, Categoria A/7, Classe
1, Superficie 199 mq;
Consistenza 8,5 vani;
– R.C. Euro 899,93. -;
b) p.f. 974/1 in P.T. 1065 II CC Ossana – Distretto di Malè.
Il suddetto immobile risulta censito nel Catasto Fondiario come segue:
- Tipo F, Particella 974/1, P.T. 1065, Coltura arativo, Classe 5, Superficie mq 195,
Reddito domenicale Euro 0.20, Reddito agricolo Euro 0,15.
La proprietà dei predetti immobili viene assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con parti comuni e con tutti i diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive ad essi inerenti a corpo e non a misura.
Il trasferimento alla sig.ra della proprietà dei predetti immobili Parte_2
avviene a titolo di attribuzione tra i coniugi. Essendo quindi il presente atto stipulato all'interno del procedimento di separazione, ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia, il trasferimento sopra indicato non è soggetto alle normali imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e di trascrizione, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.. 74, e costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della loro crisi coniugale;
le parti richiedono pertanto l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 74/1987.
Il sig. , quale parte alienante, dichiara che i beni immobili oggetto Parte_1
delle aree scoperte della comproprietà e le consortalità residenziali del fabbricato venduto, censito al N.C.E.U. sono di superficie inferiore ai 5.000 metri e che pertanto non è necessario allegare al presente atto il certificato di destinazione urbanistica.
Con riferimento alla p.f. 974/1 in P.T. 1065 II CC Ossana – Distretto di Malè oggetto del presente atto si allega sub all. A certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio Tecnico -Edilizia Privata del Comune di Ossana in data 2 3
.01.2025, da considerarsi parte integrante del presente atto.
4 Con riferimento alla p.f. 974/1 in P.T. 1065 II CC Ossana – Distretto di Malè oggetto del presente atto il sig. dichiara che il terreno non è stato Parte_1
percorso dal fuoco.
Ai sensi dell'art. 40 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. la parte alienante, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che:
- la costruzione delle p.ed. 496 in CC Ossana è avvenuta in virtù ed in conformità alla concessione n. 17 dd. 19.04.1994;
- posteriormente sono state eseguite opere edili in virtù ed in conformità alla concessione n. 47 del 8.8.2001, al provvedimento di condono n. 2 del 20.1.2005, alla DIA n. 2719 dd. 21.8.2006, alla DIA n. 1586 dd. 26.3.2009, alla DIA n. 1172 dd. 26.3.2009, alla SCIA n. 1063 dd. 23.3.2016, all'autorizzazione paesaggistica dd. 1.4.2016, al permesso di costruire n. 2 dd. 21.3.2017, alla comunicazione di attività di edilizia libera n. 4046 dd. 17.09.2019, al permesso di costruire in sanatoria n. 4 dd. 17.2.2021, al permesso di costruire n. 7 dd. 7.4.2021, alla SCIA
n. 5238 dd. 7.10.2021, alla SCIA n. 4617 dd. 25.9.2023 e alla SCIA n. 3425 dd.
16.7.2024;
- che successivamente a tale data non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di concessione edilizia;
- che il certificato di agibilità è stato rilasciato dal Comune di Ossana in data
07.04.2016 n. prot. 1206;
- l'immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della legge 47/85.
Le parti dichiarano altresì, ai sensi dell'art. 52 della Legge di Registro che detti immobili sono così censiti al Catasto Fabbricati al foglio 2 e al Catasto Fondiario come segue:
- Particella edificiale 496, Sub 1, p.m. 1, piano S1, Categoria C/6, Classe 5,
Superficie 49 mq;
Consistenza 39 mq. – R.C. Euro 48,34. -;
- Particella edificiale 496, Sub 1 1, p.m. 1, piano 1, Categoria C/ 7, Classe 1,
Superficie 11 mq;
Consistenza 9 mq. – R.C. Euro 5 ,11 . -;
5 - Particella edificiale 496, Sub 8, p.m. 1, piano S1 - T - 1 - 2, Categoria A / 7, Classe
1, Superficie 199 mq;
Consistenza 8,5 vani;
– R.C. Euro 899 ,93 . -;
- Tipo F, Particella 974/1, P.T. 1065, Coltura arativo, Classe 5, Superficie mq 195,
Reddito domenicale Euro 0.20, Reddito agricolo Euro 0,15.
Le parti dichiarano altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27.2.1985 n. 52:
- che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie presentate al Catasto di Malè sub prot. n.
A00 092 .001.2001 presentata in data 13 .08.20 01, sub prot. n. 10057.001.20 2 1 presentata in data 13.0 8.20 2 1, sub prot. n. 12615.001.2024 presentata in data
10.09.2024;
- che, come la parte cedente dichiara e la parte cessionaria ne prende atto, i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali;
- che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze del tavolare.
Con riferimento al disposto dell'art. 3 del D.L. 27.04.1990, convertito nella legge n. 165/1990, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 26 della legge 04.01.1968, le parti, previamente ammonite sulle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria penale responsabilità dichiarano e attestano che i redditi dei beni immobili oggetto di questo atto sono stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Ai sensi del D.M. 37/2008 la parte cedente dichiara di escludere la garanzia prevista all'interno dello stesso decreto, riguardo la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili;
l'acquirente prende atto della dichiarazione fatta dalla parte cedente e non la oppone.
Le parti dichiarano inoltre espressamente di rinunciare all'iscrizione di qualsiasi diritto di ipoteca legale alle stesse spettante.
Con riferimento agli impianti, di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che corredano i beni oggetto del presente atto, il sig. garantisce alla Parte_1
6 sig.ra la conformità degli impianti sino ad ora realizzati alla Parte_2
normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati. Convengono, inoltre, le parti che a carico del sig. non Parte_1
grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca in cui gli impianti vennero realizzati.
La parte cedente, dato atto che dalla disposizione di cui all'art. 6 comma 1 del
D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni discende l'obbligo di dotare gli immobili in oggetto dell'attestato di prestazione energetica, dichiara di aver già predisposto e consegnato al beneficiario l'attestato di prestazione energetica AA00687 -109 dd. 18.12.2024 a firma del geom (all. Controparte_1
B). Ai fini dell'intavolazione del presente trasferimento di proprietà si chiede che il
Tribunale Voglia acquisire ed allegare l'attestato di prestazione energetica qui prodotto sub all. B.
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 -ter del D.lgs. 192/2005, introdotto dall'art. 13 del
D.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, la parte cessionaria:
- prende atto della dichiarazione resa dalla parte cedente;
- dà atto di aver ricevuto dalla stessa parte cedente le informazioni in ordine alla certificazione energetica dell'edificio come sopra individuata nei suoi elementi identificativi (dati relativi all'efficienza energetica, valori di riferimento, classe di prestazione energetica di appartenenza, eventuali interventi da eseguire per migliorare le prestazioni).
Le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto.
Le parti si impegnano nei reciproci confronti ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti notarili e/o tavolari e/o altri che fossero necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte nel presente atto;
i coniugi conferiscono incarico a chiunque vi abbia interesse a procedere a quanto necessario per l'intavolazione del presente accordo, restando inteso che ogni onere e spesa relativa all'intavolazione del trasferimento rimarrà ad esclusivo carico della sig.ra ; Parte_2
7 9. i coniugi dichiarano che nulla avranno più a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo in relazione al pregresso rapporto di coniugio, fatto salvo quanto stabilito dal presente atto, rinunciando quindi fin d 'ora a qualsivoglia azione e/o eccezione;
10. spese legali compensate”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30 aprile 2025.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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