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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa LL ZZ Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1392/2024 avente ad oggetto: esecutorietà sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo il 24/4/24, munita del decreto di esecutività
dello stesso Tribunale in data 25/9/2024 e del decreto di esecutività del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot.n.57537/24 EC del 4
dicembre 2024
SU RICORSO DI
n. a CO EN (NA) il 3/9/87 rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.Noemi Carmen Cafaro e dall'avv.Raffaele Granata ed
1 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bellona (CE) alla
Piazza Umberto I n.5
NEI CONFRONTI DI
n. a Nocera Inferiore (SA) il 13/9/89 rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Lucia Salvati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Zara n.23
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio e la resistente ha dichiarato di non opporsi alla domanda proposta.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato il
21/6/2014 presso la parrocchia dedicata a Santa Maria delle Grazie in
GR (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
25 marzo 1985 n. 12.
Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2Ic della predetta legge le disposizioni di
3 tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.n.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze
4 ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di GR
(SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
La sentenza di nullità è stata emessa per il grave difetto di discrezione di giudizio da parte attrice.
Il procedimento canonico è iniziato in virtù del libello del CP_1
del 6 febbraio 2023 e la controparte si è regolarmente costituita
[...]
in giudizio.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda dei coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era iniziato nel 2010 ed era durato quattro anni senza particolari problemi anche perché vi era stata scarsa frequentazione in quanto l' all'epoca era studentessa universitaria fuori sede;
CP_2
5 nel mese di marzo del 2014 la situazione cambiò in modo drastico in quanto la resistente scoprì di essere incinta e questo determinò l'avvio verso il matrimonio riparatore che fu celebrato il 21 giugno 2014;
il matrimonio si incrinò subito con tensioni e dissidi e in concreto durò solo quarantacinque giorni;
il evidenziava che la scelta di sposarsi non era stata libera CP_1
e soprattutto non era sufficientemente maturo per capire il passo che stava compiendo.
La ricostruzione dei fatti è stata effettuata sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, di quanto riferito dalla resistente, degli esiti di una
CTU espletata al fine di accertare la sussistenza dell'incapacità del ricorrente e delle dichiarazioni rese da alcuni testi che sono stati escussi.
Quanto indicato dal è stato nelle parti più salienti CP_1
confermato dalla resistente;
invero entrambi hanno riferito che la gravidanza aveva determinato la decisione del matrimonio riparatore sulla base della pressione dei genitori e, in particolare, che il ricorrente non era maturo per il passo che stava per compiere in quanto sentiva che il matrimonio era l'unica alternativa all'aborto.
6 Due testi escussi hanno confermato che il nubendo era preoccupato perché si approcciava al sacramento in modo forzato e, pertanto, non era capace di comprendere e di valutare gli impegni nascenti dal matrimonio.
A conferma di tanto il matrimonio durava solo quarantacinque giorni.
Il CTU nominato riscontrava il difetto di discrezione rilevando che:
in epoca prenuziale e durante la celebrazione il era turbato CP_1
per la pressione dei suoceri, era vulnerabile e fragile a livello psicologico e, quindi, non era in grado di valutare in maniera lucida e consapevole i diritti e i doveri matrimoniali;
la gravidanza inattesa e la decisione della sposa di abortire avevano influito in modo grave sulla sua discrezione di giudizio determinando un disordine della personalità e rendendo difettosa la sua libertà interiore.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Non rileva nel caso di specie il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole
(sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019),
7 atteso che la domanda di nullità del matrimonio proposta dal è CP_1
stata avallata dalla sposa nelle parti essenziali utili a riscontrare il difetto di discrezione. Neppure può porsi una questione di perdurante convivenza
(cfr.sent. Cass. sez. un. n.6380/2014), atteso che dopo la celebrazione il matrimonio è durato solo quarantacinque giorni.
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent.
Cass. n. 3709/2008); in ogni caso le dichiarazioni dei testi sono state del tutto coerenti alla versione resa dal ricorrente e dalla stessa resistente e sono state riscontrate dalla CTU espletata in ordine all'immaturità della parte attrice.
8 Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot. n.57537/24 EC del 4 dicembre 2024.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite in considerazione della decisione richiesta ed adottata nell'interesse di entrambe le parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in GR (SA) il 21 giugno 2014
presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie tra n. Controparte_1
a CO EN (NA) il 3/9/87 e n. a Nocera Inferiore CP_3
(SA) il 13/9/89 e registrato al n.35 parte II S. A anno 2014 del Registro
degli atti di matrimonio del comune di GR (SA), sentenza canonica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo il 24/4/24,
resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 25/9/2024 e munita di esecutività
con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot.
9 n.57537/24 EC del 4 dicembre 2024;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GR (SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa LL ZZ dr.Paolo Sordi
10
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Paolo Sordi Presidente Corte Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa LL ZZ Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1392/2024 avente ad oggetto: esecutorietà sentenza canonica di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Partenopeo il 24/4/24, munita del decreto di esecutività
dello stesso Tribunale in data 25/9/2024 e del decreto di esecutività del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot.n.57537/24 EC del 4
dicembre 2024
SU RICORSO DI
n. a CO EN (NA) il 3/9/87 rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv.Noemi Carmen Cafaro e dall'avv.Raffaele Granata ed
1 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bellona (CE) alla
Piazza Umberto I n.5
NEI CONFRONTI DI
n. a Nocera Inferiore (SA) il 13/9/89 rappresentata e CP_2
difesa dall'avv. Lucia Salvati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Zara n.23
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso chiedendo la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio e la resistente ha dichiarato di non opporsi alla domanda proposta.
Il ricorso introduttivo è stato comunicato alla Procura Generale
presso questa Corte di Appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti hanno chiesto l'attribuzione degli effetti civili alla citata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato il
21/6/2014 presso la parrocchia dedicata a Santa Maria delle Grazie in
GR (SA), conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Va premesso che la delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del
18/2/1994 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge
25 marzo 1985 n. 12.
Più precisamente in virtù dell'art. 8/2 dell'Accordo del 1984 venne stabilito che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici a richiesta di parte potessero essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana, sempre che sussistessero i seguenti requisiti:
-competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;
-rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;
-sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797
cpc).
Non è, invece, applicabile nel caso di specie la normativa di cui agli artt.64 e ss l.218/95 la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in
Italia; invero in virtù dell'art. 2Ic della predetta legge le disposizioni di
3 tale normativa 'non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia' e tra queste convenzioni rientrano sicuramente le norme concordatarie.
L'efficacia della pronuncia ecclesiastica in Italia va dichiarata con sentenza e su domanda di parte , come può desumersi dalle norme concordatarie e dagli artt.796 e 797 cpc che seppure abrogati dalla l.n.218/95 sono tuttora vigenti in virtù del richiamo dello stesso concordato costituendo norme ultrattive.
Tale soluzione a cui è pervenuta la giurisprudenza italiana è stata peraltro riconosciuta e sancita in sede europea;
invero i Regolamenti
successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e
Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che vi è una deroga al sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere negli accordi precedentemente stipulati da alcuni
Stati con la Santa Sede.
Allo stesso modo il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia
dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.
Conclusivamente per il giudizio di delibazione delle sentenze
4 ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari occorre far riferimento all'art. 8 dell'Accordo citato e agli articoli 796 e ss cpc.
Ciò premesso, va detto che competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto;
nel caso di specie il matrimonio è
stato trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di GR
(SA), per cui correttamente l'atto introduttivo del giudizio è stato presentato presso questa Corte di Appello.
La sentenza di nullità è stata emessa per il grave difetto di discrezione di giudizio da parte attrice.
Il procedimento canonico è iniziato in virtù del libello del CP_1
del 6 febbraio 2023 e la controparte si è regolarmente costituita
[...]
in giudizio.
Il Tribunale Ecclesiastico perveniva alla sua decisione ricostruendo la vicenda dei coniugi nei seguenti termini:
il fidanzamento era iniziato nel 2010 ed era durato quattro anni senza particolari problemi anche perché vi era stata scarsa frequentazione in quanto l' all'epoca era studentessa universitaria fuori sede;
CP_2
5 nel mese di marzo del 2014 la situazione cambiò in modo drastico in quanto la resistente scoprì di essere incinta e questo determinò l'avvio verso il matrimonio riparatore che fu celebrato il 21 giugno 2014;
il matrimonio si incrinò subito con tensioni e dissidi e in concreto durò solo quarantacinque giorni;
il evidenziava che la scelta di sposarsi non era stata libera CP_1
e soprattutto non era sufficientemente maturo per capire il passo che stava compiendo.
La ricostruzione dei fatti è stata effettuata sulla base di quanto dedotto dal ricorrente, di quanto riferito dalla resistente, degli esiti di una
CTU espletata al fine di accertare la sussistenza dell'incapacità del ricorrente e delle dichiarazioni rese da alcuni testi che sono stati escussi.
Quanto indicato dal è stato nelle parti più salienti CP_1
confermato dalla resistente;
invero entrambi hanno riferito che la gravidanza aveva determinato la decisione del matrimonio riparatore sulla base della pressione dei genitori e, in particolare, che il ricorrente non era maturo per il passo che stava per compiere in quanto sentiva che il matrimonio era l'unica alternativa all'aborto.
6 Due testi escussi hanno confermato che il nubendo era preoccupato perché si approcciava al sacramento in modo forzato e, pertanto, non era capace di comprendere e di valutare gli impegni nascenti dal matrimonio.
A conferma di tanto il matrimonio durava solo quarantacinque giorni.
Il CTU nominato riscontrava il difetto di discrezione rilevando che:
in epoca prenuziale e durante la celebrazione il era turbato CP_1
per la pressione dei suoceri, era vulnerabile e fragile a livello psicologico e, quindi, non era in grado di valutare in maniera lucida e consapevole i diritti e i doveri matrimoniali;
la gravidanza inattesa e la decisione della sposa di abortire avevano influito in modo grave sulla sua discrezione di giudizio determinando un disordine della personalità e rendendo difettosa la sua libertà interiore.
Per compiere la delibazione occorre verificare la conformità della sentenza di nullità all'ordine pubblico italiano.
Non rileva nel caso di specie il rispetto del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole
(sent.Cass.n.11633/2020; sent.Cass.n.17036/2019 e sent.Cass.n.451/2019),
7 atteso che la domanda di nullità del matrimonio proposta dal è CP_1
stata avallata dalla sposa nelle parti essenziali utili a riscontrare il difetto di discrezione. Neppure può porsi una questione di perdurante convivenza
(cfr.sent. Cass. sez. un. n.6380/2014), atteso che dopo la celebrazione il matrimonio è durato solo quarantacinque giorni.
Ai fini procedurali rilevano pienamente le dichiarazioni dei testi della parte attrice in quanto, ai fini della delibazione di una sentenza di nullità del matrimonio concordatario possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze "de relato ex parte actoris", tenuto conto che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere conosciuto dai terzi (cfr. sent.
Cass. n. 3709/2008); in ogni caso le dichiarazioni dei testi sono state del tutto coerenti alla versione resa dal ricorrente e dalla stessa resistente e sono state riscontrate dalla CTU espletata in ordine all'immaturità della parte attrice.
8 Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Segnatura Apostolica con provvedimento prot. n.57537/24 EC del 4 dicembre 2024.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite in considerazione della decisione richiesta ed adottata nell'interesse di entrambe le parti
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile,
definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in GR (SA) il 21 giugno 2014
presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie tra n. Controparte_1
a CO EN (NA) il 3/9/87 e n. a Nocera Inferiore CP_3
(SA) il 13/9/89 e registrato al n.35 parte II S. A anno 2014 del Registro
degli atti di matrimonio del comune di GR (SA), sentenza canonica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo il 24/4/24,
resa esecutiva dallo stesso Tribunale il 25/9/2024 e munita di esecutività
con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica prot.
9 n.57537/24 EC del 4 dicembre 2024;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di GR (SA) di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Salerno, 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa LL ZZ dr.Paolo Sordi
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