CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436 – bis e 348 – bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A A VERBALE nella causa di appello n. 54/2025 R.g.l.; avverso la sentenza n. 187/2024 R.S. del Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 2.7.2024 a definizione del procedimento n. . 499/2024 R.G, non notificata;
avente ad oggetto: pagamento differenze retributive;
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Fabio Durante C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini (RN), Via Flaminia n.
185B;
- appellanti nei confronti di:
Controparte_1 Parte_3
( Cod. Fisc. P.IVA in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lombardini del
Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini (RN) in
Via Pomposa n. 43/a;
1 – appellata;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 09.10.2025, sentita la parte appellante e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
premesso che: con ricorso depositato telematicamente in data 31/01/2025, i signori Pt_1
e hanno spiegato appello nei confronti della
[...] Parte_2 sentenza n. 187/2024 R.S. del Tribunale di Rimini, Sez. Lavoro, emessa e pubblicata il 2.7.2024 (che ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio da loro proposto e tutte le domande ivi contenute, con compensazione delle spese di lite), rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni altra istanza disattesa e respinta, dichiarare ammissibile il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 187/2024 del
Tribunale di Rimini, R.G. 499/2024 Sez. Lavoro, pubblicata il 2.7.2024, accogliere il presente in appello per i motivi di cui alla narrativa che devono intendersi qui integralmente riportati e conseguentemente, accertato e dichiarato che tra le parti si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 2002 e, per il periodo 2014-2019, accertate le illegittimità dei contratti e buste paga in merito all'effettiva prestazione lavorativa svolta dai ricorrenti, conseguentemente condannare la al Parte_4 pagamento delle differenze retributive, nei limiti di legge, quantificate in €
41.241,00 per per il periodo 2014-2018, oltre la spesa di € 500,00 Parte_1 documentata per il conteggio e le differenze retributive dovute per l'anno 2019, ed
€ 39.587,00 per per il periodo 2015-2019, oltre le differenze Parte_2 retributive dovute per l'anno 2014, importi da cui detrarre le somme percepite in contanti, o quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata dall'Ill.mo Giudice in corso di causa, anche a mezzo di C.T.U., o quella ritenuta di giustizia o in subordine equa per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”;
la società appellata, ritualmente costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame in quanto tardivo (essendo stato proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c.) e, nel merito, ne ha comunque contestato la fondatezza, istando per la sua reiezione, con conseguente
2 integrale conferma della pronuncia impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado;
rilevato che:
l'eccezione preliminare d'inammissibilità, per tardività, del ricorso in appello presentato dai signori e risulta fondata, Parte_1 Parte_2 posto che risulta per tabulas che la sentenza gravata è stata emessa e pubblicata in data 02/07/2024 mentre il ricorso in appello qui in esame è stato depositato solo in data 31 gennaio 2025, pertanto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327
c.p.c., scadente il giorno 02 gennaio 2025;
“Nelle materie in cui trova applicazione il rito del lavoro”, infatti, “il dies a quo di decorrenza del termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c con riferimento alla pubblicazione delle sentenza, deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con conseguente conoscenza legale del provvedimento, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. per le parti presenti o che avrebbero dovuto comparire alla udienza” (Cass. ord. 14724/2018 e, in senso conforme, ex multis Cass. 6 ottobre 2022, n. 29088). alla presente controversia di lavoro, inoltre, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt.
1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (cfr. sul punto Cass. n. 34734 del
2019; Cass. 16/10/2015 n. 21003; Cass. 09/02/2009 n. 3192; Cass. 14/04/1998 n.
3767). ritenuto, quindi, che l'appello debba pertanto essere dichiarato inammissibile con sentenza ai sensi dell'art. 436 – bis c.p.c.; ritenuto, poi che le spese del grado debbano essere compensate tra le parti, tenuto conto della decisione in rito della controversia ed in ragione della natura delle parti, integranti “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo inciso dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018; osservato, infine, che occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto
P.Q.M.
visti gli art. 436 – bis c.p.c. e 348 bis c.p.c.,
- dichiara inammissibile l'appello;
3 - compensa le spese del grado fra le parti in causa;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 09.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Roberto Pascarelli dott.ssa Marcella Angelini
4