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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2170/2025 promosso da:
(cf ), rappresentata e difesa dall'avv.GIOVANARDI Parte_1 C.F._1
VITTORIO
e
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv.QUADRELLI Controparte_1 C.F._2
ANGELA
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7
I ricorrenti, genitori della figlia , nata il [...], hanno ottenuto dal Tribunale di Modena Per_1
il provvedimento n. 6743/2020 del 15.10.2020 nel procedimento n. 3121/2020 R.G., il quale ha recepito le condizioni congiunte concordate dalle parti, in forza del quale, tra le varie cose, veniva regolamentata la frequentazione della minore con i genitori e ulteriori questioni accessorie di natura patrimoniale.
Con ricorso del 30/05/2025 le parti hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni, essendo mutate negli anni le esigenze della figlia:
“1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, in considerazione Per_1
delle abitudini di vita e della tenera età, continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione di
LI (MO), Via Cimarosa 4, presso la quale manterrà la residenza anagrafica.
2) I genitori si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali della minore, sempre nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima, nell'intento di realizzare un armonico sviluppo della sua personalità. I genitori si impegnano di conseguenza ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, educazione e formazione di , salvo casi di necessità o d'urgenza, esercitando in via Per_1
disgiunta la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: Per_1
- due pomeriggi durante la settimana, il martedì e il giovedì, nel rispetto degli impegni scolastici e di un ordinato programma di vita della minore, prelevandola a scuola all'orario di uscita e riaccompagnandola presso l'abitazione materna dopo cena entro le ore 21;
- durante il week-end a settimane alterne, prelevandola il sabato alle ore 9,30-10 e riportandola la domenica sera dopo cena entro le ore 21, modalità già seguita da tempo dai genitori;
pagina 2 di 7 - nella settimana in cui il padre non tiene la figlia nel fine settimana la potrà tener con sé il mercoledì
andandola a prendere a scuola all'orario di uscita per poi riportarla a scuola il giovedì mattina;
- nel periodo estivo da luglio a settembre per due settimane anche non consecutive, col pernottamento,
comprendente ad anni alterni il giorno di Ferragosto. Il padre dovrà essere presente e non lasciare la bimba a terzi, salvo i nonni. L'esatta cadenza dei periodi dovrà essere determinata anticipatamente,
entro il 15 maggio di ciascun anno, indicando la località di destinazione, la data di partenza e di arrivo. Le spese per le vacanze estive dei figli saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
- nel periodo delle vacanze natalizie, il giorno di Natale il padre preleverà alle 10,00 di mattina Per_1
e la riporterà il mattino seguente entro le 10,00; la terrà ancora dalle 10,00 del primo gennaio sino alle 21 del 5 gennaio.
Nel caso in cui il padre, per motivazioni serie, sia impossibilitato a prelevare la figlia da scuola e a riportarla personalmente, lo faranno i nonni paterni. Nell'eccezionalità in cui questi siano impossibilitati, sempre per motivazioni serie, provvederanno al ritiro la madre o i nonni materni.
Le spese per le vacanze invernali dei figli saranno a carico di ciascun genitore per il relativo periodo di competenza;
- nel periodo delle vacanze pasquali per la metà dei giorni anche non consecutivi, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo di ciascun anno, con impegno a riaccompagnarla presso l'abitazione materna entro le ore 10 del giorno successivo;
- alternativamente per quanto concerne le altre festività o per i cosiddetti “ponti” previsti dal calendario scolastico (se il ponte di Ognissanti lo passerà col padre, quello dell' con la Per_2
madre e così via, 25 aprile/1° maggio/2 giugno, ecc.).
4) Entrambi i genitori avranno cura di concordare ulteriori giorni di visita/frequentazione, così come eventuali variazioni o scambi di orario e di giorni di frequentazione della figlia, compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative ed organizzative, sempre comunque per eventi eccezionali e sempre nel pagina 3 di 7 massimo rispetto del diritto di ad un programma di vita ordinato, sereno e confacente alla sua Per_1
età e alle sue condizioni di salute e, in futuro, nel rispetto dei suoi impegni, desideri ed abitudini. I
genitori cureranno di festeggiare insieme il compleanno della figlia e di partecipare congiuntamente ad ogni ricorrenza od occasione importante.
5) In caso di malattia grave, la figlia resterà a casa con la madre;
il padre potrà farle visita e la terrà
con sé una volta guarita.
In caso di malattia “non grave”, il padre si renderà disponibile ad alternarsi nell'assistenza della bambina, ricorrendo a permessi di lavoro;
il padre avrà cura di tenere con sé la figlia e di somministrarle i farmaci prescritti dal medico curante;
in ogni caso dovrà avvertire la madre con la quale si confronterà sull'approccio terapeutico.
Se il padre dovesse avere difficoltà a rispettare le cure mediche, la madre potrà riprendere la bambina a casa;
il padre potrà farle visita e la terrà con sé una volta guarita.
6) Nell'alimentazione e nelle attività quotidiane i genitori dovranno fare attenzione a non esporre la figlia a prodotti e/o sostanze a cui è allergica in base alle risultanze evidenziate dai medici specialisti mediante le analisi allergologiche di volta in volta effettuate.
7) Qualora la minore dovesse manifestare malesseri per malattie o cadute quando è affidata all'uno o all'altro genitore, quest'ultimo sarà tenuto a darne immediato avviso, con costante aggiornamento sullo stato di salute della minore e convenendo il da farsi a seconda della gravità del caso.
8) In ogni caso, i genitori dovranno interpellarsi reciprocamente e sentire eventualmente insieme il pediatra per le eventuali terapie da somministrare alla figlia;
non dovranno seguire consigli di altre persone o autorizzare amici o parenti a somministrare terapie alla bambina senza il consenso di entrambi.
9) A titolo di contributo ordinario per il mantenimento di , il padre verserà alla madre entro il Per_1
giorno 20 di ogni mese e per 12 mensilità annue, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di €
pagina 4 di 7 410,00, da rivalutarsi nella misura del 100% secondo gli indici Istat, a decorrere dal primo anno dall'omologa delle presenti condizioni.
10) L'Assegno Unico Universale per la figlia - anche nelle diverse forme che dovessero essere stabilite in futuro per gli assegni familiari - sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra come già Parte_1
avviene attualmente;
ove necessario, il Sig. si impegna a rilasciare il relativo Controparte_1
consenso, sottoscrivendone la modulistica.
11) Le spese straordinarie restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con diritto al rimborso in capo a chi le anticipa, secondo il Protocollo del Tribunale di Modena e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 5 di 7 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
12) I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio della carta di identità per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
13) I genitori si obbligano:
- a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio;
- a non divulgare dati e/o informazioni di natura strettamente personale relative alla figlia a terze persone diverse dai parenti in linea retta e in linea collaterale, ascendenti;
- a non divulgare/pubblicare riproduzioni fotografiche che ritraggono la figlia minore o che siano riconducibili alla medesima, a non pubblicare su qualsiasi sito web (Facebook, Instagram, WhatsApp,
TikTok, e altri social network), fotografie e immagini della figlia minore, ad eccezione della foto profilo su WhatsApp ed ai consensi per l'utilizzo delle immagini della minore richiesti dalla scuola o da associazioni sportive/ricreative.
I genitori si impegnano a far sì che anche i nonni si uniformino a detti comportamenti.
14) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. “
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
pagina 6 di 7 Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e dell'interesse della figlia minore.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto n. 6743/2020 del 15.10.2020 nel procedimento n. 3121/2020 R.G. del Tribunale di Modena, provvede nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/06/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.Riccardo Di Pasquale
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