Articolo 2 della Legge 4 gennaio 1951, n. 14
Articolo 1
Versione
14 febbraio 1951
Art. 2.
Le spese di cui al precedente articolo fanno carico, per l'esercizio finanziario 1950-51, al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio medesimo ed a quelli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Entrata in vigore il 14 febbraio 1951