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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14257 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 LL DR e dell'avv. LL ALFEO ( ) C.F._1 Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LL DR PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 98 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, presso il difensore avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione del 15.02.2024, notificato in pari data, la Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra al fine si sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione: In via principale: accertare e dichiarare la simulazione assoluta intervenuta con l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608,
pagina 1 di 10 registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa
[...]
, Notaio in Roma (con cui è stato cagionato alla società odierna Persona_1 attrice un danno quantificabile in non meno di € 800.000,00) con cui è stata ceduta e trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa di pregio sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà CP_2
, corte comune, salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte
[...] Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto stesso e dunque la sua inefficacia ab origine con conseguente accertamento del fatto che il bene de quo non è mai uscito dal patrimonio societario, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto con cui è stata ceduta e trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa di pregio sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà CP_2
, corte comune, salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte
[...] Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) alla luce di un'assenza di causa in concreto del contratto per tutte le motivazioni esposte in narrativa (con particolare riferimento alla compensazione del relativo prezzo - oltremodo “vile” rispetto al reale valore dell'immobile - con un credito che risulta inesistente, in ogni caso mai trasferito o assegnato dall'originario dante causa della alla Parte_1 società attrice e, soprattutto, abbondantemente prescritto e, per l'effetto, l'inefficacia ab origine con conseguente accertamento del fatto che il bene de quo non è mai uscito dal patrimonio societario, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga di dichiarare la nullità dell'atto per intervenuta simulazione, in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2475 ter comma I c.c. che , nella sua qualità di legale rappresentante CP_3 pro-tempore della società ha operato in conflitto di interesse Parte_1 con la società di cui era amministratore quando ha stipulato, in accordo con CP_4
(moglie del ) e (madre della stessa e suocera del
[...] CP_3 Controparte_1 sig. ) l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. CP_3 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023
pagina 2 di 10 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa
, con cui è stata ceduta e trasferita la piena proprietà di Persona_1 un'unità abitativa di pregio sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà , corte comune, CP_2 salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) per tutti i motivi meglio espressi nelle premesse in fatto e in diritto esposte dalla parte attrice e, per l'effetto, annullare l'atto di cui sopra, privandolo di ogni efficacia, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Riferiva l'attore che l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa , Notaio in Roma con cui è veniva ceduta e trasferita la Persona_1 piena proprietà di una “unità abitativa di pregio sita nel “Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL era simulata. La parte attrice a sostegno della domanda deduceva che la sig.ra (suocera del sig. , il sig. Controparte_1 CP_3 CP_3 (amministratore p.t. della società e la sig.ra Parte_1 Controparte_4 (moglie del sig. e figlia della sig.ra , con la loro CP_3 Controparte_1 condotte e a più riprese tenute nella vicenda de qua avevano volutamente inteso sottrarre garanzia patrimoniali ai creditori, al presumibile fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento del debito, nei confronti della curatela del fallimento
[...]
”, e per l'effetto di tale “disegno”, cagionavano un enorme Parte_2 danno patrimoniale alla società odierna attrice, per scopi puramente ed evidentemente personali. Deduceva che il sig. al fine di conseguire il fine prefissato, CP_3 trasferiva primariamente alla moglie , la sua partecipazione pari Controparte_4 all'80% del Capitale Sociale della (proprio perché la società Parte_1 possedeva, a sua volta, l'immobile di cui si discute, sito nel Comune di Monte Argentario); tale atto di trasferimento tuttavia, era stato oggetto di una “azione revocatoria” e, durante il giudizio, era stato disposto il sequestro delle quote oggetto di revocatoria (formalmente intestate a ) ed era stato nominato un Controparte_4 custode terzo nella persona del Dott. Ravvisando, pertanto, Parte_3 una responsabilità della sig.ra la società attrice chiedeva che Controparte_1 venisse perciò accertato e dichiarato che il signor aveva agito in conflitto di CP_3
pagina 3 di 10 interesse ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. e per l'effetto chiedeva che l'atto di trasferimento dell'immobile sopra descritto di cui la beneficiaria era la sig.ra
[...] venisse annullato in quanto stipulato in danno della Società CP_1 rappresentata, adivano l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le conclusioni sopra richiamate.
Si costituiva in giudizio in data 26.06.2024 la sig.ra rilevando Controparte_1 nel merito l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dalla rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1 Tribunale Adito, contrariis reiectis rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi in atti espressi”.
Le parti depositavano, le rispettive memorie istruttorie – per mezzo delle quali, le parti attrici richiedevano e sollecitavano l'ammissione di CTU tecnico-valutativa, al fine di correttamente determinare il valore dell'immobile oggetto della compravendita riguardante l'“immobile sito nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n. 22, in prossimità di “Cala Galera” nonché l'interpello della convenuta, a sostegno di quanto argomentato e dedotto con l'atto di citazione del 15.02.2024 – mentre la controparte si limitava a richiedere l'interrogatorio formale signor attuale legale rappresentante della società attrice, Controparte_5 nonché prova testimoniale con il sig. (in evidente conflitto di interessi e CP_3 perciò inammissibile), con il sig. oltre che ordine di esibizione Testimone_1 degli “estratti conti bancari” sia della Phanteon S.r.l. che sia della Parte_1
[...]
Trattandosi di giudizio di natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la decisione, con concessione alle parti degli ordinari termini ex art. 189 c.p.c., a ritroso rispetto a tale ultima data, per il deposito di comparsa conclusionale e successive repliche.
Deve preliminarmente prendersi in esame l'eccezione, sollevata nelle memorie conclusionali, di difetto di integrità del contraddittorio e comunque la richiesta di chiamare in causa l'amministratore e altri soggetti.
In proposito, deve ritenersi che la partecipazione in giudizio dell'amministratore è facoltativa poiché egli non è parte dell'atto e la sua mancata partecipazione determina, quale unica conseguenza, liberamente accettata nelle sue conseguenze dalle parti, dell'inopponibilità della decisione allo stesso al fine di ottenere l'eventuale condanna al risarcimento del danno in caso di una sua possibile responsabilità gestoria. Per tale ragione deve ritenersi anche inopportuno l'ordine di intervento iussu iudicis, sollecitato da parte della Parte_1
pagina 4 di 10 Sempre in via preliminare, deve d'ufficio esaminarsi il profilo della possibile violazione tabellare connessa alla competenza funzionale della sezione delle imprese, in relazione alla domanda subordinata di annullamento dell'atto asseritamente compiuto in conflitto di interessi, dato che, qualora fosse riscontrabile tale competenza, determinerebbe la possibile nullità della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica e senza il rispetto del rito speciale dettato per le controversie contemplate nell'art. 3 del d.lgs n. 168 del 2003, e ciò, deve ritenersi, anche con riferimento alla domanda posta in via subordinata, atteso che la competenza funzionale ed inderogabile di tale sezione e le regole dettate per la decisione della causa sono applicabili anche in caso di connessione teleologica, per così dire “elettiva” determinata dalla scelta di porre la domanda in rapporto di subordinazione rispetto a quella di simulazione.
Ebbene, deve ritenersi che tale domanda, pur riguardando l'applicazione di una norma dettata nella sezione del codice destinata alla disciplina dell'amministratore della società, non sia soggetta alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di imprese.
La norma citata, infatti, fa riferimento a “rapporti societari” e, per tale locuzione, deve intendersi rapporti endosocietari, ossia che traggono origine dal rapporto di società con esclusione, quindi, dei rapporti che una società intrattiene con i terzi. Si richiede cioè, com'è stato statuito dalla Cassazione n. 6882 del 2018, 20441 del 2018 23371 del 2024, che “sia la pretesa, sia la fonte della lite, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio”. E, anche quelli che ritengono che rientrino nell'ambito di competenza del Tribunale delle Imprese le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli amministratori di società, concordano nel ritenere che l'unica condizione sufficiente, ma necessaria, perché possa dirsi integrato il comma 2, è che “gli atti dannosi siano stati posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente e si fondino sul rapporto organico intercorrente tra amministratori e società” D'altra parte, la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, e il fatto che esista un rapporto societario come substrato di fatto della controversia non è sufficiente di per sé ad incardinare la causa innanzi al tribunale delle imprese.
Sulla scorta di questo indirizzo, per fare alcuni esempi, la Cassazione ha più volte negato la competenza del giudice specializzato in cause relative ad investimenti finanziari ogni qualvolta, pur verificandosi di fatto una “modificazione del rapporto societario”, l'azione toccava soltanto in via mediata il rapporto societario, ad esempio perché si trattava di un'azione nei confronti dell'intermediario finanziario per violazione dei doveri di correttezza e informazione o perché il petitum era la risoluzione del contratto di investimento, sempre per inadempimento dell'istituto bancario che aveva fatto da intermediario. Ancora, una sentenza della Cassazione, la pagina 5 di 10 quale ha toccato anche il tema della connessione, i giudici hanno escluso la competenza del Tribunale delle imprese in una causa in cui si chiedeva la risoluzione di una cessione di quote, quindi di un rapporto societario, poiché tale risoluzione era stata richiesta incidenter tantum e non come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto (v. Cass. sent. n. 22444/2020).
Ebbene, nel caso in esame, nel quale peraltro non è stata neppure richiesta la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, non c'è alcuna incidenza, se non indiretta, del richiesto annullamento sui rapporti endosocietari, per cui, alla luce degli esposti principi, deve con serenità escludersi la possibile competenza della sezione specializzata per le Imprese.
Venendo al merito della domanda principale, circa l'asserita simulazione del contratto, la stessa è infondata e deve essere respinta.
In base al principio dettato dall'art. 1417, c.c., la prova per testi (e, dunque, quella per presunzioni, della simulazione è ammissibile senza limiti solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi (salva l'ipotesi in cui sia diretta a fare valere l'illiceità del contratto dissimulato). Ebbene, deve ritenersi che, nel caso in esame, in ragione della assenza di una posizione di terzietà della società che agisce per dichiarare la simulazione, tale prova non sia ammissibile. Invero la agisce per Parte_1 tutelare lo stesso interesse coinvolto nella decisione della quale si chiede dichiararsi la natura simulata, che è quello della società.
Il fatto che l'amministratore in persona del quale la società ha agito in giudizio sia una persona fisica diversa rispetto a quella che aveva posto in essere l'atto di cui si chiede dichiararsi la nullità e la simulazione non determina alcun mutamento soggettivo significativo da un punto di vista della legittimazione attiva.
Neppure la circostanza che la sostituzione nella carica di amministratore sia avvenuta per effetto di modificazioni dell'assetto societario innescate dalle iniziative giudiziarie della Curatela della società creditrice dall'intervento del Tribunale è idonea a supportare la tesi della possibile terzietà della società nella persona del nuovo amministratore, dato che le vicende interne che hanno portato all'avvicendamento nelle cariche sociali, in assenza di una formale investitura da parte del Tribunale – così come avviene nel caso dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2409, cod. civ. Anche qualora, per assurdo volesse ammettersi provata la simulazione dell'atto che si intende dimostrare, questo non determinerebbe alcuna terzietà della società rispetto all'atto compiuto dall'amministratore per suo conto e in suo nome. A tale conclusione si giunge argomentando, a contrario, dalla sentenza di legittimità (n. 11848 del 09/06/2015) in base alla quale, invece, l'amministratore giudiziario di cui all'art. 2409 cod. civ., unicamente in quanto organo di garanzia nominato dal Tribunale ed i cui poteri derivano direttamente da quest'ultimo e dalla pagina 6 di 10 legge, è legittimato a proporre l'azione di simulazione di un negozio posto in essere dal precedente amministratore della società in qualità di terzo, non essendo titolare degli interessi in conflitto (e non rilevando, al riguardo, neppure la successiva cessazione dell'amministrazione giudiziaria e la nomina del liquidatore).
Di conseguenza, trovando applicazione il divieto di cui all'art. 1417, c.c., la prova della simulazione assoluta della dazione di pagamento impugnata di simulazione è ammissibile solo mediante documenti (controdichiarazione) e sotto tale profilo la domanda è rimasta totalmente carente di prova.
In ogni caso, neanche in base alle presunzioni semplici invocate da parte ricorrente sarebbe possibile ritenere provata la simulazione dell'atto, e ciò perché la finalità di eludere l'azione dei creditori sociali e, segnatamente, della PM potrebbe Parte_2 essere perseguita anche mediante un negozio realmente voluto, ma di natura fiduciaria, ad esempio corredato non da una controdichiarazione che attesti la simulazione assoluta ma da un pactum fiduciae, avente ad oggetto l'impegno incondizionato alla retrocessione.
In ogni caso, appare innegabile che la presenza di un preesistente rapporto fiduciario in base al quale il si era impegnato a ritrasferire a semplice richiesta in caso di CP_3 separazione il bene alla sua originaria proprietaria - fiduciante rende ancora più problematica la dimostrazione del carattere fittizio e simulato della cessione, dato che la stessa appare esecutiva (se non dell'obbligo di ritrasferire il bene) di quello di pagare per intero il suo corrispettivo in denaro. Pertanto, l'accordo con il quale tale debito era (in parte come si vedrà) sostituito dalla dazione della casa non legittima alcuna presunzione di mancanza di volontà dell'atto.
Sotto tale aspetto, non può accogliersi la tesi in base alla quale tale obbligo, precedentemente assunto, sarebbe prescritto.
L'onere di provare la prescrizione e l'assenza di atti interruttivi, in questo caso - diversamente da quanto accade laddove la prescrizione sia invocata quale fatto estintivo del diritto azionato dall'attore, in cui l'eventuale evento interruttivo deve essere provato da chi agisce per l'adempimento del credito - incombeva su chi ha dedotto la prescrizione stessa e cioè sulla stessa parte attrice, essendo stata la prescrizione dei debiti oggetto di dazione in pagamento dalla stessa invocata quale elemento logico a supporto della tesi del carattere fittizio (o conflittuale) della dazione in pagamento impugnata.
Ebbene, tale prova non è stata fornita sia perché parte convenuta ha addotto l'esistenza di fatti estintivi (pur senza produrli) ma soprattutto perché non sarebbe provato neppure il dies a quo della decorrenza di tale termine, dato che nel patto fiduciario, l'obbligo di restituire il bene o di pagarne il prezzo era destinato a sorgere solo dopo la separazione o il divorzio dei coniugi e tale momento non è stato né
pagina 7 di 10 indicato né tantomeno provato.
Ed invero, come recentemente osservato in giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022), il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel “pactum fiduciae”, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per “facta concludentia” al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.
Pertanto, in assenza di prova di tale dies a quo pattiziamente convenuto, deve ritenersi che, non essendo stato richiesto prima, il diritto al ritrasferimento dell'immobile – al quale accede, quale obbligazione alternativa, l'obbligo di pagarne il prezzo pieno, estinto con la dazione in pagamento impugnata - non fosse ancora prescritto.
Pertanto, pur non potendosi certo escludere che tale atto sia stato compiuto dal CP_3 (in nome e per conto della , in frode ai creditori – come tale Parte_1 aggredibile mediante azione revocatoria, nei termini di legge – ciò non legittima la convinzione che le sue conseguenze giuridiche siano state disvolute dalla società, ossia non dimostra il fondamento della diversa azione (di simulazione assoluta) qui esercitata, che deve essere provata con argomenti logici solidi e incontrovertibili da cui desumere la precisa volontà delle parti di creare (non un negozio in danno dei creditori ma) una mera apparenza giuridica.
Deve, al contrario, ritenersi pienamente fondata l'azione di azione di annullamento della dazione in pagamento per conflitto di interesse.
La convinzione di tale posizione conflittuale scaturisce dalla circostanza che la dazione in pagamento fosse un atto contrario agli interessi della società non già a causa della inesistenza di un preesistente obbligo di ritrasferimento - dato che, per le esposte ragioni, tale obbligo, come abbiamo detto, deve ritenersi ancora vigente, considerando quanto evidenziato circa la asserita prescrizione del debito – ma dal fatto di aver dato in pagamento un immobile di valore decisamente più elevato rispetto all'ammontare della parte di debito che in tal modo si andava ad estinguere, e che – contrariamente ad ogni logica e buon senso e convenienza per la società - veniva ad essere estinto in modo assolutamente parziale e per un importo talmente inferiore da non trovare la minima giustificazione logica o economica.
pagina 8 di 10 Tale gratuita ed immotivata sproporzione legittima infatti il pieno convincimento circa il fatto che il negozio impugnato sia stato compiuto dal in conflitto di CP_3 interessi con la società da lui amministrata e nel nome della quale era realizzato, in tal modo causando alla stessa, proprio per tale macroscopica sproporzione, un danno rilevantissimo e privo di giustificazione logica, al punto da confermare pienamente la tesi sostenuta dalla odierna attrice della sua evidente destinazione a tutelare l'interesse personale dell'amministratore, con danno per la società.
Si ricorda, peraltro, che alla luce del contratto fiduciario sottoscritto, la società si era impegnata - in alternativa rispetto alla restituzione del bene - al pagamento del prezzo di mercato e non di quello indicato nel contratto fiduciario, quindi anche sotto tale profilo l'obbligazione che il sceglieva di estinguere mediante la dazione in CP_3 pagamento del pregiato immobile aveva un valore sensibilmente superiore rispetto a quello di € 200.000, il che tradisce in modo ancora più palese la volontà di danneggiare la società e i creditori sociali a beneficio della sua famiglia acquisita.
Tale interesse personale peraltro non risulta in alcun modo scalfito dalla circostanza che il pagamento vada a beneficio della ex suocera, in quanto, a voler tacere i dubbi circa possibili accordi sotterranei con gli affini e circa la reale destinazione dell'immobile e circa l'esistenza di obbligazioni interne o di rapporti persistenti di mutua solidarietà tra il e la famiglia della moglie (atteso che, come CP_3 documentato il risiede ancora con la figlia della convenuta, sig.ra CP_3 CP_4
), anche la scelta di voler adempiere ad una obbligazione offrendo un bene di
[...] valore misura tanto maggiore rispetto all'entità ed al valore di tale obbligo tradisce l'esistenza di un evidente conflitto tra lo scopo solutorio dichiarato ed il fine realmente perseguito, che è quello di arricchire la convenuta, ovvero una persona affine o comunque ad esso legata da vincoli morali sociali e personali.
Deve pertanto, in accoglimento della domanda subordinata, dichiararsi, ai sensi dell'art. 2475-ter comma 1, cod. civ., che , nella sua qualità di legale CP_3 rappresentante pro-tempore della società ha operato in Parte_1 conflitto di interesse con la società di cui era amministratore quando ha stipulato, in accordo con (moglie del ) e (madre Controparte_4 CP_3 Controparte_1 della stessa e suocera del sig. ) l'atto di “Dazione in pagamento” del CP_3 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa , con cui è stata ceduta e Persona_1 trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà CP_1
pagina 9 di 10 , corte comune, salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte CP_2 Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) e, per l'effetto, annullarsi l'atto di cui sopra, privandolo di efficacia.
L'accoglimento della domanda impone la condanna di parte convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di simulazione;
2. In accoglimento della domanda subordinata, dichiara, ai sensi dell'art. 2475- ter comma 1, cod. civ., che l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa , con cui è Persona_1 stata ceduta e trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà , corte comune, salvo altri, CP_2 censita in catasto fabbricati del Comune di Monte Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) è stato compiuto da CP_3 in conflitto di interessi con la società e, per l'effetto, lo annulla, privandolo di ogni efficacia;
3. Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 per onorari, €
[...] 2.100,00 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 LL DR e dell'avv. LL ALFEO ( ) C.F._1 Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LL DR PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 98 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO, presso il difensore avv. CAPOGRASSI ALESSANDRO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione del 15.02.2024, notificato in pari data, la Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra al fine si sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia l'Ill.mo Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni contraria e diversa istanza ed eccezione: In via principale: accertare e dichiarare la simulazione assoluta intervenuta con l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608,
pagina 1 di 10 registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa
[...]
, Notaio in Roma (con cui è stato cagionato alla società odierna Persona_1 attrice un danno quantificabile in non meno di € 800.000,00) con cui è stata ceduta e trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa di pregio sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà CP_2
, corte comune, salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte
[...] Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto stesso e dunque la sua inefficacia ab origine con conseguente accertamento del fatto che il bene de quo non è mai uscito dal patrimonio societario, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto con cui è stata ceduta e trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa di pregio sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà CP_2
, corte comune, salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte
[...] Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) alla luce di un'assenza di causa in concreto del contratto per tutte le motivazioni esposte in narrativa (con particolare riferimento alla compensazione del relativo prezzo - oltremodo “vile” rispetto al reale valore dell'immobile - con un credito che risulta inesistente, in ogni caso mai trasferito o assegnato dall'originario dante causa della alla Parte_1 società attrice e, soprattutto, abbondantemente prescritto e, per l'effetto, l'inefficacia ab origine con conseguente accertamento del fatto che il bene de quo non è mai uscito dal patrimonio societario, con ogni conseguenza di legge;
in via subordinata: − nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga di dichiarare la nullità dell'atto per intervenuta simulazione, in ogni caso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2475 ter comma I c.c. che , nella sua qualità di legale rappresentante CP_3 pro-tempore della società ha operato in conflitto di interesse Parte_1 con la società di cui era amministratore quando ha stipulato, in accordo con CP_4
(moglie del ) e (madre della stessa e suocera del
[...] CP_3 Controparte_1 sig. ) l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. CP_3 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023
pagina 2 di 10 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa
, con cui è stata ceduta e trasferita la piena proprietà di Persona_1 un'unità abitativa di pregio sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà , corte comune, CP_2 salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) per tutti i motivi meglio espressi nelle premesse in fatto e in diritto esposte dalla parte attrice e, per l'effetto, annullare l'atto di cui sopra, privandolo di ogni efficacia, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Riferiva l'attore che l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa , Notaio in Roma con cui è veniva ceduta e trasferita la Persona_1 piena proprietà di una “unità abitativa di pregio sita nel “Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL era simulata. La parte attrice a sostegno della domanda deduceva che la sig.ra (suocera del sig. , il sig. Controparte_1 CP_3 CP_3 (amministratore p.t. della società e la sig.ra Parte_1 Controparte_4 (moglie del sig. e figlia della sig.ra , con la loro CP_3 Controparte_1 condotte e a più riprese tenute nella vicenda de qua avevano volutamente inteso sottrarre garanzia patrimoniali ai creditori, al presumibile fine di sottrarsi all'obbligo di pagamento del debito, nei confronti della curatela del fallimento
[...]
”, e per l'effetto di tale “disegno”, cagionavano un enorme Parte_2 danno patrimoniale alla società odierna attrice, per scopi puramente ed evidentemente personali. Deduceva che il sig. al fine di conseguire il fine prefissato, CP_3 trasferiva primariamente alla moglie , la sua partecipazione pari Controparte_4 all'80% del Capitale Sociale della (proprio perché la società Parte_1 possedeva, a sua volta, l'immobile di cui si discute, sito nel Comune di Monte Argentario); tale atto di trasferimento tuttavia, era stato oggetto di una “azione revocatoria” e, durante il giudizio, era stato disposto il sequestro delle quote oggetto di revocatoria (formalmente intestate a ) ed era stato nominato un Controparte_4 custode terzo nella persona del Dott. Ravvisando, pertanto, Parte_3 una responsabilità della sig.ra la società attrice chiedeva che Controparte_1 venisse perciò accertato e dichiarato che il signor aveva agito in conflitto di CP_3
pagina 3 di 10 interesse ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. e per l'effetto chiedeva che l'atto di trasferimento dell'immobile sopra descritto di cui la beneficiaria era la sig.ra
[...] venisse annullato in quanto stipulato in danno della Società CP_1 rappresentata, adivano l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le conclusioni sopra richiamate.
Si costituiva in giudizio in data 26.06.2024 la sig.ra rilevando Controparte_1 nel merito l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate dalla rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Parte_1 Tribunale Adito, contrariis reiectis rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi in atti espressi”.
Le parti depositavano, le rispettive memorie istruttorie – per mezzo delle quali, le parti attrici richiedevano e sollecitavano l'ammissione di CTU tecnico-valutativa, al fine di correttamente determinare il valore dell'immobile oggetto della compravendita riguardante l'“immobile sito nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n. 22, in prossimità di “Cala Galera” nonché l'interpello della convenuta, a sostegno di quanto argomentato e dedotto con l'atto di citazione del 15.02.2024 – mentre la controparte si limitava a richiedere l'interrogatorio formale signor attuale legale rappresentante della società attrice, Controparte_5 nonché prova testimoniale con il sig. (in evidente conflitto di interessi e CP_3 perciò inammissibile), con il sig. oltre che ordine di esibizione Testimone_1 degli “estratti conti bancari” sia della Phanteon S.r.l. che sia della Parte_1
[...]
Trattandosi di giudizio di natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la decisione, con concessione alle parti degli ordinari termini ex art. 189 c.p.c., a ritroso rispetto a tale ultima data, per il deposito di comparsa conclusionale e successive repliche.
Deve preliminarmente prendersi in esame l'eccezione, sollevata nelle memorie conclusionali, di difetto di integrità del contraddittorio e comunque la richiesta di chiamare in causa l'amministratore e altri soggetti.
In proposito, deve ritenersi che la partecipazione in giudizio dell'amministratore è facoltativa poiché egli non è parte dell'atto e la sua mancata partecipazione determina, quale unica conseguenza, liberamente accettata nelle sue conseguenze dalle parti, dell'inopponibilità della decisione allo stesso al fine di ottenere l'eventuale condanna al risarcimento del danno in caso di una sua possibile responsabilità gestoria. Per tale ragione deve ritenersi anche inopportuno l'ordine di intervento iussu iudicis, sollecitato da parte della Parte_1
pagina 4 di 10 Sempre in via preliminare, deve d'ufficio esaminarsi il profilo della possibile violazione tabellare connessa alla competenza funzionale della sezione delle imprese, in relazione alla domanda subordinata di annullamento dell'atto asseritamente compiuto in conflitto di interessi, dato che, qualora fosse riscontrabile tale competenza, determinerebbe la possibile nullità della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica e senza il rispetto del rito speciale dettato per le controversie contemplate nell'art. 3 del d.lgs n. 168 del 2003, e ciò, deve ritenersi, anche con riferimento alla domanda posta in via subordinata, atteso che la competenza funzionale ed inderogabile di tale sezione e le regole dettate per la decisione della causa sono applicabili anche in caso di connessione teleologica, per così dire “elettiva” determinata dalla scelta di porre la domanda in rapporto di subordinazione rispetto a quella di simulazione.
Ebbene, deve ritenersi che tale domanda, pur riguardando l'applicazione di una norma dettata nella sezione del codice destinata alla disciplina dell'amministratore della società, non sia soggetta alla competenza funzionale inderogabile della sezione specializzata in materia di imprese.
La norma citata, infatti, fa riferimento a “rapporti societari” e, per tale locuzione, deve intendersi rapporti endosocietari, ossia che traggono origine dal rapporto di società con esclusione, quindi, dei rapporti che una società intrattiene con i terzi. Si richiede cioè, com'è stato statuito dalla Cassazione n. 6882 del 2018, 20441 del 2018 23371 del 2024, che “sia la pretesa, sia la fonte della lite, traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status di socio”. E, anche quelli che ritengono che rientrino nell'ambito di competenza del Tribunale delle Imprese le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei confronti degli amministratori di società, concordano nel ritenere che l'unica condizione sufficiente, ma necessaria, perché possa dirsi integrato il comma 2, è che “gli atti dannosi siano stati posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dell'ente e si fondino sul rapporto organico intercorrente tra amministratori e società” D'altra parte, la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, e il fatto che esista un rapporto societario come substrato di fatto della controversia non è sufficiente di per sé ad incardinare la causa innanzi al tribunale delle imprese.
Sulla scorta di questo indirizzo, per fare alcuni esempi, la Cassazione ha più volte negato la competenza del giudice specializzato in cause relative ad investimenti finanziari ogni qualvolta, pur verificandosi di fatto una “modificazione del rapporto societario”, l'azione toccava soltanto in via mediata il rapporto societario, ad esempio perché si trattava di un'azione nei confronti dell'intermediario finanziario per violazione dei doveri di correttezza e informazione o perché il petitum era la risoluzione del contratto di investimento, sempre per inadempimento dell'istituto bancario che aveva fatto da intermediario. Ancora, una sentenza della Cassazione, la pagina 5 di 10 quale ha toccato anche il tema della connessione, i giudici hanno escluso la competenza del Tribunale delle imprese in una causa in cui si chiedeva la risoluzione di una cessione di quote, quindi di un rapporto societario, poiché tale risoluzione era stata richiesta incidenter tantum e non come fatto costitutivo della domanda proposta nei confronti del convenuto (v. Cass. sent. n. 22444/2020).
Ebbene, nel caso in esame, nel quale peraltro non è stata neppure richiesta la condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, non c'è alcuna incidenza, se non indiretta, del richiesto annullamento sui rapporti endosocietari, per cui, alla luce degli esposti principi, deve con serenità escludersi la possibile competenza della sezione specializzata per le Imprese.
Venendo al merito della domanda principale, circa l'asserita simulazione del contratto, la stessa è infondata e deve essere respinta.
In base al principio dettato dall'art. 1417, c.c., la prova per testi (e, dunque, quella per presunzioni, della simulazione è ammissibile senza limiti solo se la domanda è proposta da creditori o da terzi (salva l'ipotesi in cui sia diretta a fare valere l'illiceità del contratto dissimulato). Ebbene, deve ritenersi che, nel caso in esame, in ragione della assenza di una posizione di terzietà della società che agisce per dichiarare la simulazione, tale prova non sia ammissibile. Invero la agisce per Parte_1 tutelare lo stesso interesse coinvolto nella decisione della quale si chiede dichiararsi la natura simulata, che è quello della società.
Il fatto che l'amministratore in persona del quale la società ha agito in giudizio sia una persona fisica diversa rispetto a quella che aveva posto in essere l'atto di cui si chiede dichiararsi la nullità e la simulazione non determina alcun mutamento soggettivo significativo da un punto di vista della legittimazione attiva.
Neppure la circostanza che la sostituzione nella carica di amministratore sia avvenuta per effetto di modificazioni dell'assetto societario innescate dalle iniziative giudiziarie della Curatela della società creditrice dall'intervento del Tribunale è idonea a supportare la tesi della possibile terzietà della società nella persona del nuovo amministratore, dato che le vicende interne che hanno portato all'avvicendamento nelle cariche sociali, in assenza di una formale investitura da parte del Tribunale – così come avviene nel caso dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2409, cod. civ. Anche qualora, per assurdo volesse ammettersi provata la simulazione dell'atto che si intende dimostrare, questo non determinerebbe alcuna terzietà della società rispetto all'atto compiuto dall'amministratore per suo conto e in suo nome. A tale conclusione si giunge argomentando, a contrario, dalla sentenza di legittimità (n. 11848 del 09/06/2015) in base alla quale, invece, l'amministratore giudiziario di cui all'art. 2409 cod. civ., unicamente in quanto organo di garanzia nominato dal Tribunale ed i cui poteri derivano direttamente da quest'ultimo e dalla pagina 6 di 10 legge, è legittimato a proporre l'azione di simulazione di un negozio posto in essere dal precedente amministratore della società in qualità di terzo, non essendo titolare degli interessi in conflitto (e non rilevando, al riguardo, neppure la successiva cessazione dell'amministrazione giudiziaria e la nomina del liquidatore).
Di conseguenza, trovando applicazione il divieto di cui all'art. 1417, c.c., la prova della simulazione assoluta della dazione di pagamento impugnata di simulazione è ammissibile solo mediante documenti (controdichiarazione) e sotto tale profilo la domanda è rimasta totalmente carente di prova.
In ogni caso, neanche in base alle presunzioni semplici invocate da parte ricorrente sarebbe possibile ritenere provata la simulazione dell'atto, e ciò perché la finalità di eludere l'azione dei creditori sociali e, segnatamente, della PM potrebbe Parte_2 essere perseguita anche mediante un negozio realmente voluto, ma di natura fiduciaria, ad esempio corredato non da una controdichiarazione che attesti la simulazione assoluta ma da un pactum fiduciae, avente ad oggetto l'impegno incondizionato alla retrocessione.
In ogni caso, appare innegabile che la presenza di un preesistente rapporto fiduciario in base al quale il si era impegnato a ritrasferire a semplice richiesta in caso di CP_3 separazione il bene alla sua originaria proprietaria - fiduciante rende ancora più problematica la dimostrazione del carattere fittizio e simulato della cessione, dato che la stessa appare esecutiva (se non dell'obbligo di ritrasferire il bene) di quello di pagare per intero il suo corrispettivo in denaro. Pertanto, l'accordo con il quale tale debito era (in parte come si vedrà) sostituito dalla dazione della casa non legittima alcuna presunzione di mancanza di volontà dell'atto.
Sotto tale aspetto, non può accogliersi la tesi in base alla quale tale obbligo, precedentemente assunto, sarebbe prescritto.
L'onere di provare la prescrizione e l'assenza di atti interruttivi, in questo caso - diversamente da quanto accade laddove la prescrizione sia invocata quale fatto estintivo del diritto azionato dall'attore, in cui l'eventuale evento interruttivo deve essere provato da chi agisce per l'adempimento del credito - incombeva su chi ha dedotto la prescrizione stessa e cioè sulla stessa parte attrice, essendo stata la prescrizione dei debiti oggetto di dazione in pagamento dalla stessa invocata quale elemento logico a supporto della tesi del carattere fittizio (o conflittuale) della dazione in pagamento impugnata.
Ebbene, tale prova non è stata fornita sia perché parte convenuta ha addotto l'esistenza di fatti estintivi (pur senza produrli) ma soprattutto perché non sarebbe provato neppure il dies a quo della decorrenza di tale termine, dato che nel patto fiduciario, l'obbligo di restituire il bene o di pagarne il prezzo era destinato a sorgere solo dopo la separazione o il divorzio dei coniugi e tale momento non è stato né
pagina 7 di 10 indicato né tantomeno provato.
Ed invero, come recentemente osservato in giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 32267 del 02/11/2022), il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel “pactum fiduciae”, dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per “facta concludentia” al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.
Pertanto, in assenza di prova di tale dies a quo pattiziamente convenuto, deve ritenersi che, non essendo stato richiesto prima, il diritto al ritrasferimento dell'immobile – al quale accede, quale obbligazione alternativa, l'obbligo di pagarne il prezzo pieno, estinto con la dazione in pagamento impugnata - non fosse ancora prescritto.
Pertanto, pur non potendosi certo escludere che tale atto sia stato compiuto dal CP_3 (in nome e per conto della , in frode ai creditori – come tale Parte_1 aggredibile mediante azione revocatoria, nei termini di legge – ciò non legittima la convinzione che le sue conseguenze giuridiche siano state disvolute dalla società, ossia non dimostra il fondamento della diversa azione (di simulazione assoluta) qui esercitata, che deve essere provata con argomenti logici solidi e incontrovertibili da cui desumere la precisa volontà delle parti di creare (non un negozio in danno dei creditori ma) una mera apparenza giuridica.
Deve, al contrario, ritenersi pienamente fondata l'azione di azione di annullamento della dazione in pagamento per conflitto di interesse.
La convinzione di tale posizione conflittuale scaturisce dalla circostanza che la dazione in pagamento fosse un atto contrario agli interessi della società non già a causa della inesistenza di un preesistente obbligo di ritrasferimento - dato che, per le esposte ragioni, tale obbligo, come abbiamo detto, deve ritenersi ancora vigente, considerando quanto evidenziato circa la asserita prescrizione del debito – ma dal fatto di aver dato in pagamento un immobile di valore decisamente più elevato rispetto all'ammontare della parte di debito che in tal modo si andava ad estinguere, e che – contrariamente ad ogni logica e buon senso e convenienza per la società - veniva ad essere estinto in modo assolutamente parziale e per un importo talmente inferiore da non trovare la minima giustificazione logica o economica.
pagina 8 di 10 Tale gratuita ed immotivata sproporzione legittima infatti il pieno convincimento circa il fatto che il negozio impugnato sia stato compiuto dal in conflitto di CP_3 interessi con la società da lui amministrata e nel nome della quale era realizzato, in tal modo causando alla stessa, proprio per tale macroscopica sproporzione, un danno rilevantissimo e privo di giustificazione logica, al punto da confermare pienamente la tesi sostenuta dalla odierna attrice della sua evidente destinazione a tutelare l'interesse personale dell'amministratore, con danno per la società.
Si ricorda, peraltro, che alla luce del contratto fiduciario sottoscritto, la società si era impegnata - in alternativa rispetto alla restituzione del bene - al pagamento del prezzo di mercato e non di quello indicato nel contratto fiduciario, quindi anche sotto tale profilo l'obbligazione che il sceglieva di estinguere mediante la dazione in CP_3 pagamento del pregiato immobile aveva un valore sensibilmente superiore rispetto a quello di € 200.000, il che tradisce in modo ancora più palese la volontà di danneggiare la società e i creditori sociali a beneficio della sua famiglia acquisita.
Tale interesse personale peraltro non risulta in alcun modo scalfito dalla circostanza che il pagamento vada a beneficio della ex suocera, in quanto, a voler tacere i dubbi circa possibili accordi sotterranei con gli affini e circa la reale destinazione dell'immobile e circa l'esistenza di obbligazioni interne o di rapporti persistenti di mutua solidarietà tra il e la famiglia della moglie (atteso che, come CP_3 documentato il risiede ancora con la figlia della convenuta, sig.ra CP_3 CP_4
), anche la scelta di voler adempiere ad una obbligazione offrendo un bene di
[...] valore misura tanto maggiore rispetto all'entità ed al valore di tale obbligo tradisce l'esistenza di un evidente conflitto tra lo scopo solutorio dichiarato ed il fine realmente perseguito, che è quello di arricchire la convenuta, ovvero una persona affine o comunque ad esso legata da vincoli morali sociali e personali.
Deve pertanto, in accoglimento della domanda subordinata, dichiararsi, ai sensi dell'art. 2475-ter comma 1, cod. civ., che , nella sua qualità di legale CP_3 rappresentante pro-tempore della società ha operato in Parte_1 conflitto di interesse con la società di cui era amministratore quando ha stipulato, in accordo con (moglie del ) e (madre Controparte_4 CP_3 Controparte_1 della stessa e suocera del sig. ) l'atto di “Dazione in pagamento” del CP_3 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa , con cui è stata ceduta e Persona_1 trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà CP_1
pagina 9 di 10 , corte comune, salvo altri, censita in catasto fabbricati del Comune di Monte CP_2 Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) e, per l'effetto, annullarsi l'atto di cui sopra, privandolo di efficacia.
L'accoglimento della domanda impone la condanna di parte convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di simulazione;
2. In accoglimento della domanda subordinata, dichiara, ai sensi dell'art. 2475- ter comma 1, cod. civ., che l'atto di “Dazione in pagamento” del 18.01.2023, Rep. n. 7634 Racc. 4608, registrato all'Agenzia delle Entrate di BA AL il 24.01.2023 n. 958 e trascritto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Grosseto il 24.01.2023 Reg. generale n. 1296 Reg. particolare n. 889, stipulato innanzi al Notaio dott.ssa , con cui è Persona_1 stata ceduta e trasferita la piena proprietà di un'unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto, località Poggio Pertuso n. 22 in prossimità di 'Cala AL (unità abitativa sita nel Comune di Monte Argentario, località Poggio Pertuso n.22, sviluppantesi su due piani, a confine con strada di accesso, proprietà , corte comune, salvo altri, CP_2 censita in catasto fabbricati del Comune di Monte Argentario al foglio 58, particella 88, subalterno 7, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale mq.178 totale escluse aree scoperte mq.165, rendita Euro 1.200,76, località Poggio Pertuso piano T-1) è stato compiuto da CP_3 in conflitto di interessi con la società e, per l'effetto, lo annulla, privandolo di ogni efficacia;
3. Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 per onorari, €
[...] 2.100,00 per spese vive, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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