Articolo 18 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
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15 gennaio 1994
Art. 18. (Istituto superiore di sanita') 1. I contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui all' articolo 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519 , nonche' i fondi relativi alle attivita' di cui all' articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, ed all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 , sono gestiti in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. I pareri previsti dalle vigenti norme di contabilita' sono sostituiti dal parere del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi della citata legge n. 519 del 1973 . 2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita' di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese, reso con le modalita' di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 Note all'art. 18:
- Il testo dell' art. 2, terzo e quarto comma, della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita') e' il seguente:
"Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.
I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ".
- Il testo dell' art. 5 del D.L. n. 443/1987 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 531/1987 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. A modifica dell' art. 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attivita' a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera a), e' rideterminata in complessive lire 500 miliardi.
2. E' autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.
3. Il coordinamento del programma e' affidato al Ministro della sanita' che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , il Ministro della sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e della collaborazione dell'istituto 'Regina Elena' per lo studio e la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.
4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento 'Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita' per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanita', con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalita' previste dall' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 . I relativi programmi di attivita' sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanita'. Parimenti con decreto del Ministro della sanita' sono approvati gli anzidetti programmi.
7. Le unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unita' di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unita' risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unita' di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test.
8. (Comma soppresso dalla legge di conversione).
9. La riduzione prevista dall' art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell' art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584 , a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
10. A modifica dell' art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unita' sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.
11. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanita' trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attivita' attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e dell' art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. E' fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamento di presentare all'Istituto superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.".
- Il testo dell' art. 5 del D.L. n. 27/1988 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/1988 , e' il seguente:
"Art. 5 (Finanziamento di programmi speciali). - 1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanita' per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanita' provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonche' di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunita'. Il controllo della Corte dei conti e' esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanita'.
2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 e' riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell' art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , l'importo di lire 850 miliardi per attivita' individuate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
3. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. E' altresi' riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attivita' svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 .
4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non piu' del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione, anche finalizzati ad attivita' didattiche di cui al comma 3".
- Il testo degli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con D.P.R. n. 689/1977 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ) e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 4 (Trasmissione dei bilanci e dei rendiconti annuali). - I bilanci e i rendiconti di cui all'articolo precedente devono pervenire in quattro esemplari, da parte degli organi gestori, alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredati di una esauriente relazione.
La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari piu' significativi, nonche' le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese.
Il responsabile di cui al comma precedente e' tenuto altresi' a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente ragioneria centrale o ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo.".
"Art. 7 (Speciali facolta' delle ragionerie centrali od uffici di ragioneria). - Le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria hanno la facolta' di chiedere agli organi gestori qualsiasi chiarimento o documento comunque interessante le gestioni.
Ove lo ritengano necessario possono effettuare accertamenti diretti.".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994